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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 6575 – 6576 – 6577 – 6578/2021 – 7998/2023 R. G. Aff.
Cont. Lavoro e vertenti
T R A
, Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
PARTI RICORRENTI
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Grazia Guerra e Domenico Longo (proc. n. 6575/2021), (proc. n. Parte_5
6576/2021), e Domenico Longo (proc. n. 6577/2021), e Parte_6 Parte_7 Parte_8
(proc. n. 6578/2021), (proc. n. 7998/2023)
[...] CP_2
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.9.2021 ed iscritto al n. 6575/2021 R.G.L., Parte_1
– premesso di essere titolare dell'omonima impresa agricola con sede in Apricena
[...]
alla Località Posta Nuova s.n.c., avente ad oggetto lo svolgimento di attività di coltivazione di cereali – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, impugnando il verbale di accertamento unico n. 2019018422/DDL del 21.12.2020, notificatogli il 22.12.2020, con il quale gli era stato
CP_ contestato dall' relativamente al periodo dall'1.1.2015 al 30.6.2020, la violazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 375 del 1993, segnatamente: a) per non aver correttamente applicato, in relazione ad una parte consistente dei rapporti di lavoro a tempo determinato denunciati in tale periodo, la retribuzione giornaliera dovuta, quale prevista dai contratti integrativi provinciali di categoria della Provincia di Foggia;
b) per non aver corrisposto somme e non denunciato giornate di lavoro realmente prestate;
c) per aver costituito rapporti di lavoro fittizi;
il tutto, con conseguente recupero dei contributi dovuti sulle differenze di imponibile pari ad euro 81.132,62, nonché delle agevolazioni contributive pari ad euro 413.160,63.
Richiamato il pregresso iter amministrativo, il predetto ricorrente denunciava l'omessa e/o generica motivazione del verbale ispettivo, nonché la violazione dell'art. 20, comma 2, del
D.lgs. n. 375 del 1993, così come sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, della L. n. 608 del 1996, deducendo, a tal fine, che i lavoratori agricoli assunti alle proprie dipendenze per il periodo oggetto di accertamento erano stati sempre retribuiti conformemente al C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 22.10.2014 e del 19.8.2018.
Aggiungeva che erano stati erroneamente ricompresi nella base imponibile per il calcolo dei contributi anche gli importi corrisposti a titolo di T.F.R., che, invece, per legge e per
C.C.N.L., avrebbero dovuto restarne esclusi, sicchè alcuna evasione contributiva era stata commessa, essendo state finanche versate maggiori somme per contributi rispetto a quelle effettivamente dovute.
Evidenziava, poi, che gli Ispettori avevano rideterminato l'imponibile contributivo sommando la retribuzione lorda di cui alla contrattazione integrativa provinciale con il T.F.R.
Quanto al disconoscimento dei rapporti di lavoro instaurati con Persona_1 Per_2
e evidenziava, invece, che le predette lavoratrici avevano regolarmente
[...] Persona_3
prestato attività bracciantile in regime di subordinazione, nei periodi e sui terreni descritti in ricorso.
CP_ Deduceva, in ogni caso, che l' non avrebbe mai potuto disporre la revoca dei benefici con effetto retroattivo, ma solo ed esclusivamente per il periodo successivo alla contestazione della presunta omissione contributiva ed alla conseguente perdita del D.U.R.C.
Invocava, da ultimo, l'applicabilità della c.d. norma calmieratrice di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. n. 338/1989, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare CP_ non dovute le somme vantate dall nei confronti del ricorrente così come indicate nel verbale ispettivo 2019018422/DDL del 21.12.2020, pari alla complessiva somma di euro
678.672,36; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un'omissione contributiva a carico della ricorrente, in applicazione dell'art. 6, comma 10 del
D.L. 338/89, ridurre l'importo richiesto a titolo di restituzione dei benefici ad una somma pari alle omissioni contributive accertate”.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , il quale resisteva, con varie Controparte_3
argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto, richiamando, in particolare, le risultanze del verbale di accertamento.
Con distinti ricorsi, depositati in pari data ed iscritti ai nn. 6576-6577-6578/2021 R.G.L.,
, e Parte_9 Parte_3 Parte_10 adivano l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovute le somme
(pari, rispettivamente, ad euro 505.589,65, euro 59.625,40 ed euro 264.404,65) portate dai verbali di accertamento unico nn. 2019018421/DDL, 2019018412/DDL e 2019018424/T01, redatti in data 21.12.2020.
A sostegno della domanda le predette parti riproponevano le doglianze articolate da
, laddove la sola società contestava, altresì, il disconoscimento del Parte_1 rapporto di lavoro instaurato nell'anno 2018 con Persona_1
Si costituiva l' , resistendo ai ricorsi ed invocandone il rigetto. CP_3
Da ultimo, con ricorso depositato in data 22.9.2023 ed iscritto al n. 7998/2023 R.G.L., la società proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 Parte_4
0000464079000, notificato in data 21.8.2023 in forza del preteso, mancato pagamento della complessiva somma di euro 337.060,67, a titolo di contributi “gestione agricola – datori di lavoro per il periodo 2016/4 – 2020/2”, quali rivenienti dal verbale di accertamento unico n.
2019018424/T01 del 21.12.2020.
La parte opponente eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito, siccome emesso in assenza di provvedimento esecutivo del Giudice (ex art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/1999).
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva, concludendo per l'annullamento dell'avviso impugnato e, in subordine, per la riduzione del debito contributivo.
CP_ L' resisteva, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanze pronunciate in data 22.6.2022 le prime quattro cause venivano riunite per evidenti ragioni di connessione, parzialmente soggettiva ed oggettiva, ex artt. 274, comma 1,
c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.
Escussi i testimoni ed espletata una C.T.U. contabile, disposta, altresì, la riunione del procedimento n. 7998/2023 R.G.L. a quello di più risalente iscrizione, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
2. I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti, nei limiti di seguito esposti.
3 2.1. Va opportunamente premesso che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto – come nella specie – in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso CP_ dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. Sez. Lav. n. 14965/2012).
2.2. Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore probatorio del verbale di accertamento redatto dai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro ovvero degli Enti previdenziali, rispetto ai quali opera il principio secondo cui il verbale medesimo fa piena prova fino a querela di falso, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 cod. civ., circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché, ovviamente, circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti, salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni, con la conseguenza che l'atto conserva la sua forza probatoria privilegiata, dovendo quindi essere impugnato di falso quando la parte controinteressata “intende provare che le dichiarazioni e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati” (Cass. Sez. Un. n. 12545/1992).
È stato altresì precisato che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che gli ispettori segnalino di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali ispettivi, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese al funzionario, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro (Cass. Sez. Un. n. 916 del 3.2.1996;
Cass., Sez. lav., 23.9.2020, n. 19982).
Ne consegue che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, detti verbali forniscono, comunque, elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal
Giudice, che può, peraltro, anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 14.12.2022, n. 36573; Cass. 4182/2021;
Cass. n. 3916/2020; Cass. n. 11934/2019; Cass. n. 15073/2008).
Ciò sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il Giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga,
4 con adeguata motivazione, al convincimento della loro effettiva sussistenza (Cass. 2.11.2020,
n. 24208; Cass. n. 11900/2003, Cass. n. 3527/2001).
Da ultimo, poi, la Suprema Corte ha rimarcato che “Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. Lav. n. 5851/2024).
2.3. Così sintetizzati i principi regolatori della materia, si ritiene che la censura sviluppata nei ricorsi riuniti ed attinente al preteso difetto di motivazione del verbale ispettivo sia, già di per sé (ed in disparte la sua fondatezza nel merito), del tutto priva di pregio, posto che una siffatta carenza, lungi dal produrre l'illegittimità dell'atto, potrebbe semmai rilevare in sede probatoria, inficiando la valenza e l'attendibilità del verbale medesimo.
Non è questo, tuttavia, il caso in esame, posto che, seppur nei limiti di seguito precisati, i verbali di accertamento nn. n. 2019018422/DDL, 2019018421/DDL, 2019018412/DDL e
2019018424/T01, redatti in data 21.12.2020, forniscono tutti gli elementi (di fatto e di diritto)
CP_ sui quali riposa la pretesa contributiva fatta valere dall'
Più in dettaglio, nei verbali impugnati i funzionari davano atto di aver scrutinato il Libro
Unico del Lavoro inerente al periodo dall'1.1.2015 al 30.6.2020, evidenziando di aver riscontrato l'omessa applicazione, da parte delle aziende sottoposte a verifica, della maggiore retribuzione giornaliera spettante ai lavoratori denunciati, quale prevista dalla contrattazione collettiva provinciale (con conseguente mancata inclusione del relativo importo nella base imponibile).
Le differenze contributive conseguentemente quantificate risultano esposte nell'apposita colonna “Differenze di retribuzioni adeguamento al C.P.L.”, quale raffigurata nelle tabelle contenute in tutti i verbali impugnati.
I funzionari addebitavano, quindi, le somme indebitamente fruite dalle aziende a titolo di agevolazioni contributive.
Sulla scorta della documentazione oggetto di sequestro da parte dei Carabinieri del N.I.L. di
CP_ Foggia, venivano, altresì, quantificate le somme non corrisposte e non denunciate all' per le giornate e le ore di lavoro realmente prestate (si veda, a tal fine, la colonna “Somme per retribuzioni giornaliere e straordinario non denunciato da documentazione sequestrata”).
Orbene, se per tali ultime somme i verbali scontano, effettivamente, un'evidente lacuna assertiva, come appresso si dirà, gli addebiti concernenti le differenze d'imponibile contributivo e le agevolazioni indebitamente fruite risultano compiutamente delineati nei loro presupposti essenziali, tant'è che le odierne parti ricorrenti si sono ampiamente difese nel
5 merito, con ciò mostrando di aver ben compreso gli esatti termini della contestazione elevata nei loro confronti dall'Istituto.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono e salve le precisazioni di seguito compiute, non sussiste, in definitiva, il denunciato vizio motivazionale.
2.4. Passando all'esame delle doglianze formulate nei ricorsi introduttivi, si osserva che le parti ricorrenti deducono, innanzitutto, di aver sempre erogato ai propri dipendenti la retribuzione prevista dal C.C.N.L. per gli operari agricoli e florovivaisti del 22.10.2014 e del
19.8.2018, affermando di aver ricompreso – nella base imponibile per il calcolo dei contributi
– gli importi corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto, che, invece, per legge e per contratto, avrebbero dovuto restarne esclusi.
In definitiva, sarebbe stata denunciata, a titolo di retribuzione imponibile, non la retribuzione ordinaria, quale prevista dal C.C.N.L. di settore e dai contratti provinciali, bensì il totale lordo delle retribuzioni sommato alla quota di T.F.R., sicchè alcuna evasione contributiva sarebbe stata commessa dalle parti datoriali.
2.5. La prospettazione attorea non può essere condivisa.
L'art. 1, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, dispone che “a decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata nell'art. 1, comma
1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389”.
L'applicazione di detta norma comporta che per gli operai agricoli, da tale data, non trova più applicazione l'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall'art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, trovando invece applicazione, anche per gli operai agricoli a tempo determinato, quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, il quale stabilisce, quale soglia minima di retribuzione imponibile, quella stabilita “da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Occorre, poi, richiamare la sentenza delle Sezioni unite n. 11199 del 29 luglio 2002, con la quale la Suprema Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, ha affermato che
“l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un
6 determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. minimale contributivo secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal
D.L. 9 ottobre 1989, n.338, art. 1, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389”.
Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma
24, il quale dispone che “il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito con modificazioni in L. n.
389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria”.
La legge determina quindi un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore.
È pertanto la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione.
Con la Legge del 1989 si è dunque posto un limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale.
2.6. Da tali direttrici normative e interpretative non si sono discostati i funzionari ispettivi, i quali hanno preso esattamente a riferimento, come parametro di congruità della retribuzione
(e della correlata contribuzione), le tariffe del Contratto Provinciale di Lavoro per i lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Foggia, nella parte in cui contemplano – pacificamente – un trattamento minimo più favorevole.
Ne consegue che tale retribuzione deve prevalere su quella prevista dal C.C.N.L. ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, e ciò ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n.
338/1989, laddove attribuisce rilievo all'importo delle retribuzioni stabilito da “accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
7 Essendo comprovate – e, sostanzialmente, incontroverse in parte qua, alla luce della prospettazione difensiva delle parti ricorrenti – le violazioni rilevate dai funzionari ispettivi, il recupero dei contributi omessi sulle differenze retributive non assoggettate a contribuzione risulta legittimo, senza che, per altro verso, possa annettersi rilievo alla circostanza – pure pacifica – che, nelle denunce trimestrali di manodopera, sia stata inclusa nel montante contributivo anche la quota del t.f.r.
Si è già detto, infatti, che la determinazione della base imponibile è ancorata alla retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale ed è, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti del rapporto di lavoro.
CP_ Ne consegue che – come correttamente eccepito dall' – il datore non può pretendere di utilizzare quanto erogato a titolo di t.f.r. al fine di compensare una retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista.
2.7. Quanto al recupero delle agevolazioni indebitamente fruite dall'azienda, trova poi applicazione l'art. 6, comma 9, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389.
Ed invero, detta disposizione prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli
Istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il Legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. “clausola sociale”) (cfr. Cass. n.18910/2004).
In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore;
la verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto (cfr. Cass. n.1748/2001).
Nella specie, i ricorrenti hanno senz'altro violato la regola cardine del minimale contributivo, dal che discende, quale conseguenza normativamente imposta, la revoca delle agevolazioni indebitamente fruite.
8 CP_
2.8. Né può condividersi l'ulteriore doglianza secondo cui l' avrebbe potuto disporre la revoca dei benefici non già con effetto retroattivo, ma solo ed esclusivamente per il periodo successivo alla perdita del DURC e, dunque, alla contestazione della presunta omissione contributiva.
Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “non si può ritenere che la mancata segnalazione CP_ dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per
l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno” (così Cass. n. 27109/2018), ma non è questo l'oggetto della presente controversia.
2.9. Acclarata, pertanto, l'operatività della decadenza di cui all'art. 6, comma 9, L. n. 389 del
1989, ai fini della quantificazione degli importi derivanti dalla perdita delle agevolazioni contributive occorre, tuttavia, applicare il disposto normativo del successivo comma 10, così come sostituito dall'art. 4 della L. n. 151/1993, secondo cui “la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.
Si richiama, a tal fine, l'orientamento ripetutamente espresso in materia dalla Corte di
Appello di Bari-Sezione Lavoro (cfr., tra le più recenti, sentenza n. 1072/2024 del 3.7.2024), con argomentazioni condivise dal Tribunale e di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“10.1. Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali
e agli sgravi contributivi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione
9 ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. “clausola sociale”)
(cfr. Cass. n. 18910/2004).
In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore.
La verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto, sicchè non basta che il datore di lavoro si limiti a denunciare la suddetta retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva, dovendo, invece, materialmente corrisponderla (cfr. Cass. n. 1748/2001).
10.2. Nella specie, pacifica l'operatività della decadenza prevista dalla L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9, in sede di quantificazione degli importi derivanti dalla perdita delle agevolazioni contributive concesse, occorre applicare anche alle imprese agricole il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 338/89, convertito con modificazioni in Legge
389/1989, così come sostituito dall'art. 4 della L. n. 151/1993, secondo cui < la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta>.
Tale disposizione fu introdotta dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151 al precipuo scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava e, in particolare, per evitare che anche lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico dei datori di lavoro.
Con la norma in questione, la perdita del beneficio (sgravio o fiscalizzazione) si atteggia in termini proporzionati al maggior inadempimento, retributivo o contributivo, riscontrato. In realtà, quella posta dall'art. 6, commi 9-13, del D.L. n. 338/89 è una sorta di disciplina di carattere generale, che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive, che la normativa successiva in materia ha sempre richiamato e che è, comunque, destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito. 10.3. Non v'è motivo di ritenere che la
c.d. “norma calmieratrice” non sia applicabile al settore agricolo perché l'art. 9 ter, co. 3,
D.L. n. 510/1996, nel prescrivere, in materia di agricoltura, che: «Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano
i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti», conferma, sostanzialmente, il disposto dell'art. 6, co. 9, D.L. n. 338/89, che fissa, appunto, come condizione per fruire degli sgravi (anche) l'erogazione ai dipendenti delle retribuzioni
10 contrattuali, ma non esclude l'applicazione dell'art. 6, né tantomeno della ulteriore norma di salvaguardia contenuta nel comma 10 del medesimo art. 6.
Dunque, non è ravvisabile alcuna ragione sistematica o di altro genere che consenta di sostenere che tale comma 10 dell'art. 6 cit. non si applichi al settore agricolo. Del resto, lo stesso art. 4, D.Lgs. n. 146/1997, che ha decretato il superamento e l'abbandono del c.d. salario medio convenzionale, ha ancorato l'imponibile contributivo, anche nel settore agricolo, alla retribuzione contrattuale individuata dall'art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989.
L'art. 5, D.L. n. 510/1995, che ha disciplinato i c.d. contratti di riallineamento, largamente applicati nel settore agricolo, del resto, ha dovuto prevedere espressamente la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989, proprio per rendere praticabile il riallineamento (che, come è noto, consentiva temporaneamente alle aziende di applicare retribuzioni inferiori al CCNL) senza perdita degli sgravi.
Tutto ciò rende evidente l'applicabilità anche al settore agricolo dell'art. 6, comma 10, D.L.
n. 338/1989.
10.4. D'altra parte, l'art. 6, co. 10, cit. è una norma tuttora in vigore, mai abrogata espressamente, così come l'intero sistema regolatore fissato dalla normativa del 1989; né è dato apprezzare, avuto riguardo all'art. 15 Preleggi, la sussistenza di una legge successiva incompatibile con la precedente o che abbia disciplinato per intero la materia già regolata dalla legge anteriore.
A sostegno delle esposte argomentazioni in termini di applicabilità dell'art. 6, cit. con
“portata generale”, merita menzione la Circolare n. 3 del 18 luglio 2017 dell'
[...]
, richiamata dall'appellante, che così si esprime: < per un principio Controparte_4 rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n.
389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali (…) le riduzioni contributive…non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di tale assunto trova conferma nel richiamo contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui
“restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decretolegge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni”>.
A ciò si aggiunga che da ultimo è intervenuta in subiecta materia la Corte di legittimità (v.
Cass., n. 11762/2024), che ha respinto un ricorso proposto dall' volto a denunziare la CP_1
11 violazione dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989
(conv. con l. n. 389/1989) e dell'art. 10, l. n. 67/1988, per avere questa Corte di appello, nella sentenza n. 1496/2022, ritenuto che l'accertamento dell'irregolarità contributiva comportasse la perdita delle agevolazioni limitatamente a quei lavoratori per i quali non erano stati rispettati i minimali e limitatamente ai periodi per i quali ciò era accaduto, invece che la decadenza integrale dalle agevolazioni.
La S.C. ha ribadito che costituisce un principio consolidato quello per cui << in materia di sgravi contributivi, i commi 9 e 10 dell'art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), debbono essere interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunziato agli istituti previdenziali alcuni lavoratori oppure li abbia denunziati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare, rispondendo ad un criterio di razionalità vigente per tutti i sistemi sanzionatori che l'entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all'entità della violazione (così già Cass. n. 20891 del
2007, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 1571 del 2013 e 2112 del 2016)>>.
Ha poi aggiunto che << a non diverse conclusioni induce la previsione dell'art. 20, comma 2,
d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall'art.
9-ter, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n.
608/1996), secondo cui “le agevolazioni previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”, atteso che trattasi di disposizione che si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previsto dal d.l. n.
338/1989 (peraltro espressamente richiamato dall'art. 4, d.lgs. n. 140/1997, che – superando il criterio della commisurazione dell'imponibile contributivo al salario medio convenzionale
– ha ancorato quest'ultimo alla retribuzione di cui all'art. 1, d.l. n. 338/1989, cit.) e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6, che – come già rilevato – sono volte a commisurare l'entità della sanzione all'entità della violazione>>”.
2.10. Per la quantificazione del credito devono, tuttavia, escludersi dalla base imponibile le somme addebitate a titolo di “retribuzioni giornaliere e straordinario non denunciato da documentazione sequestrata”.
Come anticipato, infatti, sul punto i verbali s'appalesano del tutto silenti, essendosi i funzionari ispettivi limitati a rinviare, in maniera generica ed indistinta, alla documentazione sequestrata all'esito delle perquisizioni eseguite a carico delle aziende sottoposte a verifica.
12 CP_ Anche nelle memorie di costituzione l' ha totalmente omesso di allegare i presupposti fattuali e giuridici della maggior pretesa, asserendo di non poter disporre della relativa documentazione, siccome sottoposta a sequestro penale.
Sennonchè, una siffatta indisponibilità non impediva certo all' di esplicitare – sin dalla CP_3
redazione dei verbali ispettivi – il percorso seguito per la determinazione delle somme, né, tanto meno, di allegare le circostanze di fatto poste a fondamento dell'addebito contributivo.
D'altro canto, l'Ente non può giovarsi della documentazione depositata in data 17.12.2024.
Viene, innanzitutto, in rilievo la tardività di una simile produzione, trattandosi di documenti CP_ noti all' sin dal 10.5.2022, allorquando l'Autorità Giudiziaria procedente autorizzò il rilascio di copia della documentazione sequestrata nel corso delle indagini (si veda l'istanza del 26.4.2022 ed il pedissequo provvedimento autorizzativo, depositati in data 14.6.2022 nel fascicolo del procedimento n. 6575/2021 R.G.L.).
Ne consegue che - non essendo state dedotte specifiche ragioni di segretezza (ex art. 329
c.p.p.) - ben avrebbe potuto l' tempestivamente produrre nel presente giudizio, in CP_3
occasione della prima udienza o difesa utile, i documenti di cui era venuto in possesso, senza attendere la successiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità inquirente in data 13.11.2024, a seguito di istanza avanzata dall'Ente in data 9.9.2024 (v., al riguardo, il documento n. 38, CP_ depositato nel fascicolo dell' in data 17.12.2024).
Ad ogni buon conto, la documentazione in questione (verbali di sommarie informazioni testimoniali ed elenchi asseritamente comprovanti la restituzione di somme da parte dei lavoratori in favore delle aziende datrici) non potrebbe essere utilizzata neppure ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ostandovi – come detto – l'assoluta carenza, assertiva e probatoria, che affligge l'originaria prospettazione dell' . CP_3
Si rammenta, in proposito, che “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” (Cass. Sez. Lav. n. 23605/2020).
Nella specie, l' non ha inteso allegare – né in fase ispettiva, né, tantomeno, nel CP_3
presente giudizio – fatti idonei a giustificare un'attività di integrazione degli elementi già ritualmente acquisiti.
13 Ne consegue l'inutilizzabilità dell'anzidetta documentazione.
2.11. Analoga lacuna contraddistingue l'accertamento concernente le lavoratrici _1
(per gli anni 2015 e 2019), (per gli anni 2016 e 2019) e
[...] Persona_2 Persona_3
(per gli anni 2017 e 2018), i cui rapporti di lavoro instaurati con l'azienda Parte_1
(la anche con la per l'anno 2018) hanno formato
[...] _1 Parte_4
CP_ oggetto di disconoscimento da parte dell' (si veda l'allegato B ai verbali nn.
2019018422/DDL e 2019018424/DDL).
Ed invero, come evidenziato nella sentenza n. 604/2025, resa in data 4.3.2025 nel procedimento n. 8759/2021 R.G.L., con cui questo Tribunale ha dichiarato il diritto della all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune _1
di residenza, per gli anni 2015 e 2019, dalla lettura del verbale ispettivo non emerge alcun dato che consenta di comprendere le ragioni poste a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa.
Premesso che gli Ispettori non hanno appurato l'inesistenza della ditta ispezionata né tantomeno hanno mosso contestazioni circa l'effettivo esercizio dell'attività ovvero il reale CP_ possesso dei terreni, non è dato comprendere la ragione per la quale l' abbia ritenuto fittizio il rapporto di lavoro espletato dalla predetta lavoratrice alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2015 e 2019. Parte_1
Le medesime argomentazioni paiono estensibili alle altre due lavoratrici, nonché alla stessa in relazione all'anno 2018, non rinvenendosi – all'interno dei verbali ispettivi – un _1 solo elemento che valga a sorreggere il disconoscimento operato dall'Ente.
Per altro verso, le risultanze istruttorie depongono a favore della sussistenza dei rapporti di lavoro in questione.
In particolare, si intende far riferimento sia alla documentazione prodotta dalle parti ricorrenti
(cfr. buste paga e modelli Unilav), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendo oggetto di contestazione l'effettiva operatività delle aziende datrici di lavoro, sia alle risultanze della prova orale, laddove tutti i testimoni escussi, con dichiarazioni sufficientemente dettagliate e pressoché sovrapponibili, hanno confermato la prospettazione attorea.
Si rinvia, in tal senso, alle deposizioni di e (ambedue Testimone_1 Tes_2 escussi all'udienza del 9.11.2022, con riferimento alla lavoratrice , _1 [...]
e (escussi il 4.1.2023, con riferimento alle lavoratrici Tes_3 Parte_11
e nonché, infine, a quelle di e (escussi Pt_12 Per_3 Persona_4 Tes_4
14 all'udienza del 29.3.2023), i quali hanno riferito di aver visto, rispettivamente, e _1 lavorare nel corso dell'anno 2018 su terreni delle aziende ricorrenti. Per_3
Trattasi, a ben vedere, di dichiarazioni rese da soggetti aventi una cognizione diretta dei fatti di causa, per aver lavorato con le predette lavoratrici e peraltro rese da soggetti indifferenti agli esiti del presente giudizio, giacchè non risulta che i rispettivi rapporti di lavoro abbiano formato oggetto di disconoscimento.
A ciò si aggiunga che, con sentenza n. 177/2023, resa in data 18.1.2023 nel procedimento n.
8750/2021 R.G.L., il Tribunale di Foggia ha pure dichiarato il diritto di ad Persona_2
essere nuovamente iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di residenza dell'anno 2016 per n. 53 giornate e dell'anno 2019 per n. 130 giornate (si veda la sentenza sopra citata, depositata da in data 31.5.2023). Parte_1
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve escludersi la fittizietà dei rapporti di lavoro disconosciuti dall'Istituto.
2.12. Passando, quindi, alla determinazione del quantum debeatur, possono condividersi le conclusioni rassegnate dal nominato C.T.U., dott. nella relazione a sua Persona_5
firma depositata in data 13.1.2025.
Più in dettaglio, il predetto ausiliario – rispondendo ai quesiti integrativi formulati con ordinanza pronunciata in data 1.10.2024, in aderenza ai principi sopra diffusamente enunciati
– ha, innanzitutto, esplicitato la metodologia applicata, precisando di aver quantificato “la base di calcolo contributiva per ciascun lavoratore occupato applicando il Contratto
Provinciale di Lavoro ed escludendo la quota di Tfr inserita dai ricorrenti nelle buste paga dei propri dipendenti”, e ciò al fine di “determinare se sia maggiore la base imponibile che scaturisce da questo calcolo oppure quella utilizzata dall'impresa” (v. paragrafo 2.a, pag. 3).
Recependo, poi, i rilievi critici del consulente tecnico di parte ricorrente, l'ausiliare ha riferito quanto segue: “la base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per ciascun lavoratore occupato alle dipendenze delle parti ricorrenti nel periodo in contestazione, tenendo conto, a tal fine, dell'importo della (sola) retribuzione spettante in applicazione del C.P.L. in atti, con esclusione, dall'imponibile contributivo, della quota imputabile a titolo di T.F.R, nonché degli importi esposti nelle tabelle dei verbali ispettivi a titolo di “Somme per Retribuzioni
Giornaliere e Straordinario non denunciato da documentazione sequestrata” è superiore a quella applicata dai ricorrenti nei casi indicati nella relazione e nei suoi allegati, determinando un maggiore importo per contributi evasi pari a 4.512,75 euro (quattromila cinquecentododici/75) per e a 2.174,21 euro (duemila cento Parte_2
settantaquattro/21) per le Tenendo conto della previsione di cui Parte_4
15 all'art. 6, comma 10, del D.L. n. 338 del 1989, convertito con modificazioni in L. n. 389 del
1989, secondo cui “la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”, le agevolazioni contributive indebitamente fruite, escludendo anche le somme accertate come maggiori retribuzioni e lavoro straordinario non denunciato, ammontano a 30.157,86 euro (trentamila centocinquantasette/86) per , 21.634,79 euro (ventunomila seicento Parte_1
trentaquattro/79) per 1.492,68 (mille quattrocento Parte_2
novantadue/68) per e 5.869,56 (cinquemila ottocento sessantanove/56) Parte_3 per Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 116, comma 8, lettere a) e Parte_4
b) della legge n. 388/2000, risultano dovute somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili pari a
1.805,10 euro (mille ottocento cinque/10) per e a 869,68 euro Parte_2
(ottocento sessantanove/68) per ” (cfr. pagg. 9 e 10 dell'elaborato Parte_4
integrativo).
E' appena il caso di puntualizzare che le parti ricorrenti non hanno ulteriormente contestato CP_ tali conclusioni, mentre l' dal canto suo, non ha formulato osservazioni di sorta sul piano strettamente contabile.
Alla luce di quanto precede, non vi sono differenze contributive a debito per Parte_1
e , poiché l'imponibile da costoro utilizzato (e sul quale sono
[...] Parte_3
stati calcolati i contributi versati) si è rivelato sempre superiore a quello risultante dall'applicazione del contratto territoriale.
Diversamente, per e la società l'importo Parte_2 Parte_4
dovuto a titolo di differenze contributive ammonta, rispettivamente, ad euro 4.512,75 ed euro
2.174,21.
Quanto, poi, alle agevolazioni contributive, il cui recupero è comunque dovuto per il sol fatto che siano state erogate retribuzioni, al netto della quota di t.f.r., sistematicamente inferiori a CP_ quelle previste dalla contrattazione provinciale, devono dichiararsi dovute in favore dell' le minori somme di seguito specificate: a) euro 30.157,86, quanto a;
b) Parte_1
euro 21.634,79, quanto a;
c) euro 1.492,68, quanto a Parte_2 Parte_3
; d) euro 5.869,56, quanto alla società .
[...] Parte_4
Nei confronti della predetta società va pure emessa – previo annullamento dell'avviso di addebito n. 343 2023 0000464079000 – apposita statuizione di condanna, conformemente alla
CP_ domanda proposta in tal senso dall' nella memoria di costituzione depositata nel procedimento n. 7998/2023 R.G. (v. punto 4 delle conclusioni, pag. 26, ove l'Ente ha invocato la condanna della parte opponente “al pagamento delle somme dovute a titolo di
16 contributi indicati nel citato avviso di addebito o del diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia”), dovendosi soltanto soggiungere che “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva” (Cass. Sez. Lav. n. 19469/2018).
Su tutti gli importi innanzi indicati spettano, infine, le somme aggiuntive, da calcolarsi sulla base del regime di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, quale previsto per l'ipotesi di evasione contributiva, così dovendo qualificarsi – e non come ipotesi meno grave di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma – l'omessa o infedele
CP_ denuncia all' circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate (Cass. Sez. Lav. n.
20446/2022).
Difatti, in tale fattispecie, si deve presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, che non è contraddetta dalla regolare tenuta delle scritture contabili;
grava, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento (Cass. Sez. Lav. n.
31683/2022): prova che, a fronte della incontroversa denuncia di retribuzioni inferiori al minimale di cui al C.P.L., le odierne parti ricorrenti non hanno nemmeno chiesto di fornire.
In definitiva, i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione, nei limiti quantitativi innanzi precisati.
3. Il significativo ridimensionamento della pretesa creditoria dell' giustifica la CP_3
compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico delle parti, in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, i ricorsi e, per l'effetto, dichiara dovute da
[...]
e da a titolo di differenze contributive, le Parte_2 Parte_4
minori somme, rispettivamente, di euro 4.512,75 ed euro 2.174,21;
17 CP_ b) dichiara dovute in favore dell' a titolo di agevolazioni contributive indebitamente fruite, le minori somme di seguito specificate: euro 30.157,86, quanto a Parte_1
; euro 21.634,79, quanto a;
euro 1.492,68, quanto a
[...] Parte_2
; euro 5.869,56, quanto alla società ; Parte_3 Parte_4
c) dichiara dovute, sugli importi sopra indicati, le somme aggiuntive, da calcolarsi ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000;
d) annulla l'avviso di addebito n. 343 2023 0000464079000; CP_ e) condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_4
somme di cui ai capi a), b) e c);
f) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
g) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico delle parti in solido.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 6575 – 6576 – 6577 – 6578/2021 – 7998/2023 R. G. Aff.
Cont. Lavoro e vertenti
T R A
, Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
PARTI RICORRENTI
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Grazia Guerra e Domenico Longo (proc. n. 6575/2021), (proc. n. Parte_5
6576/2021), e Domenico Longo (proc. n. 6577/2021), e Parte_6 Parte_7 Parte_8
(proc. n. 6578/2021), (proc. n. 7998/2023)
[...] CP_2
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.9.2021 ed iscritto al n. 6575/2021 R.G.L., Parte_1
– premesso di essere titolare dell'omonima impresa agricola con sede in Apricena
[...]
alla Località Posta Nuova s.n.c., avente ad oggetto lo svolgimento di attività di coltivazione di cereali – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, impugnando il verbale di accertamento unico n. 2019018422/DDL del 21.12.2020, notificatogli il 22.12.2020, con il quale gli era stato
CP_ contestato dall' relativamente al periodo dall'1.1.2015 al 30.6.2020, la violazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 375 del 1993, segnatamente: a) per non aver correttamente applicato, in relazione ad una parte consistente dei rapporti di lavoro a tempo determinato denunciati in tale periodo, la retribuzione giornaliera dovuta, quale prevista dai contratti integrativi provinciali di categoria della Provincia di Foggia;
b) per non aver corrisposto somme e non denunciato giornate di lavoro realmente prestate;
c) per aver costituito rapporti di lavoro fittizi;
il tutto, con conseguente recupero dei contributi dovuti sulle differenze di imponibile pari ad euro 81.132,62, nonché delle agevolazioni contributive pari ad euro 413.160,63.
Richiamato il pregresso iter amministrativo, il predetto ricorrente denunciava l'omessa e/o generica motivazione del verbale ispettivo, nonché la violazione dell'art. 20, comma 2, del
D.lgs. n. 375 del 1993, così come sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, della L. n. 608 del 1996, deducendo, a tal fine, che i lavoratori agricoli assunti alle proprie dipendenze per il periodo oggetto di accertamento erano stati sempre retribuiti conformemente al C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 22.10.2014 e del 19.8.2018.
Aggiungeva che erano stati erroneamente ricompresi nella base imponibile per il calcolo dei contributi anche gli importi corrisposti a titolo di T.F.R., che, invece, per legge e per
C.C.N.L., avrebbero dovuto restarne esclusi, sicchè alcuna evasione contributiva era stata commessa, essendo state finanche versate maggiori somme per contributi rispetto a quelle effettivamente dovute.
Evidenziava, poi, che gli Ispettori avevano rideterminato l'imponibile contributivo sommando la retribuzione lorda di cui alla contrattazione integrativa provinciale con il T.F.R.
Quanto al disconoscimento dei rapporti di lavoro instaurati con Persona_1 Per_2
e evidenziava, invece, che le predette lavoratrici avevano regolarmente
[...] Persona_3
prestato attività bracciantile in regime di subordinazione, nei periodi e sui terreni descritti in ricorso.
CP_ Deduceva, in ogni caso, che l' non avrebbe mai potuto disporre la revoca dei benefici con effetto retroattivo, ma solo ed esclusivamente per il periodo successivo alla contestazione della presunta omissione contributiva ed alla conseguente perdita del D.U.R.C.
Invocava, da ultimo, l'applicabilità della c.d. norma calmieratrice di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. n. 338/1989, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare CP_ non dovute le somme vantate dall nei confronti del ricorrente così come indicate nel verbale ispettivo 2019018422/DDL del 21.12.2020, pari alla complessiva somma di euro
678.672,36; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un'omissione contributiva a carico della ricorrente, in applicazione dell'art. 6, comma 10 del
D.L. 338/89, ridurre l'importo richiesto a titolo di restituzione dei benefici ad una somma pari alle omissioni contributive accertate”.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , il quale resisteva, con varie Controparte_3
argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto, richiamando, in particolare, le risultanze del verbale di accertamento.
Con distinti ricorsi, depositati in pari data ed iscritti ai nn. 6576-6577-6578/2021 R.G.L.,
, e Parte_9 Parte_3 Parte_10 adivano l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovute le somme
(pari, rispettivamente, ad euro 505.589,65, euro 59.625,40 ed euro 264.404,65) portate dai verbali di accertamento unico nn. 2019018421/DDL, 2019018412/DDL e 2019018424/T01, redatti in data 21.12.2020.
A sostegno della domanda le predette parti riproponevano le doglianze articolate da
, laddove la sola società contestava, altresì, il disconoscimento del Parte_1 rapporto di lavoro instaurato nell'anno 2018 con Persona_1
Si costituiva l' , resistendo ai ricorsi ed invocandone il rigetto. CP_3
Da ultimo, con ricorso depositato in data 22.9.2023 ed iscritto al n. 7998/2023 R.G.L., la società proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 Parte_4
0000464079000, notificato in data 21.8.2023 in forza del preteso, mancato pagamento della complessiva somma di euro 337.060,67, a titolo di contributi “gestione agricola – datori di lavoro per il periodo 2016/4 – 2020/2”, quali rivenienti dal verbale di accertamento unico n.
2019018424/T01 del 21.12.2020.
La parte opponente eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito, siccome emesso in assenza di provvedimento esecutivo del Giudice (ex art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/1999).
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva, concludendo per l'annullamento dell'avviso impugnato e, in subordine, per la riduzione del debito contributivo.
CP_ L' resisteva, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanze pronunciate in data 22.6.2022 le prime quattro cause venivano riunite per evidenti ragioni di connessione, parzialmente soggettiva ed oggettiva, ex artt. 274, comma 1,
c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.
Escussi i testimoni ed espletata una C.T.U. contabile, disposta, altresì, la riunione del procedimento n. 7998/2023 R.G.L. a quello di più risalente iscrizione, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
2. I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti, nei limiti di seguito esposti.
3 2.1. Va opportunamente premesso che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto – come nella specie – in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso CP_ dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. Sez. Lav. n. 14965/2012).
2.2. Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore probatorio del verbale di accertamento redatto dai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro ovvero degli Enti previdenziali, rispetto ai quali opera il principio secondo cui il verbale medesimo fa piena prova fino a querela di falso, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 cod. civ., circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché, ovviamente, circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti, salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni, con la conseguenza che l'atto conserva la sua forza probatoria privilegiata, dovendo quindi essere impugnato di falso quando la parte controinteressata “intende provare che le dichiarazioni e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati” (Cass. Sez. Un. n. 12545/1992).
È stato altresì precisato che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che gli ispettori segnalino di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali ispettivi, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese al funzionario, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro (Cass. Sez. Un. n. 916 del 3.2.1996;
Cass., Sez. lav., 23.9.2020, n. 19982).
Ne consegue che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, detti verbali forniscono, comunque, elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal
Giudice, che può, peraltro, anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 14.12.2022, n. 36573; Cass. 4182/2021;
Cass. n. 3916/2020; Cass. n. 11934/2019; Cass. n. 15073/2008).
Ciò sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il Giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga,
4 con adeguata motivazione, al convincimento della loro effettiva sussistenza (Cass. 2.11.2020,
n. 24208; Cass. n. 11900/2003, Cass. n. 3527/2001).
Da ultimo, poi, la Suprema Corte ha rimarcato che “Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. Lav. n. 5851/2024).
2.3. Così sintetizzati i principi regolatori della materia, si ritiene che la censura sviluppata nei ricorsi riuniti ed attinente al preteso difetto di motivazione del verbale ispettivo sia, già di per sé (ed in disparte la sua fondatezza nel merito), del tutto priva di pregio, posto che una siffatta carenza, lungi dal produrre l'illegittimità dell'atto, potrebbe semmai rilevare in sede probatoria, inficiando la valenza e l'attendibilità del verbale medesimo.
Non è questo, tuttavia, il caso in esame, posto che, seppur nei limiti di seguito precisati, i verbali di accertamento nn. n. 2019018422/DDL, 2019018421/DDL, 2019018412/DDL e
2019018424/T01, redatti in data 21.12.2020, forniscono tutti gli elementi (di fatto e di diritto)
CP_ sui quali riposa la pretesa contributiva fatta valere dall'
Più in dettaglio, nei verbali impugnati i funzionari davano atto di aver scrutinato il Libro
Unico del Lavoro inerente al periodo dall'1.1.2015 al 30.6.2020, evidenziando di aver riscontrato l'omessa applicazione, da parte delle aziende sottoposte a verifica, della maggiore retribuzione giornaliera spettante ai lavoratori denunciati, quale prevista dalla contrattazione collettiva provinciale (con conseguente mancata inclusione del relativo importo nella base imponibile).
Le differenze contributive conseguentemente quantificate risultano esposte nell'apposita colonna “Differenze di retribuzioni adeguamento al C.P.L.”, quale raffigurata nelle tabelle contenute in tutti i verbali impugnati.
I funzionari addebitavano, quindi, le somme indebitamente fruite dalle aziende a titolo di agevolazioni contributive.
Sulla scorta della documentazione oggetto di sequestro da parte dei Carabinieri del N.I.L. di
CP_ Foggia, venivano, altresì, quantificate le somme non corrisposte e non denunciate all' per le giornate e le ore di lavoro realmente prestate (si veda, a tal fine, la colonna “Somme per retribuzioni giornaliere e straordinario non denunciato da documentazione sequestrata”).
Orbene, se per tali ultime somme i verbali scontano, effettivamente, un'evidente lacuna assertiva, come appresso si dirà, gli addebiti concernenti le differenze d'imponibile contributivo e le agevolazioni indebitamente fruite risultano compiutamente delineati nei loro presupposti essenziali, tant'è che le odierne parti ricorrenti si sono ampiamente difese nel
5 merito, con ciò mostrando di aver ben compreso gli esatti termini della contestazione elevata nei loro confronti dall'Istituto.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono e salve le precisazioni di seguito compiute, non sussiste, in definitiva, il denunciato vizio motivazionale.
2.4. Passando all'esame delle doglianze formulate nei ricorsi introduttivi, si osserva che le parti ricorrenti deducono, innanzitutto, di aver sempre erogato ai propri dipendenti la retribuzione prevista dal C.C.N.L. per gli operari agricoli e florovivaisti del 22.10.2014 e del
19.8.2018, affermando di aver ricompreso – nella base imponibile per il calcolo dei contributi
– gli importi corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto, che, invece, per legge e per contratto, avrebbero dovuto restarne esclusi.
In definitiva, sarebbe stata denunciata, a titolo di retribuzione imponibile, non la retribuzione ordinaria, quale prevista dal C.C.N.L. di settore e dai contratti provinciali, bensì il totale lordo delle retribuzioni sommato alla quota di T.F.R., sicchè alcuna evasione contributiva sarebbe stata commessa dalle parti datoriali.
2.5. La prospettazione attorea non può essere condivisa.
L'art. 1, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, dispone che “a decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata nell'art. 1, comma
1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389”.
L'applicazione di detta norma comporta che per gli operai agricoli, da tale data, non trova più applicazione l'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall'art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, trovando invece applicazione, anche per gli operai agricoli a tempo determinato, quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, il quale stabilisce, quale soglia minima di retribuzione imponibile, quella stabilita “da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Occorre, poi, richiamare la sentenza delle Sezioni unite n. 11199 del 29 luglio 2002, con la quale la Suprema Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, ha affermato che
“l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un
6 determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. minimale contributivo secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal
D.L. 9 ottobre 1989, n.338, art. 1, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389”.
Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma
24, il quale dispone che “il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito con modificazioni in L. n.
389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria”.
La legge determina quindi un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore.
È pertanto la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione.
Con la Legge del 1989 si è dunque posto un limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale.
2.6. Da tali direttrici normative e interpretative non si sono discostati i funzionari ispettivi, i quali hanno preso esattamente a riferimento, come parametro di congruità della retribuzione
(e della correlata contribuzione), le tariffe del Contratto Provinciale di Lavoro per i lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Foggia, nella parte in cui contemplano – pacificamente – un trattamento minimo più favorevole.
Ne consegue che tale retribuzione deve prevalere su quella prevista dal C.C.N.L. ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, e ciò ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n.
338/1989, laddove attribuisce rilievo all'importo delle retribuzioni stabilito da “accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
7 Essendo comprovate – e, sostanzialmente, incontroverse in parte qua, alla luce della prospettazione difensiva delle parti ricorrenti – le violazioni rilevate dai funzionari ispettivi, il recupero dei contributi omessi sulle differenze retributive non assoggettate a contribuzione risulta legittimo, senza che, per altro verso, possa annettersi rilievo alla circostanza – pure pacifica – che, nelle denunce trimestrali di manodopera, sia stata inclusa nel montante contributivo anche la quota del t.f.r.
Si è già detto, infatti, che la determinazione della base imponibile è ancorata alla retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale ed è, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti del rapporto di lavoro.
CP_ Ne consegue che – come correttamente eccepito dall' – il datore non può pretendere di utilizzare quanto erogato a titolo di t.f.r. al fine di compensare una retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista.
2.7. Quanto al recupero delle agevolazioni indebitamente fruite dall'azienda, trova poi applicazione l'art. 6, comma 9, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389.
Ed invero, detta disposizione prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli
Istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il Legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. “clausola sociale”) (cfr. Cass. n.18910/2004).
In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore;
la verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto (cfr. Cass. n.1748/2001).
Nella specie, i ricorrenti hanno senz'altro violato la regola cardine del minimale contributivo, dal che discende, quale conseguenza normativamente imposta, la revoca delle agevolazioni indebitamente fruite.
8 CP_
2.8. Né può condividersi l'ulteriore doglianza secondo cui l' avrebbe potuto disporre la revoca dei benefici non già con effetto retroattivo, ma solo ed esclusivamente per il periodo successivo alla perdita del DURC e, dunque, alla contestazione della presunta omissione contributiva.
Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “non si può ritenere che la mancata segnalazione CP_ dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per
l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno” (così Cass. n. 27109/2018), ma non è questo l'oggetto della presente controversia.
2.9. Acclarata, pertanto, l'operatività della decadenza di cui all'art. 6, comma 9, L. n. 389 del
1989, ai fini della quantificazione degli importi derivanti dalla perdita delle agevolazioni contributive occorre, tuttavia, applicare il disposto normativo del successivo comma 10, così come sostituito dall'art. 4 della L. n. 151/1993, secondo cui “la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.
Si richiama, a tal fine, l'orientamento ripetutamente espresso in materia dalla Corte di
Appello di Bari-Sezione Lavoro (cfr., tra le più recenti, sentenza n. 1072/2024 del 3.7.2024), con argomentazioni condivise dal Tribunale e di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“10.1. Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali
e agli sgravi contributivi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione
9 ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. “clausola sociale”)
(cfr. Cass. n. 18910/2004).
In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore.
La verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto, sicchè non basta che il datore di lavoro si limiti a denunciare la suddetta retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva, dovendo, invece, materialmente corrisponderla (cfr. Cass. n. 1748/2001).
10.2. Nella specie, pacifica l'operatività della decadenza prevista dalla L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9, in sede di quantificazione degli importi derivanti dalla perdita delle agevolazioni contributive concesse, occorre applicare anche alle imprese agricole il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 338/89, convertito con modificazioni in Legge
389/1989, così come sostituito dall'art. 4 della L. n. 151/1993, secondo cui < la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta>.
Tale disposizione fu introdotta dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151 al precipuo scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava e, in particolare, per evitare che anche lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico dei datori di lavoro.
Con la norma in questione, la perdita del beneficio (sgravio o fiscalizzazione) si atteggia in termini proporzionati al maggior inadempimento, retributivo o contributivo, riscontrato. In realtà, quella posta dall'art. 6, commi 9-13, del D.L. n. 338/89 è una sorta di disciplina di carattere generale, che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive, che la normativa successiva in materia ha sempre richiamato e che è, comunque, destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito. 10.3. Non v'è motivo di ritenere che la
c.d. “norma calmieratrice” non sia applicabile al settore agricolo perché l'art. 9 ter, co. 3,
D.L. n. 510/1996, nel prescrivere, in materia di agricoltura, che: «Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano
i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti», conferma, sostanzialmente, il disposto dell'art. 6, co. 9, D.L. n. 338/89, che fissa, appunto, come condizione per fruire degli sgravi (anche) l'erogazione ai dipendenti delle retribuzioni
10 contrattuali, ma non esclude l'applicazione dell'art. 6, né tantomeno della ulteriore norma di salvaguardia contenuta nel comma 10 del medesimo art. 6.
Dunque, non è ravvisabile alcuna ragione sistematica o di altro genere che consenta di sostenere che tale comma 10 dell'art. 6 cit. non si applichi al settore agricolo. Del resto, lo stesso art. 4, D.Lgs. n. 146/1997, che ha decretato il superamento e l'abbandono del c.d. salario medio convenzionale, ha ancorato l'imponibile contributivo, anche nel settore agricolo, alla retribuzione contrattuale individuata dall'art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989.
L'art. 5, D.L. n. 510/1995, che ha disciplinato i c.d. contratti di riallineamento, largamente applicati nel settore agricolo, del resto, ha dovuto prevedere espressamente la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989, proprio per rendere praticabile il riallineamento (che, come è noto, consentiva temporaneamente alle aziende di applicare retribuzioni inferiori al CCNL) senza perdita degli sgravi.
Tutto ciò rende evidente l'applicabilità anche al settore agricolo dell'art. 6, comma 10, D.L.
n. 338/1989.
10.4. D'altra parte, l'art. 6, co. 10, cit. è una norma tuttora in vigore, mai abrogata espressamente, così come l'intero sistema regolatore fissato dalla normativa del 1989; né è dato apprezzare, avuto riguardo all'art. 15 Preleggi, la sussistenza di una legge successiva incompatibile con la precedente o che abbia disciplinato per intero la materia già regolata dalla legge anteriore.
A sostegno delle esposte argomentazioni in termini di applicabilità dell'art. 6, cit. con
“portata generale”, merita menzione la Circolare n. 3 del 18 luglio 2017 dell'
[...]
, richiamata dall'appellante, che così si esprime: < per un principio Controparte_4 rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n.
389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali (…) le riduzioni contributive…non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di tale assunto trova conferma nel richiamo contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui
“restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decretolegge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni”>.
A ciò si aggiunga che da ultimo è intervenuta in subiecta materia la Corte di legittimità (v.
Cass., n. 11762/2024), che ha respinto un ricorso proposto dall' volto a denunziare la CP_1
11 violazione dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989
(conv. con l. n. 389/1989) e dell'art. 10, l. n. 67/1988, per avere questa Corte di appello, nella sentenza n. 1496/2022, ritenuto che l'accertamento dell'irregolarità contributiva comportasse la perdita delle agevolazioni limitatamente a quei lavoratori per i quali non erano stati rispettati i minimali e limitatamente ai periodi per i quali ciò era accaduto, invece che la decadenza integrale dalle agevolazioni.
La S.C. ha ribadito che costituisce un principio consolidato quello per cui << in materia di sgravi contributivi, i commi 9 e 10 dell'art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), debbono essere interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunziato agli istituti previdenziali alcuni lavoratori oppure li abbia denunziati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare, rispondendo ad un criterio di razionalità vigente per tutti i sistemi sanzionatori che l'entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all'entità della violazione (così già Cass. n. 20891 del
2007, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 1571 del 2013 e 2112 del 2016)>>.
Ha poi aggiunto che << a non diverse conclusioni induce la previsione dell'art. 20, comma 2,
d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall'art.
9-ter, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n.
608/1996), secondo cui “le agevolazioni previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”, atteso che trattasi di disposizione che si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previsto dal d.l. n.
338/1989 (peraltro espressamente richiamato dall'art. 4, d.lgs. n. 140/1997, che – superando il criterio della commisurazione dell'imponibile contributivo al salario medio convenzionale
– ha ancorato quest'ultimo alla retribuzione di cui all'art. 1, d.l. n. 338/1989, cit.) e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6, che – come già rilevato – sono volte a commisurare l'entità della sanzione all'entità della violazione>>”.
2.10. Per la quantificazione del credito devono, tuttavia, escludersi dalla base imponibile le somme addebitate a titolo di “retribuzioni giornaliere e straordinario non denunciato da documentazione sequestrata”.
Come anticipato, infatti, sul punto i verbali s'appalesano del tutto silenti, essendosi i funzionari ispettivi limitati a rinviare, in maniera generica ed indistinta, alla documentazione sequestrata all'esito delle perquisizioni eseguite a carico delle aziende sottoposte a verifica.
12 CP_ Anche nelle memorie di costituzione l' ha totalmente omesso di allegare i presupposti fattuali e giuridici della maggior pretesa, asserendo di non poter disporre della relativa documentazione, siccome sottoposta a sequestro penale.
Sennonchè, una siffatta indisponibilità non impediva certo all' di esplicitare – sin dalla CP_3
redazione dei verbali ispettivi – il percorso seguito per la determinazione delle somme, né, tanto meno, di allegare le circostanze di fatto poste a fondamento dell'addebito contributivo.
D'altro canto, l'Ente non può giovarsi della documentazione depositata in data 17.12.2024.
Viene, innanzitutto, in rilievo la tardività di una simile produzione, trattandosi di documenti CP_ noti all' sin dal 10.5.2022, allorquando l'Autorità Giudiziaria procedente autorizzò il rilascio di copia della documentazione sequestrata nel corso delle indagini (si veda l'istanza del 26.4.2022 ed il pedissequo provvedimento autorizzativo, depositati in data 14.6.2022 nel fascicolo del procedimento n. 6575/2021 R.G.L.).
Ne consegue che - non essendo state dedotte specifiche ragioni di segretezza (ex art. 329
c.p.p.) - ben avrebbe potuto l' tempestivamente produrre nel presente giudizio, in CP_3
occasione della prima udienza o difesa utile, i documenti di cui era venuto in possesso, senza attendere la successiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità inquirente in data 13.11.2024, a seguito di istanza avanzata dall'Ente in data 9.9.2024 (v., al riguardo, il documento n. 38, CP_ depositato nel fascicolo dell' in data 17.12.2024).
Ad ogni buon conto, la documentazione in questione (verbali di sommarie informazioni testimoniali ed elenchi asseritamente comprovanti la restituzione di somme da parte dei lavoratori in favore delle aziende datrici) non potrebbe essere utilizzata neppure ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ostandovi – come detto – l'assoluta carenza, assertiva e probatoria, che affligge l'originaria prospettazione dell' . CP_3
Si rammenta, in proposito, che “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” (Cass. Sez. Lav. n. 23605/2020).
Nella specie, l' non ha inteso allegare – né in fase ispettiva, né, tantomeno, nel CP_3
presente giudizio – fatti idonei a giustificare un'attività di integrazione degli elementi già ritualmente acquisiti.
13 Ne consegue l'inutilizzabilità dell'anzidetta documentazione.
2.11. Analoga lacuna contraddistingue l'accertamento concernente le lavoratrici _1
(per gli anni 2015 e 2019), (per gli anni 2016 e 2019) e
[...] Persona_2 Persona_3
(per gli anni 2017 e 2018), i cui rapporti di lavoro instaurati con l'azienda Parte_1
(la anche con la per l'anno 2018) hanno formato
[...] _1 Parte_4
CP_ oggetto di disconoscimento da parte dell' (si veda l'allegato B ai verbali nn.
2019018422/DDL e 2019018424/DDL).
Ed invero, come evidenziato nella sentenza n. 604/2025, resa in data 4.3.2025 nel procedimento n. 8759/2021 R.G.L., con cui questo Tribunale ha dichiarato il diritto della all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune _1
di residenza, per gli anni 2015 e 2019, dalla lettura del verbale ispettivo non emerge alcun dato che consenta di comprendere le ragioni poste a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa.
Premesso che gli Ispettori non hanno appurato l'inesistenza della ditta ispezionata né tantomeno hanno mosso contestazioni circa l'effettivo esercizio dell'attività ovvero il reale CP_ possesso dei terreni, non è dato comprendere la ragione per la quale l' abbia ritenuto fittizio il rapporto di lavoro espletato dalla predetta lavoratrice alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2015 e 2019. Parte_1
Le medesime argomentazioni paiono estensibili alle altre due lavoratrici, nonché alla stessa in relazione all'anno 2018, non rinvenendosi – all'interno dei verbali ispettivi – un _1 solo elemento che valga a sorreggere il disconoscimento operato dall'Ente.
Per altro verso, le risultanze istruttorie depongono a favore della sussistenza dei rapporti di lavoro in questione.
In particolare, si intende far riferimento sia alla documentazione prodotta dalle parti ricorrenti
(cfr. buste paga e modelli Unilav), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendo oggetto di contestazione l'effettiva operatività delle aziende datrici di lavoro, sia alle risultanze della prova orale, laddove tutti i testimoni escussi, con dichiarazioni sufficientemente dettagliate e pressoché sovrapponibili, hanno confermato la prospettazione attorea.
Si rinvia, in tal senso, alle deposizioni di e (ambedue Testimone_1 Tes_2 escussi all'udienza del 9.11.2022, con riferimento alla lavoratrice , _1 [...]
e (escussi il 4.1.2023, con riferimento alle lavoratrici Tes_3 Parte_11
e nonché, infine, a quelle di e (escussi Pt_12 Per_3 Persona_4 Tes_4
14 all'udienza del 29.3.2023), i quali hanno riferito di aver visto, rispettivamente, e _1 lavorare nel corso dell'anno 2018 su terreni delle aziende ricorrenti. Per_3
Trattasi, a ben vedere, di dichiarazioni rese da soggetti aventi una cognizione diretta dei fatti di causa, per aver lavorato con le predette lavoratrici e peraltro rese da soggetti indifferenti agli esiti del presente giudizio, giacchè non risulta che i rispettivi rapporti di lavoro abbiano formato oggetto di disconoscimento.
A ciò si aggiunga che, con sentenza n. 177/2023, resa in data 18.1.2023 nel procedimento n.
8750/2021 R.G.L., il Tribunale di Foggia ha pure dichiarato il diritto di ad Persona_2
essere nuovamente iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di residenza dell'anno 2016 per n. 53 giornate e dell'anno 2019 per n. 130 giornate (si veda la sentenza sopra citata, depositata da in data 31.5.2023). Parte_1
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve escludersi la fittizietà dei rapporti di lavoro disconosciuti dall'Istituto.
2.12. Passando, quindi, alla determinazione del quantum debeatur, possono condividersi le conclusioni rassegnate dal nominato C.T.U., dott. nella relazione a sua Persona_5
firma depositata in data 13.1.2025.
Più in dettaglio, il predetto ausiliario – rispondendo ai quesiti integrativi formulati con ordinanza pronunciata in data 1.10.2024, in aderenza ai principi sopra diffusamente enunciati
– ha, innanzitutto, esplicitato la metodologia applicata, precisando di aver quantificato “la base di calcolo contributiva per ciascun lavoratore occupato applicando il Contratto
Provinciale di Lavoro ed escludendo la quota di Tfr inserita dai ricorrenti nelle buste paga dei propri dipendenti”, e ciò al fine di “determinare se sia maggiore la base imponibile che scaturisce da questo calcolo oppure quella utilizzata dall'impresa” (v. paragrafo 2.a, pag. 3).
Recependo, poi, i rilievi critici del consulente tecnico di parte ricorrente, l'ausiliare ha riferito quanto segue: “la base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per ciascun lavoratore occupato alle dipendenze delle parti ricorrenti nel periodo in contestazione, tenendo conto, a tal fine, dell'importo della (sola) retribuzione spettante in applicazione del C.P.L. in atti, con esclusione, dall'imponibile contributivo, della quota imputabile a titolo di T.F.R, nonché degli importi esposti nelle tabelle dei verbali ispettivi a titolo di “Somme per Retribuzioni
Giornaliere e Straordinario non denunciato da documentazione sequestrata” è superiore a quella applicata dai ricorrenti nei casi indicati nella relazione e nei suoi allegati, determinando un maggiore importo per contributi evasi pari a 4.512,75 euro (quattromila cinquecentododici/75) per e a 2.174,21 euro (duemila cento Parte_2
settantaquattro/21) per le Tenendo conto della previsione di cui Parte_4
15 all'art. 6, comma 10, del D.L. n. 338 del 1989, convertito con modificazioni in L. n. 389 del
1989, secondo cui “la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”, le agevolazioni contributive indebitamente fruite, escludendo anche le somme accertate come maggiori retribuzioni e lavoro straordinario non denunciato, ammontano a 30.157,86 euro (trentamila centocinquantasette/86) per , 21.634,79 euro (ventunomila seicento Parte_1
trentaquattro/79) per 1.492,68 (mille quattrocento Parte_2
novantadue/68) per e 5.869,56 (cinquemila ottocento sessantanove/56) Parte_3 per Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 116, comma 8, lettere a) e Parte_4
b) della legge n. 388/2000, risultano dovute somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili pari a
1.805,10 euro (mille ottocento cinque/10) per e a 869,68 euro Parte_2
(ottocento sessantanove/68) per ” (cfr. pagg. 9 e 10 dell'elaborato Parte_4
integrativo).
E' appena il caso di puntualizzare che le parti ricorrenti non hanno ulteriormente contestato CP_ tali conclusioni, mentre l' dal canto suo, non ha formulato osservazioni di sorta sul piano strettamente contabile.
Alla luce di quanto precede, non vi sono differenze contributive a debito per Parte_1
e , poiché l'imponibile da costoro utilizzato (e sul quale sono
[...] Parte_3
stati calcolati i contributi versati) si è rivelato sempre superiore a quello risultante dall'applicazione del contratto territoriale.
Diversamente, per e la società l'importo Parte_2 Parte_4
dovuto a titolo di differenze contributive ammonta, rispettivamente, ad euro 4.512,75 ed euro
2.174,21.
Quanto, poi, alle agevolazioni contributive, il cui recupero è comunque dovuto per il sol fatto che siano state erogate retribuzioni, al netto della quota di t.f.r., sistematicamente inferiori a CP_ quelle previste dalla contrattazione provinciale, devono dichiararsi dovute in favore dell' le minori somme di seguito specificate: a) euro 30.157,86, quanto a;
b) Parte_1
euro 21.634,79, quanto a;
c) euro 1.492,68, quanto a Parte_2 Parte_3
; d) euro 5.869,56, quanto alla società .
[...] Parte_4
Nei confronti della predetta società va pure emessa – previo annullamento dell'avviso di addebito n. 343 2023 0000464079000 – apposita statuizione di condanna, conformemente alla
CP_ domanda proposta in tal senso dall' nella memoria di costituzione depositata nel procedimento n. 7998/2023 R.G. (v. punto 4 delle conclusioni, pag. 26, ove l'Ente ha invocato la condanna della parte opponente “al pagamento delle somme dovute a titolo di
16 contributi indicati nel citato avviso di addebito o del diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia”), dovendosi soltanto soggiungere che “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva” (Cass. Sez. Lav. n. 19469/2018).
Su tutti gli importi innanzi indicati spettano, infine, le somme aggiuntive, da calcolarsi sulla base del regime di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, quale previsto per l'ipotesi di evasione contributiva, così dovendo qualificarsi – e non come ipotesi meno grave di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma – l'omessa o infedele
CP_ denuncia all' circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate (Cass. Sez. Lav. n.
20446/2022).
Difatti, in tale fattispecie, si deve presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, che non è contraddetta dalla regolare tenuta delle scritture contabili;
grava, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento (Cass. Sez. Lav. n.
31683/2022): prova che, a fronte della incontroversa denuncia di retribuzioni inferiori al minimale di cui al C.P.L., le odierne parti ricorrenti non hanno nemmeno chiesto di fornire.
In definitiva, i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione, nei limiti quantitativi innanzi precisati.
3. Il significativo ridimensionamento della pretesa creditoria dell' giustifica la CP_3
compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico delle parti, in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, i ricorsi e, per l'effetto, dichiara dovute da
[...]
e da a titolo di differenze contributive, le Parte_2 Parte_4
minori somme, rispettivamente, di euro 4.512,75 ed euro 2.174,21;
17 CP_ b) dichiara dovute in favore dell' a titolo di agevolazioni contributive indebitamente fruite, le minori somme di seguito specificate: euro 30.157,86, quanto a Parte_1
; euro 21.634,79, quanto a;
euro 1.492,68, quanto a
[...] Parte_2
; euro 5.869,56, quanto alla società ; Parte_3 Parte_4
c) dichiara dovute, sugli importi sopra indicati, le somme aggiuntive, da calcolarsi ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000;
d) annulla l'avviso di addebito n. 343 2023 0000464079000; CP_ e) condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_4
somme di cui ai capi a), b) e c);
f) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
g) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico delle parti in solido.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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