Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/05/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3551/2023 R.G., avente ad oggetto “Comunione e Condominio,
impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali" e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_2 Parte 1 (c.f. C.F. 1
[...] ( Codice Fiscale 2
) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Carlo Alberto Garofalo
ATTORI
E
,con sede in Mercogliano (Av), alla c.f. P.IVA 1 Controparte 1
Controparte_2 rappresentato e difeso via Nazionale, 18, in persona dell'amm.re p.t., dott. '
dall'avv. Paolo Manfra
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i ricorrenti hanno esposto di essere proprietari di due unità immobiliari site in Mercogliano (AV) alla via Nazionale n.18/22, piano 4,
int. 10/12, identificate catastalmente al foglio 16 part. 121 sub. 23 e 31 del catasto fabbricati del
Comune di Mercogliano, giusto atto notarile di compravendita del 28.03.1984 Notaio [...]
Per 1 che in data 24.05.2023 si radunava in seconda convocazione l'assemblea dei condomini
che nell'ordine del giorno non vi era il punto inerente l'approvazione dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile, che invece veniva discusso ed approvato nonostante il parere contrario dell'istante Parte 1 e nonostante non
vi fossero i millesimi sufficienti;
che la delibera del 03.05.2022 aveva approvato i lavori sul lastrico solare ma gli stessi non erano stati eseguiti a causa dell'opposizione scritta a titolo di diffida della allegata; che dopo più di un anno, lo stesso CP 1Controparte_3
deliberava senza alcun punto all'ordine del giorno con l'assemblea del 24.05.2023 e con 450
millesimi l'esecuzione dei lavori preventivati il 03.05.2022 senza dunque avvisare i condomini, e senza richiedere un nuovo preventivo prevedendo che a distanza di un anno i costi potessero essere aumentati;
che la delibera del 24.05.2023 era stata oggetto di istanza di mediazione obbligatoria per la annullabilità della stessa, non solo poiché il punto dei lavori e del riparto spese dei lavori stessi non era previsto all'ordine del giorno, bensì poiché era stato autorizzato solo da 450 millesimi e quindi in assenza di tutti i condomini, essendo la unanimità
dei condomini aventi diritto "condicio sine qua non" per deliberare su un punto non all'ordine del giorno ma caratterizzato dall'urgenza; che era stata sporta querela per il reato di falso in atti processuali, giusti artt. 374 e 374 bis cp, e falso materiale in atti privati, giusto art.482 cp per essere stati aggiunte sul verbale delle deleghe.
Chiedevano, pertanto, la sospensione della delibera assembleare del 24.05.2023 per i fatti su esposti e nel merito la declaratoria di nullità e/o annullabilità della "delibera condominiale del 24.05.2023 per violazione sia dei diritti soggettivi degli istanti nonché delle norme che regolano l'approvazione delle delibere assembleari con le debite maggioranze sia di condomini che di valore dell'immobile". Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione. 2. Si costituiva il CP 1 convenuto deducendo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda non essendo la delibera affetta né da nullità né da annullabilità. Secondo gli attori, la delibera in questione sarebbe annullabile per violazione del dovere di informazione, in quanto i condomini avrebbero deliberato su un argomento che non era posto all'ordine del giorno e sarebbe annullabile, altresì, perché, su tale argomento, la decisione sarebbe stata assunta con una maggioranza diversa da quella prescritta dalla legge.
Nella delibera in esame, tuttavia, non sono stati approvati i lavori della copertura, come si sostiene in citazione. Tali lavori sono stati deliberati nella precedente riunione del 3.5.2022 il cui deliberato è stato meramente confermato dalla delibera in esame, sia nella somma stanziata per i lavori che nell'individuazione dell'impresa appaltatrice (vedasi gli ultimi due righi del punto 1 del verbale del 24.5.2023: “L'assemblea, quindi, conferma sia il deliberato che la scelta dell'impresa i Persona 2 nonché direttore dei lavori ing. [...] CP 4
Per_3 ), con la conseguenza che avrebbero dovuto impugnare la precedente delibera del 3
maggio 2023, mai revocata. Ed infatti, in tema di manutenzione straordinaria degli edifici, la delibera giuridicamente rilevante è quella nella quale gli interventi vengono approvati con la previsione di spesa e l'individuazione dell'appalto (Cass. 10235/2013). La delibera del
24.5.2023, oggetto di impugnativa, quindi, è una delibera priva di effetti giuridici per la quale manca del tutto l'interesse all'impugnazione degli attori, dal momento che è meramente ricognitiva di una precedente delibera e ciò non ne comporta l'annullabilità, in quanto ha contenuti che non sono suscettibili di una preventiva specifica informativa dei destinatari della convocazione e, comunque, è un possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro punto all'ordine del giorno (Cass. 10865/2016). Del resto, l'interesse all'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula che la stessa appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio, (sempre Cassazione Civile,
sentenza n. 10865/2016, confermata dalla Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di
Cassazione, sentenza n. 23903/2016 - relatore Antonio Scarpa) e ciò avviene soltanto in relazione alle delibere dal contenuto decisorio. L'interesse ad impugnare deve, inoltre, comportare un apprezzabile personale pregiudizio del condomino, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (Cassazione Civile n. 6128 del 2017).
Nel caso di specie, la delibera che ha approvato i lavori, che ne ha quantificato l'importo, che ha individuato l'appaltatore e il direttore dei lavori è, senza alcun dubbio, quella del 3.5.2022
e, certamente, non quella impugnata che l'ha meramente confermata.
A nulla rileva neanche il piano di riparto, del resto basato sui millesimi di proprietà e, quindi,
conforme alla legge: ed invero, è solo l'approvazione dell'intervento di manutenzione straordinaria, avvenuto nella riunione del 2022, che ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle relative spese mentre il riparto serve solo ad esprimere in termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore secondo i criteri, in questo caso, stabiliti addirittura dalla legge (Cass. 20003/2020, relatore Scarpa, confermativa di Cass. Sez. U, 09/08/2010, n.
18477).
Infine, in ogni caso l'attore si sarebbe dovuto astenere e si sarebbe dovuto dissociare dalla discussione del merito. Non essendo ciò avvenuto, pur avendo gli attori dichiarato che l'argomento non era all'ordine del giorno, hanno comunque partecipato attivamente alla discussione, tant'è che hanno espresso voto contrario (Trib. Roma 19739/2019).
Inesistente anche la dedotta falsità del verbale, rilasciato all'attore Pt 1 prima che terminasse la discussione assembleare. Ed infatti, sulla copia che gli è stata consegnata manca l'orario della fine dell'assemblea (vedasi l'ultimo rigo del verbale, contraddistinto dalla dicitura
Scanned with CamScanner: "Alle ore non avendo altri argomenti da trattare il Presidente
dichiara chiusa l'Assemblea") mentre nel verbale ufficiale è inserito l'orario di fine riunione delle 21.15.
In particolare, Donadio Gaetano, segretario della riunione, dopo la consegna della copia all'attore, si era ricordato di avere anche le deleghe dei condomini Controparte_5
Controparte_7 Pertanto, Controparte_6 e i suddetti condomini sono stati inseriti come presenti sin dall'inizio della discussione, alle ore 19.10 (vedasi pagina 1 dell'altra versione del verbale) e ciò ha fatto in modo che i millesimi presenti passassero da 450 a 501. Ciononostante, il voto non è stato minimamente alterato da tale variazione in quanto i 52 millesimi di Pt 1, che ha votato contro, in un caso, avrebbero portato i millesimi a 449 (501-52-449), nell'altro caso a 399 (451- 52=399) ed è del tutto evidente che, in entrambe le circostanze, sarebbero stati numeri insufficienti ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo di 500; ciò naturalmente, se esistesse un quorum deliberativo dal momento che non si verte in tema di una delibera costitutiva sui lavori di manutenzione straordinaria e quindi non era necessario raggiungere alcun quorum.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda
3- Con ordinanza del 30.4.2025 veniva rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del deliberato assembleare e all'udienza del 29.4.2025 la causa veniva riservata in decisione.
4- La domanda va rigettata.
Facendo applicazione del cd. principio della ragione più liquida, il giudice può definire il processo tutte le volte in cui sussista una questione idonea, di più agevole risoluzione benché
la stessa si presenti, nella sequenza dell'iter logico-giuridico da seguire, come successiva rispetto ad altre.
Di tutta evidenza, tale modus procedendi sottende a ragioni di economia processuale e di celerità e speditezza del giudizio.
Tanto premesso, va osservato che dal deliberato assembleare del 3 maggio 2022 si legge chiaramente che "l'assemblea approva, ad eccezione del signor Parte 1 i lavori di
manutenzione straordinaria del solaio di copertura che dovranno essere eseguiti dalla
Per EuroTetti di NI della con direzione dei lavori seguita dall'ingegner Persona 3
come indicato nel computo metrico allegato al verbale d'assemblea un costo complessivo di euro 92.628,23 comprensivo di lavori, oneri per la sicurezza, spese tecniche e Iva". Il successivo deliberato assembleare del 24.5.2023 con voto contrario del condomino Pt 1 in quanto l'argomento non è all'ordine del giorno, “stabilisce di eseguire quanto deliberato in data 3 maggio 2022 che ha stabilito di eseguire l'intervento di manutenzione come da computo metrico predisposto dall'ingegner Persona 3 con un costo complessivo di euro
92.628,33 comprensivo di iva, spese tecniche ed oneri amministrativi”.
"In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'articolo 1137 del Cc ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'articolo 100 del Cpc, quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'approvazione nelle more di altra delibera sostitutiva di quella impugnata, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che, al tempo della notifica dell'atto di citazione, momento rispetto al quale doveva valutarsi la sussistenza dell'interesse ad agire ex articolo 1137 del Cc, la condomina attrice aveva certamente interesse all'annullamento della delibera de qua inficiata dal vizio formale denunziato e consistente, nella circostanza, nell'omessa convocazione all'assemblea dei condomini chiamata a pronunciarsi ed a deliberare la revoca dell'amministratore in carica e la contestuale nomina del suo successore)” (cfr. Trib. Roma sez. V, 17/09/2024, n.14118).
Il principio esprime una considerazione di carattere generale, ossia che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l'assemblea condominiale, nel corso di un giudizio di impugnazione, adotta una delibera contraria ad una precedente sub judice.
Questo sta a significare che l'interesse ad agire sorge quando viene adottata la delibera che lede l'interesse del condomino dissenziente. Nel caso di specie, la delibera della quale oggi si chiede l'annullamento va a riprodurre e a confermare quanto statuito in data 3 maggio 2022, tanto è vero che i condomini, sia pure esulando dall'ordine del giorno, richiedono e ne sollecitano la messa in esecuzione.
I ricorrenti non possono bypassare i principi temporali di natura decadenziale che impongono l'impugnativa della delibera assembleare entro tempi ben definiti, impugnando ora per allora una delibera che non ha il carattere della concretezza per essere meramente riproduttiva di una volontà assembleare correttamente formatasi nel maggio 2022.
Il deliberato assembleare ha infatti natura paragiurisdizionale nel senso che quando viene adottato secondo procedura di legge non può essere rivalutato e rimeditato nemmeno dal giudice.
Questo sta a significare che l'odierno giudizio difetta dell'interesse ad agire, poiché
l'eventuale accoglimento delle ragioni evidenziate dai ricorrenti non impedirebbero l'efficacia esecutiva del precedente deliberato.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore del CP 1 convenuto, in persona dell'amministratore p.t., le spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per compenso professionale oltre IVA
e CPA nonché spese accessorie al 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 9/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio