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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8631/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8631/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CANIO IUNGANO Parte_1 P.IVA_1
opponente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. SIMONE DI DIO Controparte_1 P.IVA_2
opposta
Conclusioni dell'opponente: come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c.
Conclusioni dell'opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 8 Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2996/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20/10/2022 e depositato in data
21/10/2022, con il quale è stato ingiunto alla società il pagamento di Parte_1
€ 11.415,85, oltre interessi e spese della procedura, a favore della società
a titolo di corrispettivi per l'acquisto di una licenza d'uso relativa Controparte_1
all'utilizzo di una piattaforma di e-commerce.
In particolare, l'opponente ha eccepito il via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso monitorio e ha chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'insussistenza del credito dell'opposta e la responsabilità precontrattuale di quest'ultima per avere sottaciuto in fase di negoziazione le problematiche sottese al posizionamento dei prodotti sui portali di maggior accesso al pubblico, domandando altresì la risoluzione per inadempimento di quest'ultima del contratto sottoscritto tra le parti;
in subordine, ha chiesto di essere condannata alla corresponsione di una minor somma così come accertata in giudizio, tenuto conto dei danni patiti a cagione dell'impossibilità di utilizzo della piattaforma, per di più nel periodo natalizio.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12/6/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di acquisire le prove orali richieste dalle parti.
La sola convenuta opposta ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del
12/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di talché le conclusioni rassegnate dall'opponente risultano quelle di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. depositata da detta parte.
pagina 2 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall'opponente di incompetenza per territorio del Tribunale adito con il ricorso monitorio, atteso che, da un lato, l'art.
4.7 dell'offerta sottoscritta dall'opponente (v. doc. 2 fasc. monit.) prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo e, dall'altro lato, l'obbligazione azionata in via monitoria è pecuniaria e liquida, dunque, da adempiere presso il domicilio del creditore ex art. 1182, III comma c.c.: sicché, il domicilio della creditrice opposta – sito in Bergamo – costituisce foro alternativo ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Quanto agli oneri probatori in capo alle parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, giova preliminarmente osservare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del
pagina 3 di 8 fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)” (v. ord. Cass. n. 13240/2019).
4. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sulla succitata offerta dell'opposta, sottoscritta dall'opponente in data 27/9/2021, versata in atti sub doc. 2 fasc. monit. (di seguito anche solo il “Contratto”).
L'opponente ha eccepito l'inadempimento di sotto due diversi profili, CP_1
lamentando in particolare (i) che l'opposta non avrebbe messo in rete la piattaforma nei tempi dichiarati e (ii) che la piattaforma sarebbe stata altresì gravata da un difetto mai risolto, per mancanza di sincronizzazione del prezzo inserito nella piattaforma di e-commerce di Farmakon con Trovaprezzi.
Sebbene l'opponente si dolga di avere inviato “ripetute e infruttuose segnalazioni” di tale disservizio, in realtà la stessa e-mail prodotta dall'opponente sub doc. 3 fa derivare la volontà di sciogliere il Contratto dalla insufficienza delle “possibilità di investimento” dell'opponente e non da inadempimenti dell'opposta, ivi non menzionati.
L'opposta, dal canto suo, risulta avere assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante (v. Cass. S.U. n. 13533/2001) di dimostrare l'esecuzione delle prestazioni convenute ai sensi del Contratto.
4.1 In particolare il Contratto prevedeva, a fronte dell'acquisto della licenza da parte dell'opponente, l'obbligo dell'opposta di realizzare l'e-commerce (ovvero il
Progetto: v. art. 2.1).
pagina 4 di 8 Ai sensi del successivo art. 2.1.3, in sintesi, all'attivazione del Back Office il cliente doveva verificare la conformità dello stesso al Progetto entro i successivi otto giorni, termine di decadenza entro il quale avrebbe potuto formulare contestazioni all'opposta, in difetto delle quali il Back Office del Progetto sarebbe stato da considerarsi accettato.
Nel caso di specie, l'opposta ha documentalmente provato (v. doc. 3 opposta) di avere inviato in data 30/9/2021 all'opponente le credenziali di attivazione della licenza per l'accesso sia al frontend (la parte pubblica dell'e-commerce), sia al backend (la parte privata, per consentire all'opposta il caricamento dei prodotti da commercializzare tramite l'e-commerce), dunque nel rispetto del termine di cui all'art.
2.2 del Contratto.
Non risulta, invece, documentata alcuna tempestiva contestazione dell'opponente.
Inoltre, sempre ai sensi del medesimo art.
2.1.3 del Contratto doveva CP_1
rendere disponibile on-line il Progetto della cliente sulla propria piattaforma, a seguito dell'accettazione del Progetto, ciò che è avvenuto nel caso di specie, atteso che l'opponente non ha contestato il fatto che l'e-commerce sia andato on- line in data 26/10/2021.
Alla luce di quanto innanzi indicato, emerge pertanto come non vi siano stati ritardi dell'opposta nell'esecuzione delle prestazioni convenute.
4.2 Per quanto concerne la seconda contestazione sollevata dall'opponente
(ovvero il disallineamento tra i prezzi dei prodotti della farmacia indicati sulla piattaforma di e quelli di Trovaprezzi), si osserva in primo luogo che CP_1
ciò non concreta un vizio del servizio reso disponibile all'opponente tramite la concessione della licenza.
L'opposta ha comunque documentato di avere supportato l'opponente rivolgendosi direttamente ai referenti che gestiscono il motore di ricerca pagina 5 di 8 Trovaprezzi, riuscendo così a ottenere, in tempi contenuti, la risoluzione del problema (vale a dire entro il 7/12/2021, ciò che si evince dallo scambio di e- mail versato in atti e che, peraltro, non è stato specificamente contestato: v. doc.
5 opposta).
Parte opposta ha pertanto dimostrato il corretto adempimento anche dell'obbligazione, posta a suo carico, di eseguire la manutenzione tecnica della piattaforma e garantire la compatibilità con le versioni più aggiornate dei browser presenti sul mercato (v. art.
2.2 del Contratto).
L'opposta ha altresì provato di essersi relazionata con l'opponente attivando tutti i servizi (Nexi, Bartolini, etc.) da quest'ultima richiesti (v. doc. 4 opposta).
Peraltro, sempre ai sensi del medesimo art.
2.1.3 del Contratto, l'accettazione del
Progetto comportava in ogni caso la rinuncia a qualsivoglia contestazione di difformità o vizio (fatti salvi quelli non rilevabili all'atto della verifica del Back
Office del Progetto).
4.3 In definitiva, dunque, nel caso che occupa non ricorre alcuna ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto, né, invero, il Contratto sottoscritto tra le parti prevede alcun diritto di recesso a favore dell'opponente.
Nemmeno risulta fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento del Contratto svolta dall'opponente, poiché – alla luce di quanto innanzi indicato – non è stata accertata la sussistenza di un grave inadempimento dell'opposta.
Inconferenti risultano poi, nel caso concreto, le doglianze dell'opponente circa l'asserita sussistenza di una responsabilità precontrattuale dell'opposta (attenendo vieppiù le doglianze dell'opponente – su un piano interpretativo – a un presunto vizio del consenso, peraltro in assenza della formulazione di una qualsivoglia domanda riconvenzionale consequenziale).
pagina 6 di 8 Da ultimo, i rilievi critici circa il valore probatorio dei documenti non concretano una contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso
Cass. n. 31837/2021).
In ogni caso, devesi rilevare che la clausola n.
2.1.1 del Contratto stabilisce espressamente che “[q]ualunque contestazione e/o reclamo circa vizi e/o difetti sollevati dal
Cliente non potrà sospendere né differire l'obbligo dello stesso di pagare alle scadenze fissate le somme dovute e/o di adempiere agli obblighi dallo stesso assunti”, escludendo così la facoltà dell'opponente di eccepire l'inadempimento della controparte secondo il meccanismo solte et repete di cui all'art. 1462 c.c..
Nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto, né tantomeno provato, di avere pagato quanto richiesto dall'opposta, come sarebbe stato suo onere fare per guadagnare la legittimazione a sollevare eccezioni ai sensi della succitata clausola contrattuale, sicché risultano all'opponente precluse eccezioni diverse da quelle
(di nullità, annullabilità e rescissione del contratto) consentite dall'art. 1462 c.c. sino all'avvenuto pagamento.
5. In relazione poi al quantum ingiunto in via monitoria, l'opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione del calcolo effettuato dall'opposta sulla base degli importi indicati nel Contratto (v. doc. 2 fasc. monit., pag. 2), integralmente dovuti per i 24 mesi di durata della licenza, dovendosi interpretare la missiva a mezzo e-mail dell'opponente sub doc. 3 quale tempestiva disdetta ai sensi dell'art.
2.1.1 del Contratto.
6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata dall'opposta, atteso che le pagina 7 di 8 difese e le prospettazioni attoree – seppure infondate – non concretano un abuso dello strumento processuale
7. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2996/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 20/10/2022 e depositato in data 21/10/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8631/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CANIO IUNGANO Parte_1 P.IVA_1
opponente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. SIMONE DI DIO Controparte_1 P.IVA_2
opposta
Conclusioni dell'opponente: come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c.
Conclusioni dell'opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 8 Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2996/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20/10/2022 e depositato in data
21/10/2022, con il quale è stato ingiunto alla società il pagamento di Parte_1
€ 11.415,85, oltre interessi e spese della procedura, a favore della società
a titolo di corrispettivi per l'acquisto di una licenza d'uso relativa Controparte_1
all'utilizzo di una piattaforma di e-commerce.
In particolare, l'opponente ha eccepito il via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso monitorio e ha chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'insussistenza del credito dell'opposta e la responsabilità precontrattuale di quest'ultima per avere sottaciuto in fase di negoziazione le problematiche sottese al posizionamento dei prodotti sui portali di maggior accesso al pubblico, domandando altresì la risoluzione per inadempimento di quest'ultima del contratto sottoscritto tra le parti;
in subordine, ha chiesto di essere condannata alla corresponsione di una minor somma così come accertata in giudizio, tenuto conto dei danni patiti a cagione dell'impossibilità di utilizzo della piattaforma, per di più nel periodo natalizio.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12/6/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di acquisire le prove orali richieste dalle parti.
La sola convenuta opposta ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del
12/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di talché le conclusioni rassegnate dall'opponente risultano quelle di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. depositata da detta parte.
pagina 2 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall'opponente di incompetenza per territorio del Tribunale adito con il ricorso monitorio, atteso che, da un lato, l'art.
4.7 dell'offerta sottoscritta dall'opponente (v. doc. 2 fasc. monit.) prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo e, dall'altro lato, l'obbligazione azionata in via monitoria è pecuniaria e liquida, dunque, da adempiere presso il domicilio del creditore ex art. 1182, III comma c.c.: sicché, il domicilio della creditrice opposta – sito in Bergamo – costituisce foro alternativo ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Quanto agli oneri probatori in capo alle parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, giova preliminarmente osservare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del
pagina 3 di 8 fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)” (v. ord. Cass. n. 13240/2019).
4. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sulla succitata offerta dell'opposta, sottoscritta dall'opponente in data 27/9/2021, versata in atti sub doc. 2 fasc. monit. (di seguito anche solo il “Contratto”).
L'opponente ha eccepito l'inadempimento di sotto due diversi profili, CP_1
lamentando in particolare (i) che l'opposta non avrebbe messo in rete la piattaforma nei tempi dichiarati e (ii) che la piattaforma sarebbe stata altresì gravata da un difetto mai risolto, per mancanza di sincronizzazione del prezzo inserito nella piattaforma di e-commerce di Farmakon con Trovaprezzi.
Sebbene l'opponente si dolga di avere inviato “ripetute e infruttuose segnalazioni” di tale disservizio, in realtà la stessa e-mail prodotta dall'opponente sub doc. 3 fa derivare la volontà di sciogliere il Contratto dalla insufficienza delle “possibilità di investimento” dell'opponente e non da inadempimenti dell'opposta, ivi non menzionati.
L'opposta, dal canto suo, risulta avere assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante (v. Cass. S.U. n. 13533/2001) di dimostrare l'esecuzione delle prestazioni convenute ai sensi del Contratto.
4.1 In particolare il Contratto prevedeva, a fronte dell'acquisto della licenza da parte dell'opponente, l'obbligo dell'opposta di realizzare l'e-commerce (ovvero il
Progetto: v. art. 2.1).
pagina 4 di 8 Ai sensi del successivo art. 2.1.3, in sintesi, all'attivazione del Back Office il cliente doveva verificare la conformità dello stesso al Progetto entro i successivi otto giorni, termine di decadenza entro il quale avrebbe potuto formulare contestazioni all'opposta, in difetto delle quali il Back Office del Progetto sarebbe stato da considerarsi accettato.
Nel caso di specie, l'opposta ha documentalmente provato (v. doc. 3 opposta) di avere inviato in data 30/9/2021 all'opponente le credenziali di attivazione della licenza per l'accesso sia al frontend (la parte pubblica dell'e-commerce), sia al backend (la parte privata, per consentire all'opposta il caricamento dei prodotti da commercializzare tramite l'e-commerce), dunque nel rispetto del termine di cui all'art.
2.2 del Contratto.
Non risulta, invece, documentata alcuna tempestiva contestazione dell'opponente.
Inoltre, sempre ai sensi del medesimo art.
2.1.3 del Contratto doveva CP_1
rendere disponibile on-line il Progetto della cliente sulla propria piattaforma, a seguito dell'accettazione del Progetto, ciò che è avvenuto nel caso di specie, atteso che l'opponente non ha contestato il fatto che l'e-commerce sia andato on- line in data 26/10/2021.
Alla luce di quanto innanzi indicato, emerge pertanto come non vi siano stati ritardi dell'opposta nell'esecuzione delle prestazioni convenute.
4.2 Per quanto concerne la seconda contestazione sollevata dall'opponente
(ovvero il disallineamento tra i prezzi dei prodotti della farmacia indicati sulla piattaforma di e quelli di Trovaprezzi), si osserva in primo luogo che CP_1
ciò non concreta un vizio del servizio reso disponibile all'opponente tramite la concessione della licenza.
L'opposta ha comunque documentato di avere supportato l'opponente rivolgendosi direttamente ai referenti che gestiscono il motore di ricerca pagina 5 di 8 Trovaprezzi, riuscendo così a ottenere, in tempi contenuti, la risoluzione del problema (vale a dire entro il 7/12/2021, ciò che si evince dallo scambio di e- mail versato in atti e che, peraltro, non è stato specificamente contestato: v. doc.
5 opposta).
Parte opposta ha pertanto dimostrato il corretto adempimento anche dell'obbligazione, posta a suo carico, di eseguire la manutenzione tecnica della piattaforma e garantire la compatibilità con le versioni più aggiornate dei browser presenti sul mercato (v. art.
2.2 del Contratto).
L'opposta ha altresì provato di essersi relazionata con l'opponente attivando tutti i servizi (Nexi, Bartolini, etc.) da quest'ultima richiesti (v. doc. 4 opposta).
Peraltro, sempre ai sensi del medesimo art.
2.1.3 del Contratto, l'accettazione del
Progetto comportava in ogni caso la rinuncia a qualsivoglia contestazione di difformità o vizio (fatti salvi quelli non rilevabili all'atto della verifica del Back
Office del Progetto).
4.3 In definitiva, dunque, nel caso che occupa non ricorre alcuna ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto, né, invero, il Contratto sottoscritto tra le parti prevede alcun diritto di recesso a favore dell'opponente.
Nemmeno risulta fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento del Contratto svolta dall'opponente, poiché – alla luce di quanto innanzi indicato – non è stata accertata la sussistenza di un grave inadempimento dell'opposta.
Inconferenti risultano poi, nel caso concreto, le doglianze dell'opponente circa l'asserita sussistenza di una responsabilità precontrattuale dell'opposta (attenendo vieppiù le doglianze dell'opponente – su un piano interpretativo – a un presunto vizio del consenso, peraltro in assenza della formulazione di una qualsivoglia domanda riconvenzionale consequenziale).
pagina 6 di 8 Da ultimo, i rilievi critici circa il valore probatorio dei documenti non concretano una contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso
Cass. n. 31837/2021).
In ogni caso, devesi rilevare che la clausola n.
2.1.1 del Contratto stabilisce espressamente che “[q]ualunque contestazione e/o reclamo circa vizi e/o difetti sollevati dal
Cliente non potrà sospendere né differire l'obbligo dello stesso di pagare alle scadenze fissate le somme dovute e/o di adempiere agli obblighi dallo stesso assunti”, escludendo così la facoltà dell'opponente di eccepire l'inadempimento della controparte secondo il meccanismo solte et repete di cui all'art. 1462 c.c..
Nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto, né tantomeno provato, di avere pagato quanto richiesto dall'opposta, come sarebbe stato suo onere fare per guadagnare la legittimazione a sollevare eccezioni ai sensi della succitata clausola contrattuale, sicché risultano all'opponente precluse eccezioni diverse da quelle
(di nullità, annullabilità e rescissione del contratto) consentite dall'art. 1462 c.c. sino all'avvenuto pagamento.
5. In relazione poi al quantum ingiunto in via monitoria, l'opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione del calcolo effettuato dall'opposta sulla base degli importi indicati nel Contratto (v. doc. 2 fasc. monit., pag. 2), integralmente dovuti per i 24 mesi di durata della licenza, dovendosi interpretare la missiva a mezzo e-mail dell'opponente sub doc. 3 quale tempestiva disdetta ai sensi dell'art.
2.1.1 del Contratto.
6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata dall'opposta, atteso che le pagina 7 di 8 difese e le prospettazioni attoree – seppure infondate – non concretano un abuso dello strumento processuale
7. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2996/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 20/10/2022 e depositato in data 21/10/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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