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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2083/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
, ivi dom. e res. nella via Adua n. 168, elettivamente domiciliato
[...]
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Picci, in Vittoria, nella via Garibaldi n.52, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'appello
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Prof.ssa Controparte_1
nata a [...] l'[...], con sede legale in Persona_1
in P.zza NT NA (c.f. ), rappresentato e difeso, CP_1 P.IVA_1 giusta Delibera di G.M. n. 245 del 26/07/2023 (doc. A), per procura in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Rosario Giommarresi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittoria, in Via Ricasoli n. 57
APPELLATO 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n.188/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa, depositata e pubblicata il 18/05/2023, notificata dal in maniera Controparte_1 irrituale, in quanto contenente soltanto le pagine dispari (I, III e V); inoltre la sentenza non aveva la formula esecutiva ed era stata notificata una copia senza la prescritta attestazione di conformità in data 23/05/2023. Chiedeva
l'appellante “Respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, in accoglimento dell'appello della sig. alla sentenza n. 188/2023 Parte_1
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa, riformare la predetta sentenza, per i motivi sopra esposti e annullare il verbale n X0009135/22/V/0, notificato il
23/01/2023, impugnato con il ricorso di primo grado, con tutte le conseguenze di legge”.
Si costituiva il il quale chiedeva “- Controparte_1
preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello, per tardività dell'iscrizione a ruolo del ricorso, con scadenza del termine per l'impugnazione; -nel merito, rigettare il ricorso in appello e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 188/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Ragusa nel procedimento n. 503/2023 R.G. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ciò premesso, l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, in violazione del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (c.d. termine breve), ai sensi degli artt. 325, 326 c.p.c.
Ed invero, la sentenza di primo grado è stata notificata all'appellante in data 23.05.2023, mentre l'appello de quo è stato depositato il 28.06.2023, 4
ed iscritto a ruolo il 29.06.2023, ovvero ben oltre il termine perentorio normativamente previsto ex artt. 325, 326 c.p.c.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente l'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il
"numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. L. n. 10224/2014).
La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. L. ord. n. 20747/2018).
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord.n.
6518/2017).
Nella specie, nessuna allegazione, nè tanto meno prova, è stata addotta dalla parte appellante al fine di comprovare un'effettiva e concreta violazione del proprio diritto di difesa, anche sotto il profilo dell'omessa o parziale conoscenza dell'atto impugnato, evincendosi, di contro, dal tenore 5
dell'impugnazione in esame, una compiuta e regolare conoscenza della sentenza in contestazione nella sua interezza, a mezzo della proposizione di più motivi di impugnazione della stessa.
Nessun concreto pregiudizio pertanto è scaturito dalla contestata notifica della sentenza di primo grado, sebbene mancante delle pagine pari.
Neppure l'omessa apposizione della formula esecutiva appare ostativa alla regolare notifica e alla conseguente decorrenza del termine di impugnazione di essa.
Altrettanto infondata deve intendersi l'ulteriore doglianza relativa al difetto di attestazione di conformità all'originale dell'atto impugnato, notificato a mezzo pec, per le medesime considerazioni già espresse in precedenza, in difetto di allegazione di ragioni concrete di pregiudizio scaturenti da tale mancata attestazione.
Ne consegue che l'appello in esame va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Ogni altra questione ed eccezione rappresentata dalle parti deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
6
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 188/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa in data 18 maggio 2023, depositata e pubblicata in pari data, nell'ambito del procedimento RG n. 503/2023.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato, , le Controparte_1 spese processuali sostenute, da quantificarsi in euro 500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 20 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo