Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: 1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 3062/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 10/12/2024, vertente TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte 1 dagli Avv.ti SENESE ITALIA e ROMOLO LEONE, presso i quali elettivamente domicilia;
· RICORRENTE
E nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
,
in atti, dall'Avv. VENTORINO LUISA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio Scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 10/12/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69). Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 06/03/2010 in Caserta - dal quale sono nate due figlie ( Persona 1 nata il 23.08.2010; Persona 2 nata il 21.05.2012) e altri provvedimenti.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 10/12/24, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. Le minori Per 1 e Persona 3 sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocamento privilegiato e residenza anagrafica presso la madre che si impegna a comunicare ogni variazione all'altro genitore entro e non oltre trenta giorni dall'evento e con impegno di entrambi i genitori ed educarle, istruirle e mantenerle;
2. Per ciò che attiene il diritto/obbligo di visita delle minori, la frequentazione dovrà essere libera, senza alcuna forma di limitazione nei rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine. Le parti, in ogni caso, hanno ritenuto di disciplinare la frequentazione delle figlie secondo il piano genitoriale concordato, versato in atti.
TRASFERTA
CAMPANIA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato
Domenica
SETTIMANA 2
TRASFERTA
LAZIO UMBRIA
Lunedì
Martedì
Genitore con cui il minore Genitore con cui il trascorre iltempo extrascolastico minorepernotta
Padre da ore 07.30 a 08.00 Madre
Accompagnamento Scuola - Da ore
13.00 a 14.30 Accompagnamento
Casa MADRE Da ore 16.00 - 17.30
Accompagnamento Atletica OL -
Da 17.30 a 19.00 compiti OL Padre da ore 07.30 a 08.00 Madre
Accompagnamento Scuola - Da ore
13.00 a 14.30 Accompagnamento
Casa madre MADRE
Da 17.30 a 19.00 compiti OL Padre da ore 07.30 a 08.00 Madre
Accompagnamento Scuola - Da ore
13.00 a 14.30 Accompagnamento
Casa MADRE Da ore 16.00 - 17.30
Accompagnamento Atletica OL -
Da 17.30 a 19.00 accompagnamento
Genevieve Psicoterapia
Madre Madre
Madre Madre
Madre Madre
Madre Madre
Genitore con cui il minore Genitore con cui il trascorre iltempo extrascolastico minorepernotta
Padre da ore 07.30 a 08.00 Madre
Accompagnamento Scuola - Da ore 13.00 a 14.30 Accompagnamento
Casa MADRE Da ore 16.00 - 17.30
Accompagnamento Atletica OL -
Da 17.30 a 19.00 compiti OL
Padre da ore 07.30 a 08.00 Madre
Accompagnamento Scuola - Da ore 13.00 a 14.30 Accompagnamento Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
SETTIMANA 3
TRASFERTA
SICILIA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
SETTIMANA 4
TRASFERTA
PUGLIA -
CALABRIA
Lunedì
Martedì
Casa MADRE
Da 17.30 a 19.00 compiti OL
Padre da ore 07.30 a 08.00 Madre
Accompagnamento Scuola - Da ore
13.00 a 14.30 Accompagnamento
Casa MADRE Da ore 16.00 - 17.30
Accompagnamento Atletica OL -
Da 17.30 a 19.00 accompagnamento
Genevieve Psicoterapia Madre Madre
Padre da ore 19.00 presa OL e Padre
Genevieve
Padre tutta la giornata Padre
MadreMADRE ORA DI PRANZO
Genitore con cui il minore trascorre Genitore con cui il minore il tempo extrascolastico pernotta
Madre Padre da ore 07.30 a 08.00
Accompagnamento Scuola - Da ore
13.00 a 14.30 Accompagnamento
Casa MADRE Da ore 16.00 - 17.30
Accompagnamento Atletica OL
Da 17.30 a 19.00 compiti OL
Padre da ore 07.30 a 08.00 Madre
Accompagnamento Scuola - Da ore
13.00 a 14.30 Accompagnamento
Casa MADRE
Da 17.30 a 19.00 compiti OL
Madre Madre
Madre Madre
Madre Madre
Madre Madre
Madre Madre
Genitore con cui il minore Genitore con cui il minore trascorre il tempo extrascolastico pernotta
Padre da ore 07.30 a 08.00 Madre
Accompagnamento Scuola - Da ore
13.00 a 14.30 Accompagnamento
Casa MADRE Da ore 16.00 - 17.30
Accompagnamento Atletica OL -
Da 17.30 a 19.00 compiti OL
Madre Padre da ore 07.30 a 08.00
Accompagnamento Scuola Da ore
13.00 a 14.30 Accompagnamento
Casa MADRE Da 17.30 a 19.00 compiti OL
Mercoledì Padre da ore 07.30 a 08.00 Madre
Accompagnamento Scuola -
Giovedì Madre Madre
Venerdì Padre da ore 19.00 presa OL e Padre Genevieve
Sabato Padre tutta la giornata Padre
MADRE ORA DI PRANZO MadreDomenica
Quanto alle festività, confermano le condizioni già concordate in sede di separazione che di seguito si riportano: il periodo Natalizio sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore dal giorno 23 Dicembre al giorno 30 Dicembre e dal giorno 31 Dicembre al giorno 6 Gennaio;
il periodo Pasquale sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore dal Sabato Santo al Lunedì in Albis;
durante le ferie estive le minori dovranno trascorrere un periodo non continuativo di giorni quindici con ciascun genitore con date da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno e da suddividersi nei mesi di luglio e di agosto;
le modalità di visita e frequentazione saranno sempre, in ogni caso, subordinate alle esigenze contingenti ed al superiore interesse delle minori;
i genitori concordemente si impegnano a non ostacolare in alcun modo la reciproca possibilità di armonica ed equilibrata frequentazione delle minori;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i genitori concordemente convengono che gli accordi di cui al presente capo potranno essere modi-ficati in forma di reciproco rispetto e secondo criteri di buon senso nel caso di diverse esigenze delle minori e/o di improcrastinabili diversi impegni dei genitori;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente ed ogni decisione che attenga aspetti sostanziali della vita delle minori (scuola, salute, sport e simili) dovrà essere assunta concordemente tra le parti, tenendo conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle bambine;
le minori non dovranno essere esposte alla frequentazione di partners occasionali dei genitori e potranno avere contatti con nuovi compagni solo in caso di consolidamento di una relazione stabile;
l'utilizzo dei social da parte delle minori e la pubblicazione di foto e video di queste ultime dovranno essere sempre subordinati al consenso di entrambi i genitori;
3. Per ciò che attiene il mantenimento ordinario delle minori, il sig. Parte 1 corrisponderà la somma complessiva di € 1.000,00 (500,00 per ciascuna figlia), da versare entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sull'Iban intestato alla sig.ra Nell'importo così concordato sono Controparte_1 ricomprese le spese per lo sport amatoriale delle figlie, così come stabilito all'udienza del 01/10/2024; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. Il Sig. inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie necessarie. Per tutte le altre eventuali spese straordinarie a sostenersi, si farà completo riferimento alle linee guida del CNF del 29/11/2017, sia per l'identificazione della natura di spesa straordinaria sia per l'individuazione dell'eventuale obbligatorietà, della preventiva concertazione e per le modalità di rimborso;
5. le parti si concedono, fin da ora, il nulla osta al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio;
6. Le spese di procedura sono integralmente compensate tra le parti.
I difensori hanno concluso per lo scioglimento del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale omologata dal Tribunale di S. Maria C.V. con decreto del 08.10.2021. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione. Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3062/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede: a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Caserta il 06/03/2010 da
[...] nata a [...] il Pt 1 nato a [...] il [...] e Controparte 1 12/08/1975 -atto n. 3, P.I, anno 2010-;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 10/12/24 Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso