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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 28/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti al n. 3261 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 e al n. 1925
del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertenti
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su supporto analogico digitalmente sottoscritto, dall'avv. Concetta Gambino, elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via U.
Nobile, n. 14, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
- RICORRENTE -
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
23/01/2023 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
1 elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_1
PEC: t;
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-RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi depositati il 13/05/2022 e il 15/05/2023, proponeva, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000266116 di € 42.500,00 e n. OI-000266111 di € 20.500,00, entrambe notificategli il 21/02/2022, con le quali gli veniva intimato il pagamento dei suindicati importi,
asseritamente dovuti a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1
bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le annualità 2010, 2014 e 2015, oltre spese postali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'indeterminatezza dei provvedimenti impugnati, privi dei caratteri di chiarezza e specificità necessari per renderlo edotto delle omissioni e/o dei ritardi imputati, l'omessa notifica degli atti presupposti alle ordinanze ingiunzione, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' la CP_1
violazione del disposto di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981, nonché la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere sanzionatorio.
Chiedeva, quindi, al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanze impugnate, che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle stesse, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi l CP_1
eccependo l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, ed
2 evidenziando di aver provveduto, in ragione della rimodulazione del quadro sanzionatorio,
alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni per le violazioni antecedenti la legge di depenalizzazione in conformità a quanto disposto con la previsione di cui all'art. 9, comma
5, della L. n. 8/2016, sicché il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta.
3. Sospesa con decreti inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione opposte e disposta la riunione dei procedimenti nn. 3261/2022 e 1925/2023
R.G., per connessione oggettiva e soggettiva, il G.d.L., con ordinanza del 28/10/2024, preso atto del fatto che il ricorrente aveva provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione n. OI-000266116, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 25/03/2025, onde consentirgli di provvedere al pagamento in misura ridotta anche della sanzione comminata con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000266111, udienza che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il ricorrente, in particolare, dava atto di aver provveduto al pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative, nella misura rideterminata dall' CP_1
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento delle sanzioni, nella misura rideterminata dall' resistente. CP_1
3 E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Nell'ipotesi in esame, l'opponente ha dichiarato e documentato di aver effettuato il
10/04/2024 e il 25/03/2025 il pagamento delle sanzioni nella misura rideterminata dall' CP_2
resistente, con conseguente difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi riuniti instaurati da con distinti ricorsi depositati il 13/05/2022 e il 15/05/2023. Parte_1
Quanto al regolamento delle spese del giudizio, sussistono eccezionali motivi per pervenire all'integrale compensazione delle stesse, posto che la rideterminazione della sanzione da parte dell' è dipesa da un'innovazione normativa sopravvenuta in corso di giudizio CP_1
e che nessuna delle parti ha insistito per la condanna alle spese di controparte chiedendo la verifica della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti al n. 3261 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 e al n. 1925 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, promossi da contro l Parte_1 [...]
-, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi riuniti proposti da Pt_1
con ricorsi depositati il 13/05/2022 e il 15/05/2023;
[...]
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 17.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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