Sentenza breve 27 aprile 2026
Decreto cautelare 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 27/04/2026, n. 7622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7622 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03313/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3313 del 2026, proposto da
Centro Commerciale Sodifor 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Peri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 79;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente SUE-SUAP del Comune di Ardea prot. REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0011330 del 16 febbraio 2026, con il quale è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività relativa alla pratica SCIA n. 17807891001-18122025-1610 e l'archiviazione definitiva della pratica con esito negativo e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ardea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
La società ricorrente Centro Commerciale Sodifor 2 è proprietaria di un immobile sito in Ardea (Roma), adibito a centro commerciale per la vendita al pubblico di prodotti vari, per il quale ha ottenuto dal Comune di Ardea il 23 giugno 2003 l'autorizzazione al commercio al dettaglio. Fa presente di avere stipulato il 17 dicembre 2025 con la società US un contratto di concessione di spazi commerciali relativi al settore ittico-pescheria all'interno del centro commerciale. La società US ha, quindi, presentato al Comune di Ardea, una segnalazione certificata di inizio attività per il subingresso nel reparto pescheria presso il Centro Commerciale Sodifor.
Con il presente ricorso chiede l’annullamento del provvedimento del 16 febbraio 2026, con il quale il Comune di Ardea ha disposto l’archiviazione della pratica riferita alla predetta SCIA con esito negativo e ha vietato alla società US la prosecuzione della relativa attività, ritenendo che il titolo di possesso presentato dall’interessata e la forma dello stesso non avrebbero legittimato la procedura di subingresso.
La ricorrente, dopo aver chiesto che sia ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società US, deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per non aver l’amministrazione coinvolto la ricorrente nel procedimento amministrativo, nonché per contrasto con l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, in ragione della errata applicazione la disciplina del subingresso in attività commerciale.
Sostiene che il provvedimento impugnato violerebbe anche l’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, per non aver correttamente applicato la disciplina del controllo successivo sulla SCIA e per aver disconosciuto il principio di proporzionalità nell'esercizio dei poteri amministrativi, nonché il d.lgs. n. 222/2016, avuto riguardo al regime della SCIA unica previsto per il subingresso in attività commerciali del settore alimentare.
Infine, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto, non avendo l'amministrazione adeguatamente valutato la natura del rapporto contrattuale e l'esistenza di un'attività commerciale preesistente in cui subentrare, nonché per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e collaborazione procedimentale.
Il Comune di Ardea si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da una società non direttamente interessata dal rapporto giuridico sottostante e, nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare presente nel ricorso, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., sussistendone le condizioni di legge.
Il ricorso è inammissibile.
Come noto, nell’ambito del processo amministrativo la legittimazione e l'interesse al ricorso integrano condizioni dell'azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia. In particolare, la legittimazione ad agire spetta al soggetto titolare di una posizione di interesse legittimo, cioè a colui il quale, a seguito dell’esercizio dei poteri spettanti all’amministrazione, non ottiene l'ampliamento - o subisce la compressione - del proprio patrimonio giuridico. L’esercizio del potere amministrativo, talvolta, può provocare indirettamente delle conseguenze sui rapporti negoziali intercorrenti tra soggetti privati ma ciò, pacificamente, non estende il novero dei soggetti legittimati a contestare la modalità di esercizio del potere, in quanto la titolarità dell’interesse legittimo non può che sussistere solo in capo al soggetto direttamente leso dall’esercizio del potere stesso.
Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, l’esistenza di un rapporto negoziale rappresenta, di norma, una circostanza estranea al rapporto (di diritto pubblico) intercorrente tra privato titolare dell’interesse legittimo e la pubblica amministrazione, trattandosi di una condizione non idonea a far sorgere un rapporto con l’amministrazione; si è anche osservato che «fuoriesce dalla giurisdizione del giudice amministrativo l’accertamento delle conseguenze indirette dell’esercizio del potere pubblico sul contratto stipulato dai privati e sul rapporto da questo originantesi (sul piano della presupposizione o della sopravvenuta impossibilità giuridica dell’oggetto)» (Cons. Stato, sezione quarta, 3 agosto 2011, n. 4644).
Al contrario, laddove non è individuabile una posizione di interesse legittimo e sono enucleabili generiche posizioni di interesse, «queste ultime – che ben possono ricevere indirettamente e/o di riflesso, un “pregiudizio” – legittimano i loro titolari a spiegare intervento in giudizio, ma non già ad impugnare autonomamente il provvedimento lesivo della sfera giuridica del soggetto con il quale intrattengono a diverso titolo rapporti giuridici» (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 3 del 2022).
Nel caso in esame, è palese il difetto di legittimazione ad agire della società ricorrente, che è un soggetto terzo rispetto alla SCIA presentata dalla società US e che subisce dal provvedimento impugnato, nella qualità di proprietaria dell’area ove dovrebbe svolgersi l’attività inibita, conseguenze di natura meramente riflessa e mediata.
Pertanto, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste in favore del Comune di Ardea nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Ardea e in misura pari a euro 1.500,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IA AR LL, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IA AR LL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO