Articolo 6 della Legge 18 dicembre 1986, n. 891
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 dicembre 1986
Art. 6. 1. Le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, possono consentire che i contratti di mutuo prevedano la delega irrevocabilmente conferita dal mutuatario al proprio datore di lavoro, con il consenso di questi, a corrispondere i ratei di mutuo o le quote di retribuzione previsti dall'articolo 2, mediante trattenuta diretta sugli emolumenti mensili spettanti.
2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, le somme trattenute sono versate a cura del datore di lavoro, entro dieci giorni, direttamente agli enti mutuanti secondo le modalita' dagli stessi stabilite. Il rilascio della delega non libera il mutuatario, ma l'ente mutuante ha l'obbligo di escutere preventivamente il datore di lavoro.
3. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente il credito dell'ente mutuante ha privilegio speciale nel grado previsto dal n. 8) dell' articolo 2778 del codice civile .
Entrata in vigore il 25 dicembre 1986