Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
D IAN DALL'IMPOSTA E O IN REGISTRO TESSA 6264 /01 PO RE n.74) ALTRA 1987 DI ESENTE LLO, marzo OGNI BO Legge SUPREMA DI CASSAZIONE DA (Art. 19 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.18635/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 13913 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 15/02/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere OGGETTO:separazione coniugale-affidamento-contributo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AU EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 195, presso l'avv.Sergio Vacirca, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. AU Sartori del foro di Verona giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in Roma, Vanna PASINI, piazza Adriana 15, presso l'avv.Adriano Cerquetti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 1. 6/4all 2001 n. 43 del 15.12.98/14.01.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AU Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 15.12.98/14.01.99 la Corte d'appello di Torino, di fronte alla richiesta, avanzata da AU IS, di modificare la sentenza di separazione coniugale, affidando ad esso padre la figlia minore EN, ponendo a carico della moglie un contributo di mantenimento di lire 500.000 mensili o, in subordine, modificando il diritto di visita, riducendo a lire 150.000 mensili il contributo del IS al mantenimento della minore, ripartendo altresì, proporzionalmente alle rispettive sostanze, le spese mediche e scolastiche della minore, confermava l'affidamento alla madre e le modalità di visita (due fine settimana al mese, di cui uno a Druento ed uno a Mantova); aumentava i periodi di permanenza della minore presso il padre e lasciava invariato l'assegno e la ripartizione delle spese mediche e scolastiche. Contro tale sentenza, notificata il 28.6.99, ha proposto ricorso per cassazione AU IS, avanzando con atto notificato il 5.10.99 sei motivi di censura. Resiste, con controricorso notificato il 12.11.99 Vanna AS. Motivi della decisione برة e Col primo motivo si deduce l'omessa ed insufficiente motivazione in ordine al diritto di visita. Sostiene il ricorrente che, mentre il c.t.u. aveva proposto che le visite alla figlia minore avvenissero in Druento, con onere degli spostamenti equamente diviso tra i due genitori, la Corte d'appello ha immotivatamente mantenuto la disciplina alternata (un fine settimana a Druento ed uno a Mantova), soluzione penalizzante sul piano economico per il IS e sul piano affettivo per la figlia, costretta a vivere i suoi rapporti con il padre nell'ambiente anonimo alberghiero. La censura è infondata. La sentenza impugnata, pur dichiarando di rendersi conto della difficoltà di attuazione, data la distanza da percorrere, ha ritenuto di non poter intervenire, dovendo prevalere, sull'interesse dei genitori, il rispetto degli impegni scolastici della bambina. Tale motivazione è indubbiamente adeguata in una visuale che pone l'interesse della minore al di sopra dell'interesse proprietario dei due genitori e la considerazione del ricorrente, che saltare un lunedì mattina od un sabato ogni tanto, non può causare grave nocumento all'attività scolastica della minore, si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del merito della causa, non perseguibile in sede di legittimità. Col secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 cc. La Corte, omettendo, come il giudice di primo grado, di accertare comparativamente il reddito dei due coniugi e basando il proprio giudizio solo sull'asserito carattere modesto del contributo ha violato le norme richiamate, come risulta ancor più evidente dalla ripartizione a metà delle spese mediche e scolastiche. Quanto all'offerta di un contributo di lire 3 برة 300.000 mensili, reso dal IS in sede di udienza presidenziale, era proposta anteriore alle gravose -e non previste- spese che il IS affrontava per mantenere il rapporto con la figlia. Col terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di indagine volta alla valutazione globale delle sostanze di entrambi i coniugi ed, in particolare, della situazione reddituale e successoria della AS. Col quarto motivo si lamenta che il giudice d'appello non abbia considerato le rilevanti capacità patrimoniali e reddituali della AS, socia della spa Molino AS e della società agricola S.Antonio. Col quinto motivo, si lamenta che nessuna motivazione sia stata data in ordine alla ripartizione al 50% delle spese scolastiche e mediche. Col sesto, la contraddittorietà tra il criterio di ripartizione del contributo ed il criterio di ripartizione delle spese scolastiche e mediche. I cinque motivi possono essere congiuntamente esaminati. Nel giudizio di merito risulta omessa l'analisi comparativa dei redditi dei due coniugi ma la omissione che, astrattamente, potrebbe configurare una violazione delle norme richiamate- trova adeguata giustificazione nei motivi espressi dalla impugnata sentenza, che si è mossa su due linee argomentative: anzitutto, la modestia del contributo imposto al padre, modestia, ovviamente, da considerare in relazione a quello che è il prevedibile “costo” della minore (il cui ammontare medio appartiene al notorio), per alloggio, alimentazione, assistenza, vestiario ecc. In secondo luogo, sulle possibilità economiche del padre, valutate sia in relazione alla sua dichiarata attività di ingegnere libero professionista, sia in relazione all' ammontare del contributo -dallo stesso برة offerto di lire 300.000 mensili. Poiché, in tal modo, l'entità del carico paterno era definita in conformità alle sue stesse richieste, non era necessario accertare se e come la madre, sulla quale veniva a gravare la maggior somma, fosse in grado di provvedervi. Il rilievo che il padre non prevedeva quanto sarebbe stato costoso mantenere i contatti con la figlia introduce una questione di merito e non di legittimità, mentre l'assunto che è contraddittoria la ripartizione al 50% delle spese mediche e scolastiche cade di fronte al rilievo che si tratta della partecipazione a due soltanto delle spese che l'affidamento della minore comporta e non contraddice, quindi, la valutazione d'insieme. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessive lire 2.090003 di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 15 febbraio 2001 II Presidente Viz Baldor Cons. est, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E ) Prima one Civile D IL CANCELLIERE A 4 7 S : A O Deposit EZ MAR 2009'lleria n Andes S T R 7 S A 8 T T O 9 S 1 P I A o IL CANCEDDIERE G M z I R r ' E a T L R m L L I 6 A A D D I e g , N E g e O T G L L N O L 9 E 1 . S O t A r E B D A ( Caf