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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9445/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9445/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IOLE MARTONE;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vairano AT (CE) il 25/07/1999 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 03.09.2002) e (il 28.03.2008). Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca della separazione consensuale avvenuta innanzi al Tribunale di Edimburgo (Scozia) in data 22.05.2012, trascritta nel registro dello Stato Civile del Comune di Vairano AT in data 27.04.2016 e che dal momento della separazione era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Rappresentava che il figlio risiedeva stabilmente in Scozia, svolgendo la professione di personal Per_1
trainer e che la figlia viveva con lei in Italia;
che, con il passare del tempo, le visite del Persona_2
padre in Italia diventavano sempre più sporadiche, fino a ridursi a due o tre volte l'anno; che, in ragione di ciò, si adoperava per accompagnare la figlia in Scozia, accollandosi tutte le spese della trasferta;
che, tuttavia, non era più in grado di accompagnarla, avendo avuto un'altra bambina da un'altra relazione;
che il resistente non versava puntualmente l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, né contribuiva ad eventuali spese straordinarie;
che, a causa della distanza e della indisponibilità del resistente la gestione delle attività ordinarie di maggiore interesse di (quali il rilascio di Persona_2
documenti, gite scolastiche, visite mediche, libretti postali) divenivano difficoltose, non potendo ottenere il consenso del marito.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la disciplina del diritto di visita tenendo conto della distanza tra i luoghi di residenza del padre e della figlia;
un assegno di mantenimento per la figlia di euro 301,71 a carico del padre, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie;
affido condiviso, ma con la possibilità per la madre di provvedere autonomamente alle decisioni di preminente interesse della figlia.
All'udienza di prima comparizione del 29.06.2023, il Presidente, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, confermava in via temporanea ed urgente la disciplina della separazione.
All'udienza del 14.01.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente che, ancorché ritualmente notificata, non si costituiva in giudizio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi innanzi al Tribunale di Edimburgo (Scozia) in data 22.05.2012, trascritta in data 27.04.2016 nel registro dello Stato Civile del
Comune di Vairano AT (CE), luogo di celebrazione del matrimonio, e, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, va osservato quanto segue.
Con riguardo alla secondogenita ancora minorenne, il Collegio ritiene di disporre l'affido Persona_2
esclusivo della stessa alla madre.
Invero, la ricorrente ha rappresentato di essersi dovuta scontrare, sovente, con il mancato consenso del marito nell'adozione delle scelte di maggiore interesse per la figlia (quali le Persona_2
autorizzazioni alle gite scolastiche, il consenso al rilascio di documenti, il consenso allo svolgimento di visite mediche), accusando il resistente di essersi mostrato spesso indisponibile alla condivisione delle decisioni anzidette.
Peraltro, la ricorrente ha lamentato anche la mancata corresponsione di quanto dovuto, in virtù degli accordi di separazione, da parte del sig. per il mantenimento della minore. Ad avviso di CP_1
questo Collegio, in ragione di quanto riferito dalla ricorrente e della distanza tra i luoghi di residenza delle parti, è maggiormente conforme all'interesse della figlia minore l'affido esclusivo della stessa alla madre. Ed invero, a fronte delle suindicate allegazioni specifiche di parte ricorrente, il padre non ha inteso costituirsi mostrando disinteresse per la vicenda processuale. Inoltre, la distanza tra i luoghi di residenza non rende agevole la condivisione delle scelte nell'interesse della figlia minore.
Con riguardo alla collocazione della minore, il Tribunale dispone in conformità ai patti di separazione, prevedendo che la stessa sia collocata in via prevalente presso il domicilio della madre, in Italia.
In ordine al diritto di visita, il Collegio, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi e i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, ormai diciassettenne, e considerata la distanza della residenza del padre (Scozia), rimette alla libera determinazione delle parti la definizione dei giorni e degli orari per gli incontri tra padre e figlia.
Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento per la figlia minore Persona_2
pagina 3 di 5 Orbene, considerato il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la residenza della stessa, deve essere stabilito un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze dei figli.
Nel caso di specie, ai fini della quantificazione dell'assegno, occorre tenere in considerazione diverse circostanze.
In primo luogo, giova evidenziare che i tempi di permanenza della minore presso il padre, in ragione della distanza che intercorre tra i loro luoghi di residenza, sono estremamente ridotti e sporadici;
che la ragazza è collocata prevalentemente presso la madre, la quale ha dato prova del suo stato di disoccupazione ( cfr attestato di iscrizione nelle liste di collocamento regionali della sig.ra ); che Pt_1
l'età della ragazza, adolescente, prossima al compimento della maggiore età, rende ragionevolmente presumibile che le attuali esigenze di vita e di relazione della stessa siano mutate rispetto all'epoca della separazione, avvenuta tredici anni fa, richiedendo un dispendio economico maggiore di cui i genitori devono farsi carico;
che, infine, non è stato possibile ricostruire in maniera puntuale la situazione reddituale del resistente, stante la mancata costituzione in giudizio dello stesso. A tale ultimo fine, dunque, è opportuno tenere in considerazione le determinazioni adottate in sede di separazione in ordine ai provvedimenti economici. Invero, il sig. è stato onerato al pagamento di un CP_1
assegno di mantenimento pari a 850,00 sterline complessive per i due figli (corrispondenti a circa
1.000,00 euro), oltre ad un assegno di mantenimento per la moglie pari a 450,00 sterline.
Orbene, tenuto conto che il resistente non sarà più tenuto all'obbligo di mantenimento per la moglie, la quale non ne fa richiesta e, in ogni caso, ella risulta aver costituito un altro nucleo familiare, e tenuto conto altresì che non sarà più tenuto a versare il mantenimento per il primogenito, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, questo Collegio stima equa la somma di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore.
L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Dichiara le spese non ripetibili attesa la contumacia di parte resistente e la natura del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Vairano AT (CE) il 25/07/1999 (atto n. 10, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999);
• affida in via esclusiva la minore alla ricorrente;
Persona_2
• dispone che la minore sia collocata in via prevalente presso il domicilio materno, in
Italia;
• disciplina il diritto di visita del padre nei confronti della figlia come indicato in parte motiva;
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della figlia Per_2
a titolo di mantenimento la somma di euro 500,00 mensili da versare alla ricorrente entro e
[...]
non oltre il giorno cinque di ogni mese;
somma rivalutabile in base agli indici ISTAT;
• Il resistente dovrà contribuire altresì nella misura del 50% alle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vairano AT (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9445/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IOLE MARTONE;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vairano AT (CE) il 25/07/1999 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 03.09.2002) e (il 28.03.2008). Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca della separazione consensuale avvenuta innanzi al Tribunale di Edimburgo (Scozia) in data 22.05.2012, trascritta nel registro dello Stato Civile del Comune di Vairano AT in data 27.04.2016 e che dal momento della separazione era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Rappresentava che il figlio risiedeva stabilmente in Scozia, svolgendo la professione di personal Per_1
trainer e che la figlia viveva con lei in Italia;
che, con il passare del tempo, le visite del Persona_2
padre in Italia diventavano sempre più sporadiche, fino a ridursi a due o tre volte l'anno; che, in ragione di ciò, si adoperava per accompagnare la figlia in Scozia, accollandosi tutte le spese della trasferta;
che, tuttavia, non era più in grado di accompagnarla, avendo avuto un'altra bambina da un'altra relazione;
che il resistente non versava puntualmente l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, né contribuiva ad eventuali spese straordinarie;
che, a causa della distanza e della indisponibilità del resistente la gestione delle attività ordinarie di maggiore interesse di (quali il rilascio di Persona_2
documenti, gite scolastiche, visite mediche, libretti postali) divenivano difficoltose, non potendo ottenere il consenso del marito.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la disciplina del diritto di visita tenendo conto della distanza tra i luoghi di residenza del padre e della figlia;
un assegno di mantenimento per la figlia di euro 301,71 a carico del padre, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie;
affido condiviso, ma con la possibilità per la madre di provvedere autonomamente alle decisioni di preminente interesse della figlia.
All'udienza di prima comparizione del 29.06.2023, il Presidente, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, confermava in via temporanea ed urgente la disciplina della separazione.
All'udienza del 14.01.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente che, ancorché ritualmente notificata, non si costituiva in giudizio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi innanzi al Tribunale di Edimburgo (Scozia) in data 22.05.2012, trascritta in data 27.04.2016 nel registro dello Stato Civile del
Comune di Vairano AT (CE), luogo di celebrazione del matrimonio, e, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, va osservato quanto segue.
Con riguardo alla secondogenita ancora minorenne, il Collegio ritiene di disporre l'affido Persona_2
esclusivo della stessa alla madre.
Invero, la ricorrente ha rappresentato di essersi dovuta scontrare, sovente, con il mancato consenso del marito nell'adozione delle scelte di maggiore interesse per la figlia (quali le Persona_2
autorizzazioni alle gite scolastiche, il consenso al rilascio di documenti, il consenso allo svolgimento di visite mediche), accusando il resistente di essersi mostrato spesso indisponibile alla condivisione delle decisioni anzidette.
Peraltro, la ricorrente ha lamentato anche la mancata corresponsione di quanto dovuto, in virtù degli accordi di separazione, da parte del sig. per il mantenimento della minore. Ad avviso di CP_1
questo Collegio, in ragione di quanto riferito dalla ricorrente e della distanza tra i luoghi di residenza delle parti, è maggiormente conforme all'interesse della figlia minore l'affido esclusivo della stessa alla madre. Ed invero, a fronte delle suindicate allegazioni specifiche di parte ricorrente, il padre non ha inteso costituirsi mostrando disinteresse per la vicenda processuale. Inoltre, la distanza tra i luoghi di residenza non rende agevole la condivisione delle scelte nell'interesse della figlia minore.
Con riguardo alla collocazione della minore, il Tribunale dispone in conformità ai patti di separazione, prevedendo che la stessa sia collocata in via prevalente presso il domicilio della madre, in Italia.
In ordine al diritto di visita, il Collegio, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi e i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, ormai diciassettenne, e considerata la distanza della residenza del padre (Scozia), rimette alla libera determinazione delle parti la definizione dei giorni e degli orari per gli incontri tra padre e figlia.
Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento per la figlia minore Persona_2
pagina 3 di 5 Orbene, considerato il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la residenza della stessa, deve essere stabilito un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze dei figli.
Nel caso di specie, ai fini della quantificazione dell'assegno, occorre tenere in considerazione diverse circostanze.
In primo luogo, giova evidenziare che i tempi di permanenza della minore presso il padre, in ragione della distanza che intercorre tra i loro luoghi di residenza, sono estremamente ridotti e sporadici;
che la ragazza è collocata prevalentemente presso la madre, la quale ha dato prova del suo stato di disoccupazione ( cfr attestato di iscrizione nelle liste di collocamento regionali della sig.ra ); che Pt_1
l'età della ragazza, adolescente, prossima al compimento della maggiore età, rende ragionevolmente presumibile che le attuali esigenze di vita e di relazione della stessa siano mutate rispetto all'epoca della separazione, avvenuta tredici anni fa, richiedendo un dispendio economico maggiore di cui i genitori devono farsi carico;
che, infine, non è stato possibile ricostruire in maniera puntuale la situazione reddituale del resistente, stante la mancata costituzione in giudizio dello stesso. A tale ultimo fine, dunque, è opportuno tenere in considerazione le determinazioni adottate in sede di separazione in ordine ai provvedimenti economici. Invero, il sig. è stato onerato al pagamento di un CP_1
assegno di mantenimento pari a 850,00 sterline complessive per i due figli (corrispondenti a circa
1.000,00 euro), oltre ad un assegno di mantenimento per la moglie pari a 450,00 sterline.
Orbene, tenuto conto che il resistente non sarà più tenuto all'obbligo di mantenimento per la moglie, la quale non ne fa richiesta e, in ogni caso, ella risulta aver costituito un altro nucleo familiare, e tenuto conto altresì che non sarà più tenuto a versare il mantenimento per il primogenito, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, questo Collegio stima equa la somma di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore.
L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Dichiara le spese non ripetibili attesa la contumacia di parte resistente e la natura del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Vairano AT (CE) il 25/07/1999 (atto n. 10, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999);
• affida in via esclusiva la minore alla ricorrente;
Persona_2
• dispone che la minore sia collocata in via prevalente presso il domicilio materno, in
Italia;
• disciplina il diritto di visita del padre nei confronti della figlia come indicato in parte motiva;
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della figlia Per_2
a titolo di mantenimento la somma di euro 500,00 mensili da versare alla ricorrente entro e
[...]
non oltre il giorno cinque di ogni mese;
somma rivalutabile in base agli indici ISTAT;
• Il resistente dovrà contribuire altresì nella misura del 50% alle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vairano AT (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 5 di 5