Articolo 19 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 maggio 1976
Art. 19. Personale militare richiamato

Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonche' degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con decorrenza 1° gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attivita' di servizio va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'articolo 13 della presente legge.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976