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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2057/2023
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2057/2023
Oggi 15 gennaio 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti: per 'avv. PAOLI DAVIDE Parte_1 CP_1
Per Controparte_2
l'avv. CARLETTI PIERO
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Paoli precisa le conclusioni come da ricorso e da note conclusive depositate. Precisa che i sig.ri risultano ancora oggi residenti nell'immobile oggetto di causa. Pt_1
L'avv. Carletti si riporta agli atti difensivi e alle note depositate.
I difensori si riportano quindi integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente il giudice dà lettura del dispositivo e della motivazione.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2057/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Davide Paoli C.F._2
- parte ricorrente - nei confronti di:
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Piero
[...] P.IVA_1
Carletti
- parte resistente -
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso introduttivo, i signori e hanno convenuto in giudizio Pt_1 CP_1
l' Controparte_3
chiedendo al Tribunale intestato di dichiarare la nullità del decreto di rilascio di alloggio pagina 2 di 7 notificato in data 21.2.2023 (Pr. 2023/0000364), nonché dell'atto presupposto di diffida;
nel merito e in subordine, hanno chiesto di annullare il decreto di rilascio e conseguentemente di accertare e dichiarare che i ricorrenti sono occupanti legittimi dell'immobile sito in 00046 –
Grottaferrata (RM), Via Suor Giuseppina Vannini, n. civ. 37, scala H, interno 1, in forza di subentro alla loro madre e al loro padre.
A fondamento delle proprie domande, i ricorrenti hanno dedotto che: (i) il soggetto che ha sottoscritto la diffida ed il decreto di rilascio sarebbe privo dei poteri di legge, spettanti solo al Presidente dell' ; (ii) la matricola dell'alloggio indicata nei provvedimenti impugnati CP_3 non corrisponderebbe alla matricola di cui al contratto regolante l'assegnazione in locazione;
(iii) in ogni caso, gli stessi dal 23.5.2014 sono intestatari delle utenze domestiche e, pertanto, non possono essere considerati occupanti abusivi – atteso, inoltre, che hanno stabilito nell'alloggio la propria residenza;
(iv) sono comunque subentrati di diritto ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. n. 12/1999, a seguito del decesso della loro madre e del loro padre.
Con decreto del 7.4.2023, considerata la sussistenza di un pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla eventuale esecuzione del provvedimento impugnato nelle more del giudizio, riguardando lo stesso l'abitazione principale ed unica dei ricorrenti, il G.I. ha sospeso provvisoriamente l'efficacia esecutiva del decreto di rilascio impugnato, fatta salva ogni diversa valutazione nel contraddittorio tra le parti.
si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo il rigetto CP_3
del ricorso, previa revoca della sospensione della esecutività del decreto di rilascio.
Alla prima udienza del 11.10.2023 il Giudice ha ordinato all' l'esibizione della CP_3
documentazione relativa ai censimenti dal 2014 al 2023 entro il termine del 15.2.2024 e ha rinviato la causa per la discussione e decisione, con termine per il deposito di note conclusive.
Con successiva nota depositata l'8.11.2023 l' ha depositato quanto richiesto. La causa CP_3
è stata successivamente differita per la discussione e decisione all'udienza del 15.1.2025.
***
Preliminarmente, si rileva che le domande dei ricorrenti volte a dichiarare la nullità del decreto di rilascio per essere sottoscritto da soggetto asseritamente privo di poteri e per presunte difformità nel numero di matricola devono essere rigettate per i motivi che seguono.
In primo luogo, infatti, il provvedimento di rilascio dell'alloggio E.R.P. in base alla l. reg.
Lazio n. 30/2001 è di competenza del Direttore Generale. La norma regionale lascia, poi, al pagina 3 di 7 Direttore Generale la facoltà, nell'ambito dei suoi poteri di organizzazione, di individuare il dirigente responsabile degli adempimenti specifici dei singoli settori di attività, tra cui quello competente alla sottoscrizione della diffida che deve precedere l'emanazione dell'impugnato decreto di rilascio. Legittimamente, quindi, il Direttore Generale dell , nell'ambito CP_3
delle sue funzioni di gestione e di vigilanza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica affidati alla sua competenza dalla legge regionale, provvede a disporre il rilascio dell'alloggio occupato abusivamente, e ad affidare ad altri dirigenti le attività amministrative a ciò prodromiche (cfr. ex multis T.A.R. Roma, sez. III, 12/02/2019, n.1841).
Nella specie, il decreto impugnato è stato sottoscritto dal Dirigente del Servizio gestione immobili incaricato con Determina Direttoriale n.61 del 1.3.2017 e controfirmato dal
Direttore Generale.
In secondo luogo, la matricola n. 97881 riportata nella scheda relativa agli inquilini e nel contratto di assegnazione di alloggio, è parzialmente differente rispetto a quella indicata nel decreto di rilascio (198881) (cfr. doc. 2 di parte resistente e doc. 3 di parte ricorrente).
Tuttavia, a prescindere da quanto rappresentato da (ossia che le matricole sarebbero CP_3 variate a seguito del passaggio di competenza e di patrimonio dallo all' CP_4 [...]
), si osserva che i dati dell'alloggio rimangono invariati e che lo stesso in Controparte_3 tutti i documenti prodotti viene indicato come l'unità immobiliare u.i. , sita in P.IVA_2
Grottaferrata, via Suor G. Vannini n. 37, scala H, interno 1. La doglianza è perciò priva di pregio.
Giova inoltre osservare, sempre preliminarmente, che l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalla resistente nelle note conclusive non merita accoglimento, in quanto dal fascicolo telematico risulta che la trasmissione dell'atto introduttivo alla cancelleria è avvenuta in data 21.3.2023 nel rispetto del termine.
Ciò posto, la domanda dei ricorrenti, nel merito, è infondata.
La detenzione di un immobile ERP è legittima se consegue: a) ad un provvedimento di assegnazione da parte del in favore di chi si sia utilmente collocato nelle graduatorie CP_5
stilate a seguito dell'emanazione di bandi per l'assegnazione di alloggi ERP ai sensi dell'art. 3 DPR 1035/1972 (cfr. Cass. n. 16466/2017; Cass. n. 18738/2004), che legittima l'occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario e dei soggetti specificati all'art. 11 co.5
L.R. Lazio 12/1999 indicati dall'assegnatario quali componenti del suo nucleo famigliare nel pagina 4 di 7 contratto di locazione o, successivamente, con istanza di ampliamento;
b) al subentro, ai sensi dell'art.12 L.R. Lazio 12/1999, da parte di soggetti facenti parte del nucleo famigliare, nella posizione dell'assegnatario al venir meno della sua assegnazione, per morte o per le altre cause previste da detta legge.
Nel caso di specie i ricorrenti assumono essersi verificata la seconda ipotesi, attesa la morte dell'originario titolare. Sul punto, si osserva che , padre degli odierni Persona_1
ricorrenti e deceduto nel 2022, ha avuto la propria residenza presso l'alloggio oggetto di causa fino al 9.2.2020 e, a partire da quella data, la madre è divenuta la Controparte_6 detentrice dell'alloggio. La stessa è deceduta in data 18.8.2020 (cfr. docc. 3 e 4 di e CP_3
doc. 9 dei ricorrenti).
Giova ricordare che, in caso di morte dell'assegnatario, secondo la Suprema Corte "si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 1035 del
1972, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117 Cost., comma 4” (cfr.
Cass. n. 34161 del 20/12/2019); e ancora: “l'accertamento dei requisiti soggettivi che, in base alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, qualificano l'erede dell'assegnatario come componente del nucleo familiare originario o ampliato (nella specie, il coniuge convivente ed il figlio rientrato nel nucleo familiare di provenienza a seguito di separazione dal coniuge), costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nel rapporto locatizio, occorrendo, altresì, che in capo a tali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti, per l'assegnazione dell'alloggio, dall'art. 11 della medesima legge” (cfr. Cass. n. 11230 del 09/05/2017).
È pertanto consolidato l'orientamento secondo cui, in materia di assegnazione-locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è
l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale pagina 5 di 7 può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione; laddove va escluso che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico.
Secondo tale orientamento, avverso il decreto di rilascio dell'ente v'è la possibilità di far ricorso al giudice amministrativo al fine di far accertare se l'istituto abbia omesso di considerare il titolo preferenziale ad una nuova assegnazione, dovendosi considerare il decreto di rilascio alla stregua di un diniego di tale assegnazione e rendendosi così possibile il sindacato di legittimità sul potere discrezionale della. p.a..
Si è, conseguentemente, in presenza di attività amministrativa che, seppure delineata dalla legislazione nazionale e regionale, è comunque ancora discrezionale, potendo l'ente anche decidere di assegnare l'immobile in favore di altri soggetti ritenuti maggiormente bisognosi.
Orbene, nel caso de quo non sussiste un diritto dei ricorrenti a vedersi assegnare l'alloggio.
Si rileva, peraltro, che a seguito del decesso della sig.ra e, precisamente, in CP_3 CP_6
data 10.2.2021, ha inviato ai signori la richiesta di documentazione necessaria per Pt_1
consentire la valutazione della posizione amministrativa, alla quale non è stato dato alcun esito da parte degli interessati.
Non è inoltre comprovato che i ricorrenti fossero nell'alloggio al momento del decesso della
, non avendo gli stessi formulato mezzi istruttori sul punto;
né la circostanza di una CP_6
loro presenza effettiva può essere comprovata dalle certificazioni prodotte e denominate
“vicende domiciliari” (mancano tra l'altro agli atti i certificati storici di residenza: cfr. docc.
4 e 5 dei ricorrenti). Risulta unicamente comprovato che gli stessi fossero presenti nell'alloggio in data 23.9.2020 e, dunque, successivamente al decesso della sig.ra CP_6
(cfr. doc. 4 della resistente).
È appena poi il caso di notare che alcun diritto all'assegnazione-locazione dell'alloggio de quo può riconoscersi ai ricorrenti per aver esercitato in via sostanziale le prerogative del conduttore ed essersi intestati le utenze domestiche. In considerazione della natura specifica dell'alloggio e del locatore (una P.A.), è da escludersi che si possa ipotizzare anche la possibilità di una costituzione tacita per facta concludentia del rapporto. La legge, infatti,
pagina 6 di 7 prevede l'obbligo della forma scritta ad substantiam, pena la relativa nullità radicale
(assoluta) per i contratti di locazione abitativa e per quelli in cui è parte una P.A..
Si osserva, pertanto, che la domanda di parte ricorrente si appalesa infondata anche in fatto e va rigettata, con spese processuali a suo carico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa (valori minimi attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso promosso da e da , con conseguente revoca Parte_1 CP_1 del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio impugnato;
2) condanna altresì parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 15 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2057/2023
Oggi 15 gennaio 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti: per 'avv. PAOLI DAVIDE Parte_1 CP_1
Per Controparte_2
l'avv. CARLETTI PIERO
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Paoli precisa le conclusioni come da ricorso e da note conclusive depositate. Precisa che i sig.ri risultano ancora oggi residenti nell'immobile oggetto di causa. Pt_1
L'avv. Carletti si riporta agli atti difensivi e alle note depositate.
I difensori si riportano quindi integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente il giudice dà lettura del dispositivo e della motivazione.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2057/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Davide Paoli C.F._2
- parte ricorrente - nei confronti di:
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Piero
[...] P.IVA_1
Carletti
- parte resistente -
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso introduttivo, i signori e hanno convenuto in giudizio Pt_1 CP_1
l' Controparte_3
chiedendo al Tribunale intestato di dichiarare la nullità del decreto di rilascio di alloggio pagina 2 di 7 notificato in data 21.2.2023 (Pr. 2023/0000364), nonché dell'atto presupposto di diffida;
nel merito e in subordine, hanno chiesto di annullare il decreto di rilascio e conseguentemente di accertare e dichiarare che i ricorrenti sono occupanti legittimi dell'immobile sito in 00046 –
Grottaferrata (RM), Via Suor Giuseppina Vannini, n. civ. 37, scala H, interno 1, in forza di subentro alla loro madre e al loro padre.
A fondamento delle proprie domande, i ricorrenti hanno dedotto che: (i) il soggetto che ha sottoscritto la diffida ed il decreto di rilascio sarebbe privo dei poteri di legge, spettanti solo al Presidente dell' ; (ii) la matricola dell'alloggio indicata nei provvedimenti impugnati CP_3 non corrisponderebbe alla matricola di cui al contratto regolante l'assegnazione in locazione;
(iii) in ogni caso, gli stessi dal 23.5.2014 sono intestatari delle utenze domestiche e, pertanto, non possono essere considerati occupanti abusivi – atteso, inoltre, che hanno stabilito nell'alloggio la propria residenza;
(iv) sono comunque subentrati di diritto ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. n. 12/1999, a seguito del decesso della loro madre e del loro padre.
Con decreto del 7.4.2023, considerata la sussistenza di un pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla eventuale esecuzione del provvedimento impugnato nelle more del giudizio, riguardando lo stesso l'abitazione principale ed unica dei ricorrenti, il G.I. ha sospeso provvisoriamente l'efficacia esecutiva del decreto di rilascio impugnato, fatta salva ogni diversa valutazione nel contraddittorio tra le parti.
si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo il rigetto CP_3
del ricorso, previa revoca della sospensione della esecutività del decreto di rilascio.
Alla prima udienza del 11.10.2023 il Giudice ha ordinato all' l'esibizione della CP_3
documentazione relativa ai censimenti dal 2014 al 2023 entro il termine del 15.2.2024 e ha rinviato la causa per la discussione e decisione, con termine per il deposito di note conclusive.
Con successiva nota depositata l'8.11.2023 l' ha depositato quanto richiesto. La causa CP_3
è stata successivamente differita per la discussione e decisione all'udienza del 15.1.2025.
***
Preliminarmente, si rileva che le domande dei ricorrenti volte a dichiarare la nullità del decreto di rilascio per essere sottoscritto da soggetto asseritamente privo di poteri e per presunte difformità nel numero di matricola devono essere rigettate per i motivi che seguono.
In primo luogo, infatti, il provvedimento di rilascio dell'alloggio E.R.P. in base alla l. reg.
Lazio n. 30/2001 è di competenza del Direttore Generale. La norma regionale lascia, poi, al pagina 3 di 7 Direttore Generale la facoltà, nell'ambito dei suoi poteri di organizzazione, di individuare il dirigente responsabile degli adempimenti specifici dei singoli settori di attività, tra cui quello competente alla sottoscrizione della diffida che deve precedere l'emanazione dell'impugnato decreto di rilascio. Legittimamente, quindi, il Direttore Generale dell , nell'ambito CP_3
delle sue funzioni di gestione e di vigilanza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica affidati alla sua competenza dalla legge regionale, provvede a disporre il rilascio dell'alloggio occupato abusivamente, e ad affidare ad altri dirigenti le attività amministrative a ciò prodromiche (cfr. ex multis T.A.R. Roma, sez. III, 12/02/2019, n.1841).
Nella specie, il decreto impugnato è stato sottoscritto dal Dirigente del Servizio gestione immobili incaricato con Determina Direttoriale n.61 del 1.3.2017 e controfirmato dal
Direttore Generale.
In secondo luogo, la matricola n. 97881 riportata nella scheda relativa agli inquilini e nel contratto di assegnazione di alloggio, è parzialmente differente rispetto a quella indicata nel decreto di rilascio (198881) (cfr. doc. 2 di parte resistente e doc. 3 di parte ricorrente).
Tuttavia, a prescindere da quanto rappresentato da (ossia che le matricole sarebbero CP_3 variate a seguito del passaggio di competenza e di patrimonio dallo all' CP_4 [...]
), si osserva che i dati dell'alloggio rimangono invariati e che lo stesso in Controparte_3 tutti i documenti prodotti viene indicato come l'unità immobiliare u.i. , sita in P.IVA_2
Grottaferrata, via Suor G. Vannini n. 37, scala H, interno 1. La doglianza è perciò priva di pregio.
Giova inoltre osservare, sempre preliminarmente, che l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalla resistente nelle note conclusive non merita accoglimento, in quanto dal fascicolo telematico risulta che la trasmissione dell'atto introduttivo alla cancelleria è avvenuta in data 21.3.2023 nel rispetto del termine.
Ciò posto, la domanda dei ricorrenti, nel merito, è infondata.
La detenzione di un immobile ERP è legittima se consegue: a) ad un provvedimento di assegnazione da parte del in favore di chi si sia utilmente collocato nelle graduatorie CP_5
stilate a seguito dell'emanazione di bandi per l'assegnazione di alloggi ERP ai sensi dell'art. 3 DPR 1035/1972 (cfr. Cass. n. 16466/2017; Cass. n. 18738/2004), che legittima l'occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario e dei soggetti specificati all'art. 11 co.5
L.R. Lazio 12/1999 indicati dall'assegnatario quali componenti del suo nucleo famigliare nel pagina 4 di 7 contratto di locazione o, successivamente, con istanza di ampliamento;
b) al subentro, ai sensi dell'art.12 L.R. Lazio 12/1999, da parte di soggetti facenti parte del nucleo famigliare, nella posizione dell'assegnatario al venir meno della sua assegnazione, per morte o per le altre cause previste da detta legge.
Nel caso di specie i ricorrenti assumono essersi verificata la seconda ipotesi, attesa la morte dell'originario titolare. Sul punto, si osserva che , padre degli odierni Persona_1
ricorrenti e deceduto nel 2022, ha avuto la propria residenza presso l'alloggio oggetto di causa fino al 9.2.2020 e, a partire da quella data, la madre è divenuta la Controparte_6 detentrice dell'alloggio. La stessa è deceduta in data 18.8.2020 (cfr. docc. 3 e 4 di e CP_3
doc. 9 dei ricorrenti).
Giova ricordare che, in caso di morte dell'assegnatario, secondo la Suprema Corte "si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 1035 del
1972, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117 Cost., comma 4” (cfr.
Cass. n. 34161 del 20/12/2019); e ancora: “l'accertamento dei requisiti soggettivi che, in base alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, qualificano l'erede dell'assegnatario come componente del nucleo familiare originario o ampliato (nella specie, il coniuge convivente ed il figlio rientrato nel nucleo familiare di provenienza a seguito di separazione dal coniuge), costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nel rapporto locatizio, occorrendo, altresì, che in capo a tali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti, per l'assegnazione dell'alloggio, dall'art. 11 della medesima legge” (cfr. Cass. n. 11230 del 09/05/2017).
È pertanto consolidato l'orientamento secondo cui, in materia di assegnazione-locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è
l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale pagina 5 di 7 può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione; laddove va escluso che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico.
Secondo tale orientamento, avverso il decreto di rilascio dell'ente v'è la possibilità di far ricorso al giudice amministrativo al fine di far accertare se l'istituto abbia omesso di considerare il titolo preferenziale ad una nuova assegnazione, dovendosi considerare il decreto di rilascio alla stregua di un diniego di tale assegnazione e rendendosi così possibile il sindacato di legittimità sul potere discrezionale della. p.a..
Si è, conseguentemente, in presenza di attività amministrativa che, seppure delineata dalla legislazione nazionale e regionale, è comunque ancora discrezionale, potendo l'ente anche decidere di assegnare l'immobile in favore di altri soggetti ritenuti maggiormente bisognosi.
Orbene, nel caso de quo non sussiste un diritto dei ricorrenti a vedersi assegnare l'alloggio.
Si rileva, peraltro, che a seguito del decesso della sig.ra e, precisamente, in CP_3 CP_6
data 10.2.2021, ha inviato ai signori la richiesta di documentazione necessaria per Pt_1
consentire la valutazione della posizione amministrativa, alla quale non è stato dato alcun esito da parte degli interessati.
Non è inoltre comprovato che i ricorrenti fossero nell'alloggio al momento del decesso della
, non avendo gli stessi formulato mezzi istruttori sul punto;
né la circostanza di una CP_6
loro presenza effettiva può essere comprovata dalle certificazioni prodotte e denominate
“vicende domiciliari” (mancano tra l'altro agli atti i certificati storici di residenza: cfr. docc.
4 e 5 dei ricorrenti). Risulta unicamente comprovato che gli stessi fossero presenti nell'alloggio in data 23.9.2020 e, dunque, successivamente al decesso della sig.ra CP_6
(cfr. doc. 4 della resistente).
È appena poi il caso di notare che alcun diritto all'assegnazione-locazione dell'alloggio de quo può riconoscersi ai ricorrenti per aver esercitato in via sostanziale le prerogative del conduttore ed essersi intestati le utenze domestiche. In considerazione della natura specifica dell'alloggio e del locatore (una P.A.), è da escludersi che si possa ipotizzare anche la possibilità di una costituzione tacita per facta concludentia del rapporto. La legge, infatti,
pagina 6 di 7 prevede l'obbligo della forma scritta ad substantiam, pena la relativa nullità radicale
(assoluta) per i contratti di locazione abitativa e per quelli in cui è parte una P.A..
Si osserva, pertanto, che la domanda di parte ricorrente si appalesa infondata anche in fatto e va rigettata, con spese processuali a suo carico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa (valori minimi attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso promosso da e da , con conseguente revoca Parte_1 CP_1 del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio impugnato;
2) condanna altresì parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 15 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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