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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.354 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 354/2021 del Ruolo Generale dell'anno 2021
, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Tubolino e Laura Barsotti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti _
Attore
contro rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca CP_1 C.F._2
Francia elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per procura in atti
convenuto
in persona del legale rappresentante, corrente in Massa, alla Via delle NTroparte_2
Mura Sud n.45 (P.I , delega _ P.IVA_1
1 Convenuto CO
(P.Iva n. ), rappresentato e difeso dall'avv. NTroparte_3 P.IVA_2
Antonio Parigi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per procura in atti
Terzo chiamato
OGGETTO: appalto _
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità delle ditte
[...]
, nonché dell'Direttore dei lavori TO , nella NTroparte_4 CP_5
causazione dei vizi e delle difformità dell'immobile di proprietà del Signor sito in Carrara, frazione Parte_1
Bergiola, alla Via Belvedere n.4 e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, o in ipotesi, pro quota e in proporzione alla percentuale di responsabilità ad essi attribuibile per le proprie competenze, al risarcimento dei danni tutti occorsi all'attore, che si quantificano in € 34.714,43 o nell'importo maggiore o minore che sarà riconosciuto dal
Tribunale, nonché refusione delle spese di CTU della Dott.ssa sostenute dal per € 1563,97 e quindi CP_6 Pt_1
totali € 36.278,4, oltre a spese e competenze della fase relativa all'ATP, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del
26/02/2013, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri fiscali e C.p.a.
PARTE CONVENUTA “Voglia il Tribunale ill.mo, in monocratica composizione, “contrariis rejectis”, in via definitiva e preambula: per le ragioni che verranno meglio esposte negli scritti conclusivi, disporsi il rinnovo della Ctu e/o, in ipotesi,
riconvocarsi il Ctu dell'Atp a chiarimenti;
in via definitiva ed in ipotesi: respingersi in ogni caso ogni attorea domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via definitiva, ma in ipotesi ulteriormente subordinata: in caso di accoglimento delle attoree domande e conseguente condanna del qui conchiudente, dichiarare che è tenuta a NTroparte_3
manlevare l'odierno conchiudente da qualsivoglia esborso, a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese di resistenza, nonché di Ctu, al quale il convenuto qui conchiudente sarà conseguentemente tenuto;
in ogni caso: vinte le spese, il compenso oltre gli accessori di legge, a carico dell'attore, se soccombente, ovvero, a carico della terza chiamata, sia nel caso di soccombenza del convenuto qui conchiudente, sia nel caso di soccombenza della terza chiamata nei confronti dell'attore, che nel caso di soccombenza nei confronti dello stesso convenuto assicurato, qui conchiudente;
2 PARTE CHIAMATA: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis, NEL MERITO: a) rigettare la domanda principale svolta dal Sig. nei confronti dell'Arch. , perché infondata in fatto ed in diritto Parte_1 CP_5
per i motivi esposti in narrativa;
b) rigettare comunque la domanda di manleva formulata dall'Arch. nei CP_5
confronti di per assenza di responsabilità in capo all'assicurato, ovvero per l'inoperatività della NTroparte_3
polizza azionata ed in ogni caso perché la domanda, così come formulata, appare non provata ed infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
NELLA SUBORDINATA E DENEGATA ES ( : in cui venisse CP_7
accertata la fondatezza, anche parziale, della domanda principale svolta dal Sig. nei confronti Parte_1
dell'Arch. , nonché una qualche responsabilità di quest'ultimo e venisse altresì accertato che la domanda CP_5
svolta dall'attore rientra anche temporalmente tra i rischi previsti dal contratto ed è coperta dalla garanzia, voglia il
Tribunale adito: 1) liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato;
2)
accertare, se del caso anche incidenter tantum, le quote di responsabilità singolarmente attribuibili a tutti i soggetti coinvolti nei lavori [l'attore committente;
le ditte esecutrici e;
Arch. NTroparte_2 NTroparte_4
]; 3) dichiarare tenuta a garantire l'Arch. nei limiti della sola quota di responsabilità CP_5 NTroparte_3 CP_5
al medesimo direttamente attribuibile e nei limiti di quanto previsto dalla polizza e dalle CGA, entro il massimale e sotto massimale previsto, con l'esclusione delle spese legali e tecniche connesse alla sua costituzione in giudizio e con l'ulteriore decurtazione dello scoperto/franchigia contrattualmente posto a carico dell'assicurato. In ogni caso, con vittoria di spese legali ex D.M. 55/2014
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La relazione depositata dal CTU arch. Carra, al netto delle estenuanti polemiche con i
CTp e delle non pertinenti valutazioni di diritto, appare tuttavia utile a fornire al Giudice
i parametri tecnici di valutazione, laddove raccorda accertamenti già svolti in sede di ATP alla situazione attuale, individuando alle pagine 19 e 20 i vizi riscontrati, attribuibili all'opera prestata dai convenuti, ne indica tipologia e portata e quantifica i costi necessari alla loro eliminazione in euro 25.266,56 iva compresa.
3 Risulta con ogni evidenza da tale elenco che si tratti di vizi attinenti alla non corretta realizzazione del bene, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c.
(laddove attengono a strutturalità e funzionalità dell'immobile, quali catene, cordoli,
solette, secondo l'ampia accezione delineata ex multis e da ultimo da Cass. 5648/2024),
senza che rilevi in tale elenco alcuna omissione documentale presso i pubblici uffici (con
NT ogni riflesso sulla infondata eccezione svolta dalla terza chiamata ..
La sostanziale coincidenza delle valutazioni con quelle già espresse da altro tecnico in sede di Atp, così come quanto evidenziato dal CTU in sede di chiarimenti, consente al
Giudice di porre l'elaborato tecnico – per soli tali aspetti – a fondamento della decisone,
apparendo lo stesso adeguato, esaustivo, motivato e privo di evidenti difetti logici e adeguatamente svolto in contraddittorio con le parti, i cui rilievi appaiono inaccoglibili e,
talvolta, defatigatori.
Quanto ai profili di diritto sottesi alla decisione, varrà rilevare che consolidato orientamento di legittimità, da ultimo ribadito in recente pronuncia (Cass. 2774/2025),
ascrive all'appaltatore e al direttore lavori responsabilità per l'erronea realizzazione dell'opera, a nulla rilevando eventuali indicazioni del committente, laddove non si provi
(onere che nel presente procedimento non è stato assolto) che le due figure abbiano adeguatamente contrastato erronee indicazioni del committente e che costui abbia imposto il proprio volere, riducendo il loro apporto a quello del nudus minister.
Risulta, nel caso di specie, l'esatto contrario, ovvero che il abbia acquistato il Pt_1
bene in forza di proposta 8.7.2011 nella quale (al punto due) la convenuta si CP_2
obbligava a consegnare l'immobile ristrutturato secondo progetti e documenti amministrativi già depositati e secondo un capitolato che sarebbe stato allegato al rogito.
Si è allora osservato (Cass. 2774/2025 cit.) che “nel contratto di appalto privato di un'opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile (Cass. Sez. 2, 27/02/2019, n. 5734); non è neppure
4 necessario che l'opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali (Cass. Sez. 1, 30/03/1967,
n. 683; Cass. Sez. 3, 25/08/1984, n. 4697). Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell'oggetto fondata su criteri tecnici, l'opera deve certamente essere eseguita dall'impresa appaltatrice in conformità del medesimo progetto ed a regola d'arte. Così, l'art. 1659 c.c. inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni non concordate del “progetto”, cioè delle modalità convenute dell'opera, allo scopo,
appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto.
La circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente, tuttavia, non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister", poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica (Cass. Sez. 2, 05/05/2003, n. 6754).”
E ancora “L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Soltanto in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera,
senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (Cass. Sez. 1, 09/10/2017,
n. 23594; Cass. Sez. 2, 8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016, n. 3651;
Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez.
5 1, 13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2,
14/10/2004, n. 20294; Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2,
29/01/1983, n. 821)”
Le indagini tecniche esperite, dapprima in sede di ATP e poi in questo giudizio,
hanno inequivocabilmente accertato che l'appaltatore non abbia agito secondo tali criteri, realizzando un'opera viziata e senza che costui o il Direttore lavori, di cui si dirà infra, abbiano provato fatti estintivi e/o modificativi ex art 2697 comma II c.c.
Quanto alla responsabilità del convenuto deve rilevarsi che le mancanze CP_5
individuate dal CTu attengono a modalità esecutive che rientrano nella piena sfera di cognizione ed influenza del direttore lavori, in rodine al quale la corte di legittimità
ancora rileva che “secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae,
dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che,
pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento
6 di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019,
n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728;
Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)”
Ne consegue che la responsabilità del convenuto alla luce deli vizi riscontrati, CP_5
appare concorrente e del tutto equivalente a quella dell'appaltatore, così che la stessa andrà addossata in concorso ad entrambi, in misura paritaria e integrale, avendo agito aldifuori della diligenza e delle regole dell'arte e avendo omesso il CP_2
direttore lavori di verificare e correggere tali mancanze.
A tal fine a nulla rilevano le non pertinenti indicazioni del CTU in ordine alle diverse quote di responsabilità, posto che “l'insufficienza tecnica del giudice, che il perito può
essere chiamato a supplire, non concerne né la qualificazione giuridica di fatti, né la verifica della conformità alla legge di determinati comportamenti. La consulenza d'ufficio è funzionale alla risoluzione di questioni di fatto che presuppongano soltanto cognizioni di ordine tecnico, sicché non spetta all'ausiliare svolgere accertamenti o formulare valutazioni circa la legittimità di condotte umane, o di opere materiali, né
di ricostruire il contenuto e la portata di una norma o di un negozio” (Cass
2774/2025 cit).
Da quanto testé evidenziato emerge, per conseguenza, la piena responsabilità della
NT chiamata le cui obiezioni ed eccezioni appaiono inaccoglibili: quanto alla mancata operatività della polizza per ragioni temporali, va rilevato che costei non ha mosso alcuna precisa eccezione, limitandosi a rilevare che era onere del chiamante dar prova della copertura anche sotto il profilo temporale, onere adempiuto con la
7 produzione della polizza e senza che sul punto la compagnia abbia dedotto specifici argomenti, né potendo valere in tema di eccezioni il principio di cui all'art. 155 c.c.
NT invocato da che attiene a fatti e non a conseguenze in diritto.
Quanto alla eccepita estraneità dei fatti per cui è causa al perimetro degli eventi assicurati, va rilevato che la garanzia complementare denominata AO1 appare ricomprendere pacificamente i vizi rilevati dal CTU, mentre la tesi che i lavori non sarebbero stati terminati e dunque non si applicherebbe la copertura assicurativa
“atteso che i gravi difetti dovrebbero manifestarsi ed essere riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori, cosa che nel caso di specie non è avvenuta” poiché “l'attore ha chiesto l'allontanamento dell'impresa edile dal cantiere prima che la stessa potesse completare i lavori iniziati” appare ipotesi meramente defatigatoria, posto che per ultimazione dei lavori deve necessariamente intendersi quella relativa alla fase per cui l'opera deve rendere la sua funzione e non prevede ulteriore esecuzione, non invece la consegna finale: id est, la realizzazione dei cordoli potrà ritenersi terminata una volta che gli stessi siano stati compiuti e si possa procedere oltre nella costruzione, apparendo del tutto implausibile che si debbano attendere i lavori di finitura del fabbricato e la consegna per verificare la sussistenza di vizi attinenti agli elementi strutturali, valutazione che può
estendersi a tutte le voci riportate dal CTU, trattandosi di interventi completati in maniera inadeguata o viziata al momento in cui il committente ha inteso affidare il completamento delle restanti opere ad altro appaltatore.
NT dovrà inoltre rispondere integralmente del danno, a titolo di garanzia, dovendosi ascrivere per intero e in misura paritaria e concorrente ai due convenuti la responsabilità dei danni lamentati dall'attore, di talché non appare rilevante l'eccezione in ordine alla mancata copertura per responsabilità solidale, la cui condanna consegue in via accessoria ex art 2055 c.c. (cass. 22575/2022) pur
8 sussistendo responsabilità per l'intero anche del solo CP_5
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori medi di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al decisum;
essendo risultata fondata la chiamata, la terza axa risponderà anche delle spese del chiamante (cass. 6144/2024) e farsi carico delle spese di CTU tenendone indenne l'assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e di Parte_1 CP_2
e li condanna in solido al pagamento in suo favore dell'importo di euro CP_5
25.266,56 iva compresa
Condanna e di a rifondere a le spese di CP_2 CP_5 Parte_1
lite del presente giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per competenze, nonché le spese del procedimento di Atp, che liquida in euro 2.337,00, entrambe oltre spese generali 15%
e accessori di legge nonché le spese di CTU per la fase idi istrzuioone rpeventiva per euro
1.563,97, oltre interessi dal 26.2.2013 al saldo
Condanna a tenere indenne di quanto dovuto a NTroparte_3 CP_5
per capitale interessi e spese, dedotta la franchigia contrattuale del Parte_1
10% nonché a rifondere ad le spese di lite che liquida in euro 5.077 oltre CP_5
spese generali 15% e accessori di legge
Pone a definitivo carico dei convenuti le spese di CTU di questo giudizio, così come già liquidate (e con obbligo di manleva nei confronti del convenuto CP_5
Così deciso dal Tribunale di Massa il 11/02/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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