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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3491/2023 R.R.C.C., promossa con ricorso depositato il 24.11.2023
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Livia Cadore
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Stefania Gri
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
1 INTERVENUTO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio: art. 473 bis 39 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
a parziale modifica degli accordi di divorzio di cui alla sentenza n. 268/2022, pubblicata il
16.9.2022, nel procedimento congiunto di scioglimento di matrimonio dal Tribunale di Gorizia:
-fermo l'affidamento di alla responsabilità congiunta dei genitori e il reciproco obbligo di Per_1 informazione e l'impegno, per la madre, di cercare di favorire i rapporti tra ed il papà, le Per_1
parti, a modifica del punto d) della citata sentenza, concordano che le visite e gli eventuali tempi di permanenza (fine settimana, vacanze, ponti, ferie) di presso il padre, vengano decisi, Per_1
direttamente, tra padre e figlio;
-fermo il resto;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto -ai sensi dell'art. 473bis 39 c.p.c.- la Parte_1
condanna di al pagamento in proprio favore di una somma di danaro come Controparte_1
previsto alla lettera b) del medesimo articolo, oltre al risarcimento del danno da determinarsi secondo equità: ciò sul presupposto che la ex moglie aveva reiteratamente ostacolato i suoi incontri con il figlio minore che non vedeva oramai da giugno 2023. Per_1
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande tutte ex Controparte_1
adverso formulate dal ricorrente, nonché la modifica del punto d) della sentenza di divorzio, con riduzione dei tempi di permanenza di con il padre, deducendo che era a non voler Per_1 Per_1
più incontrare il padre.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice ha affidato il nucleo familiare -in particolare il minore oramai quattordicenne- ai Servizi Sociali competenti onde iniziare un percorso psicologico Per_1
in suo favore al fine di un riavvicinamento al padre. Nella relazione dimessa in data 30.1.2025 dai
Servizi Sociali è stato dato atto che il minore non intende nel modo più assoluto rivedere il padre in quanto “c'è stato un tempo di assenza morale e fisica del padre troppo lungo;
che ciò ha definitivamente compromesso, a suo parere, la possibilità di riaprire una relazione con lo stesso e verso il quale prova un sentimento di delusione”.
2 Il ricorrente, suo malgrado, ha preso atto di ciò e, pertanto, all'udienza del 24.3.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono venire integralmente condivise poiché conformi al superiore interesse del minore e la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Gorizia può pertanto venire modificata come richiesto ai sensi dell'art. 473bis 39 c.p.c.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede a parziale modifica degli accordi di divorzio di cui alla sentenza n. 268/2022, pubblicata il 16.9.2022, nel procedimento congiunto di scioglimento di matrimonio dal Tribunale di Gorizia:
-fermo l'affidamento di alla responsabilità congiunta dei genitori e il reciproco obbligo di Per_1 informazione e l'impegno, per la madre, di cercare di favorire i rapporti tra ed il papà, a Per_1
modifica del punto d) della citata sentenza, dispone che le visite e gli eventuali tempi di permanenza (fine settimana, vacanze, ponti, ferie) di presso il padre vengano decisi, Per_1
direttamente, tra padre e figlio;
-fermo il resto;
-spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 25.3.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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