Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04414/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2025, proposto da
ZI PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per ottemperanza della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di BENEVENTO Sezione Lavoro n. 1004/2023 pubbl. il 24/10/2023, resa inter partes in relazione al giudizio n. 1187/2023 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025, ZI PA, docente precario alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha adito questo Tribunale chiedendo l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile di Benevento – Sezione Lavoro, n. 1004/2023, pubblicata il 24 ottobre 2023, divenuta definitiva e notificata all’Amministrazione resistente.
In particolare, il ricorrente aveva proposto ricorso avanti al giudice ordinario per ottenere il riconoscimento e la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) anche per i periodi in cui aveva svolto supplenze brevi e saltuarie nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2015/2016 e l’anno 2020/2021. Tali periodi di servizio, ancorché temporanei, erano stati regolarmente svolti presso istituti scolastici statali.
Il Giudice del Lavoro di Benevento, accogliendo integralmente il ricorso, ha riconosciuto che anche il personale docente assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi ha diritto a percepire la RPD, trattandosi di una voce retributiva avente natura fissa e continuativa, spettante in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Con sentenza n. 1004/2023, il Tribunale ha pertanto condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.059,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Tale sentenza è stata notificata all’Amministrazione in data non contestata, ed è altresì stata prodotta in giudizio l’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale di Benevento.
Tuttavia, a dispetto del lasso temporale ampiamente decorso (oltre i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella L. n. 30/1997), l’Amministrazione non ha dato seguito all’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza, né ha fornito alcuna giustificazione circa l’omesso pagamento.
Il ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo che venga ordinata l’esecuzione della sentenza n. 1004/2023, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, e con condanna dell’Amministrazione alle spese del presente giudizio.
Si è costituita la resistente amministrazione mediante deposito di memoria di mero stile.
2.- Il gravame è fondato e va accolto.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’ in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a..
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora, quale commissario ad acta, un direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro funzionario il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Va poi osservato che, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli, n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli, n. 12998/03; C.d.S., sez. IV, n. 2490/01; C.d.S., sez. IV, n. 175/87); in particolare, il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 14.07.2009, n. 1268). Pertanto, le spese relative ad atti successivi al giudicato civile sono dovute solo per le voci suindicate e in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, e le stesse vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sul ricorso proposto da ZI PA per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile di Benevento – Sezione Lavoro n. 1004/2023, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla suddetta sentenza entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- autorizza il Commissario ad acta, ove necessario, ad avvalersi degli uffici competenti dell’Amministrazione e a porre in essere ogni attività utile all’esecuzione della sentenza, anche mediante accesso agli atti e strutture della stessa;
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito gli eventuali oneri e compensi spettanti al Commissario ad acta, che verranno successivamente liquidati con separato provvedimento;
condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all’Avv. Vincenzina Salvatore, procuratrice antistataria del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO