Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.3.2025 , nella causa iscritta al n. 3414 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
Tra
, rappresentato e difeso - giusta regolare procura ex art. 83 c.p.c. Parte_1 rilasciata su foglio separato, dall' Avv. Francesco Iannaccone e domiciliato presso in suo studio in Avellino, P.zza Perugini n. 4, dichiarando;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to
[...]
Massimo Garzilli presso il cui indirizzo pec Email_1 elettivamente domicilia
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 337/2023 notificato il 24.7.2023, con cui il Tribunale di Benevento
l'aveva condannato a pagare alla la somma di € 124.089,63 titolo di CP_1 contributi non corrisposti per gli anni dal 2001 al 2021 oltre interessi e sanzioni.
Ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda monitoria per carenza di interesse ad agire avendo la già emesso per il medesimo titulus Controparte_1 obligationis ruoli esattoriali resi esecutivi, affidati per la riscossione ad Controparte_2
.
[...]
In subordine ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. CP_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il
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In via preliminare va chiarito che “per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL, sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione” (cfr Cass. Sentenza n. 15208 del 03/07/2014).
Giova ancora evidenziare che la dei geometri, ente Controparte_1 di previdenza e di assistenza per i ragionieri e i periti commerciali, istituita con L.
9.2.1963 n.
160 e privatizzata a norma dell'art. 1 D. L.vo 30.6.1994 n. 509, gestisce la previdenza obbligatoria dei professionisti economico contabili.
Alla luce dell'art. 1 del D. L.vo n. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto l'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per i ragionieri e per i periti commerciali.
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà
e, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o omesso versamento dei contributi dovuti, sono tenuti altresì al pagamento di sanzioni ed interessi.
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Nella specie è geometra, iscritto al Collegio dei Geometri di Avellino, Parte_1 nonchè iscritto – quale iscritto obbligatorio – alla CIPAG con matricola n. 730015T.
Con il decreto ingiuntivo opposto la Cassa di previdenza richiedeva al Geometra Parte_1 il pagamento dei contributi per gli anni dal 2001 al 2021 fondando la pretesta sull'attestazione del credito resa ai sensi del'art.635 c.p.c. dal direttore generale di Cipag che, come chiarito, costituisce prova del credito in mancanza di specifica contestazione del quantum.
In primo luogo l'opponente deduce la carenza di interesse ad agire della Controparte_1 in quanto era già in corso l'attività di recupero dei crediti tramite dell' Controparte_3
[...]
Va premesso che nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale ma nella specie siamo innanzi ad una fattispecie differente.
Non esiste un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi
(nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione si veda Sez. 5 - , Ordinanza n. 6526 del
16/03/2018). Nella specie, però, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè:
a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem,i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3,
Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U,
Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01).
Nella caso di specie sussiste l'interesse ad agire in quanto soltanto il titolo di formazione giudiziale è suscettibile di divenire “cosa giudicata” con l'ulteriore conseguenza della eventuale conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale.
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Quanto all'eccezione di prescrizione è noto che in materia contributiva previdenziale, la legge
8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1 comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge (Cass. Sentenza n. 4981 del 04/03/2014 ).
L'art.17 (Comunicazioni obbligatorie alla L.773/1982 dispone al comma 1 che “Gli CP_1 iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della CP_1 dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia”.
Orbene nella specie la ha agito in via monitoria per la richiesta dei contributi per le CP_1 annualità 2001-2021.
Ebbene la non ha provato di avere notificato idonei atti interruttivi della prescrizione CP_1 considerata l'irregolarità delle notifiche depositate. Invero, come rilevato dalla parte opposta, la maggior parte delle raccomandate non sono state consegnate con la dicitura “destinatario irreperibile” ovvero “destinatario sconosciuto all'indirizzo” e la procedura notificatoria non risulta completata. Tanto premesso deve essere dichiarata la prescrizione dei contributi e relative sanzioni ed interessi le annualità dal 2001 al 2007. Per le annualità dal 2008 al 2016 invece dalla documentazione in atti risulta che al ricorrente sono state notificate numerose cartelle esattoriali , come si evince dall'atto di intimazione n.012 2022 90008322 30/000 notificato dall' e depositato Controparte_3 dalla stessa parte ricorrente. La parte avrebbe dovuto impugnare le singole cartelle esattoriali e fare valere la prescrizione dei contributi.
Per quanto riguarda invece i contributi per gli anni dal 2017 al 2021 pacificamente non risulta maturata la prescrizione in quanto la , come riconosciuto anche dalla parte, ha notificato CP_1 atto di diffida in data 31.10.2022.
L'opposizione va, pertanto, parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e va accertata la sussistenza in capo all'opposto di un credito residuo pari €
95.925,70 a titolo di contributi, interessi e sanzioni dal 2008 al 2021 oltre interessi e rivalutazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del
18/10/2002; v. anche Cass. Sez. 2, Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del
23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del 18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007).
Conseguentemente, stante la sola parziale fondatezza dell'opposizione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese nella misura di 1/3 con condanna dell'opponente al pagamento del residuo come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 337/2023;
2) condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
€ Controparte_1
95.925,70 oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione alla data di effettivo pagamento;
3) compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna al Parte_1 pagamento del residuo che liquida in complessivi €2801,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 22.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari