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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1466/2019 RG. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Ferrentino con il quale elett.te dom. Parte_1 in Castel San Giorgio via C. Alfano n. 40, giusta procura agli atti Ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. R. Auletta con il quale elett.te domicilia in Cardito al c.so Italia n. 38 giusta procura in atti Resistente Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 12.12.2019, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente dell'
[...]
sin dal 2.5.1983 e inquadrata dall'1.9.2001 quale collaboratore professionale sanitario Parte_2 infermiere, cat D, livello D5, deduceva di aver svolto sin dal 2012 l'incarico di coordinamento delle attività e del personale, prima, presso il Distretto n. 13 in virtù del provvedimento del Parte Direttore Generale prot. 2860 del 17.10.2012 e, poi, a seguito della disposizione di servizio Parte prot. n. 33943 del 12.12.2012 presso l'ufficio centrale fino al settembre 2018 e che, nonostante il riconoscimento documentale dell'incarico di coordinamento, effettuato dall'azienda convenuta, non le era stata attribuita la corresponsione dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 CCNL biennio economico 2000-2001. Ciò premesso, dedotta la corrispondenza delle mansioni espletate alla fattispecie prevista dall'art. 10 del CCNL succitato, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare il suo diritto a percepire l'indennità di coordinamento dal 12.12.2012 al settembre 2018 e, per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento in CP_1 suo favore dell'indennità di coordinamento sia per la parte fissa per euro 9.296, 22 che per la parte variabile per euro 9.296,22, per un totale di euro 18.592, 44, oltre accessori di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo l'infondatezza del Pt_3 ricorso e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle somme rivendicate.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, depositate le note conclusionali e le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente. E invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art.414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda. La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio. Venendo ora al merito, incontestati tra le parti la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, il thema decidendum è il riconoscimento in favore del ricorrente della speciale indennità prevista per i soggetti investiti di funzioni di “coordinamento” sul presupposto dello svolgimento delle relative mansioni. Orbene, al fine di dipanare la vicenda, è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 10 CCNL di ctg. “Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro, nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ii indicate” prevede l'erogazione di una “specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
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5. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale gia appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”. Va, dunque, premesso che la specifica indennità di cui all'art. 10 costituisce emolumento aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori che, pur inquadrati nell'ambito del medesimo profilo e categoria, e, quindi con la stessa retribuzione, si differenzino dai colleghi per lo svolgimento di funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale con assunzione di responsabilità (comma 1 del citato art. 10). L'indennità introdotta dall'articolo 10 CCNL 20 settembre 2001 presuppone il coordinamento tanto delle attività dei servizi di assegnazione che del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo (anche se di pari categoria e pari livello economico) e si comporne di una parte fissa e di una parta variabile determinata dalle singole aziende. L'articolo 10 distingue il regime della indennità in riferimento a due diversi momenti temporali:
-1. la prima applicazione
-2. il regime decorrente dall'1 settembre 2001. In particolare, quanto ai lavoratori già inquadrati nella categoria D, il comma 2 prevede la corresponsione dell'indennità ai collaboratori professionali sanitari – caposala – i quali svolgessero alla data sopra indicata “reali funzioni di coordinamento” ed il comma 3 estende detto beneficio anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali, - assistenti sociali -, sempre appartenenti alla categoria D o al livello economico DS, ai quali le aziende abbiano assegnato analogo incarico di coordinamento,
o mediante atto formale, o mediante conferimento di fatto. In fase di prima applicazione il beneficio economico era riconosciuto in via permanente, limitatamente alla componente fissa, a tutti i collaboratori professionali sanitari di categoria D con profilo di caposala, purché esercitassero effettivamente le funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001. Per i collaboratori professionali sanitari di pari categoria D, ma appartenenti ad altro profilo o disciplina, era invece richiesto:
3 - il conferimento per atto formale alla data del 31 agosto 2001 dell'incarico di coordinamento ovvero
- il successivo riconoscimento formale dello svolgimento di fatto del coordinamento, sempre alla data del 31.8.2001. E' dunque palese che le parti sociali abbiano voluto riconoscere la indennità a coloro che in ragione del profilo (caposala), di un incarico ricevuto o comunque di fatto, svolgevano compiti di coordinamento alla data del 31.8.2001, epoca anteriore e prossima alla sottoscrizione dell'accordo. Per il personale così individuato la parte fissa della indennità di coordinamento non era revocabile;
in caso di venir meno della funzione di coordinamento o di valutazione negativa poteva essere revocata la sola parte variabile della indennità. Per la disciplina a regime- ovvero dall'1 settembre 2001- era invece prevista la definizione dei requisiti per il conferimento della indennità con un successivo accordo;
era inoltre disposta la revocabilità di entrambe le componenti – fissa e variabile- della indennità di coordinamento. In questo quadro è tuttavia intervenuta la L. 43/2006 – (disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) – il cui articolo 6, rubricato
“istituzione della funzione di coordinamento” recita:
1. In conformita' all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
3 novembre 1999, n. 509, e dell' articolo 3, Controparte_2 comma 9, del regolamento di cui al decreto del 22 ottobre Controparte_3
2004, n. 270; c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
[...]
3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui Controparte_2 al decreto del 22 ottobre 2004, n. 270; Controparte_3
e della Controparte_2
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. CP_2
128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attivita' professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell', e successive modificazioni.
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 puo' essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di
4 coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
3. I criteri e le modalita' per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della funzione di coordinamento e' espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Controparte_2
3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto
[...] del 22 ottobre 2004, n. 270; Controparte_3
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, e' valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificita' assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale. In sostanza la norma ha istituito una “funzione di coordinamento”, ha previsto alcuni titoli per l'esercizio della stessa funzione e disposto che l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a tal fine statuendo che le organizzazioni sanitarie pubbliche nella ipotesi di conferimento di incarichi di coordinamento hanno l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario. Fatta questa premessa, appare opportuno ricordare che, in omaggio ai principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.) spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primi tra tutti la sussistenza, la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, nonché la qualità delle mansioni espletate, tutti elementi che dei diritti retributivi del lavoratore costituiscono l'indefettibile presupposto logico-giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea
5 difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003). Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c. a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda. Nel caso di specie, parte ricorrente – premesso di essere collaboratrice professionale sanitaria ctg. D-D5 dall'1.9.2001 e dunque da oltre un quinquennio, e in possesso di master di I livello in management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie ambito infermieristico Parte
- ha dedotto di aver, sin dal provvedimento del Direttore Generale prot. 28060 del 17.10.2012, coordinato l'approvvigionamento e la somministrazione dei farmaci in tal modo avendo rapporti esterni con le aziende farmaceutiche che provvedevano ad inviare gli ordini direttamente alle aziende fornitrici, di aver gestito e coordinato l'erogazione dei farmaci per i centri di dialisi oltre, venendo coadiuvata da altro personale, in particolare, dall'infermiere e ha depositato documentazione proveniente dalla stessa convenuta Testimone_1 CP_1 attestante l'attribuzione di funzioni di coordinamento. Parte In particolare, il provvedimento del Direttore Generale prot. 28060 del 17.10.2012 che disponeva “Considerato che è indispensabile potenziare metodologie di pianificazione per obiettivi al fine di assicurare un'adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività mediante l'ottimizzazione, il coordinamento e il controllo della qualità delle prestazioni e delle professioni, che la ha CP_4 Parte_1 già evidenziato particolare predisposizione nei diversi incarichi assegnati e positivamente portati a compimento, visto il curriculum professionale e formativo della si dispone di assegnare con effetto CP_4 Parte_1 immediato la CPSI domenica il coordinamento dell'ambulatorio infermieristico distrettuale del distretto Pt_1 sanitario 13 Maddaloni con sede presso la direzione distrettuale”. Appare evidente che tale disposizione di servizio espressamente attribuiva alla ricorrente le funzioni di coordinamento del Distretto n. 13 non solo in virtù della chiara terminologia impiegata, ma anche in considerazione di quanto esposto nella premessa che fa riferimento alla necessità di potenziare le metodologie e gli obiettivi dell'Azienda mediante impiego di personale a tal fine competente che non può dunque che rivestire anche ruoli di coordinamento di tali “metodologie e obiettivi” richiamando proprio la disposizione di cui all'art. 10, comma 1 del CCNL che prevede tale indennità “Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro, nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ii indicate”. Tale provvedimento veniva espressamente richiamato nella disposizione di servizio prot. n. 33943 del 12.12.2012 con cui la veniva assegnata sempre come coordinatrice presso Pt_1
6 Parte l'ufficio centrale “considerate le esigenze del servizio gestione e liquidazione centralizzata gli ordini, dovuta anche al pensionamento di personale mai sostituito e vista la specifica richiesta della signora Parte_4
si assegna la SV al predetto servizio con funzioni e mansioni proprie della qualifica di appartenenza e
[...] dell'ordine di servizio numero 28060 del 17/10/2012”. Lo svolgimento delle attività di coordinamento veniva confermato anche con il provvedimento sempre a firma del direttore generale protocollo n. 28121 del 25.9.2013 che esplicitamente prevedeva che “a rettifica della precedente nota prot. 28060/ottobre 2012 le attività di coordinamento vengano effettuate presso la sede centrale ufficio centralizzato ordini”, come attestato anche dallo stato di servizio del marzo del 2014. E in tale ufficio permaneva fino al settembre 2018 come da nota prot. 198347/ASL del 5.9.2018. Inoltre, parte ricorrente, in corso di causa ha altresì documentato che le mansioni di gestione del personale svolte dalla ricorrente, sono state confermate anche con disposizione di servizio del 28.05.2021, prot. n. 712013/DS13, a firma del direttore responsabile dell' a far Parte_2 data dal dicembre 2018 (cfr. doc. 2, 3, 4, 4 bis prod. ricorrente). I fatti prospettati danno luogo all'esercizio di mansioni di coordinamento e gestione, ruolo svolto con continuità nel tempo, in virtù di quanto documentalmente provato dalla ricorrente e asserito in ricorso introduttivo, sicché vanno disattese le eccezioni poste nella memoria di costituzione. Infatti, in virtù della ripartizione dell'onere probatorio, la parte ricorrente ha non solo dedotto di aver svolto le funzioni di coordinamento ma anche allegato di aver ricevuto l'attribuzione della funzione di coordinamento mediante atto formale. Secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, intervenuta in merito alla spettanza dell'indennità per cui è causa, infatti “il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nel comma 3 dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 2009/17505)…In conclusione, la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2° biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (cfr. Cass. 10008/2010 e 10009/2010). Poi la S.C. è ritornata sul punto ribadendo il medesimo principio, non disatteso dal giudicante (cfr. Cass. 18679/15). In particolare, una recente sentenza della Corte Suprema – cfr. sentenza n. 41575 del 27/12/2021 - chiarisce che l'indennità di coordinamento del personale sanitario può essere riconosciuta a collaboratori di vari profili ove la funzione di coordinamento venga accertata mediante atto formale. Piu precisamente afferma:
“In tema di personale sanitario, l'indennità di coordinamento ex art. 10 del C.C.N.L. 2000-2001 compete, ai sensi del comma 2 e in sede di sua "prima applicazione" a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con
7 reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, senza necessità di riconoscimento formale, mentre, ai sensi dei successivi commi 3 e 7, può essere riconosciuta anche agli altri collaboratori sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, solo a condizione che la funzione di coordinamento, non intrinseca al ruolo dei suddetti profili, sia dimostrata o accertata con atto formale”. La sentenza summenzionata rafforza il concetto già precedentemente espresso dalla stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenze nn. 21258/2018, 12339/2018, 18679/2015, 16589/2014, 1820/2013, 25198/2013 11162/2012 10009/2010) secondo cui l'indennità prevista dall'alt 10 comma 7 del CCNL 2000/2001 presuppone il conferimento “formale” dell'incarico di coordinamento;
per cui si richiede che: a) vi sia la presenza di un dato documentale attributivo (traccia documentale) di tale incarico;
b) l'assegnazione dei compiti de quibus sia avvenuta da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente. Parte Orbene, riscontrata in via documentale l'attribuzione dell'incarico, l' avrebbe dovuto prendere posizione in modo analitico per confutare i fatti dedotti a seguito delle allegazioni di controparte. Né in effetti la documentazione prodotta attestante i conferimenti poteva essere contestata se non disconoscendone il contenuto, disconoscimento comunque mai avvenuto. Nel caso di specie parte convenuta, non ha articolato argomentazioni giuridiche volte a depotenziare la tesi attorea atteso che non può disconoscersi il valore formale degli atti a firma del Direttore generale che espressamente hanno riconosciuto le funzioni di coordinamento alla ricorrente della cui legittimità non vi sono dubbi, atteso il potere del direttore generale, nell'ambito organizzativo dei servizi e del personale, di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e possa essere considerato, rispetto al personale dell'ospedale, il datore di lavoro e, dunque, colui che ha il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente. Né è stata specificamente contestata, infatti, la narrazione dei fatti delineata in ricorso, in Parte quanto l' non ha negato che la ricorrente abbia disimpegnato, per il periodo dedotto, compiti di coordinatore ma ha asserito l'insufficienza dell'assegnazione di incarico di coordinamento in modo del tutto generico, richiamandosi alla documentazione versata in atti di provenienza datoriale che appare del tutto inconferente essendo incentrata su un ventilato non riconoscimento e retribuibilità delle mansioni superiori svolte nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, atteso che nel presente giudizio la parte ricorrente non reclama né il diritto ad un inquadramento superiore, né il diritto a differenze retributive a ciò connesse, ma esclusivamente il riconoscimento di una indennità che la contrattazione collettiva riconnette, con il ricorso di determinate condizioni, allo svolgimento di funzioni di coordinamento da parte del personale di categoria D o C. Ne consegue, pertanto, che deve conclusivamente riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL per la parte fissa. Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta. Al riguardo non si dubita che il relativo termine sia quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di pretese retributive. Tuttavia, tenuto conto che il primo
8 atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla missiva inoltrata via pec in data 5.12.2018 contenente una valida messa in mora atteso che cui la parte espressamente richiedeva il pagamento dell'indennità di coordinamento (Cfr. all. 7), il credito attoreo va ridotto e contenuto nel quinquennio anteriore al 5.12.2018 e cioè al 5.12.2013. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto all'indennità, ex art. 10 CCNL di categoria, parte fissa a far data dal 5.12.2013 sino al settembre 2018 come richiesto in ricorso. In ordine alla parte variabile, la norma fa rinvio ad una possibilità di previsione di essa da parte delle aziende “in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento” e con computo
“fino ad un massimo di ulteriori £. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7.4.1999”. Il referente normativo è chiaro nell'attribuire una mera facoltà – e non già un obbligo – di riconoscimento da parte dell'azienda in tal senso;
non indica un importo secco, ma soltanto una somma come limite massimo non valicabile;
inoltre, subordina il relativo riconoscimento alla presenza di specifiche risorse finanziarie, proprio perché esso non è automatico. Ebbene, in assenza di qualsivoglia deduzione in tal senso, volta a dimostrare la capienza del fondo e lo stanziamento delle risorse, oltre che a determinare l'esatta misura dell'emolumento chiesto, il relativo capo di domanda non può trovare accoglimento. Venendo ora alla quantificazione degli importi dovuti, prendendo come riferimento i conteggi elaborati dal ricorrente, in quanto immuni da vizi logici e di calcolo, nonché di facile elaborazione e, soprattutto mai contestati dalla convenuta, (epurati delle mensilità prescritte), anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. in via equitativa, la resistente va condannata alla corresponsione della somma totale di euro 7.508,49 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, secondo il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n.724, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggiore danno della rivalutazione monetaria Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, non essendo a ciò di ostacolo la sentenza n. 459 del 2000 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, dell'art. 22, comma 36, cit., limitatamente alle parole "e privati". (cfr. Cass. 23.2.2009 n. 4366). Sono, pertanto, dovuti gli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione di metà delle spese di lite, che nella restante parte sono poste a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
9 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande, riuniti i giudizi così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento, in favore della Pt_3 ricorrente, della somma di euro 7.508,49, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura Pt_3 ridotta, in complessivi € 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione.. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.4.2025. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Iorio
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, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Ferrentino con il quale elett.te dom. Parte_1 in Castel San Giorgio via C. Alfano n. 40, giusta procura agli atti Ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. R. Auletta con il quale elett.te domicilia in Cardito al c.so Italia n. 38 giusta procura in atti Resistente Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 12.12.2019, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente dell'
[...]
sin dal 2.5.1983 e inquadrata dall'1.9.2001 quale collaboratore professionale sanitario Parte_2 infermiere, cat D, livello D5, deduceva di aver svolto sin dal 2012 l'incarico di coordinamento delle attività e del personale, prima, presso il Distretto n. 13 in virtù del provvedimento del Parte Direttore Generale prot. 2860 del 17.10.2012 e, poi, a seguito della disposizione di servizio Parte prot. n. 33943 del 12.12.2012 presso l'ufficio centrale fino al settembre 2018 e che, nonostante il riconoscimento documentale dell'incarico di coordinamento, effettuato dall'azienda convenuta, non le era stata attribuita la corresponsione dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 CCNL biennio economico 2000-2001. Ciò premesso, dedotta la corrispondenza delle mansioni espletate alla fattispecie prevista dall'art. 10 del CCNL succitato, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare il suo diritto a percepire l'indennità di coordinamento dal 12.12.2012 al settembre 2018 e, per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento in CP_1 suo favore dell'indennità di coordinamento sia per la parte fissa per euro 9.296, 22 che per la parte variabile per euro 9.296,22, per un totale di euro 18.592, 44, oltre accessori di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo l'infondatezza del Pt_3 ricorso e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle somme rivendicate.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, depositate le note conclusionali e le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente. E invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art.414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda. La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio. Venendo ora al merito, incontestati tra le parti la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, il thema decidendum è il riconoscimento in favore del ricorrente della speciale indennità prevista per i soggetti investiti di funzioni di “coordinamento” sul presupposto dello svolgimento delle relative mansioni. Orbene, al fine di dipanare la vicenda, è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 10 CCNL di ctg. “Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro, nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ii indicate” prevede l'erogazione di una “specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
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5. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale gia appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”. Va, dunque, premesso che la specifica indennità di cui all'art. 10 costituisce emolumento aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori che, pur inquadrati nell'ambito del medesimo profilo e categoria, e, quindi con la stessa retribuzione, si differenzino dai colleghi per lo svolgimento di funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale con assunzione di responsabilità (comma 1 del citato art. 10). L'indennità introdotta dall'articolo 10 CCNL 20 settembre 2001 presuppone il coordinamento tanto delle attività dei servizi di assegnazione che del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo (anche se di pari categoria e pari livello economico) e si comporne di una parte fissa e di una parta variabile determinata dalle singole aziende. L'articolo 10 distingue il regime della indennità in riferimento a due diversi momenti temporali:
-1. la prima applicazione
-2. il regime decorrente dall'1 settembre 2001. In particolare, quanto ai lavoratori già inquadrati nella categoria D, il comma 2 prevede la corresponsione dell'indennità ai collaboratori professionali sanitari – caposala – i quali svolgessero alla data sopra indicata “reali funzioni di coordinamento” ed il comma 3 estende detto beneficio anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali, - assistenti sociali -, sempre appartenenti alla categoria D o al livello economico DS, ai quali le aziende abbiano assegnato analogo incarico di coordinamento,
o mediante atto formale, o mediante conferimento di fatto. In fase di prima applicazione il beneficio economico era riconosciuto in via permanente, limitatamente alla componente fissa, a tutti i collaboratori professionali sanitari di categoria D con profilo di caposala, purché esercitassero effettivamente le funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001. Per i collaboratori professionali sanitari di pari categoria D, ma appartenenti ad altro profilo o disciplina, era invece richiesto:
3 - il conferimento per atto formale alla data del 31 agosto 2001 dell'incarico di coordinamento ovvero
- il successivo riconoscimento formale dello svolgimento di fatto del coordinamento, sempre alla data del 31.8.2001. E' dunque palese che le parti sociali abbiano voluto riconoscere la indennità a coloro che in ragione del profilo (caposala), di un incarico ricevuto o comunque di fatto, svolgevano compiti di coordinamento alla data del 31.8.2001, epoca anteriore e prossima alla sottoscrizione dell'accordo. Per il personale così individuato la parte fissa della indennità di coordinamento non era revocabile;
in caso di venir meno della funzione di coordinamento o di valutazione negativa poteva essere revocata la sola parte variabile della indennità. Per la disciplina a regime- ovvero dall'1 settembre 2001- era invece prevista la definizione dei requisiti per il conferimento della indennità con un successivo accordo;
era inoltre disposta la revocabilità di entrambe le componenti – fissa e variabile- della indennità di coordinamento. In questo quadro è tuttavia intervenuta la L. 43/2006 – (disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) – il cui articolo 6, rubricato
“istituzione della funzione di coordinamento” recita:
1. In conformita' all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
3 novembre 1999, n. 509, e dell' articolo 3, Controparte_2 comma 9, del regolamento di cui al decreto del 22 ottobre Controparte_3
2004, n. 270; c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
[...]
3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui Controparte_2 al decreto del 22 ottobre 2004, n. 270; Controparte_3
e della Controparte_2
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. CP_2
128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attivita' professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell', e successive modificazioni.
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 puo' essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di
4 coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
3. I criteri e le modalita' per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della funzione di coordinamento e' espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Controparte_2
3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto
[...] del 22 ottobre 2004, n. 270; Controparte_3
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, e' valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificita' assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale. In sostanza la norma ha istituito una “funzione di coordinamento”, ha previsto alcuni titoli per l'esercizio della stessa funzione e disposto che l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a tal fine statuendo che le organizzazioni sanitarie pubbliche nella ipotesi di conferimento di incarichi di coordinamento hanno l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario. Fatta questa premessa, appare opportuno ricordare che, in omaggio ai principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.) spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primi tra tutti la sussistenza, la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, nonché la qualità delle mansioni espletate, tutti elementi che dei diritti retributivi del lavoratore costituiscono l'indefettibile presupposto logico-giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea
5 difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003). Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c. a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda. Nel caso di specie, parte ricorrente – premesso di essere collaboratrice professionale sanitaria ctg. D-D5 dall'1.9.2001 e dunque da oltre un quinquennio, e in possesso di master di I livello in management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie ambito infermieristico Parte
- ha dedotto di aver, sin dal provvedimento del Direttore Generale prot. 28060 del 17.10.2012, coordinato l'approvvigionamento e la somministrazione dei farmaci in tal modo avendo rapporti esterni con le aziende farmaceutiche che provvedevano ad inviare gli ordini direttamente alle aziende fornitrici, di aver gestito e coordinato l'erogazione dei farmaci per i centri di dialisi oltre, venendo coadiuvata da altro personale, in particolare, dall'infermiere e ha depositato documentazione proveniente dalla stessa convenuta Testimone_1 CP_1 attestante l'attribuzione di funzioni di coordinamento. Parte In particolare, il provvedimento del Direttore Generale prot. 28060 del 17.10.2012 che disponeva “Considerato che è indispensabile potenziare metodologie di pianificazione per obiettivi al fine di assicurare un'adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività mediante l'ottimizzazione, il coordinamento e il controllo della qualità delle prestazioni e delle professioni, che la ha CP_4 Parte_1 già evidenziato particolare predisposizione nei diversi incarichi assegnati e positivamente portati a compimento, visto il curriculum professionale e formativo della si dispone di assegnare con effetto CP_4 Parte_1 immediato la CPSI domenica il coordinamento dell'ambulatorio infermieristico distrettuale del distretto Pt_1 sanitario 13 Maddaloni con sede presso la direzione distrettuale”. Appare evidente che tale disposizione di servizio espressamente attribuiva alla ricorrente le funzioni di coordinamento del Distretto n. 13 non solo in virtù della chiara terminologia impiegata, ma anche in considerazione di quanto esposto nella premessa che fa riferimento alla necessità di potenziare le metodologie e gli obiettivi dell'Azienda mediante impiego di personale a tal fine competente che non può dunque che rivestire anche ruoli di coordinamento di tali “metodologie e obiettivi” richiamando proprio la disposizione di cui all'art. 10, comma 1 del CCNL che prevede tale indennità “Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro, nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ii indicate”. Tale provvedimento veniva espressamente richiamato nella disposizione di servizio prot. n. 33943 del 12.12.2012 con cui la veniva assegnata sempre come coordinatrice presso Pt_1
6 Parte l'ufficio centrale “considerate le esigenze del servizio gestione e liquidazione centralizzata gli ordini, dovuta anche al pensionamento di personale mai sostituito e vista la specifica richiesta della signora Parte_4
si assegna la SV al predetto servizio con funzioni e mansioni proprie della qualifica di appartenenza e
[...] dell'ordine di servizio numero 28060 del 17/10/2012”. Lo svolgimento delle attività di coordinamento veniva confermato anche con il provvedimento sempre a firma del direttore generale protocollo n. 28121 del 25.9.2013 che esplicitamente prevedeva che “a rettifica della precedente nota prot. 28060/ottobre 2012 le attività di coordinamento vengano effettuate presso la sede centrale ufficio centralizzato ordini”, come attestato anche dallo stato di servizio del marzo del 2014. E in tale ufficio permaneva fino al settembre 2018 come da nota prot. 198347/ASL del 5.9.2018. Inoltre, parte ricorrente, in corso di causa ha altresì documentato che le mansioni di gestione del personale svolte dalla ricorrente, sono state confermate anche con disposizione di servizio del 28.05.2021, prot. n. 712013/DS13, a firma del direttore responsabile dell' a far Parte_2 data dal dicembre 2018 (cfr. doc. 2, 3, 4, 4 bis prod. ricorrente). I fatti prospettati danno luogo all'esercizio di mansioni di coordinamento e gestione, ruolo svolto con continuità nel tempo, in virtù di quanto documentalmente provato dalla ricorrente e asserito in ricorso introduttivo, sicché vanno disattese le eccezioni poste nella memoria di costituzione. Infatti, in virtù della ripartizione dell'onere probatorio, la parte ricorrente ha non solo dedotto di aver svolto le funzioni di coordinamento ma anche allegato di aver ricevuto l'attribuzione della funzione di coordinamento mediante atto formale. Secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, intervenuta in merito alla spettanza dell'indennità per cui è causa, infatti “il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nel comma 3 dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 2009/17505)…In conclusione, la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2° biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (cfr. Cass. 10008/2010 e 10009/2010). Poi la S.C. è ritornata sul punto ribadendo il medesimo principio, non disatteso dal giudicante (cfr. Cass. 18679/15). In particolare, una recente sentenza della Corte Suprema – cfr. sentenza n. 41575 del 27/12/2021 - chiarisce che l'indennità di coordinamento del personale sanitario può essere riconosciuta a collaboratori di vari profili ove la funzione di coordinamento venga accertata mediante atto formale. Piu precisamente afferma:
“In tema di personale sanitario, l'indennità di coordinamento ex art. 10 del C.C.N.L. 2000-2001 compete, ai sensi del comma 2 e in sede di sua "prima applicazione" a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con
7 reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, senza necessità di riconoscimento formale, mentre, ai sensi dei successivi commi 3 e 7, può essere riconosciuta anche agli altri collaboratori sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, solo a condizione che la funzione di coordinamento, non intrinseca al ruolo dei suddetti profili, sia dimostrata o accertata con atto formale”. La sentenza summenzionata rafforza il concetto già precedentemente espresso dalla stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenze nn. 21258/2018, 12339/2018, 18679/2015, 16589/2014, 1820/2013, 25198/2013 11162/2012 10009/2010) secondo cui l'indennità prevista dall'alt 10 comma 7 del CCNL 2000/2001 presuppone il conferimento “formale” dell'incarico di coordinamento;
per cui si richiede che: a) vi sia la presenza di un dato documentale attributivo (traccia documentale) di tale incarico;
b) l'assegnazione dei compiti de quibus sia avvenuta da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente. Parte Orbene, riscontrata in via documentale l'attribuzione dell'incarico, l' avrebbe dovuto prendere posizione in modo analitico per confutare i fatti dedotti a seguito delle allegazioni di controparte. Né in effetti la documentazione prodotta attestante i conferimenti poteva essere contestata se non disconoscendone il contenuto, disconoscimento comunque mai avvenuto. Nel caso di specie parte convenuta, non ha articolato argomentazioni giuridiche volte a depotenziare la tesi attorea atteso che non può disconoscersi il valore formale degli atti a firma del Direttore generale che espressamente hanno riconosciuto le funzioni di coordinamento alla ricorrente della cui legittimità non vi sono dubbi, atteso il potere del direttore generale, nell'ambito organizzativo dei servizi e del personale, di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e possa essere considerato, rispetto al personale dell'ospedale, il datore di lavoro e, dunque, colui che ha il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente. Né è stata specificamente contestata, infatti, la narrazione dei fatti delineata in ricorso, in Parte quanto l' non ha negato che la ricorrente abbia disimpegnato, per il periodo dedotto, compiti di coordinatore ma ha asserito l'insufficienza dell'assegnazione di incarico di coordinamento in modo del tutto generico, richiamandosi alla documentazione versata in atti di provenienza datoriale che appare del tutto inconferente essendo incentrata su un ventilato non riconoscimento e retribuibilità delle mansioni superiori svolte nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, atteso che nel presente giudizio la parte ricorrente non reclama né il diritto ad un inquadramento superiore, né il diritto a differenze retributive a ciò connesse, ma esclusivamente il riconoscimento di una indennità che la contrattazione collettiva riconnette, con il ricorso di determinate condizioni, allo svolgimento di funzioni di coordinamento da parte del personale di categoria D o C. Ne consegue, pertanto, che deve conclusivamente riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL per la parte fissa. Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta. Al riguardo non si dubita che il relativo termine sia quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di pretese retributive. Tuttavia, tenuto conto che il primo
8 atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla missiva inoltrata via pec in data 5.12.2018 contenente una valida messa in mora atteso che cui la parte espressamente richiedeva il pagamento dell'indennità di coordinamento (Cfr. all. 7), il credito attoreo va ridotto e contenuto nel quinquennio anteriore al 5.12.2018 e cioè al 5.12.2013. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto all'indennità, ex art. 10 CCNL di categoria, parte fissa a far data dal 5.12.2013 sino al settembre 2018 come richiesto in ricorso. In ordine alla parte variabile, la norma fa rinvio ad una possibilità di previsione di essa da parte delle aziende “in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento” e con computo
“fino ad un massimo di ulteriori £. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7.4.1999”. Il referente normativo è chiaro nell'attribuire una mera facoltà – e non già un obbligo – di riconoscimento da parte dell'azienda in tal senso;
non indica un importo secco, ma soltanto una somma come limite massimo non valicabile;
inoltre, subordina il relativo riconoscimento alla presenza di specifiche risorse finanziarie, proprio perché esso non è automatico. Ebbene, in assenza di qualsivoglia deduzione in tal senso, volta a dimostrare la capienza del fondo e lo stanziamento delle risorse, oltre che a determinare l'esatta misura dell'emolumento chiesto, il relativo capo di domanda non può trovare accoglimento. Venendo ora alla quantificazione degli importi dovuti, prendendo come riferimento i conteggi elaborati dal ricorrente, in quanto immuni da vizi logici e di calcolo, nonché di facile elaborazione e, soprattutto mai contestati dalla convenuta, (epurati delle mensilità prescritte), anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. in via equitativa, la resistente va condannata alla corresponsione della somma totale di euro 7.508,49 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, secondo il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n.724, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggiore danno della rivalutazione monetaria Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, non essendo a ciò di ostacolo la sentenza n. 459 del 2000 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, dell'art. 22, comma 36, cit., limitatamente alle parole "e privati". (cfr. Cass. 23.2.2009 n. 4366). Sono, pertanto, dovuti gli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione di metà delle spese di lite, che nella restante parte sono poste a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
9 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande, riuniti i giudizi così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento, in favore della Pt_3 ricorrente, della somma di euro 7.508,49, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura Pt_3 ridotta, in complessivi € 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione.. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.4.2025. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Iorio
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