Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.M., dott.sa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 1441 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale, e vertente TRA
elettivamente domiciliato in Boscoreale alla Via Mario Parte_1 Pagano n. 13, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Panariello, che lo rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione ATTORE E
quale impresa designata alla gestione del Controparte_1 F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via M. Kerbaker n. 55, presso lo studio dell'avv. Stefano Testa che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta all'udienza cartolare del 9/12/2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con rituale atto di citazione, evocava in giudizio la Parte_1
quale impresa designata alla gestione del Controparte_1 F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'incidente verificatosi il giorno 13 novembre 2020, verso le ore 8.30, in Boscotrecase, alla via Cardinal Prisco. A tal fine, l'attore deduceva che, mentre percorreva, alla guida del ciclomotore, modello Piaggio Liberty tg. X6VXZL, la via Cardinal Prisco di Boscotrecase, veniva urtato nella parte posteriore laterale sinistra da un'autovettura che procedeva nello stesso senso di marcia e che, nell'effettuare una manovra di sorpasso a sinistra, lo tamponava, facendolo rovinare sul suolo stradale;
che, dopo tale urto, il conducente l'autovettura non si fermava e proseguiva la
che esso attore, per effetto della caduta al suolo, riportava lesioni personali, diagnosticate presso il Pronto Soccorso del P.O. di Nocera Inferiore. Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, oltre pagamento delle spese di lite. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta impresa assicuratrice, che contestava la domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Dopo l'escussione dell'unico teste indicato dall'attore, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, passava in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc. Preliminarmente, va respinta la richiesta di parte attrice di riapertura del giudizio per consentire l'espletamento della c.t.u. medico-legale, correttamente disattesa da questo giudicante sul rilievo dell'assoluta inattendibilità del teste escusso,
[...]
Tes_1 Nello specifico, la dinamica e la descrizione del fatto appare decisamente incerta, ragion per cui alcuna ctu medico legale va disposta. Nel caso in esame, infatti, la domanda, procedibile a norma dell'articolo 145 d.lgs. 209/05 (vedi raccomandata a.r. in atti), è infondata in ordine all'an debeatur, in quanto l'attore non ha dato prova del fatto storico dedotto o, quanto meno, che questo si sia verificato con le modalità descritte in citazione. Proprio con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, si osserva infatti che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circola- zione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dei Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto. (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1° agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304). Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, inoltre, la Suprema Corte ha anche affermato che la presentazione della denuncia querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria azionata contro il Fondo, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo del danneggiato, non imponendo nessuna norma la necessità di presentare la querela prima di chiedere il risarcimento alla impresa designata;
ha, altresì, chiarito che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 31-8-2020 n. 18097; Cass, civ., ordinanza n. 9873 del 15-4-2021; Cass. civ. Sez. III, 17-2-2016 n. 3019; Cass. civ. sez. III, 21-6-2012 n. 10323). In definitiva, si rileva come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie non suscettibili di tipizzazioni astratte e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria. Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr., tra le altre, Trib. Torre Annunziata sent. nn. 2906/2022, 285/2022). Detta in altri termini, nella presente tipologia di causa, avendo la parte convenuta un limitatissimo potere istruttorio, non potendo ovviamente “portare” testi a confutazione del fatto storico, come allegato da parte attrice, il Giudice deve essere estremamente rigoroso nel valutare le prove ex art. 116 c.p.c. e le prospettazioni di parte attrice e nel far ciò deve valorizzare ogni circostanza, valutandola con il dovuto rigore, evidenziando qualsiasi “anomalia”. Ora, nella specie, come sopra evidenziato, le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere realmente avvenuto, secondo la dinamica esposta, il sinistro per cui è causa. L'attore, nella citazione, sostiene che, mentre procedeva a bordo di un motociclo, veniva tamponato da tergo da un'autovettura che stava effettuando una manovra di sorpasso;
che esso attore veniva soccorso e aiutato a rialzarsi da testimone oculare presente sul luogo del sinistro, Sig. che decideva di farsi accompagnare IM (non è dato sapere da chi) presso il vicino Bar della moglie, poco distante dal luogo del sinistro, e, successivamente veniva accompagnato dai familiari presso il Presidio Ospedaliero di Nocera Inferiore e che, a seguito del sinistro di cui è lite, l'istante, per l'intero periodo della malattia (almeno 40 giorni, per come emerge dalla relazione medico-legale prodotta da parte attrice) è stato costretto a rimanere a letto e/o in poltrona. Ora, l'unico teste che avrebbe assistito al fatto, IM non fa alcun riferimento alla manovra di sorpasso allegata in citazione;
dichiara che il dopo essere caduto al suolo, è Pt_1 stato soccorso e trasportato da un automobilista di passaggio, laddove, invece, come sopra evidenziato, sia nell'atto di citazione che nella denuncia-querela viene omessa tale circostanza;
riferisce di aver visto il , “dopo circa una quindicina di giorni Pt_1 dall'incidente, fuori al bar con le stampelle”, sconfessando quanto affermato al punto 9) dell'atto di citazione. Rileva inoltre la piena discrasia tra quanto dichiarato dallo stesso nella denuncia-querela in atti e quanto invece affermato in Pt_1 citazione e reiterato anche nelle seconde memorie istruttorie. Nella denuncia-querela, infatti, il riferisce che, dopo Pt_1 essersi fatto accompagnare presso il bar di sua moglie, i suoi familiari lo accompagnavano presso l'ospedale San leonardo di Castellammare di Stabia e, solo successivamente, data l'emergenza sanitaria da Covid 19, gli stessi familiari decidevano di accompagnarlo all'ospedale di Nocera Inferiore, mentre, in citazione, l'attore dichiara che, dopo essere stato accompagnato al bar caffetteria, da terzi non specificati, veniva accompagnato all'Ospedale di Noccera Inferiore. Tale discrasia non è stata superata neppure in sede di istruttoria orale, in quanto il testimone , interrogato sul punto, ha Tes_1 riferito: “non so chi ha provveduto ad accompagnare il in Pt_1 ospedale, così come non ricordo il nome dell'ospedale dove era stato trasportato”. Non priva di rilevanza, poi, è l'ulteriore circostanza che la denuncia querela contro ignoti sia stata proposta dall'attore il 23- 12-2020, e dunque dopo più di un mese dal sinistro, e non nelle immediatezze del fatto. Sebbene da ciò non derivi alcuna decadenza, tale comportamento costituisce senza dubbio un argomento di prova che non contribuisce a ritenere provato il fatto, non avendo l'istante allegato argomenti giustificativi di tale condotta, tenuto conto anche della maggiore difficoltà di individuazione del responsabile del sinistro con il trascorrere dei giorni dall'evento. Orbene, le manchevolezze e le contraddizioni testé evidenziate portano a sconfessare l'assunto di parte attrice, giacché il suo unico teste non appare credibile. Il fatto storico, in definitiva, non risulta provato nei termini allegati da parte attrice e la domanda va pertanto rigettata. Quanto alle spese di lite, appare equo, in considerazione del reale accadimento dell'infortunio, disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così
[...] provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite. Torre Annunziata, 3 giugno 2025. Il giudice onorario di pace (dott.ssa Silvia Pirone)