Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2002, n. 16364
CASS
Sentenza 20 novembre 2002

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L'attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette dall'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendosi riconoscere un carattere meramente esemplificativo all'elencazione contenuta nell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (che considera il lavoro sulle strade intrinsecamente pericoloso e sottopone all'obbligo assicurativo le persone, ivi indicate, addette ai lavori stradali senza ausilio di macchine mosse dalla persona stessa) e dovendosi considerare che il rischio della strada grava sul vigile urbano "viabilita" in misura almeno uguale che sul vigile "automobilista" (e in maniera diversa che sul comune cittadino), sì da configurarsi anch'esso come di natura professionale e suscettibile, pertanto, della tutela antinfortunistica, in virtù del principio generale secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela.

Commentario1

  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Aldo Garlatti L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali Tra le principali forme di tutela previdenziale di diritto pubblico rientra certamente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 30.6.1965 finalizzata a indennizzare, mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, le conseguenze negative di eventi – quali l'infortunio o la malattia professionale – verificatisi per causa ed in occasione di lavoro e dai quali possa conseguire inabilità permanente, temporanea o nei casi più gravi la morte. Sotto questo profilo, il sistema …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2002, n. 16364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16364
Data del deposito : 20 novembre 2002

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