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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 691/24 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Milano, 81, , rappresentata e difesa, giusto CodiceFiscale_1 mandato in atti, dall'Avv. Francesco Gaetano Spataro, c.f.
, con domicilio eletto presso lo studio del suddetto C.F._2
procuratore sito a Niscemi in via Umberto I, 98;
Appellante
CONTRO
, residente a [...]in largo Spasimo, 1; Controparte_1
, nella persona del curatore Avv. Controparte_2
; Persona_1
Appellati contumaci avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 21/1/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la Curatela del fallimento nonchè Controparte_2 CP_1
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
dinanzi al Tribunale di Caltagirone, per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, in ragione dell'esercizio di possesso pacifico ed indisturbato dal 1985, del terreno sito in Caltagirone nella c.da Poggio Diana, identificato in catasto al foglio 124, particelle 66, 185 e 188, esteso complessivamente
Ha.1.32.83.
Asseriva che tale terreno risultava intestato a e a Controparte_1 [...]
, dichiarato fallito con sentenza del 1995, i quali si erano CP_2
disinteressati del terreno, alla cui cura e coltivazione dal 1985 era essa attrice a provvedere e, prima di lei, suo padre.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale, il
Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 723/2023, pubblicata in data
1/12/23, rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 18/5/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Rimanevano contumaci gli appellati.
All'udienza del 21/1/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della Curatela del fallimento e i quali, sebbene Controparte_2 Controparte_1
regolarmente citati non si sono costituiti.
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dei principi che regolano la prova testimoniale, violazione dell'art. 1141 c.c. ed erronea valutazione della prova testimoniale.
1.1) Il gravame è infondato.
Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha ritenuto non provato, da parte dell'odierna appellante il possesso uti dominus, necessario ai fini dell'usucapione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Giova osservare che la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Inoltre, è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo: ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. civ. n. 6123/2020).
Ed ancora, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto
(Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Nel caso che ci occupa, nessuna prova è stata fornita in tal senso.
Infatti, per come risulta dagli atti di causa, il capitolato di prova articolato dall'appellante, riguarda, esclusivamente la coltivazione e la cura del terreno oggetto di usucapione, in particolare: 1) “Vero o no che dal Parte_1
1985 ad oggi si prende cura del terreno sito in c.da Poggio Diana del territorio di Caltagirone, identificato in catasto al foglio 124, particelle 66,
185 e 188, esteso complessivamente Ha.1.32.83, provvedendo alla sua coltivazione a carciofeto e a frumento, nonché alla sua fresatura nei periodi in cui non vi è coltivazione”; 2) “Vero o no che lei, dal 1985 ad oggi, ha visto coltivare il terreno sito in c.da Poggio Diana del territorio di
Caltagirone, identificato in catasto al foglio 124, particelle 66, 185 e 188, esteso complessivamente Ha.
1.32.83 solo da o da persone Parte_1 incaricate da ”. Parte_1
Pertanto, alla luce del suddetto capitolato di prova, l'unica circostanza emersa dalle prove testimoniali è la coltivazione, da parte dell'appellante o da persone da lei incaricate, del terreno in oggetto.
Per quanto fin qui esposto, determinante ai fini della decisione è la circostanza che, in applicazione dei sopra indicati arresti giurisprudenziali, le attività, asseritamente, esercitate nel terreno in oggetto da parte della Pt_1
quali la coltivazione e la cura del terreno in oggetto, non integrano gli estremi del possesso uti dominus.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza di primo grado.
3) Per quanto fin qui esposto l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n.723/2023, pubblicata in data 1/12/23, che conferma;
nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 691/24 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Milano, 81, , rappresentata e difesa, giusto CodiceFiscale_1 mandato in atti, dall'Avv. Francesco Gaetano Spataro, c.f.
, con domicilio eletto presso lo studio del suddetto C.F._2
procuratore sito a Niscemi in via Umberto I, 98;
Appellante
CONTRO
, residente a [...]in largo Spasimo, 1; Controparte_1
, nella persona del curatore Avv. Controparte_2
; Persona_1
Appellati contumaci avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 21/1/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la Curatela del fallimento nonchè Controparte_2 CP_1
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
dinanzi al Tribunale di Caltagirone, per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, in ragione dell'esercizio di possesso pacifico ed indisturbato dal 1985, del terreno sito in Caltagirone nella c.da Poggio Diana, identificato in catasto al foglio 124, particelle 66, 185 e 188, esteso complessivamente
Ha.1.32.83.
Asseriva che tale terreno risultava intestato a e a Controparte_1 [...]
, dichiarato fallito con sentenza del 1995, i quali si erano CP_2
disinteressati del terreno, alla cui cura e coltivazione dal 1985 era essa attrice a provvedere e, prima di lei, suo padre.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale, il
Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 723/2023, pubblicata in data
1/12/23, rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 18/5/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Rimanevano contumaci gli appellati.
All'udienza del 21/1/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della Curatela del fallimento e i quali, sebbene Controparte_2 Controparte_1
regolarmente citati non si sono costituiti.
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dei principi che regolano la prova testimoniale, violazione dell'art. 1141 c.c. ed erronea valutazione della prova testimoniale.
1.1) Il gravame è infondato.
Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha ritenuto non provato, da parte dell'odierna appellante il possesso uti dominus, necessario ai fini dell'usucapione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Giova osservare che la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Inoltre, è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo: ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. civ. n. 6123/2020).
Ed ancora, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto
(Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Nel caso che ci occupa, nessuna prova è stata fornita in tal senso.
Infatti, per come risulta dagli atti di causa, il capitolato di prova articolato dall'appellante, riguarda, esclusivamente la coltivazione e la cura del terreno oggetto di usucapione, in particolare: 1) “Vero o no che dal Parte_1
1985 ad oggi si prende cura del terreno sito in c.da Poggio Diana del territorio di Caltagirone, identificato in catasto al foglio 124, particelle 66,
185 e 188, esteso complessivamente Ha.1.32.83, provvedendo alla sua coltivazione a carciofeto e a frumento, nonché alla sua fresatura nei periodi in cui non vi è coltivazione”; 2) “Vero o no che lei, dal 1985 ad oggi, ha visto coltivare il terreno sito in c.da Poggio Diana del territorio di
Caltagirone, identificato in catasto al foglio 124, particelle 66, 185 e 188, esteso complessivamente Ha.
1.32.83 solo da o da persone Parte_1 incaricate da ”. Parte_1
Pertanto, alla luce del suddetto capitolato di prova, l'unica circostanza emersa dalle prove testimoniali è la coltivazione, da parte dell'appellante o da persone da lei incaricate, del terreno in oggetto.
Per quanto fin qui esposto, determinante ai fini della decisione è la circostanza che, in applicazione dei sopra indicati arresti giurisprudenziali, le attività, asseritamente, esercitate nel terreno in oggetto da parte della Pt_1
quali la coltivazione e la cura del terreno in oggetto, non integrano gli estremi del possesso uti dominus.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza di primo grado.
3) Per quanto fin qui esposto l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n.723/2023, pubblicata in data 1/12/23, che conferma;
nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro