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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/08/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. 89/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 89/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e pendente
TRA
Parte_1 ( rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANO MIGLI come da procura P.IVA_1 in atti OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti SUSANNA MARINARO e BENEDETTO CIMINO come da procura in atti OPPOSTA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
( ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv.ti FAUSTO TROILO e MICHELE LIOI come da procura in atti TERZA CHIAMATA E FER IMPIANTI SRL ( ) TERZA CHIAMATA CONTUMACE P.IVA_4
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.6.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte opponente: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Viterbo - in accoglimento dell'opposizione, delle eccezioni e delle domande tutte di parte concludente: nei confronti di
[...]
, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. Controparte_1 933/23 – Rg. 2742/23) e comunque rigettare (integralmente o comunque pro parte qua) la domanda svolta da parte opposta in monitorio e nella presente causa di opposizione;
accertando e dichiarando - sulla base delle eccezioni formulate dalla Concludente - l'abusività e l'infondatezza della pretesa;
- per l'effetto; condannare Controparte_1 in persone del leg.le rapp.te pro tempore, a restituire ad
[...] Pt_1 (in toto e/o, comunque pro parte qua) la somma di € 315.619,30 che la Compagnia ha corrisposto (con espressa riserva di ripetizione) all'esito della notifica del comando monitorio (munito della clausola di provvisoria esecuzione) e del pedissequo atto di precetto, con aggravio degli interessi legali (a decorrere dal pagamento da parte della Concludente, operato in data 20.12.23, sino all'effettivo soddisfo) – interessi legali da quantificarsi al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dal momento della domanda giudiziale;
• nei confronti dei terzi chiamati ( Controparte_3
- quest'ultima contumace): nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice
[...] dovesse ritenere fondata la parte qua):= accertare e dichiarare che il
[...] sono tenuti a rimborsare ad Controparte_3 [...]
tutte le somme che la Concludente Controparte_4 Parte_1 sarà dichiarata tenuta a corrispondere in favore di Controparte_1 in dipendenza della polizza DE 0631121; = per l'effetto: condannare il
[...]
- in solido tra loro, in persona dei Controparte_3 rispettivi leg.li rapp.ti pro tempore - a restituire ad tutte le somme di cui sarà Pt_1 riconosciuto l'obbligo al pagamento a carico della Compagnia (per sorte, interessi e spese tutte - ivi comprese le eventuali spese del presente Giudizio a carico della stessa ed in favore di ) – con aggravio degli interessi legali (a decorrere Pt_1 CP_1 dal pagamento da parte della Concludente, operato in data 20.12.23, sino all'effettivo soddisfo) – interessi legali da quantificarsi al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dal momento della domanda giudiziale;
= rigettare la domanda restitutoria svolta dal
nei confronti di , accertando che lo stesso potrà Controparte_3 CP_1 CP_3 eventualmente svolgere detta pretesa di ripetizione solo dopo aver provveduto all'integrale restituzione delle somme (per capitale, interessi e spese tutte) in favore di e solo per la parte per cui il diritto alla ripetizione nei confronti di Pt_1 CP_1 non venga già riconosciuto in favore della Compagnia;
rigettare (ove occorra - ut sopra) la domanda svolta dal nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc Controparte_3 (affinché sia accertato che 'nulla è dovuto ... dal comparente ... in sede di CP_3 rivalsa nei confronti di poiché nuova, inammissibile e, comunque, del tutto Parte_1 infondata. Con vittoria di spese e compensi sia nei confronti di Parte Opposta, sia nei confronti dei Terzi chiamati"; parte opposta: “Si chiede che codesto Tribunale voglia provvedere come segue: a) rigettare tanto le domande formulate da quanto Pt_1 quelle formulate dal nei rispettivi scritti difensivi, perché Controparte_3 inammissibili ed infondate;
b) per l'effetto, confermare integralmente il proprio decreto ingiuntivo n. 933/2023, pubblicato in data 11 dicembre 2023. Spese vinte”; terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accertare e dichiarare, per i motivi tutti sopra esposti, l'illegittimità della risoluzione contrattuale dichiarata da;
- revocare il CP_1 decreto ingiuntivo n. 933/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 11.12.2023 (con dichiarazione di immediata esecutorietà), R.G.N. 2742/23, anche per le ragioni esposte nella presente memoria;
- accertare, pertanto, l'illegittimità della escussione della cauzione operata da , dichiarando quindi che nulla è dovuto dalla CP_1 compagnia ovvero dal comparente , nei confronti di , e, Pt_1 CP_3 CP_1 in sede rivalsa, nei confronti di - sempre previa revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 n. 933/2023, accertarsi il diritto della compagnia assicurativa ovvero del Pt_1
, alla restituzione della cauzione, già incassata dalla CI opposta, pari CP_3 ad euro 307.003,17, essendo la mancata esecuzione del contratto addebitabile alla stazione appaltante per i fatti di cui in narrativa;
- in subordine, si chiede di voler disporre la riduzione della cauzione all'importo di euro 93.595,69, con conseguente condanna dell'attore alla restituzione della somma di euro 213.407,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con conseguente condanna di Controparte_1 alla restituzione a favore di ovvero del , delle somme
[...] Pt_1 CP_3 indicate nei precedenti capi di domanda (307.003,17 o, in subordine, 213.407,48), con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, e con restituzione anche delle somme riscosse a titolo di interessi legali nel decreto ingiuntivo ottenuto da;
Con CP_1 condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La CI Parte_2
(di seguito ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Pt_1 933/2023 emesso in data 11.12.2023 dal Tribunale di Viterbo in favore della CI
(di seguito ) per euro di € 307.003,17, oltre Controparte_1 CP_1 interessi e spese di procedura, deducendo quanto segue: a) che con contratto di appalto pubblico - a rogito notaio del 21/10/2022, rep. n. 7952, reg. 24/10/2022- la Per_1 CI aveva affidato al (di seguito ) CP_1 Controparte_3 CP_3 lavori relativi alla “esecuzione degli interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale- energetica dell'intermodalità al fine dell'eliminazione dei colli di bottiglia e allo sviluppo della retroportualità. Opere di completamento dell' ”; b) Parte_3 che a garanzia delle indicate obbligazioni, la in data 17.10.2022 aveva Pt_1 sottoscritto, a beneficio della CI appaltante , la polizza fideiussoria n. CP_1 DE0631121, 2022 per l'importo di euro 307.003,17, importo, questo, determinato sulla base dell'ammontare complessivo dei lavori previsti nel bando (€ 9.029.503,88), tenendo conto delle riduzioni del 50%+20%+15% per il possesso da parte dell'aggiudicataria delle certificazioni ISO 9001+14001+14064; d) che con provvedimento del 10.7.2023 la aveva manifestato la volontà di risolvere il CP_1 contratto a causa della mancata esecuzione delle opere oggetto di affidamento da parte del diffidando, contestualmente, il medesimo al pagamento Controparte_3 CP_3 dell'importo dovuto;
e) che in ragione del mancato pagamento da parte del CP_3 di quanto richiesto, la aveva proceduto all'escussione della polizza CP_1 fideiussoria nei confronti della CI garante per l'intero importo, Pt_1 notificando il decreto ingiuntivo oggi opposto e pedissequo atto di precetto per euro di
€ 315.619,30, somma che in data 20.12.23 la aveva poi corrisposto al solo Pt_1 fine di evitare la procedura esecutiva, formulando espressa riserva di opposizione. Sulla base di tali premesse, la ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto sollevando la exceptio doli generalis nei riguardi della CI , CP_1 lamentando la illegittima escussione della garanzia in quanto il massimale della polizza (euro 307.003,17) era stato escusso considerando il valore complessivo dell'aggiudicazione (€ 9.029.503,88), anziché quello delle opere effettivamente affidate con il contratto d'appalto (€ 2.752.814,30). Ha aggiunto che la somma richiesta era in ogni caso superiore alla soglia del 10% prevista dalla legge (art. 103 del D.Lgs 50/2016, cd. codice dei contratti pubblici), che non era stato considerato un proprio controcredito (euro 658,31) e che era stato illegittimamente previsto anche l'importo per IVA. Ritenuta dunque, l'abusività della pretesa della CI , la ha CP_1 Pt_1 concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alla restituzione di quanto corrisposto in virtù del contratto di garanzia in esame. In subordine, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il Controparte_3
quale debitore garantito e la Società nella qualità di garante
[...] Controparte_3 coobbligato, al fine di condannare i medesimi, in solido tra di loro, alla restituzione di quanto corrisposto dalla opponente alla . CP_1 Costituendosi in giudizio la ha chiesto il rigetto dell'opposizione ritenuta CP_1 infondata, contestando, in particolare, la presenza dei presupposti relativi all'exceptio doli generalis, risultando l'escussione operata nei limiti di quanto contrattualmente previsto dalle parti. A tal riguardo segnalava che parti potevano, in ogni caso, stabilire forme di garanzie in misura superiore a quella prevista dalla legge, parametrando, inoltre, il massimale sull'importo dell'aggiudicazione come avvenuto per il caso in esame.
Autorizzata la chiamata dei terzi e dichiarata la contumacia della si Controparte_3 costituiva il facendo anch'esso rilevare la dolosa ed abusiva Controparte_3 escussione della garanzia operata da , considerando l'importo richiesto, CP_1 superiore a quello di legge parametrato sull'intero importo di aggiudicazione, oltre che la illegittima risoluzione del contratto operata da parte opposta. A tale ultimo riguardo, faceva rilevare che una forma di inadempimento contrattuale era, invece, ravvisabile nella condotta della stessa CI , la quale non aveva adottato un prezzario CP_1 aggiornato, rifiutando, oltre, di applicare il meccanismo di revisione dei prezzi cui al D.L. n. 50/2022 contenente misure urgenti per affrontare il generalizzato incremento dei prezzi delle materie prime causato e dalla pandemia COVID 19 e dalla guerra in Ucraina, intimando, infine, la risoluzione del contratto senza la necessaria determinazione del collegio consultivo tecnico. Sulla base di tali deduzioni concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di alla restituzione della cauzione già versata, pari CP_1 ad euro 307.003,17 ovvero, in subordine, di euro 213.407,48, operata la riduzione secondo i parametri di legge. Successivamente, nella memoria ex art. 171ter cpc, ha poi chiesto di dichiarare la illegittima risoluzione contrattuale operata dalla CI
, non sussistendo i presupposti del colpevole inadempimento in capo al CP_1
. CP_3 Nel corso del processo, dichiarata la contumacia della CI e non Controparte_3 sussistendo, oltre alle prove documentali già versate in atti, ulteriori elementi istruttori da assumere, all'udienza del 30.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CI in relazione all'actio indebiti formulata dalla CI CP_1 Pt_1 odierna opponente. Nell'ambito della tipologia del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, la giurisprudenza di legittimità per arginare la naturale insensibilità del rapporto di garanzia alle vicende del rapporto garantito, ha da tempo individuato alcuni rimedi che il garante può opporre nei casi in cui la pretesa del creditore sia fondata su titolo illecito oppure attivata in modo abusivo o fraudolento. Tali rimedi, in particolare, sono stati individuati: a) nella exceptio doli generalis, esperibile quando la pretesa del creditore appaia dolosa, abusiva e fraudolenta;
b) dall'actio indebiti nei confronti del creditore beneficiario, esperibile tutte le volte in cui quest'ultimo abbia abusivamente o fraudolentemente richiesto al garante di voler escutere la garanzia e, questi, nonostante ciò, abbia poi corrisposto quanto richiesto. Tale ultima azione, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, è sempre consentita al garante allorquando lo stesso si trovi in presenza di una richiesta di escussione della garanzia che presenta i presupposti per la formulazione dell'exceptio doli. Esemplificativa al riguardo è la pronuncia della Suprema Corte (SS.UU. n. 3947/2010) ove è stato chiarito che il “garante autonomo, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo, salvo nel caso di escussione fraudolenta”. Ora, considerando che l'oggetto del contendere nell'opposizione in esame riguarda proprio la sussistenza o meno di un esercizio abusivo e fraudolento dell'escussione della garanzia, può essere ammessa la legittimazione passiva della CI , CP_1 soggetto beneficiario della polizza, dovendosi, come visto, riconoscere al garante non solo la possibilità di ricorrere all'exceptio doli per paralizzare le richieste fraudolente del beneficiario, ma anche all'actio indebiti, per neutralizzare gli effetti di una abusiva richiesta di pagamento della garanzia che sia, poi, sfociata in una vittoriosa escussione. Sempre in via preliminare occorre poi rilevare la inammissibilità della domanda proposta dal terzo chiamato con la quale è stato richiesto dichiararsi Controparte_3 la illegittimità della risoluzione contrattuale a suo tempo operata dalla CI
, dovendosi considerare al riguardo come l'indicata domanda non sia stata CP_1 formulata né in via riconvenzionale, né nei termini di legge. Tale domanda, infatti, si presenta come richiesta ampliativa dell'oggetto principale del presente giudizio, risolvendosi, nello specifico, in una vera e propria azione contro parte opposta, volta ad ottenere un provvedimento a proprio favore, senza limitarsi al solo rigetto della domanda. Così valutata tale richiesta, la stessa avrebbe dovuto essere proposta in via riconvenzionale e, in ogni caso, a pena di decadenza, nei termini di legge (art.167 cpc), elementi che nel caso in esame non sono stati rispettati. Infatti parte opposta ha proposto tale domanda nella sola prima memoria ex art 171-ter cpc, nonostante i fatti posti a fondamento della medesima fossero stati già dedotti con la comparsa di costituzione e risposta, così incorrendo nella decadenza di legge. Passando alle valutazioni di merito relative all'exceptio doli generalis' deve rilevarsi che tale rilievo sia infondato. Ai fini dell'utile esperimento di tale rimedio il garante deve dimostrare che il creditore abbia esercitato il proprio diritto in modo abusivo, doloso ovvero fraudolento, potendosi ammettere la legittimità di tale rilievo solo in presenza di “prove sicure della malafede del beneficiario” che siano “liquide ed incontrovertibili dell'abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l'inesistenza o l'estinzione del diritto” altrui. (Cass.
7.11.2022 n. 32720- Cass. 21/06/2018, n. 16345). Quanto al profilo probatorio è stato, inoltre, osservato che “spetta al garante, che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore (cfr. Cass. n. 29215 del 2008), mentre non può che toccare a quest'ultimo, al fine di impedire l'eventuale regresso del primo, la prova che, lo stesso, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore (Cass. n. 16345 del 2018). Passando alle valutazioni di merito deve rilevarsi la carenza di elementi di prova al riguardo sia con riguardo all'esatto adempimento del debitore, che alla presenza di comportamenti fraudolenti, abusivi o dolosi della medesima appaltante. In merito al primo aspetto - da valutare, in questa sede, al solo fine di verificare l' esistenza dei presupposti della eccezione di dolo - il ha dedotto di non essere CP_3 riuscito ad eseguire i lavori di appalto non già per cause allo stesso imputabili, ma per cause ascrivibili alla stazione appaltante che non aveva aggiornato i prezzi, adottando un tariffario eccessivamente risalente nel tempo e rifiutando di applicare le riduzioni normativamente previste per arginare le emergenze da Covid-19 e dalla guerra in Ucraina. Tali rilievi appaiono infondati. Infatti, sebbene i fattori indicati dalla terza chiamata, in astratto, fossero idonei ad incidere sul regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, gli stessi non potevano
- in ogni caso - giustificare il mancato avvio dei lavori oggetto di affidamento, costituendo, tale attività, una incombenza strettamente dipendente dall'appaltatore. Nel caso di specie, infatti, non si è trattato di un appalto d'opera rimasto incompiuto per sopravvenute cause non imputabili, ma di un contratto d'opera di fatto mai attivato dall'appaltatore. In questi termini non può certamente ritenersi sussistente - come prospettato - di un incolpevole inadempimento. Quanto al secondo aspetto, non è stata fornita la prova del comportamento fraudolento, abusivo o doloso della parte. Ed invero, la garanzia è stata escussa alla presenza del presupposto costituito dall'inadempimento del debitore principale ( ) e questo è già di per sé Controparte_3 un elemento sintomatico di un corretto esercizio, da parte del beneficiario, del proprio diritto all'escussione. L'escussione in parola, inoltre, è avvenuta entro i limiti di quanto previsto tra le stesse parti. Infatti, proprio il contratto di garanzia prevedeva in maniera espressa la possibilità del beneficiario, in caso di inadempimento del debitore principale, di escutere il garante a semplice richiesta “nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica” pari ad euro 307.003,17, contratto questo che, in assenza di prova contraria, si assume essere stato frutto di una libera e consapevole determinazione di entrambi i contraenti. L'escussione è, inoltre, avvenuta anche nei limiti di quanto consentito dalla legge, dovendosi al riguardo rilevare che la disciplina in tema di contratti pubblici non pone alcun divieto, in relazione all'appalto, di prevedere un importo di garanzia superiore a quello dalla stessa indicato - 10% dell'importo contrattuale ex art. 103, D.lgs. 50/2016, né vi ricollega specifiche sanzioni. Né, infine, si rileva la presenza di elementi dai quali poter ritenere che la garanzia fosse stata escussa al solo fine di arrecare pregiudizio ad altri o contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Alla luce di tali dati, non apparendo prima facie la pretesa del creditore né dolosa, né, abusiva né fraudolenta, il rilievo basato sull'exceptio doli deve essere respinto. Dal rigetto di tale eccezione, discende l'accoglimento delle domande di regresso spiegate dalla opponente nei confronti del - atteso che l'adempimento CP_3 legittimo da parte del garante determina la surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore e il diritto della prima ad ottenere, in rivalsa, la restituzione della somma escussa, e della Società A tale ultimo riguardo si evidenzia che è Controparte_3 documentato (all. 5, pag, 6) che la aveva prestato apposita garanzia in CP_3 favore di (alias Società o Compagnia) “per l'adempimento degli obblighi e Pt_1 degli oneri che incombono al Contraente in dipendenza della stipulazione della Polizza, riconoscendo come proprie tutte le obbligazioni spettanti al Contraente nei confronti della Compagnia e dando atto che l'impegno viene espressamente assunto a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, riconoscendo per l'effetto, in favore della “il diritto di regresso e/o di surroga anche nei loro confronti e/o Pt_1 dei loro aventi causa a qualsivoglia titolo e si obbligano a tenere indenne la Società da ogni pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della Polizza stessa per capitale, rivalutazione, interessi e spese tutte ed a versare alla Società stessa, in qualunque momento, a semplice richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione dell'obbligato principale – ai sensi dell'art. 1944 cod. civ. – ogni eccezione rimossa, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ., tutte le somme, a qualsiasi titolo o per qualunque ragione dalla Società corrisposte (per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte”. Alla luce di tali considerazioni deve dunque riconoscersi il diritto di regresso della CI nei confronti delle CI oggi terze chiamate. Pt_1 Debbono, invece, rigettarsi le domande restitutorie avanzate dal nei Controparte_3 confronti della CI . CP_1 Invero, il debitore di un rapporto obbligatorio, il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, è legittimato ad agire verso il beneficiario per la restituzione delle somme da quest' ultimo percepite solo se: a) il debitore principale sia stato assoggettato a rivalsa, non avendo diversamente il debitore alcun titolo per richiedere la restituzione della somma al soggetto garantito (Cass. 865/2025; Cass. 18995/2016); b) il regresso sia stato esercitato in adempimento di una obbligazione di garanzia non dovuta e, dunque, indebita. Nel caso di specie non risulta che il debitore abbia mai subito azione di regresso, né, inoltre, che vi fosse mai stato un indebito pagamento in favore del beneficiario garantito, circostanza, questa, non emersa nel presente giudizio. Pertanto, in assenza dei necessari presupposti, le domande restitutorie articolate dal nei confronti della devono essere rigettate. CP_3 CP_1 Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata con diritto della CI opponente ad ottenere, in via di regresso, la restituzione della somma che aveva corrisposto in ragione del contratto di garanzia intercorso con la opponente. Le spese processuali relative al rapporto , stante la soccombenza Parte_4 della prima CI, devono essere poste a carico di parte opponente ed in favore di Tali spese sono liquidate nella misura indicata in Controparte_1 dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione sino ad euro 520.000,00, tre fasi di legge, valori medi). Quanto alle spese processuali relative al rapporto chiamati in causa, attesa CP_5 la mancata contestazione da parte della CI rimasta contumace e, per CP_3 il , la contestazione della domanda di regresso legata, però, alle Controparte_3 medesime ragioni di quelle svolte da parte opponente, tali spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 933/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 6.12.2023;
2. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_3
nei confronti di avente ad oggetto
[...] Controparte_1 l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto pubblico del 21.10.2022, a rogito del notaio . rep. n. 7952, reg. 24/10/2022; Per_1 3. Accoglie le domande di regresso proposte da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_3 e per l'effetto condanna quest'ultime, in solido tra di loro, al
[...] pagamento in favore dell'opponente della somma di € 315.619,30 oltre interessi di Commentato [MPP1]: Di cui 307.003,17 capitale, 4.500,00 per compensi e 634,00 per esborsi legge;
4. Rigetta ogni altra domanda;
5. Condanna al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 13.000,00, oltre IVA, CPA, 15% spese forfettarie come per legge e spese di cui al decreto ingiuntivo già liquidate in tale atto (euro 4.500,00 per compensi, 634,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a).
6. Spese compensate tra le altre parti. Viterbo, 18.08.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 89/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e pendente
TRA
Parte_1 ( rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANO MIGLI come da procura P.IVA_1 in atti OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti SUSANNA MARINARO e BENEDETTO CIMINO come da procura in atti OPPOSTA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
( ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv.ti FAUSTO TROILO e MICHELE LIOI come da procura in atti TERZA CHIAMATA E FER IMPIANTI SRL ( ) TERZA CHIAMATA CONTUMACE P.IVA_4
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.6.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte opponente: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Viterbo - in accoglimento dell'opposizione, delle eccezioni e delle domande tutte di parte concludente: nei confronti di
[...]
, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. Controparte_1 933/23 – Rg. 2742/23) e comunque rigettare (integralmente o comunque pro parte qua) la domanda svolta da parte opposta in monitorio e nella presente causa di opposizione;
accertando e dichiarando - sulla base delle eccezioni formulate dalla Concludente - l'abusività e l'infondatezza della pretesa;
- per l'effetto; condannare Controparte_1 in persone del leg.le rapp.te pro tempore, a restituire ad
[...] Pt_1 (in toto e/o, comunque pro parte qua) la somma di € 315.619,30 che la Compagnia ha corrisposto (con espressa riserva di ripetizione) all'esito della notifica del comando monitorio (munito della clausola di provvisoria esecuzione) e del pedissequo atto di precetto, con aggravio degli interessi legali (a decorrere dal pagamento da parte della Concludente, operato in data 20.12.23, sino all'effettivo soddisfo) – interessi legali da quantificarsi al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dal momento della domanda giudiziale;
• nei confronti dei terzi chiamati ( Controparte_3
- quest'ultima contumace): nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice
[...] dovesse ritenere fondata la parte qua):= accertare e dichiarare che il
[...] sono tenuti a rimborsare ad Controparte_3 [...]
tutte le somme che la Concludente Controparte_4 Parte_1 sarà dichiarata tenuta a corrispondere in favore di Controparte_1 in dipendenza della polizza DE 0631121; = per l'effetto: condannare il
[...]
- in solido tra loro, in persona dei Controparte_3 rispettivi leg.li rapp.ti pro tempore - a restituire ad tutte le somme di cui sarà Pt_1 riconosciuto l'obbligo al pagamento a carico della Compagnia (per sorte, interessi e spese tutte - ivi comprese le eventuali spese del presente Giudizio a carico della stessa ed in favore di ) – con aggravio degli interessi legali (a decorrere Pt_1 CP_1 dal pagamento da parte della Concludente, operato in data 20.12.23, sino all'effettivo soddisfo) – interessi legali da quantificarsi al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dal momento della domanda giudiziale;
= rigettare la domanda restitutoria svolta dal
nei confronti di , accertando che lo stesso potrà Controparte_3 CP_1 CP_3 eventualmente svolgere detta pretesa di ripetizione solo dopo aver provveduto all'integrale restituzione delle somme (per capitale, interessi e spese tutte) in favore di e solo per la parte per cui il diritto alla ripetizione nei confronti di Pt_1 CP_1 non venga già riconosciuto in favore della Compagnia;
rigettare (ove occorra - ut sopra) la domanda svolta dal nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc Controparte_3 (affinché sia accertato che 'nulla è dovuto ... dal comparente ... in sede di CP_3 rivalsa nei confronti di poiché nuova, inammissibile e, comunque, del tutto Parte_1 infondata. Con vittoria di spese e compensi sia nei confronti di Parte Opposta, sia nei confronti dei Terzi chiamati"; parte opposta: “Si chiede che codesto Tribunale voglia provvedere come segue: a) rigettare tanto le domande formulate da quanto Pt_1 quelle formulate dal nei rispettivi scritti difensivi, perché Controparte_3 inammissibili ed infondate;
b) per l'effetto, confermare integralmente il proprio decreto ingiuntivo n. 933/2023, pubblicato in data 11 dicembre 2023. Spese vinte”; terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accertare e dichiarare, per i motivi tutti sopra esposti, l'illegittimità della risoluzione contrattuale dichiarata da;
- revocare il CP_1 decreto ingiuntivo n. 933/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 11.12.2023 (con dichiarazione di immediata esecutorietà), R.G.N. 2742/23, anche per le ragioni esposte nella presente memoria;
- accertare, pertanto, l'illegittimità della escussione della cauzione operata da , dichiarando quindi che nulla è dovuto dalla CP_1 compagnia ovvero dal comparente , nei confronti di , e, Pt_1 CP_3 CP_1 in sede rivalsa, nei confronti di - sempre previa revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 n. 933/2023, accertarsi il diritto della compagnia assicurativa ovvero del Pt_1
, alla restituzione della cauzione, già incassata dalla CI opposta, pari CP_3 ad euro 307.003,17, essendo la mancata esecuzione del contratto addebitabile alla stazione appaltante per i fatti di cui in narrativa;
- in subordine, si chiede di voler disporre la riduzione della cauzione all'importo di euro 93.595,69, con conseguente condanna dell'attore alla restituzione della somma di euro 213.407,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con conseguente condanna di Controparte_1 alla restituzione a favore di ovvero del , delle somme
[...] Pt_1 CP_3 indicate nei precedenti capi di domanda (307.003,17 o, in subordine, 213.407,48), con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, e con restituzione anche delle somme riscosse a titolo di interessi legali nel decreto ingiuntivo ottenuto da;
Con CP_1 condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La CI Parte_2
(di seguito ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Pt_1 933/2023 emesso in data 11.12.2023 dal Tribunale di Viterbo in favore della CI
(di seguito ) per euro di € 307.003,17, oltre Controparte_1 CP_1 interessi e spese di procedura, deducendo quanto segue: a) che con contratto di appalto pubblico - a rogito notaio del 21/10/2022, rep. n. 7952, reg. 24/10/2022- la Per_1 CI aveva affidato al (di seguito ) CP_1 Controparte_3 CP_3 lavori relativi alla “esecuzione degli interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale- energetica dell'intermodalità al fine dell'eliminazione dei colli di bottiglia e allo sviluppo della retroportualità. Opere di completamento dell' ”; b) Parte_3 che a garanzia delle indicate obbligazioni, la in data 17.10.2022 aveva Pt_1 sottoscritto, a beneficio della CI appaltante , la polizza fideiussoria n. CP_1 DE0631121, 2022 per l'importo di euro 307.003,17, importo, questo, determinato sulla base dell'ammontare complessivo dei lavori previsti nel bando (€ 9.029.503,88), tenendo conto delle riduzioni del 50%+20%+15% per il possesso da parte dell'aggiudicataria delle certificazioni ISO 9001+14001+14064; d) che con provvedimento del 10.7.2023 la aveva manifestato la volontà di risolvere il CP_1 contratto a causa della mancata esecuzione delle opere oggetto di affidamento da parte del diffidando, contestualmente, il medesimo al pagamento Controparte_3 CP_3 dell'importo dovuto;
e) che in ragione del mancato pagamento da parte del CP_3 di quanto richiesto, la aveva proceduto all'escussione della polizza CP_1 fideiussoria nei confronti della CI garante per l'intero importo, Pt_1 notificando il decreto ingiuntivo oggi opposto e pedissequo atto di precetto per euro di
€ 315.619,30, somma che in data 20.12.23 la aveva poi corrisposto al solo Pt_1 fine di evitare la procedura esecutiva, formulando espressa riserva di opposizione. Sulla base di tali premesse, la ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto sollevando la exceptio doli generalis nei riguardi della CI , CP_1 lamentando la illegittima escussione della garanzia in quanto il massimale della polizza (euro 307.003,17) era stato escusso considerando il valore complessivo dell'aggiudicazione (€ 9.029.503,88), anziché quello delle opere effettivamente affidate con il contratto d'appalto (€ 2.752.814,30). Ha aggiunto che la somma richiesta era in ogni caso superiore alla soglia del 10% prevista dalla legge (art. 103 del D.Lgs 50/2016, cd. codice dei contratti pubblici), che non era stato considerato un proprio controcredito (euro 658,31) e che era stato illegittimamente previsto anche l'importo per IVA. Ritenuta dunque, l'abusività della pretesa della CI , la ha CP_1 Pt_1 concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alla restituzione di quanto corrisposto in virtù del contratto di garanzia in esame. In subordine, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il Controparte_3
quale debitore garantito e la Società nella qualità di garante
[...] Controparte_3 coobbligato, al fine di condannare i medesimi, in solido tra di loro, alla restituzione di quanto corrisposto dalla opponente alla . CP_1 Costituendosi in giudizio la ha chiesto il rigetto dell'opposizione ritenuta CP_1 infondata, contestando, in particolare, la presenza dei presupposti relativi all'exceptio doli generalis, risultando l'escussione operata nei limiti di quanto contrattualmente previsto dalle parti. A tal riguardo segnalava che parti potevano, in ogni caso, stabilire forme di garanzie in misura superiore a quella prevista dalla legge, parametrando, inoltre, il massimale sull'importo dell'aggiudicazione come avvenuto per il caso in esame.
Autorizzata la chiamata dei terzi e dichiarata la contumacia della si Controparte_3 costituiva il facendo anch'esso rilevare la dolosa ed abusiva Controparte_3 escussione della garanzia operata da , considerando l'importo richiesto, CP_1 superiore a quello di legge parametrato sull'intero importo di aggiudicazione, oltre che la illegittima risoluzione del contratto operata da parte opposta. A tale ultimo riguardo, faceva rilevare che una forma di inadempimento contrattuale era, invece, ravvisabile nella condotta della stessa CI , la quale non aveva adottato un prezzario CP_1 aggiornato, rifiutando, oltre, di applicare il meccanismo di revisione dei prezzi cui al D.L. n. 50/2022 contenente misure urgenti per affrontare il generalizzato incremento dei prezzi delle materie prime causato e dalla pandemia COVID 19 e dalla guerra in Ucraina, intimando, infine, la risoluzione del contratto senza la necessaria determinazione del collegio consultivo tecnico. Sulla base di tali deduzioni concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di alla restituzione della cauzione già versata, pari CP_1 ad euro 307.003,17 ovvero, in subordine, di euro 213.407,48, operata la riduzione secondo i parametri di legge. Successivamente, nella memoria ex art. 171ter cpc, ha poi chiesto di dichiarare la illegittima risoluzione contrattuale operata dalla CI
, non sussistendo i presupposti del colpevole inadempimento in capo al CP_1
. CP_3 Nel corso del processo, dichiarata la contumacia della CI e non Controparte_3 sussistendo, oltre alle prove documentali già versate in atti, ulteriori elementi istruttori da assumere, all'udienza del 30.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CI in relazione all'actio indebiti formulata dalla CI CP_1 Pt_1 odierna opponente. Nell'ambito della tipologia del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, la giurisprudenza di legittimità per arginare la naturale insensibilità del rapporto di garanzia alle vicende del rapporto garantito, ha da tempo individuato alcuni rimedi che il garante può opporre nei casi in cui la pretesa del creditore sia fondata su titolo illecito oppure attivata in modo abusivo o fraudolento. Tali rimedi, in particolare, sono stati individuati: a) nella exceptio doli generalis, esperibile quando la pretesa del creditore appaia dolosa, abusiva e fraudolenta;
b) dall'actio indebiti nei confronti del creditore beneficiario, esperibile tutte le volte in cui quest'ultimo abbia abusivamente o fraudolentemente richiesto al garante di voler escutere la garanzia e, questi, nonostante ciò, abbia poi corrisposto quanto richiesto. Tale ultima azione, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, è sempre consentita al garante allorquando lo stesso si trovi in presenza di una richiesta di escussione della garanzia che presenta i presupposti per la formulazione dell'exceptio doli. Esemplificativa al riguardo è la pronuncia della Suprema Corte (SS.UU. n. 3947/2010) ove è stato chiarito che il “garante autonomo, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo, salvo nel caso di escussione fraudolenta”. Ora, considerando che l'oggetto del contendere nell'opposizione in esame riguarda proprio la sussistenza o meno di un esercizio abusivo e fraudolento dell'escussione della garanzia, può essere ammessa la legittimazione passiva della CI , CP_1 soggetto beneficiario della polizza, dovendosi, come visto, riconoscere al garante non solo la possibilità di ricorrere all'exceptio doli per paralizzare le richieste fraudolente del beneficiario, ma anche all'actio indebiti, per neutralizzare gli effetti di una abusiva richiesta di pagamento della garanzia che sia, poi, sfociata in una vittoriosa escussione. Sempre in via preliminare occorre poi rilevare la inammissibilità della domanda proposta dal terzo chiamato con la quale è stato richiesto dichiararsi Controparte_3 la illegittimità della risoluzione contrattuale a suo tempo operata dalla CI
, dovendosi considerare al riguardo come l'indicata domanda non sia stata CP_1 formulata né in via riconvenzionale, né nei termini di legge. Tale domanda, infatti, si presenta come richiesta ampliativa dell'oggetto principale del presente giudizio, risolvendosi, nello specifico, in una vera e propria azione contro parte opposta, volta ad ottenere un provvedimento a proprio favore, senza limitarsi al solo rigetto della domanda. Così valutata tale richiesta, la stessa avrebbe dovuto essere proposta in via riconvenzionale e, in ogni caso, a pena di decadenza, nei termini di legge (art.167 cpc), elementi che nel caso in esame non sono stati rispettati. Infatti parte opposta ha proposto tale domanda nella sola prima memoria ex art 171-ter cpc, nonostante i fatti posti a fondamento della medesima fossero stati già dedotti con la comparsa di costituzione e risposta, così incorrendo nella decadenza di legge. Passando alle valutazioni di merito relative all'exceptio doli generalis' deve rilevarsi che tale rilievo sia infondato. Ai fini dell'utile esperimento di tale rimedio il garante deve dimostrare che il creditore abbia esercitato il proprio diritto in modo abusivo, doloso ovvero fraudolento, potendosi ammettere la legittimità di tale rilievo solo in presenza di “prove sicure della malafede del beneficiario” che siano “liquide ed incontrovertibili dell'abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l'inesistenza o l'estinzione del diritto” altrui. (Cass.
7.11.2022 n. 32720- Cass. 21/06/2018, n. 16345). Quanto al profilo probatorio è stato, inoltre, osservato che “spetta al garante, che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore (cfr. Cass. n. 29215 del 2008), mentre non può che toccare a quest'ultimo, al fine di impedire l'eventuale regresso del primo, la prova che, lo stesso, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore (Cass. n. 16345 del 2018). Passando alle valutazioni di merito deve rilevarsi la carenza di elementi di prova al riguardo sia con riguardo all'esatto adempimento del debitore, che alla presenza di comportamenti fraudolenti, abusivi o dolosi della medesima appaltante. In merito al primo aspetto - da valutare, in questa sede, al solo fine di verificare l' esistenza dei presupposti della eccezione di dolo - il ha dedotto di non essere CP_3 riuscito ad eseguire i lavori di appalto non già per cause allo stesso imputabili, ma per cause ascrivibili alla stazione appaltante che non aveva aggiornato i prezzi, adottando un tariffario eccessivamente risalente nel tempo e rifiutando di applicare le riduzioni normativamente previste per arginare le emergenze da Covid-19 e dalla guerra in Ucraina. Tali rilievi appaiono infondati. Infatti, sebbene i fattori indicati dalla terza chiamata, in astratto, fossero idonei ad incidere sul regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, gli stessi non potevano
- in ogni caso - giustificare il mancato avvio dei lavori oggetto di affidamento, costituendo, tale attività, una incombenza strettamente dipendente dall'appaltatore. Nel caso di specie, infatti, non si è trattato di un appalto d'opera rimasto incompiuto per sopravvenute cause non imputabili, ma di un contratto d'opera di fatto mai attivato dall'appaltatore. In questi termini non può certamente ritenersi sussistente - come prospettato - di un incolpevole inadempimento. Quanto al secondo aspetto, non è stata fornita la prova del comportamento fraudolento, abusivo o doloso della parte. Ed invero, la garanzia è stata escussa alla presenza del presupposto costituito dall'inadempimento del debitore principale ( ) e questo è già di per sé Controparte_3 un elemento sintomatico di un corretto esercizio, da parte del beneficiario, del proprio diritto all'escussione. L'escussione in parola, inoltre, è avvenuta entro i limiti di quanto previsto tra le stesse parti. Infatti, proprio il contratto di garanzia prevedeva in maniera espressa la possibilità del beneficiario, in caso di inadempimento del debitore principale, di escutere il garante a semplice richiesta “nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica” pari ad euro 307.003,17, contratto questo che, in assenza di prova contraria, si assume essere stato frutto di una libera e consapevole determinazione di entrambi i contraenti. L'escussione è, inoltre, avvenuta anche nei limiti di quanto consentito dalla legge, dovendosi al riguardo rilevare che la disciplina in tema di contratti pubblici non pone alcun divieto, in relazione all'appalto, di prevedere un importo di garanzia superiore a quello dalla stessa indicato - 10% dell'importo contrattuale ex art. 103, D.lgs. 50/2016, né vi ricollega specifiche sanzioni. Né, infine, si rileva la presenza di elementi dai quali poter ritenere che la garanzia fosse stata escussa al solo fine di arrecare pregiudizio ad altri o contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Alla luce di tali dati, non apparendo prima facie la pretesa del creditore né dolosa, né, abusiva né fraudolenta, il rilievo basato sull'exceptio doli deve essere respinto. Dal rigetto di tale eccezione, discende l'accoglimento delle domande di regresso spiegate dalla opponente nei confronti del - atteso che l'adempimento CP_3 legittimo da parte del garante determina la surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore e il diritto della prima ad ottenere, in rivalsa, la restituzione della somma escussa, e della Società A tale ultimo riguardo si evidenzia che è Controparte_3 documentato (all. 5, pag, 6) che la aveva prestato apposita garanzia in CP_3 favore di (alias Società o Compagnia) “per l'adempimento degli obblighi e Pt_1 degli oneri che incombono al Contraente in dipendenza della stipulazione della Polizza, riconoscendo come proprie tutte le obbligazioni spettanti al Contraente nei confronti della Compagnia e dando atto che l'impegno viene espressamente assunto a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, riconoscendo per l'effetto, in favore della “il diritto di regresso e/o di surroga anche nei loro confronti e/o Pt_1 dei loro aventi causa a qualsivoglia titolo e si obbligano a tenere indenne la Società da ogni pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della Polizza stessa per capitale, rivalutazione, interessi e spese tutte ed a versare alla Società stessa, in qualunque momento, a semplice richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione dell'obbligato principale – ai sensi dell'art. 1944 cod. civ. – ogni eccezione rimossa, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ., tutte le somme, a qualsiasi titolo o per qualunque ragione dalla Società corrisposte (per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte”. Alla luce di tali considerazioni deve dunque riconoscersi il diritto di regresso della CI nei confronti delle CI oggi terze chiamate. Pt_1 Debbono, invece, rigettarsi le domande restitutorie avanzate dal nei Controparte_3 confronti della CI . CP_1 Invero, il debitore di un rapporto obbligatorio, il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, è legittimato ad agire verso il beneficiario per la restituzione delle somme da quest' ultimo percepite solo se: a) il debitore principale sia stato assoggettato a rivalsa, non avendo diversamente il debitore alcun titolo per richiedere la restituzione della somma al soggetto garantito (Cass. 865/2025; Cass. 18995/2016); b) il regresso sia stato esercitato in adempimento di una obbligazione di garanzia non dovuta e, dunque, indebita. Nel caso di specie non risulta che il debitore abbia mai subito azione di regresso, né, inoltre, che vi fosse mai stato un indebito pagamento in favore del beneficiario garantito, circostanza, questa, non emersa nel presente giudizio. Pertanto, in assenza dei necessari presupposti, le domande restitutorie articolate dal nei confronti della devono essere rigettate. CP_3 CP_1 Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata con diritto della CI opponente ad ottenere, in via di regresso, la restituzione della somma che aveva corrisposto in ragione del contratto di garanzia intercorso con la opponente. Le spese processuali relative al rapporto , stante la soccombenza Parte_4 della prima CI, devono essere poste a carico di parte opponente ed in favore di Tali spese sono liquidate nella misura indicata in Controparte_1 dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione sino ad euro 520.000,00, tre fasi di legge, valori medi). Quanto alle spese processuali relative al rapporto chiamati in causa, attesa CP_5 la mancata contestazione da parte della CI rimasta contumace e, per CP_3 il , la contestazione della domanda di regresso legata, però, alle Controparte_3 medesime ragioni di quelle svolte da parte opponente, tali spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 933/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 6.12.2023;
2. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_3
nei confronti di avente ad oggetto
[...] Controparte_1 l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto pubblico del 21.10.2022, a rogito del notaio . rep. n. 7952, reg. 24/10/2022; Per_1 3. Accoglie le domande di regresso proposte da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_3 e per l'effetto condanna quest'ultime, in solido tra di loro, al
[...] pagamento in favore dell'opponente della somma di € 315.619,30 oltre interessi di Commentato [MPP1]: Di cui 307.003,17 capitale, 4.500,00 per compensi e 634,00 per esborsi legge;
4. Rigetta ogni altra domanda;
5. Condanna al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 13.000,00, oltre IVA, CPA, 15% spese forfettarie come per legge e spese di cui al decreto ingiuntivo già liquidate in tale atto (euro 4.500,00 per compensi, 634,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a).
6. Spese compensate tra le altre parti. Viterbo, 18.08.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco