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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa
Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5436/2023 avente ad oggetto “opposizione a ingiunzione fiscale”,
promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oronzo Valentino Maggiulli, giusta procura speciale in atti
- Ricorrente/opponente- contro
(C.F. ), in persona del della Giunta e CP_1 P.IVA_2 CP_2 CP_3 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Mattera, giusta procura in atti;
- Resistente/opposta –
Conclusioni:
Quelle rassegnate all'udienza del 18.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
Con ricorso con contestuale istanza di sospensione notificato in data 3.12.2023, la società si è opposta all'ingiunzione n. Parte_2
AOO_149/PROT/28/06/2023/0008642 del 28/06/2023, avente ad oggetto il complessivo importo di € 126.192,43, dei quali € 102.949,10 per capitale e il resto per interessi, emessa a seguito dell'atto dirigenziale n° 030/DIR/2021/00016 del 04/02/2021 della CP_1 pagina 1 di 3 con il quale era stata disposta, nei confronti della “la decadenza dai benefici Parte_1
connessi ai sensi della Misura 4.3 del POR 2000/2006 della in considerazione CP_1
di quanto esposto in narrativa nonché degli esiti del Giudizio contabile definito con sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la n° 631/2018 oltre che di quello CP_1
penale definito con Sentenza del Tribunale di Lecce/II Sez. Penale n° 616/2018 emessa nel proc. pen. n° 510/2010 R.G.N.R. chiedendo testualmente al Giudice di voler:
“a) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b) nel merito accertare l'illegittimità dell'ingiunzione impugnata n°
AOO_149/PROT/28/06/2023/0008642 per i motivi innanzi esposti e, per l'effetto, dichiararla nulla, annullarla o, comunque, revocarla;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha eccepito l'inidoneità della c.d. “ingiunzione fiscale” a consentire l'esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità; la pendenza del procedimento penale n. 510/2010 RGNR, avente ad oggetto i medesimi fatti su cui si fonda la decadenza del finanziamento;
abuso del diritto e del processo da parte della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.
Ha quindi concluso come sopra.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione CP_1
proposta, preliminarmente evidenziando la mancata contestazione della fondatezza delle somme richieste;
di aver emesso l'ordinanza oggi impugnata in stretta ed ossequiosa ottemperanza a quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 16 del 4/02/2021; comunque la piena legittimità dell'azione di recupero regionale;
l'inconferenza dell'eccepita pendenza del procedimento penale n. 501/2010.
Ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di voler “- respingere, per le motivazioni spiegate, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione regionale n. 8642 del 28.06.2023;
- rigettare nel merito l'odierna opposizione, accertando e dichiarando, contrariis reiectis, la piena legittimità (rectius doverosità) dell'operato della . CP_1
- Con vittoria di spese e competenze.”
Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.2.2024, in data
16.5.2024 il Giudice ha sospeso l'ingiunzione n. AOO_149/PROT/28/06/2023/0008642 emessa dalla Regione il 28/06/2023 e ha rinviato la causa all'udienza del 18.03.2025. CP_1
pagina 2 di 3 ***
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto appresso.
Invero, premessa l'infondatezza dell'assunto della secondo cui “l'ingiunzione CP_1
fiscale regionale oggi impugnata, …, non si fonda affatto sulle citate sentenze definitive della
Corte dei Conti”, si osserva che l'ingiunzione fiscale, modalità di riscossione azionata dalla per il recupero del credito da essa vantato e derivante dalla sentenza della CP_1
Corte dei Conti n. 631/2018, non costituisce mezzo idoneo e legittimo a tale scopo, attesa l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile che non la contempla.
Come già rilevato nella sentenza n. 1867/2021 del Tribunale di Lecce, che questo giudicante richiama e condivide, l'ingiunzione amministrativa di pagamento relativa a credito erariale, ai sensi dell'art. 2, R.D. n. 639/1910 è utilizzabile per la riscossione del credito erariale mediante recupero in via amministrativa, mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile, nonché mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali, ma non ricade nelle ipotesi previste dall'art. 214 del Codice di Giustizia Contabile (D. Lgs. n.
174/2016).
Si tratta, in buona sostanza, di norme speciali (in particolare, gli artt. 212 e ss.), in materia di recupero di somme stabilite in una sentenza di condanna della Magistratura contabile, rispetto a quelle “generali” ex R.D. 639/2010, che riguardano le entrate degli enti locali, e pertanto l'opposta ingiunzione fiscale non è idonea a dare esecuzione alla sentenza n. 631/2018 pronunciata dalla Corte dei Conti e al soddisfacimento del credito cui essa dà titolo.
Le spese del presente giudizio, stante la natura della controversia e l'esito del giudizio – fondato esclusivamente sull'erronea scelta dello strumento per la riscossione delle somme – possono essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Annulla l'ingiunzione di pagamento n. AOO_149/PROT/28/06/2023/0008642 del 28/06/2023;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa
Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5436/2023 avente ad oggetto “opposizione a ingiunzione fiscale”,
promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oronzo Valentino Maggiulli, giusta procura speciale in atti
- Ricorrente/opponente- contro
(C.F. ), in persona del della Giunta e CP_1 P.IVA_2 CP_2 CP_3 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Mattera, giusta procura in atti;
- Resistente/opposta –
Conclusioni:
Quelle rassegnate all'udienza del 18.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
Con ricorso con contestuale istanza di sospensione notificato in data 3.12.2023, la società si è opposta all'ingiunzione n. Parte_2
AOO_149/PROT/28/06/2023/0008642 del 28/06/2023, avente ad oggetto il complessivo importo di € 126.192,43, dei quali € 102.949,10 per capitale e il resto per interessi, emessa a seguito dell'atto dirigenziale n° 030/DIR/2021/00016 del 04/02/2021 della CP_1 pagina 1 di 3 con il quale era stata disposta, nei confronti della “la decadenza dai benefici Parte_1
connessi ai sensi della Misura 4.3 del POR 2000/2006 della in considerazione CP_1
di quanto esposto in narrativa nonché degli esiti del Giudizio contabile definito con sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la n° 631/2018 oltre che di quello CP_1
penale definito con Sentenza del Tribunale di Lecce/II Sez. Penale n° 616/2018 emessa nel proc. pen. n° 510/2010 R.G.N.R. chiedendo testualmente al Giudice di voler:
“a) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b) nel merito accertare l'illegittimità dell'ingiunzione impugnata n°
AOO_149/PROT/28/06/2023/0008642 per i motivi innanzi esposti e, per l'effetto, dichiararla nulla, annullarla o, comunque, revocarla;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha eccepito l'inidoneità della c.d. “ingiunzione fiscale” a consentire l'esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità; la pendenza del procedimento penale n. 510/2010 RGNR, avente ad oggetto i medesimi fatti su cui si fonda la decadenza del finanziamento;
abuso del diritto e del processo da parte della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.
Ha quindi concluso come sopra.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione CP_1
proposta, preliminarmente evidenziando la mancata contestazione della fondatezza delle somme richieste;
di aver emesso l'ordinanza oggi impugnata in stretta ed ossequiosa ottemperanza a quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 16 del 4/02/2021; comunque la piena legittimità dell'azione di recupero regionale;
l'inconferenza dell'eccepita pendenza del procedimento penale n. 501/2010.
Ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di voler “- respingere, per le motivazioni spiegate, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione regionale n. 8642 del 28.06.2023;
- rigettare nel merito l'odierna opposizione, accertando e dichiarando, contrariis reiectis, la piena legittimità (rectius doverosità) dell'operato della . CP_1
- Con vittoria di spese e competenze.”
Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.2.2024, in data
16.5.2024 il Giudice ha sospeso l'ingiunzione n. AOO_149/PROT/28/06/2023/0008642 emessa dalla Regione il 28/06/2023 e ha rinviato la causa all'udienza del 18.03.2025. CP_1
pagina 2 di 3 ***
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto appresso.
Invero, premessa l'infondatezza dell'assunto della secondo cui “l'ingiunzione CP_1
fiscale regionale oggi impugnata, …, non si fonda affatto sulle citate sentenze definitive della
Corte dei Conti”, si osserva che l'ingiunzione fiscale, modalità di riscossione azionata dalla per il recupero del credito da essa vantato e derivante dalla sentenza della CP_1
Corte dei Conti n. 631/2018, non costituisce mezzo idoneo e legittimo a tale scopo, attesa l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile che non la contempla.
Come già rilevato nella sentenza n. 1867/2021 del Tribunale di Lecce, che questo giudicante richiama e condivide, l'ingiunzione amministrativa di pagamento relativa a credito erariale, ai sensi dell'art. 2, R.D. n. 639/1910 è utilizzabile per la riscossione del credito erariale mediante recupero in via amministrativa, mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile, nonché mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali, ma non ricade nelle ipotesi previste dall'art. 214 del Codice di Giustizia Contabile (D. Lgs. n.
174/2016).
Si tratta, in buona sostanza, di norme speciali (in particolare, gli artt. 212 e ss.), in materia di recupero di somme stabilite in una sentenza di condanna della Magistratura contabile, rispetto a quelle “generali” ex R.D. 639/2010, che riguardano le entrate degli enti locali, e pertanto l'opposta ingiunzione fiscale non è idonea a dare esecuzione alla sentenza n. 631/2018 pronunciata dalla Corte dei Conti e al soddisfacimento del credito cui essa dà titolo.
Le spese del presente giudizio, stante la natura della controversia e l'esito del giudizio – fondato esclusivamente sull'erronea scelta dello strumento per la riscossione delle somme – possono essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Annulla l'ingiunzione di pagamento n. AOO_149/PROT/28/06/2023/0008642 del 28/06/2023;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 3 di 3