Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2294/2024 promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024
DA
rappresentato e difeso, per RT C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARALDI GABRIELE;
CONTRO
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FRIGOLI GIORGIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
CHIEDONO CHE IL TRIBUNALE espletati gli incombenti di legge, VOGLIA disporre la trasformazione del ricorso per la separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da contenzioso in congiunto;
NONCHÉ VOGLIA
1. autorizzare i coniugi e a vivere separati, RT Controparte_1 con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi ed RT Controparte_1
(matrimonio civile contratto in data 03.08.2006, nel Comune di Lecce, iscritto nel
NT AT di San Donato di Lecce fraz. Galugnano) e omologare con sentenza gli accordi di cui al seguente art. 4;
3. dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. quanto alla separazione:
4.1. stante il raggiungimento della maggiore età da parte di Persona_1 affidare in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la 2/9 responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, qualora risulti assolutamente impossibile, di informarlo successivamente e tempestivamente;
4.2. disporre il collocamento prevalente di presso il padre;
il Persona_2 figlio resterà collocato anagraficamente nella abitazione sita in Persona_2
46051 San IO AR (MN), Via Canaletto n. 35/F, come meglio identificata in seguito;
4.3. regolare i tempi di frequentazione tra (genitore non Controparte_1 collocatario) e come a seguire: trascorrerà due fine settimana Per_2 Per_2 al mese con ciascun genitore, a week end alternati. Durante i fine settimana con la madre, la stessa preleverà il figlio il venerdì dopo scuola e lo riaccompagnerà dal padre alla domenica alle ore 21:00, sempre fatti salvi i diversi accordi dei genitori. Nel periodo extrascolastico, trascorrerà rispettivamente con il Per_2 padre e con la madre lo stesso tempo durante le vacanze estive (indicativamente da giugno a settembre), con periodi continuativi presso ciascun genitore non superiori a quindici giorni, sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno, nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Il calendario delle vacanze estive sarà concordato tra le parti di volta in volta entro il mese di aprile di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento. Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, saranno garantiti a contatti con l'altro genitore Per_2
a mezzo telefono o altro strumento almeno una volta al giorno (chiamata o videochimata), assumendo ogni accorgimento utile affinché ciò possa avvenire senza intralci. Ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con da parte dei genitori, oltre che previamente concordata tra gli stessi, Per_2 dovrà necessariamente tenere conto degli impegni del minore in attività scolastiche ed extrascolastiche;
4.4. dato atto che risulta oggi collocata anagraficamente nella Persona_1 abitazione sita in 46051 San IO AR (MN), Via Canaletto n. 35/F, attesa altresì la maggiore età raggiunta dalla figlia, disporre che i tempi di frequentazione fra madre e figlia siano rimessi ai loro liberi accordi, nel rispetto delle esigenze di ciascuna. essendo maggiore d'età, sarà libera Persona_1
2 di decidere autonomamente il proprio collocamento;
4.5. quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si impegna ed obbliga a vendere a Controparte_1 RT che si impegna ed obbliga ad acquistare, la quota di proprietà pari al 50% dei seguenti beni immobili attualmente di proprietà di entrambi i ricorrenti: immobile sito in San IO AR (MN), Via Canaletto n. 35/F, con annesso garage, il tutto così censito al Catasto fabbricati del suddetto Comune: Foglio 16 Particella
1003 Subalterno 1 Rendita Euro 542,28 Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 7 vani;
Foglio 16 Particella 1003 Subalterno 2 Rendita Euro 22,31 Categoria C/6,
Classe 3, Consistenza 18 m;
autorimessa sita in San IO AR (MN), Via
Canaletto n. 37, così censita al Catasto fabbricati del suddetto Comune: Foglio
16 Particella 1008 Subalterno 11 Rendita Euro 13,63 Categoria C/6, Classe 3,
Consistenza 11 m. La quota degli immobili in oggetto sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, con accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze, servitu attive e passive, il tutto come goduto ad oggi, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti comuni. Le parti rinviano, per una ancor piu accurata identificazione dei suddetti beni, ai documenti allegati al ricorso depositato il 29.10.2024 da sub 3, 4, 8 e 9. La suddetta RT cessione dovrà intervenire entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione personale, al prezzo di € 50.000,00 (cinquantamila/00); al versamento di tale corrispettivo si cumula l'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 4.6. (accollo); a tal fine convocherà RT
, avanti al Notaio di sua fiducia, già designato nella persona Controparte_1 del Prof. con studio in 46100 Mantova (MN), Via Y. e L. Rabin Persona_3
n. 1), garantendo un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni;
le spese relative al suddetto atto di cessione saranno a carico di parte acquirente;
in relazione all'atto in parola, le parti richiederanno l'applicazione della agevolazione fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987;
4.6. provvederà al pagamento integrale delle rate del mutuo RT cointestato a sé e a , gravante sul predetto immobile, stipulato Controparte_1 con gruppo sino alla completa estinzione dello stesso CP_2 CP_3 prevista per la data del 28.02.2026; tale patto viene qualificato espressamente dalle parti quale accollo interno: il coobbligato si assume dunque RT la quota di debito residuo di del mutuo cointestato;
Controparte_1
4.7. sempre quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro 60 (sessanta) giorni RT dall'omologazione della separazione, cederà a , senza richiesta Controparte_1 di alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà dell'autovettura Mini CO
UN ( , Targa EY808VZ, Telaio CodiceFiscale_3
WMWZD31050WS23222; detto trasferimento sarà eseguito medinate intestazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e i relativi costi saranno a esclusivo carico di;
la trascrizione dell'atto di trasferimento, in quanto Controparte_1 relativo a procedimento di separazione, sarà esente dal pagamento del IPT
(Imposta Provinciale di Trascrizione) e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987;
4.8. dichiara espressamente di non vantare alcun diritto in Controparte_1 merito ai seguenti veicoli indicati da nel proprio ricorso RT
3 depositato il 29.10.2024 e che sono di proprietà esclusiva di quest'ultimo: motociclo TI TI (TIMOTORHOLDING SPA A1 VAR.
00 VERS.AA), Targa BW78691, Telaio ZDMA100AA3B005126; motociclo
, Targa DL30012, Parte_2 Pt_3
ME3CKECT59C000802; au t o v e t t u r a V O L K S W A G E N G O LF , T a r g a E S 0 1 2 Z H, T e la i o CodiceFiscale_4
4.9. dichiara altresì espressamente di non vantare alcun Controparte_1 diritto in merito ai seguenti beni indicati da nel proprio ricorso RT depositato il 29.10.2024 e che sono di proprietà esclusiva di quest'ultimo: c.c. n.
4120819 acceso presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. intestato 5/9
Firmato Da: GABRIELE ARALDI Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1
Serial#: 104ab9 c.c. n. 000000099198 acceso presso Webank RT
Gruppo Banco BPM S.p.A. intestato RT Controparte_4
Patrimonio personale complessivo Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Pt_1
[...]
4.10. a viene assegnato in piena proprietà, con effetto dalla RT omologazione della separazione, il saldo attivo sul c.c. cointestato a Pt_1
e a n. 4100/7226 acceso presso Banca Nazionale del
[...] Controparte_1
Lavoro SpA Gruppo BNP Paribas S.A., in quanto la relativa giacenza deriva da elargizioni di denaro pervenute dal padre di RT
4.11. con finalità di definizione di ogni rapporto di ordine economico/patrimoniale, i coniugi dichiarano che non esistono ulteriori beni in regime di comunione legale diversi da quelli contemplati nel presente accordo e/o ricadenti nel regime della comunione de residuo o comunque dichiarano che non ne esistono di significativo valore. Fatto salvo quanto già disciplinato nel presente accordo, i coniugi dichiarano pertanto di non vantare ulteriori diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione o comunque di rinunciarvi
4.12. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione (es.: assegno mensile di separazione), avendo definito, nei termini sopra precisati, ogni loro rapporto di ordine economico/patrimoniale e non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque ideabile, nulla escluso o eccettuato;
4.13. e provvederanno al mantenimento dei CP_1 CP_1 RT figli esclusivamente in via diretta, sicché i genitori non saranno tenuti al versamento di alcuna somma mensile a titolo di mantenimento dei figli l'uno in favore dell'altro;
4.14. porre a carico dei genitori per metà ciascuno le spese straordinarie secondo le modalità e il dettaglio di cui all'allegato schema in uso al Tribunale di Mantova, firmato dalle parti e allegato alla presente istanza (le parti dichiarano che non vi sono rapporti economici in sospeso circa il dovere di mantenimento della prole, con riferimento al periodo anteriore alla data di sottoscrizione del presente atto, rinunciando a qualsivoglia reciproca domanda a tal riguardo);
4.15. disporre che l'assegno unico universale a beneficio dei figli sia erogato dall per la quota del 100% a favore del padre (già oggi interamente CP_5
4 percepito dal medesimo);
4.16. a norma dell'art. 10 del c.c. (concernente la tutela dell'immagine), del combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali), degli artt. 1 e 16 della
Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata dall'Italia con Legge
27.05.1991 n. 176, del Considerando n. 38 del Regolamento UE n. 679/2016 del
27.04.2016 (entrato in vigore il 25.05.2018), dell'art. 8 del citato Regolamento
(rubricato "condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della societa dell'informazione"), del Decreto di adeguamento del Codice Privacy
(D.lgs. 10.08.2018 n. 101 art. 2 quinquies), porre il divieto a ciascun genitore di pubblicare le foto di su social network o comunque in rete, Persona_2 dovendosi provvedere alla immediata rimozione di quelle eventualmente esistenti, salvo vi sia apposita richiesta di pubblicazione formulata da un genitore ed il consenso scritto dell'altro; ciò fino al compimento del quattordicesimo anno di età del minore;
4.17. ordinare alla Cancelleria di trasmettere la copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4.18. spese legali della separazione compensate tra le parti.
Le parti chiedono inoltre, che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, comma 2, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI
5. quanto al divorzio: accertata la sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, L. n. 898/1970 (risultando integrata la fattispecie ivi disciplinata di "separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale") e dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c., a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione:
5.1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1 ed (matrimonio civile contratto in data 03.08.2006,
[...] Controparte_1 nel Comune di Lecce, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto
Comune al N. 56 P. 1 anno 2006; matrimonio canonico in data 06.08.2007 presso la "Chiesa Matrice di Maria NT AT di San Donato di Lecce fraz. Galugnano);
5.2. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione (es.: assegno mensile di divorzio, o una tantum), avendo definito con la separazione, nei termini sopra precisati, ogni loro rapporto di ordine economico/patrimoniale e non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque ideabile, nulla escluso o eccettuato;
5 5.3. confermare, quanto al resto, le pattuizioni contenute nel provvedimento della separazione, ad eccezione delle obbligazioni che risulteranno nel mentre già eseguite dalle parti (atti menzionati nell'accordo di separazione e posti in essere tra i coniugi al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali);
5.4. ordinare alla Cancelleria di trasmettere la copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5.5. spese legali del divorzio compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, con contestuale domanda di divorzio, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Lecce con la resistente in data
03/08/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 56, parte I, anno 2006) ha formulato ulteriori domande accessorie inerenti ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti.
Parte resistente si è costituita non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Nelle more della prima udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto la trasformazione del rito, disposta dalla Giudice Istruttrice.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come indicate in epigrafe, non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
Si provvede come da separato decreto in merito alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa le condizioni di separazione indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce (LE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
6 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del tribunale di
Mantova il 12.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il presidente
IO Bertola
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