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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 10295/2024 R.G.
* * *
Oggi 10 giugno 2025 h. 14.15 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. PAPAROZZI LUCA per parte convenuta: avv. POGNANTE FABRIZIO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: riassume la vicenda in fatto e gli esiti atp e richiama le argomentazioni di diritto già esposte negli atti;
parte convenuta contesta e richiama la nota conclusiva nella sua interessa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice Ivana Peila ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 10295/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Pinerolo alla via Virginio n. 32 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Luca Paparozzi che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Susa (TO) alla Piazza Europa n. 5 presso lo CP_1
studio dell'avv. Fabrizio Pognante che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Parte resistente
Oggetto: richiesta di risarcimento del danno causato da incendio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente: “dichiarare la responsabilità in capo al sig. dell'evento CP_1
incendiario accaduto in data 01.12.2021, con ogni consequenziale pronuncia di legge, condannando il medesimo a risarcire all'attore il danno emergente subito quantificato in €
48.735,03, come da consulenza tecnica, oltre interessi ed a risarcire il lucro cessante nella misura non inferiore a complessivi € 8.400,00 pari a due annualità del contratto all'epoca in essere. Con il favore delle spese di lite, ivi comprese quelle dell'a.t.p.”.
* * *
Per parte resistente: “in via principale: accertata e dichiarata l'insussistenza di valida certificazione di conformità dell'impianto elettrico dell'immobile oggetto di locazione, sito in IG EN, via Dino Buffa;
accertata e dichiarata l'inidoneità e la pericolosità dell'impianto medesimo, non realizzato a norma di legge e secondo la regola dell'arte; accertato e dichiarato che il verificarsi dell'incendio sviluppatosi il 01.12.2022 nell'immobile predetto è riconducibile, in via esclusiva, all'impianto elettrico dell'immobile; respingere le domande attoree tutte e mandare indenne il Convenuto da ogni avversa pretesa. Con integrale vittoria di spese e competenze di giudizio e del precedente procedimento di ATP. In via istruttoria: omissis”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili avendo le parti esperito il procedimento di mediazione obbligatoria di cui all' art. 5 comma primo bis del d.lgs n. 28 del 2010.
2. Tesi delle parti.
Il ricorrente chiede il risarcimento del danno pari ad € 48.735,03 (come quantificato nella consulenza tecnica e detratto l'indennizzo corrisposto dall'Assicurazione, oltre interessi) oltre € 8.400,00 (pari a due annualità del canone del contratto di locazione all'epoca in essere) a titolo di lucro cessante) occorso all'immobile di cui è comproprietario in occasione dell'incendio avvenuto in data 1° dicembre 2021. Precisamente, l'immobile era stato concesso in locazione con contratto del giorno 8 aprile 2015, regolarmente registrato
(doc. 1 parte ricorrente), ed è dichiarato inagibile con ordinanza del 6 dicembre 2021 del
Sindaco di IG EN (doc. 6 parte convenuta: “divieto di utilizzo ad uso abitativo e di accesso) e, sulla base delle risultanze dell'a.t.p., la causa dell'incendio sarebbe da attribuire in via esclusiva al conduttore.
Il convenuto sostiene invece che la causa dell'incendio “è eziologicamente riconducibile alle condizioni di grave inidoneità dell'impianto elettrico, fatto realizzare nel 2015 dai proprietari Sigg.ri e , e insta pertanto per il rigetto della domanda Pt_1 Per_1
avversaria.
3. Istruttoria della causa.
Lo stato dei luoghi è stato accertato nel contraddittorio delle parti prima dell'introduzione del giudizio nella fase di a.t.p. e la consulenza è stata acquisita agli atti;
il c.t.u. ha svolto l'incarico rispondendo in modo puntuale e preciso alle domande formulate, e quindi quanto ivi illustrato viene integralmente richiamato, senza necessità di dover disporre l'integrazione richiesta dalla difesa di parte convenuta.
Accertamento tecnico preventivo
In particolare, si riportano alcuni passaggi dell'elaborato peritale utili ai fini della decisione:
“la dichiarazione di conformità si riferisce ad un progetto che appare solamente dichiarato esistente, ma non esiste prova alcuna della sua esistenza, per cui pare molto più verosimile che l'impianto sia stato realizzato sulla base della sola esperienza, come confermato da alcune fotografie scattate dallo scrivente nel corso dei sopralluoghi per gli accertamenti peritali, dalle quali si possono notare dettagli che difficilmente possono essere considerati
“realizzati in modo conforme alla regola dell'arte”.
L'impianto, certificato come “nuovo impianto” ai sensi della norma CEI 64/8 richiede il progetto, nel caso di impianti di concezione complessa che identifica in “impianti elettrici di edifici residenziali, solo per utenze di potenza più rilevante (superiore a 6 Kw per le utenze condominiali comuni o di superficie superiore a 400 m2 per tutte le altre). Nello specifico il progetto NON era quindi obbligatorio, ma stante la dichiarazione dell'impiantista di averlo utilizzato per realizzare l'impianto distrutto e vaporizzato, lo scrivente aveva ritenuto non ultroneo richiedere il documento dichiarato e prendere contezza di come fosse stato previsto l'impianto, risultando estremamente aleatorio comprendere come fosse stato realmente costruito.
Pag 12 Quanto si vede nella foto difficilmente rientra nella definizione di “regola d'arte” per i seguenti motivi:
• conduttori non protetti da canaletta e/o corrugato
• passaggi in muro e balcone privi di protezione • scatola di derivazione parzialmente integra.
• Conduttori piegati a raggio stretto
Pag 14 Nella ultima mail ricevuta dal geom. erano inoltre presenti alcune fotografie Per_2
che mostrano evidenti e inaccettabili manomissioni all'impianto elettrico al P.T. che portano lo scrivente a ritenere verosimile la possibilità che al piano primo la situazione non fosse dissimile.
lo scrivente provvedeva ad esaminare attentamente le situazioni , anche mediante smontaggio di una presa ed accertava che:
• effettivamente erano presenti due prese di corrente alle quali erano state collegate due ciabatte, una per ogni derivazione, delle quali una a 4 prese tipo Schuko, posteriormente marcata CE, idonea per essere alimentata a 250 V con un assorbimento di 16 A, ciabatta che viene di seguito rappresentata.
Vista dell'allacciamento della ciabatta Schuko a 4 prese posta nel soggiorno al P.T. lato destro.
Lo scrivente provvedeva quindi a rimuovere la mostrina frontale per esaminare l'allacciamento interno.
Si osserva che la presa ad incasso, palesemente non recentissima, è di costruzione
TICINO, mentre nella certificazione vengono indicati componenti di costruzione VIMAR
Le modalità di inserimento del cavo di alimentazione sotto la mostrina e la regolarità del taglio sulla parte inferiore sinistra della stessa, portano a ipotizzare che questa configurazione sia stata realizzata da un elettricista.
In altri termini l'allacciamento appare scorretto come concetto, non essendo previsto un aumento spropositato del numero di prese ( +4 ) rispetto a quello inizialmente previsto dalla ( una sola presa ), che ha venduto quella ad incasso esaminata, ma ben CP_2
realizzato in concreto.
Venivano quindi esaminate la presa e la ciabatta (del tipo a 6 prese), poste sul lato destro della porta d'ingresso ( vista dall'interno ). Si rilevava l'allacciamento alla rete per mezzo di una spina a tre spinotti dei quali uno fortemente arrostito. La ciabatta del tipo a 6 prese risulta surriscaldata come si osserva dalla differenza di colore della plastica. Vista della seconda ciabatta con 6 prese marcata CE idonea per essere alimentata a 250 V con un assorbimento di 16 A e la spina surriscaldata
la forma circa regolare delle bruciature sullo scendiletto porta a identificare in quel punto la verosimile posizione di una presa multipla (ciabatta) evidentemente allacciata a qualche utilizzo idoneo a surriscaldarla, stufetta, televisore , lampada etc..
Significativo osservare che la soglia di intervento del differenziale è tarata a 20A, pertanto qualsiasi passaggio di corrente inferiore a questo valore NON ne comporta l'apertura automatica. Resta pertanto NON protetto l'impianto che ha prese di corrente che possono al limite sopportare 10 oppure 16 Ampere. In altri termini l'impianto NON presenta le caratteristiche di sicurezza richieste.
Di certo appare la stupefacente improvvisazione negli allacciamenti elettrici, con ciabatte
e fili volanti, che con la massima probabilità sono all'origine delle fiamme.
Allo stato attuale appare difficile definire con certezza se l'evento per cui è processo dipenda da un difetto originario dell'impianto (insufficiente protezione dell'interruttore differenziale – salvavita ) o solo dalle attività dell'utilizzatore affittuario dei locali, ma si può sostenere che un impianto, realizzato con maggiore attenzione e rispetto normativo, avrebbe probabilmente evitato l'incendio ed il suo sviluppo.
Vista della zona dove era la testiera del letto del sig. in posizione ortogonale al CP_1
muro. Si nota a parete una scatola rotonda ad incasso, e le tracce di 4 fori verosimilmente appartenuti ad una presa di corrente non incassata. L'assenza di tracce dei conduttori rende solo ipotetica la destinazione dei tasselli.
Fili volanti al piano terra, indicativi della gestione estemporanea delle derivazioni elettriche .
Dalle descrizioni ricevute ho percepito nei convenuti una assoluta inconsapevolezza dei rischi di incendio derivanti dall'inserimento di numerose ( troppe ) utenze in una unica derivazione.
In replica alle osservazioni del ctp di parte ricorrente: situazione rappresentata nella fotografia sopra riprodotta è totalmente diversa , sotto il profilo impiantistico elettrico , da quella riscontrata nei sopralluoghi ed è verosimile che le non encomiabili soluzioni impiantistiche esaminate sull'esterno dello stabile nel corso delle O.P. , con lampade , fili volanti , inserimenti nei
muri etc. trovino origine nelle attività richieste od eseguite dal sig. CP_1
Scrive ancora il CTP che … la causa dell'incendio è da ritenersi non “altamente probabile”, ma “esclusivamente” nella autocombustione per surriscaldamento della ciabatta destinata a molteplici allacciamenti elettrici inseriti successivamente all'inizio della locazione, da parte del conduttore sig. o suoi incaricati. CP_1
Lo scrivente, NON avendo rinvenuto tracce della ciabatta che per prima avrebbe preso fuoco, pur ritenendola verosimile responsabile del fatto e condividendo le osservazioni del
CTP, non può spendere per certezze le proprie opinioni.
In replica alle osservazioni del ctp di parte convenuta: le prese multiple rinvenute unitamente a quella che parte convenuta ha dichiarato incendiata, certamente non facevano parte dell'impianto originario, ma erano certamente utilizzate dal conduttore e
NON potevano provenire da situazioni preesistenti ma solo dalle esigenze contingenti del sig. CP_1
la protezione dell'interruttore differenziale era tarata al valore di 20 A.
Ne consegue che le prese presenti per correnti da 10A e/o 16 A. non erano sufficientemente protette ed un sovraccarico eventuale non sarebbe stato sufficientemente contrastato.
Lo scrivente concorda sulla circostanza che l'impianto NON fosse protetto contro correnti idonee a danneggiare le prese (correnti maggiori di 10-16 A ) ed a surriscaldarle a causa dell'errore impiantistico di avere installato un differenziale che interveniva solo al superamento di 20A. In altri termini , la presenza di una ciabatta con diverse prese, comportava la possibilità che complessivamente si avesse una richiesta di corrente superiore a quella massima che la presa a muro nella quale la ciabatta era inserita fosse in grado di sopportare;
questa maggiore richiesta comportava una maggior riscaldamento proporzionale al quadrato della corrente e non essendo l'impianto sufficientemente protetto dal differenziale, il circuito rimaneva aperto, la sovracorrente continuava a fluire ed i componenti a scaldarsi fino a bruciare. Concordo con il CTP sull'insufficiente protezione (soglia di intervento troppo alta) fornita da un solo interruttore differenziale e sul mancato rispetto normativo che ne richiedeva due.
L'impianto elettrico, risulta apparentemente, ma non sostanzialmente, suddiviso in almeno due parti, una riguarda il piano terra ed alimenta due stanze ed è collocata in scanalature a parete, è protetta da un interruttore differenziale da 20 A, che non è idoneo a proteggere da correnti superiori a 10-16 A, malgrado queste siano idonee a danneggiare ed infine incendiare i componenti.
L'impianto presenta manomissioni estemporanee con inserimento del terminale di una presa multipla in una presa da 10 A incassata ed una seconda ciabatta con la spina deformata da surriscaldamento, ancora inserita in una seconda presa.
Una seconda parte riguarda le due stanze al primo piano ed i servizi igienici e non risulta protetta da un secondo interruttore differenziale.
Il numero di prese indicato dalla CEI 64/8 citata, qualora rispettato, avrebbe ridotto forse il numero di prese multiple (ciabatte), ma non è stata la verosimile e probabile insufficienza di prese a creare le fiamme, bensì il sovraccarico richiesto ad un singolo punto di alimentazione. In altri termini il numero di prese richiesto dalla norma ha proprio lo scopo di ridurre il numero di ciabatte eventualmente utilizzate, ma non è in grado di garantire contro la personalizzazione della richiesta, che dipende solo dall'utilizzatore.
Per impianto elettrico realizzato, si intende tutto l'impianto danneggiato dall'incendio e anche le parti ancora presenti, senza preoccuparsi di chi sia stato il realizzatore, allora si può tranquillamente sostenere che non era conforme per i seguenti motivi:
- Protezione insufficiente
- Disposizione dei conduttori casuale ed estemporanea
- Insufficiente numero di prese
- Conduttori piegati con raggio troppo stretto
Se invece si fermasse l'attenzione alle sole parti certamente realizzate dalla ditta Boaglio, il parere continuerebbe ad essere negativo a causa di: - Protezione insufficiente - Insufficiente numero di prese
Malgrado sia incerta la paternità di quanto rappresentato nella fotografia citata , anche se appare estremamente probabile che sia attribuibile al sig. , i difetti evidenziati sono: CP_1
- passaggio di fili attraverso muri e solette senza protezione in corrugato o guaina con raggio di curvatura troppo stretto
- fili volanti non fissati a parete
Alla origine di tutto vi è un evidente collegamento esagerato di utenze alla ciabatta, senza il quale anche con interruttori inadeguati l'incendio non si sarebbe sviluppato.
L'impianto NON era rispondente ai requisiti previsti dalla norma CEI 64-8/3
Il costo complessivo per la sistemazione dell'immobile ammonta a € 84.235,03 al quale andranno aggiunti € 2.500,00 per oggetti distrutti o danneggiati, per un complessivo di € 86.735,03”.
4. Giurisprudenza in tema di incendio di immobile concesso in locazione.
4.1. Presunzione di colpa del conduttore.
L'art. 1588, comma primo, c.c. prescrive che “il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.
L'art. 1589 c.c. dispone che “se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto all'assicuratore ed il danno effettivo”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria” (Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27089) e che “in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico” (Cass. civ., Sez. III, 26 settembre
2018, n. 22823 nonché Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15721).
4.2. Stima del danno.
La Corte di Cassazione ha in passato affermato che “la totale distruzione dell'immobile locato a seguito di incendio comporta, secondo i principi generali, l'estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita;
ove, peraltro, il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1588 cod. civ. e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento, al locatore spetta il risarcimento del danno, che deve in tal caso comprendere anche i canoni dovuti in base al contratto e fino allo spirare convenzionale dello stesso, a titolo di mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione dal locatore non voluto né altrimenti determinato” (Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 2010, n. 11972).
Recentemente, si è invece puntualizzato che “nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. civ., Sez. II, 2 dicembre 2024, n. 30791).
In particolare, si è chiarito che, in caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti (nella specie per lo stato di inagibilità dell'immobile conseguente ad evento sismico), “non trova applicazione l'art. 1591 c.c. - non essendo configurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati e la possibilità di una utilizzazione diretta o di un reimpiego da parte del locatore dei beni stessi nel periodo tra la cessazione del contratto e la effettiva riconsegna - ma la disciplina generale dettata dall'art. 1463 c.c. Ne consegue che il locatore è tenuto, per far valere il diritto alla restituzione del bene, a formulare apposita domanda - valendo essa a rendere imputabile al conduttore il ritardo - e, per ottenere il risarcimento del danno per ritardata restituzione, a dare prova di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata disponibilità dell'immobile, non potendo tale pregiudizio ritenersi sussistente in re ipsa”
(Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2019, n. 23987).
5. Individuazione della causa dell'incendio.
L'istruttoria svolta ed in particolare l'esito dell'accertamento tecnico preventivo richiesto peraltro dal locatore, non ha consentito di superare la presunzione di responsabilità del conduttore poiché non solo non è emersa la “dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo”, ma si è appurato addirittura che la causa principale dell'incendio è stato l'utilizzo improprio dell'impianto elettrico, ed in particolare “un evidente collegamento esagerato di utenze alla ciabatta, senza il quale anche con interruttori inadeguati l'incendio non si sarebbe sviluppato”.
L'applicazione del principio di diritto richiamato dalla difesa di parte convenuta secondo cui “il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. civ. 25885 del 2022) (Cfr. Cass.
n. 10978/2023)” non comporta l'addebito della responsabilità al locatore poiché la causa dell'incendio non è stata individuata nel “difetto di protezione dell'impianto, per passaggio di sovracorrente sino a valori superiori a quelli che la presa elettrica a parete era idonea a sopportare in sicurezza”, bensì nell'utilizzo di plurime utenze alla ciabatta, ed il c.t.u. non ha affermato che “se l'impianto elettrico fosse stato conforme alla normativa, non si sarebbe verificato alcun surriscaldamento, riducendo drasticamente verso lo zero le probabilità che si sprigionasse l'incendio.
Per questi motivi
non vi è dubbio che sussista la responsabilità del conduttore per l'incendio cagionato all'immobile locato. Per quanto attiene alla circostanza che “l'impianto NON era rispondente ai requisiti previsti dalla norma CEI 64-8/3”, si puntualizza quanto segue.
La previsione di cui al punto 4 del contratto secondo cui “i conduttori dichiarano di aver visitato la casa locata, di averla trovata in buono stato e adatta all'uso convenuto” è una mera clausola di stile, di contenuto talmente ampio ed indeterminato da non poter essere ritenuta idonea a dimostrare l'effettiva conformità dell'impianto elettrico alle normative in vigore (cfr Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 19876).
Il c.t.u. ha escluso che l'omesso rispetto della normativa circa il numero di prese indicato dalla CEI 64/8 citata sia stata la causa dell'incendio (che, si ripete, è stato individuato nel sovraccarico richiesto ad un singolo punto di alimentazione”), però ha spiegato che un impianto a norma “avrebbe ridotto forse il numero di prese multiple (ciabatte)”.
Per questa ragione si ritiene di dover accertare un concorso di colpa del locatore nella misura del 30% poiché se l'impianto fosse stato a norma, il conduttore non avrebbe verosimilmente posto in essere il comportamento gravemente negligente di “disposizione dei conduttori casuale ed estemporanea” e di “conduttori piegati con raggio troppo stretto”, ossia proprio della condotta che ha determinato la causa dell'incendio.
6. Entità del danno.
Attesa la chiarezza delle voci di danno e dei criteri di stima (cui si rinvia alla c.t.u.: pagg.
66 ss, in particolare si veda il computo metrico pagg. 79-02), si ritine di poter quantificare il danno complessivo nell'importo di € 84.235,03.
Il costo stimato di “€ 2.500,00 per oggetti distrutti o danneggiati” (arredi e suppellettili) non viene valutato ai fini della domanda di parte ricorrente poiché la proprietà dei medesimi deve ritenersi, in assenza di prova di aver concesso in locazione un immobile arredato, di proprietà del conduttore.
L'indennizzo percepito dalla Compagnia di Assicurazione è pari ad € 38.000,00 (doc. 2 parte ricorrente).
Il residuo “danno emergente” subito viene pertanto quantificato in € 46.235,03 (danno rivalutato alla data odierna).
La richiesta di condanna al pagamento del c.d. “lucro cessante nella misura richiesta di €
8.400,00, pari a due annualità del contratto all'epoca in essere” non è accoglibile la difesa del locatore non ha adeguatamente allegato la concreta volontà di continuare nel contratto in corso ovvero locare a terzi ed ha serbato un comportamento negligente poiché non si è attivata per l'immediato ripristino delle condizioni dell'immobile pur essendo nelle condizioni di effettuare l'intervento poiché vi era stato il dissequestro nel mese di febbraio
2022 (circostanza allegata dalla difesa del convenuto e non contestata), aveva percepito l'indennizzo in data 2 giugno 2022 di € 38.000,00 e lo stato dei luoghi era stato accertato nel contraddittorio delle parti nell'anno 2022.
Il c.t.u. ha stimato il tempo necessario per gli interventi descritti nel computo metrico in mesi tre e quindi il danno viene determinato in € 1.050,00.
La somma complessiva del danno è pari ad € 47.285,03; atteso il riconosciuto concorso di colpa del locatore, la domanda di parte ricorrente viene accolta per il minor importo di €
33.100,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
7. Le spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente come liquidate in dispositivo alla luce dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00 avuto riguardo all'entità del danno accertato come dovuto;
valore medio per le prime due fasi e minimo per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e di c.t.u. e la non elevata difficoltà della discussione). L'accoglimento della domanda in misura inferiore a quella richiesta non è sufficiente per giustificare una compensazione, neppure parziale, delle spese di lite attesa l'assenza di volontà del convenuto di corrispondere anche solo una parte del danno stimato in sede di a.t.p. Le spese di a.t.p. anticipate da ricorrente e liquidate dal giudice nella misura di € 5.897,49 vengono poste a carico di parte convenuta (art. 91 c.p.c.).
p. q. m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara la concorrente responsabilità delle parti nella causazione dell'incendio avvenuto in data 1° febbraio 2021, nelle rispettive percentuali del 70% (parte ricorrente) e del 30% (parte convenuta), e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 33.100,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a favore di parte ricorrente;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale), delle spese di a.t.p. pari ad € 5.897,00, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 10 giugno 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 10295/2024 R.G.
* * *
Oggi 10 giugno 2025 h. 14.15 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. PAPAROZZI LUCA per parte convenuta: avv. POGNANTE FABRIZIO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: riassume la vicenda in fatto e gli esiti atp e richiama le argomentazioni di diritto già esposte negli atti;
parte convenuta contesta e richiama la nota conclusiva nella sua interessa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice Ivana Peila ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 10295/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Pinerolo alla via Virginio n. 32 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Luca Paparozzi che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Susa (TO) alla Piazza Europa n. 5 presso lo CP_1
studio dell'avv. Fabrizio Pognante che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Parte resistente
Oggetto: richiesta di risarcimento del danno causato da incendio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente: “dichiarare la responsabilità in capo al sig. dell'evento CP_1
incendiario accaduto in data 01.12.2021, con ogni consequenziale pronuncia di legge, condannando il medesimo a risarcire all'attore il danno emergente subito quantificato in €
48.735,03, come da consulenza tecnica, oltre interessi ed a risarcire il lucro cessante nella misura non inferiore a complessivi € 8.400,00 pari a due annualità del contratto all'epoca in essere. Con il favore delle spese di lite, ivi comprese quelle dell'a.t.p.”.
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Per parte resistente: “in via principale: accertata e dichiarata l'insussistenza di valida certificazione di conformità dell'impianto elettrico dell'immobile oggetto di locazione, sito in IG EN, via Dino Buffa;
accertata e dichiarata l'inidoneità e la pericolosità dell'impianto medesimo, non realizzato a norma di legge e secondo la regola dell'arte; accertato e dichiarato che il verificarsi dell'incendio sviluppatosi il 01.12.2022 nell'immobile predetto è riconducibile, in via esclusiva, all'impianto elettrico dell'immobile; respingere le domande attoree tutte e mandare indenne il Convenuto da ogni avversa pretesa. Con integrale vittoria di spese e competenze di giudizio e del precedente procedimento di ATP. In via istruttoria: omissis”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili avendo le parti esperito il procedimento di mediazione obbligatoria di cui all' art. 5 comma primo bis del d.lgs n. 28 del 2010.
2. Tesi delle parti.
Il ricorrente chiede il risarcimento del danno pari ad € 48.735,03 (come quantificato nella consulenza tecnica e detratto l'indennizzo corrisposto dall'Assicurazione, oltre interessi) oltre € 8.400,00 (pari a due annualità del canone del contratto di locazione all'epoca in essere) a titolo di lucro cessante) occorso all'immobile di cui è comproprietario in occasione dell'incendio avvenuto in data 1° dicembre 2021. Precisamente, l'immobile era stato concesso in locazione con contratto del giorno 8 aprile 2015, regolarmente registrato
(doc. 1 parte ricorrente), ed è dichiarato inagibile con ordinanza del 6 dicembre 2021 del
Sindaco di IG EN (doc. 6 parte convenuta: “divieto di utilizzo ad uso abitativo e di accesso) e, sulla base delle risultanze dell'a.t.p., la causa dell'incendio sarebbe da attribuire in via esclusiva al conduttore.
Il convenuto sostiene invece che la causa dell'incendio “è eziologicamente riconducibile alle condizioni di grave inidoneità dell'impianto elettrico, fatto realizzare nel 2015 dai proprietari Sigg.ri e , e insta pertanto per il rigetto della domanda Pt_1 Per_1
avversaria.
3. Istruttoria della causa.
Lo stato dei luoghi è stato accertato nel contraddittorio delle parti prima dell'introduzione del giudizio nella fase di a.t.p. e la consulenza è stata acquisita agli atti;
il c.t.u. ha svolto l'incarico rispondendo in modo puntuale e preciso alle domande formulate, e quindi quanto ivi illustrato viene integralmente richiamato, senza necessità di dover disporre l'integrazione richiesta dalla difesa di parte convenuta.
Accertamento tecnico preventivo
In particolare, si riportano alcuni passaggi dell'elaborato peritale utili ai fini della decisione:
“la dichiarazione di conformità si riferisce ad un progetto che appare solamente dichiarato esistente, ma non esiste prova alcuna della sua esistenza, per cui pare molto più verosimile che l'impianto sia stato realizzato sulla base della sola esperienza, come confermato da alcune fotografie scattate dallo scrivente nel corso dei sopralluoghi per gli accertamenti peritali, dalle quali si possono notare dettagli che difficilmente possono essere considerati
“realizzati in modo conforme alla regola dell'arte”.
L'impianto, certificato come “nuovo impianto” ai sensi della norma CEI 64/8 richiede il progetto, nel caso di impianti di concezione complessa che identifica in “impianti elettrici di edifici residenziali, solo per utenze di potenza più rilevante (superiore a 6 Kw per le utenze condominiali comuni o di superficie superiore a 400 m2 per tutte le altre). Nello specifico il progetto NON era quindi obbligatorio, ma stante la dichiarazione dell'impiantista di averlo utilizzato per realizzare l'impianto distrutto e vaporizzato, lo scrivente aveva ritenuto non ultroneo richiedere il documento dichiarato e prendere contezza di come fosse stato previsto l'impianto, risultando estremamente aleatorio comprendere come fosse stato realmente costruito.
Pag 12 Quanto si vede nella foto difficilmente rientra nella definizione di “regola d'arte” per i seguenti motivi:
• conduttori non protetti da canaletta e/o corrugato
• passaggi in muro e balcone privi di protezione • scatola di derivazione parzialmente integra.
• Conduttori piegati a raggio stretto
Pag 14 Nella ultima mail ricevuta dal geom. erano inoltre presenti alcune fotografie Per_2
che mostrano evidenti e inaccettabili manomissioni all'impianto elettrico al P.T. che portano lo scrivente a ritenere verosimile la possibilità che al piano primo la situazione non fosse dissimile.
lo scrivente provvedeva ad esaminare attentamente le situazioni , anche mediante smontaggio di una presa ed accertava che:
• effettivamente erano presenti due prese di corrente alle quali erano state collegate due ciabatte, una per ogni derivazione, delle quali una a 4 prese tipo Schuko, posteriormente marcata CE, idonea per essere alimentata a 250 V con un assorbimento di 16 A, ciabatta che viene di seguito rappresentata.
Vista dell'allacciamento della ciabatta Schuko a 4 prese posta nel soggiorno al P.T. lato destro.
Lo scrivente provvedeva quindi a rimuovere la mostrina frontale per esaminare l'allacciamento interno.
Si osserva che la presa ad incasso, palesemente non recentissima, è di costruzione
TICINO, mentre nella certificazione vengono indicati componenti di costruzione VIMAR
Le modalità di inserimento del cavo di alimentazione sotto la mostrina e la regolarità del taglio sulla parte inferiore sinistra della stessa, portano a ipotizzare che questa configurazione sia stata realizzata da un elettricista.
In altri termini l'allacciamento appare scorretto come concetto, non essendo previsto un aumento spropositato del numero di prese ( +4 ) rispetto a quello inizialmente previsto dalla ( una sola presa ), che ha venduto quella ad incasso esaminata, ma ben CP_2
realizzato in concreto.
Venivano quindi esaminate la presa e la ciabatta (del tipo a 6 prese), poste sul lato destro della porta d'ingresso ( vista dall'interno ). Si rilevava l'allacciamento alla rete per mezzo di una spina a tre spinotti dei quali uno fortemente arrostito. La ciabatta del tipo a 6 prese risulta surriscaldata come si osserva dalla differenza di colore della plastica. Vista della seconda ciabatta con 6 prese marcata CE idonea per essere alimentata a 250 V con un assorbimento di 16 A e la spina surriscaldata
la forma circa regolare delle bruciature sullo scendiletto porta a identificare in quel punto la verosimile posizione di una presa multipla (ciabatta) evidentemente allacciata a qualche utilizzo idoneo a surriscaldarla, stufetta, televisore , lampada etc..
Significativo osservare che la soglia di intervento del differenziale è tarata a 20A, pertanto qualsiasi passaggio di corrente inferiore a questo valore NON ne comporta l'apertura automatica. Resta pertanto NON protetto l'impianto che ha prese di corrente che possono al limite sopportare 10 oppure 16 Ampere. In altri termini l'impianto NON presenta le caratteristiche di sicurezza richieste.
Di certo appare la stupefacente improvvisazione negli allacciamenti elettrici, con ciabatte
e fili volanti, che con la massima probabilità sono all'origine delle fiamme.
Allo stato attuale appare difficile definire con certezza se l'evento per cui è processo dipenda da un difetto originario dell'impianto (insufficiente protezione dell'interruttore differenziale – salvavita ) o solo dalle attività dell'utilizzatore affittuario dei locali, ma si può sostenere che un impianto, realizzato con maggiore attenzione e rispetto normativo, avrebbe probabilmente evitato l'incendio ed il suo sviluppo.
Vista della zona dove era la testiera del letto del sig. in posizione ortogonale al CP_1
muro. Si nota a parete una scatola rotonda ad incasso, e le tracce di 4 fori verosimilmente appartenuti ad una presa di corrente non incassata. L'assenza di tracce dei conduttori rende solo ipotetica la destinazione dei tasselli.
Fili volanti al piano terra, indicativi della gestione estemporanea delle derivazioni elettriche .
Dalle descrizioni ricevute ho percepito nei convenuti una assoluta inconsapevolezza dei rischi di incendio derivanti dall'inserimento di numerose ( troppe ) utenze in una unica derivazione.
In replica alle osservazioni del ctp di parte ricorrente: situazione rappresentata nella fotografia sopra riprodotta è totalmente diversa , sotto il profilo impiantistico elettrico , da quella riscontrata nei sopralluoghi ed è verosimile che le non encomiabili soluzioni impiantistiche esaminate sull'esterno dello stabile nel corso delle O.P. , con lampade , fili volanti , inserimenti nei
muri etc. trovino origine nelle attività richieste od eseguite dal sig. CP_1
Scrive ancora il CTP che … la causa dell'incendio è da ritenersi non “altamente probabile”, ma “esclusivamente” nella autocombustione per surriscaldamento della ciabatta destinata a molteplici allacciamenti elettrici inseriti successivamente all'inizio della locazione, da parte del conduttore sig. o suoi incaricati. CP_1
Lo scrivente, NON avendo rinvenuto tracce della ciabatta che per prima avrebbe preso fuoco, pur ritenendola verosimile responsabile del fatto e condividendo le osservazioni del
CTP, non può spendere per certezze le proprie opinioni.
In replica alle osservazioni del ctp di parte convenuta: le prese multiple rinvenute unitamente a quella che parte convenuta ha dichiarato incendiata, certamente non facevano parte dell'impianto originario, ma erano certamente utilizzate dal conduttore e
NON potevano provenire da situazioni preesistenti ma solo dalle esigenze contingenti del sig. CP_1
la protezione dell'interruttore differenziale era tarata al valore di 20 A.
Ne consegue che le prese presenti per correnti da 10A e/o 16 A. non erano sufficientemente protette ed un sovraccarico eventuale non sarebbe stato sufficientemente contrastato.
Lo scrivente concorda sulla circostanza che l'impianto NON fosse protetto contro correnti idonee a danneggiare le prese (correnti maggiori di 10-16 A ) ed a surriscaldarle a causa dell'errore impiantistico di avere installato un differenziale che interveniva solo al superamento di 20A. In altri termini , la presenza di una ciabatta con diverse prese, comportava la possibilità che complessivamente si avesse una richiesta di corrente superiore a quella massima che la presa a muro nella quale la ciabatta era inserita fosse in grado di sopportare;
questa maggiore richiesta comportava una maggior riscaldamento proporzionale al quadrato della corrente e non essendo l'impianto sufficientemente protetto dal differenziale, il circuito rimaneva aperto, la sovracorrente continuava a fluire ed i componenti a scaldarsi fino a bruciare. Concordo con il CTP sull'insufficiente protezione (soglia di intervento troppo alta) fornita da un solo interruttore differenziale e sul mancato rispetto normativo che ne richiedeva due.
L'impianto elettrico, risulta apparentemente, ma non sostanzialmente, suddiviso in almeno due parti, una riguarda il piano terra ed alimenta due stanze ed è collocata in scanalature a parete, è protetta da un interruttore differenziale da 20 A, che non è idoneo a proteggere da correnti superiori a 10-16 A, malgrado queste siano idonee a danneggiare ed infine incendiare i componenti.
L'impianto presenta manomissioni estemporanee con inserimento del terminale di una presa multipla in una presa da 10 A incassata ed una seconda ciabatta con la spina deformata da surriscaldamento, ancora inserita in una seconda presa.
Una seconda parte riguarda le due stanze al primo piano ed i servizi igienici e non risulta protetta da un secondo interruttore differenziale.
Il numero di prese indicato dalla CEI 64/8 citata, qualora rispettato, avrebbe ridotto forse il numero di prese multiple (ciabatte), ma non è stata la verosimile e probabile insufficienza di prese a creare le fiamme, bensì il sovraccarico richiesto ad un singolo punto di alimentazione. In altri termini il numero di prese richiesto dalla norma ha proprio lo scopo di ridurre il numero di ciabatte eventualmente utilizzate, ma non è in grado di garantire contro la personalizzazione della richiesta, che dipende solo dall'utilizzatore.
Per impianto elettrico realizzato, si intende tutto l'impianto danneggiato dall'incendio e anche le parti ancora presenti, senza preoccuparsi di chi sia stato il realizzatore, allora si può tranquillamente sostenere che non era conforme per i seguenti motivi:
- Protezione insufficiente
- Disposizione dei conduttori casuale ed estemporanea
- Insufficiente numero di prese
- Conduttori piegati con raggio troppo stretto
Se invece si fermasse l'attenzione alle sole parti certamente realizzate dalla ditta Boaglio, il parere continuerebbe ad essere negativo a causa di: - Protezione insufficiente - Insufficiente numero di prese
Malgrado sia incerta la paternità di quanto rappresentato nella fotografia citata , anche se appare estremamente probabile che sia attribuibile al sig. , i difetti evidenziati sono: CP_1
- passaggio di fili attraverso muri e solette senza protezione in corrugato o guaina con raggio di curvatura troppo stretto
- fili volanti non fissati a parete
Alla origine di tutto vi è un evidente collegamento esagerato di utenze alla ciabatta, senza il quale anche con interruttori inadeguati l'incendio non si sarebbe sviluppato.
L'impianto NON era rispondente ai requisiti previsti dalla norma CEI 64-8/3
Il costo complessivo per la sistemazione dell'immobile ammonta a € 84.235,03 al quale andranno aggiunti € 2.500,00 per oggetti distrutti o danneggiati, per un complessivo di € 86.735,03”.
4. Giurisprudenza in tema di incendio di immobile concesso in locazione.
4.1. Presunzione di colpa del conduttore.
L'art. 1588, comma primo, c.c. prescrive che “il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.
L'art. 1589 c.c. dispone che “se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto all'assicuratore ed il danno effettivo”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria” (Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27089) e che “in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico” (Cass. civ., Sez. III, 26 settembre
2018, n. 22823 nonché Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15721).
4.2. Stima del danno.
La Corte di Cassazione ha in passato affermato che “la totale distruzione dell'immobile locato a seguito di incendio comporta, secondo i principi generali, l'estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita;
ove, peraltro, il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1588 cod. civ. e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento, al locatore spetta il risarcimento del danno, che deve in tal caso comprendere anche i canoni dovuti in base al contratto e fino allo spirare convenzionale dello stesso, a titolo di mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione dal locatore non voluto né altrimenti determinato” (Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 2010, n. 11972).
Recentemente, si è invece puntualizzato che “nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. civ., Sez. II, 2 dicembre 2024, n. 30791).
In particolare, si è chiarito che, in caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti (nella specie per lo stato di inagibilità dell'immobile conseguente ad evento sismico), “non trova applicazione l'art. 1591 c.c. - non essendo configurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati e la possibilità di una utilizzazione diretta o di un reimpiego da parte del locatore dei beni stessi nel periodo tra la cessazione del contratto e la effettiva riconsegna - ma la disciplina generale dettata dall'art. 1463 c.c. Ne consegue che il locatore è tenuto, per far valere il diritto alla restituzione del bene, a formulare apposita domanda - valendo essa a rendere imputabile al conduttore il ritardo - e, per ottenere il risarcimento del danno per ritardata restituzione, a dare prova di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata disponibilità dell'immobile, non potendo tale pregiudizio ritenersi sussistente in re ipsa”
(Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2019, n. 23987).
5. Individuazione della causa dell'incendio.
L'istruttoria svolta ed in particolare l'esito dell'accertamento tecnico preventivo richiesto peraltro dal locatore, non ha consentito di superare la presunzione di responsabilità del conduttore poiché non solo non è emersa la “dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo”, ma si è appurato addirittura che la causa principale dell'incendio è stato l'utilizzo improprio dell'impianto elettrico, ed in particolare “un evidente collegamento esagerato di utenze alla ciabatta, senza il quale anche con interruttori inadeguati l'incendio non si sarebbe sviluppato”.
L'applicazione del principio di diritto richiamato dalla difesa di parte convenuta secondo cui “il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. civ. 25885 del 2022) (Cfr. Cass.
n. 10978/2023)” non comporta l'addebito della responsabilità al locatore poiché la causa dell'incendio non è stata individuata nel “difetto di protezione dell'impianto, per passaggio di sovracorrente sino a valori superiori a quelli che la presa elettrica a parete era idonea a sopportare in sicurezza”, bensì nell'utilizzo di plurime utenze alla ciabatta, ed il c.t.u. non ha affermato che “se l'impianto elettrico fosse stato conforme alla normativa, non si sarebbe verificato alcun surriscaldamento, riducendo drasticamente verso lo zero le probabilità che si sprigionasse l'incendio.
Per questi motivi
non vi è dubbio che sussista la responsabilità del conduttore per l'incendio cagionato all'immobile locato. Per quanto attiene alla circostanza che “l'impianto NON era rispondente ai requisiti previsti dalla norma CEI 64-8/3”, si puntualizza quanto segue.
La previsione di cui al punto 4 del contratto secondo cui “i conduttori dichiarano di aver visitato la casa locata, di averla trovata in buono stato e adatta all'uso convenuto” è una mera clausola di stile, di contenuto talmente ampio ed indeterminato da non poter essere ritenuta idonea a dimostrare l'effettiva conformità dell'impianto elettrico alle normative in vigore (cfr Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 19876).
Il c.t.u. ha escluso che l'omesso rispetto della normativa circa il numero di prese indicato dalla CEI 64/8 citata sia stata la causa dell'incendio (che, si ripete, è stato individuato nel sovraccarico richiesto ad un singolo punto di alimentazione”), però ha spiegato che un impianto a norma “avrebbe ridotto forse il numero di prese multiple (ciabatte)”.
Per questa ragione si ritiene di dover accertare un concorso di colpa del locatore nella misura del 30% poiché se l'impianto fosse stato a norma, il conduttore non avrebbe verosimilmente posto in essere il comportamento gravemente negligente di “disposizione dei conduttori casuale ed estemporanea” e di “conduttori piegati con raggio troppo stretto”, ossia proprio della condotta che ha determinato la causa dell'incendio.
6. Entità del danno.
Attesa la chiarezza delle voci di danno e dei criteri di stima (cui si rinvia alla c.t.u.: pagg.
66 ss, in particolare si veda il computo metrico pagg. 79-02), si ritine di poter quantificare il danno complessivo nell'importo di € 84.235,03.
Il costo stimato di “€ 2.500,00 per oggetti distrutti o danneggiati” (arredi e suppellettili) non viene valutato ai fini della domanda di parte ricorrente poiché la proprietà dei medesimi deve ritenersi, in assenza di prova di aver concesso in locazione un immobile arredato, di proprietà del conduttore.
L'indennizzo percepito dalla Compagnia di Assicurazione è pari ad € 38.000,00 (doc. 2 parte ricorrente).
Il residuo “danno emergente” subito viene pertanto quantificato in € 46.235,03 (danno rivalutato alla data odierna).
La richiesta di condanna al pagamento del c.d. “lucro cessante nella misura richiesta di €
8.400,00, pari a due annualità del contratto all'epoca in essere” non è accoglibile la difesa del locatore non ha adeguatamente allegato la concreta volontà di continuare nel contratto in corso ovvero locare a terzi ed ha serbato un comportamento negligente poiché non si è attivata per l'immediato ripristino delle condizioni dell'immobile pur essendo nelle condizioni di effettuare l'intervento poiché vi era stato il dissequestro nel mese di febbraio
2022 (circostanza allegata dalla difesa del convenuto e non contestata), aveva percepito l'indennizzo in data 2 giugno 2022 di € 38.000,00 e lo stato dei luoghi era stato accertato nel contraddittorio delle parti nell'anno 2022.
Il c.t.u. ha stimato il tempo necessario per gli interventi descritti nel computo metrico in mesi tre e quindi il danno viene determinato in € 1.050,00.
La somma complessiva del danno è pari ad € 47.285,03; atteso il riconosciuto concorso di colpa del locatore, la domanda di parte ricorrente viene accolta per il minor importo di €
33.100,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
7. Le spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente come liquidate in dispositivo alla luce dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00 avuto riguardo all'entità del danno accertato come dovuto;
valore medio per le prime due fasi e minimo per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e di c.t.u. e la non elevata difficoltà della discussione). L'accoglimento della domanda in misura inferiore a quella richiesta non è sufficiente per giustificare una compensazione, neppure parziale, delle spese di lite attesa l'assenza di volontà del convenuto di corrispondere anche solo una parte del danno stimato in sede di a.t.p. Le spese di a.t.p. anticipate da ricorrente e liquidate dal giudice nella misura di € 5.897,49 vengono poste a carico di parte convenuta (art. 91 c.p.c.).
p. q. m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara la concorrente responsabilità delle parti nella causazione dell'incendio avvenuto in data 1° febbraio 2021, nelle rispettive percentuali del 70% (parte ricorrente) e del 30% (parte convenuta), e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 33.100,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a favore di parte ricorrente;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale), delle spese di a.t.p. pari ad € 5.897,00, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 10 giugno 2025.
Il giudice
Ivana Peila