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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
D.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 229/2022 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(C.F./P.I.: ), elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo P.IVA_1 studio dell' Avv. Giuseppe Zanghì (C.F.: ), da cui è rappresentata C.F._1
e difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(P.I.: , elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Bruno n. 116, presso P.IVA_2
lo studio degli Avv.ti Alfonso Maria Parisi (C.F.: e Tommasa C.F._2
Pergolizzi (C.F.: ) dai quali è rappresentata e difesa giusta procura C.F._3
agli atti (PEC: Email_2
; Email_3
-APPELLATA-
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1632/2021 pubblicata in data 24 settembre 2021 nella causa civile iscritta al n. 2911/2012 R.G., non notificata.
***************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di appello del 24 marzo 2022 la ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte, nei confronti della Controparte_1
la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha revocato
[...]
il Decreto Ingiuntivo n. 165/2012 compensando interamente tra le parti le spese di lite.
L' appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto un triplice ordine di motivazioni, evidenziandone la erroneità e chiedendone la totale riforma, con condanna della originaria opposta alle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore e difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata, con condanna di parte appellante al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, nonché alle spese e compensi di causa.
Alla udienza cartolare del 14 ottobre 2024 la Corte, preso atto che i procuratori e difensori della Società appellata ne hanno dichiarato l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi degli artt. 299 e 300
c.p.c.
Con istanza del 15 aprile 2025 i procuratori della Società appellata, ormai cancellata, considerato il decorso del termine per la riassunzione del giudizio, hanno chiesto dichiararsi la estinzione del processo ex artt. 305, 307 e 310 c.p.c.
Con decreto n. 914/2025 del 16 aprile 2025 è stata disposta la comparizione delle parti per l'udienza cartolare del 27 maggio 2025.
A seguito della revoca del suddetto decreto di comparizione, giusta provvedimento emesso in data 29 aprile 2025, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 305 e 307 c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui alla Legge 18 giugno 2009, n. 69), “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue. Se dopo la costituzione delle parti, il giudice abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione, altrimenti il processo si estingue. Il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di riassumere il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge.
2 L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza dal collegio”.
Orbene, come si è detto sopra, alla udienza cartolare del 14 ottobre 2024 la Corte, preso atto che i procuratori e difensori della Società appellata ne hanno dichiarato l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c.
Poiché non risulta che le parti abbiano riassunto il giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal 14 ottobre 2024, ne consegue l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 e 307 c.p.c.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307
c.p.c., trattandosi di giudizio instaurato dopo la data del 4 luglio 2009.
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
-spese del giudizio definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Umberto RUBERA) (dr. Augusto SABATINI)
3
I SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
D.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 229/2022 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(C.F./P.I.: ), elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo P.IVA_1 studio dell' Avv. Giuseppe Zanghì (C.F.: ), da cui è rappresentata C.F._1
e difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(P.I.: , elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Bruno n. 116, presso P.IVA_2
lo studio degli Avv.ti Alfonso Maria Parisi (C.F.: e Tommasa C.F._2
Pergolizzi (C.F.: ) dai quali è rappresentata e difesa giusta procura C.F._3
agli atti (PEC: Email_2
; Email_3
-APPELLATA-
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1632/2021 pubblicata in data 24 settembre 2021 nella causa civile iscritta al n. 2911/2012 R.G., non notificata.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di appello del 24 marzo 2022 la ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte, nei confronti della Controparte_1
la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha revocato
[...]
il Decreto Ingiuntivo n. 165/2012 compensando interamente tra le parti le spese di lite.
L' appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto un triplice ordine di motivazioni, evidenziandone la erroneità e chiedendone la totale riforma, con condanna della originaria opposta alle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore e difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata, con condanna di parte appellante al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, nonché alle spese e compensi di causa.
Alla udienza cartolare del 14 ottobre 2024 la Corte, preso atto che i procuratori e difensori della Società appellata ne hanno dichiarato l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi degli artt. 299 e 300
c.p.c.
Con istanza del 15 aprile 2025 i procuratori della Società appellata, ormai cancellata, considerato il decorso del termine per la riassunzione del giudizio, hanno chiesto dichiararsi la estinzione del processo ex artt. 305, 307 e 310 c.p.c.
Con decreto n. 914/2025 del 16 aprile 2025 è stata disposta la comparizione delle parti per l'udienza cartolare del 27 maggio 2025.
A seguito della revoca del suddetto decreto di comparizione, giusta provvedimento emesso in data 29 aprile 2025, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 305 e 307 c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui alla Legge 18 giugno 2009, n. 69), “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue. Se dopo la costituzione delle parti, il giudice abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione, altrimenti il processo si estingue. Il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di riassumere il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge.
2 L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza dal collegio”.
Orbene, come si è detto sopra, alla udienza cartolare del 14 ottobre 2024 la Corte, preso atto che i procuratori e difensori della Società appellata ne hanno dichiarato l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c.
Poiché non risulta che le parti abbiano riassunto il giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal 14 ottobre 2024, ne consegue l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 e 307 c.p.c.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307
c.p.c., trattandosi di giudizio instaurato dopo la data del 4 luglio 2009.
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
-spese del giudizio definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Umberto RUBERA) (dr. Augusto SABATINI)
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