Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NICIARELLI LUCIO GIUSEPPE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. NICIARELLI CP_2
LUCIO GIUSEPPE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato in data 04/01/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 28/06/1999 in Orvieto (TR), che dall'unione sono nati i figli
, in Orvieto (TR) il 13.03.1999 e , in Orvieto (TR) il Persona_1 Persona_2
02.10.2003, maggiorenni non economicamente autonomi, e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti per la separazione del 12.2.2024 tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Tempi di permanenza dei figli
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di essi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza. Gli stessi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo al loro mantenimento.
I figli e avranno collocamento anagrafico presso la madre con la quale ormai Per_1 Persona_2 convivono stabilmente dal 2018 nell'appartamento di Orvieto, Via Garigliano n. 21. Stante la raggiunta maggiore età dei figli saranno quest'ultimi a decidere i tempi e le modalità di frequentazione dei genitori.
2. Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole
I figli, seppur maggiorenni, non sono ancora economicamente indipendenti e non hanno ancora ultimato il percorso formativo di studio.
In considerazione del fatto che i figli vivono stabilmente con la madre e che il centro principale di riferimento degli stessi è la casa materna, viene previsto un contributo per il loro mantenimento a carico del sig. ed a favore della madre, quantificato nella somma di € 250,00 Controparte_1 mensili ciascun figlio, con previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Il genitore che anticiperà le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore (anche a mezzo mail e/o
Whatsapp) la richiesta di rimborso corredata dalla relativa documentazione fiscale (fattura, scontrino fiscale, ricevuta, etc..); il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Le parti concordano nel predisporre mensilmente i conteggi di dare-avere, fatta eccezione per eventuali spese superiori ad
€ 250,00 in modo tale da non onerare uno dei genitori ad anticipare importi consistenti. Eventuali spese non concordate con l'altro genitore rimarranno a carico del genitore che ha deciso di sostenerle.
Il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, come sopra quantificato, avverrà mediante bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra CP_2
sulle seguenti coordinate bancarie: IT 60 S 01030 25700 000001144183 - Banca Monte dei
[...]
Paschi di Siena. L'assegno unico (o analoga prestazione erogata dall' e/o altri Enti), se spettanti CP_3 ed erogati, saranno percepiti dalla madre. Il sig. si impegna a pagare interamente le Controparte_1 rate residue del finanziamento descritto in premessa, rinunciando a chiedere la ripetizione della quota pagina 2 di 4 di competenza della sig.ra qualora quest'ultima dovesse versare delle rate per conto CP_2 dell'ex marito, questo si obbliga a restituire gli importi delle medesime. L'unico conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso la Banca Credit Agricole Italia S.p.A., su cui attualmente vengono addebitate le rate del predetto finanziamento, verrà chiuso contestualmente all'estinzione del finanziamento stesso ed il saldo, ove esistente, sarà distribuito metà ciascuno tra i coniugi. Sino all'estinzione del finanziamento le rate dello stesso continueranno ad essere addebitate su detto conto. Con la sottoscrizione dell'accordo e l'avvenuto adempimento delle obbligazioni in esso contenute, i coniugi si danno atto di aver già provveduto a risolvere separatamente ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, anche a titolo risarcitorio. Le spese del contributo unificato necessarie per la presentazione del ricorso così come il compenso professionale del difensore nominato congiuntamente saranno suddivise al 50% tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Con sentenza parziale del 13.5.2024 n.396/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti con conseguente remissione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
All'udienza di comparizione delle parti per la pronuncia di divorzio tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale oltre al riconoscimento da parte del sig. a favore della Controparte_1 sig.ra di un assegno divorzile di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo CP_2 gli indici ISTAT, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, della durata del matrimonio nonché della dedizione alla famiglia mostrata dalla moglie, ordinando altresì l'annotazione della sentenza.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del Pm in data
5.11.2024.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass.,
n. 28727/2023).
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, e della definizione di tale giudizio;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del pagina 3 di 4 tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni congiunte sopra riportate da ritenere congrue.
Le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in ORVIETO - TR il 28/06/1999, alle condizioni congiunte indicate in ricorso e CP_2 riportate in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ORVIETO (TR) (atto n. 44, parte II, serie A, dell'anno 1999);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/12/2024.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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