Sentenza 20 novembre 2002
Massime • 1
L'attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette dall'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendosi riconoscere un carattere meramente esemplificativo all'elencazione contenuta nell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (che considera il lavoro sulle strade intrinsecamente pericoloso e sottopone all'obbligo assicurativo le persone, ivi indicate, addette ai lavori stradali senza ausilio di macchine mosse dalla persona stessa) e dovendosi considerare che il rischio della strada grava sul vigile urbano "viabilita" in misura almeno uguale che sul vigile "automobilista" (e in maniera diversa che sul comune cittadino), sì da configurarsi anch'esso come di natura professionale e suscettibile, pertanto, della tutela antinfortunistica, in virtù del principio generale secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela.
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Aldo Garlatti L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali Tra le principali forme di tutela previdenziale di diritto pubblico rientra certamente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 30.6.1965 finalizzata a indennizzare, mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, le conseguenze negative di eventi – quali l'infortunio o la malattia professionale – verificatisi per causa ed in occasione di lavoro e dai quali possa conseguire inabilità permanente, temporanea o nei casi più gravi la morte. Sotto questo profilo, il sistema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2002, n. 16364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16364 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA GIUSEPPINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 26/6/2000, rep. 54578;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 120/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/03/00 R.G.N. 499/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
LL FA, agente di polizia municipale, il 22.1.1998 veniva investito da un autocarro, riportando lesioni che gli procuravano una riduzione della capacità lavorativa del 24%. Riteneva di avere diritto alla rendita per infortunio sul lavoro, in quanto l'investimento era avvenuto mentre, in servizio di viabilità a piedi, dirigeva la manovra a retromarcia dell'autocarro, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.
La domanda veniva respinta prima dal Pretore di Firenze e poi, in sede d'appello, dal locale Tribunale, con sentenza 8/22 marzo 2000 n. 120, che riteneva l'attività lavorativa del vigile urbano non rientrante tra quelle tutelate dal t.u. 1124/65.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LL, con unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, censura la sentenza impugnata, ritenendo che la stessa sia basata su una concezione restrittiva della tutela infortunistica, contraria al suo processo storico di espansione, quale risulta dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria.
Il motivo è fondato, nei sensi di cui in motivazione.
Il problema va impostato non in termini di occasione di lavoro, cui si riferisce la copiosa giurisprudenza citata dal ricorrente (nozione che attiene al collegamento tra l'evento infortunistico e la situazione lavorativa in cui il soggetto si trovi, necessitata dal sinallagma contrattuale;
circostanza nella specie pacifica), bensì in termini di attività protetta;
occorre cioè individuare la norma, se esiste, che includa l'attività del vigile urbano viabilista tra quelle protette dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Infatti, come è ben noto, la tutela infortunistica conserva tutt'oggi la logica di tipo assicurativo delle origini (Corte cost. ord. 12/17 luglio 2001 n. 327; sentt. 20.14.2.2000 n. 26; 297 e 495/1999; 350/1997), per cui non è tutelata qualsiasi espressione lavorativa, bensì solo le attività e le persone selezionate dal legislatore in base ad un criterio di gravità e frequenza del rischio infortunistico;
anche se, occorre dire, nel corso di ormai oltre un secolo di evoluzione del sistema infortunistico, la platea degli eventi e delle persone tutelate si è enormemente dilatata per effetto di interventi legislativi, della giurisprudenza costituzionale e di quella ordinaria, attente ad una interpretazione delle norme conforme al principio dell'art. 38 Cost. Nessuna norma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 menziona espressamente l'attività del vigile urbano tra quelle protette;
e ciò nondimeno costituisce jus receptum che le singole attività del vigile urbano sono coperte dall'assicurazione obbligatoria ogni qualvolta si svolgano nelle, o interferiscano con le, aree protette.
1. Cosi, il vigile urbano automobilista è tutelato a norma dell'art. 4, comma 3^, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il quale comprende tra le persone assicurate i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
In tali termini letterali, si giustificava la collocazione della disposizione nell'art. 4 dedicato alle persone assicurate;
il suo intento tassativo era desumibile da tale collocazione e dalla indicazione nominativa delle tipologie impiegatizie protette. Una volta affermato il carattere non tassativo, ma esemplificativo dell'elencazione (Corte Cost. 10-12-1969 n. 152; 24-5-1977 n. 114;
Cass. 24-11-1978 n. 5529; Cass. 15-11-1983 n. 6785), nell'ambito del processo evolutivo delle nozioni fondamentali, che in questa sede si può solo accennare, la disposizione ha assunto un carattere puramente oggettivo, in quanto designa una attività, conduzione di veicoli a motore, che è considerata pericolosa di per sè, da chiunque esercitata. Così mutato il suo contenuto precettivo, essa viene a costituire un ulteriore ipotesi di attività pericolosa e la sua corretta collocazione sistematica sarebbe sotto l'art. 1, comma 3, in aggiunta alle attività intrinsecamente pericolose ivi nominate.
La necessità di un'apposita disposizione per la guida dei veicoli a motore, in aggiunta a quella di cui al lo comma dell'art. 1, che già tutela in via generale il lavoro presso le macchine, deriva da una duplice esigenza, una soggettiva, l'altra oggettiva. Sul piano soggettivo, una apposita disposizione si imponeva per la specificazione relativa al carattere impiegatizio, necessaria in contrapposizione all'opera manuale di cui all'art. 4, con cui si designava al tempo il lavoro operaio. Sul piano oggettivo, la disposizione è necessaria perché essa prevede un rischio ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 1, e cioè non solo quello derivante dal veicolo a motore cui è addetta la persona tutelata, ma anche quello derivante dagli altri veicoli, condotti da terzi utenti della strada, rispetto ai quali la persona tutelata non può qualificarsi addetto, ai sensi del comma 1^: in altri termini, il rischio della circolazione stradale, quale fatto indipendente dalla persona tutelata.
Si può quindi comprendere come questa Corte (sent. 4-11-1993 n. 10896) abbia parlato a tale riguardo di rischio ambientale, inteso come il rischio della circolazione stradale, quale situazione ambientale fluida (costituita dalle strutture e dal flusso della circolazione stradale) nella quale la persona tutelata, con il suo veicolo, è immersa.
La ratio della interpretazione estensiva dell'art. 4, comma 3, risiede dunque non nella riconduzione della guida di veicoli a motori nel rischio macchinistico (in tali limiti la disposizione risulterebbe pleonastica), ma nel principio di parità di tutela (degli altri lavoratori dipendenti conducenti di veicoli a motori) a parità di rischio (dei commessì viaggiatori, piazzisti e agenti delle imposte di consumo).
2. Il vigile urbano che lavori in ufficio con l'ausilio, oggi ovvio, di una macchina elettrica, quale centralino telefonico, computer, etc., è tutelato a norma dell'art. 1, comma 1, t.u. 1124, posto che, come statuito da questa Corte a chiusura di un lungo dibattito, ed in accoglimento delle tesi dell'Istituto assicuratore, non esiste il rischio zero nelle macchine elettriche (Cass. 25-7-1978 n. 3741;
Cass. 26-1-1982 n. 523; Cass. 3-7-1990 n. 6800; Corte cost. 16.10.1986 n. 221). Una volta istituita la copertura infortunistica, consegue quella contro le malattie professionali, le quali non costituiscono una autonoma forma assicurativa, ma presuppongono l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro (art. 131 t.u. 1124): così il vigile urbano, tutelato a norma dell'art. 4, comma 3, t.u. 1124, è protetto anche contro le malattie dell'apparato respiratorio causate dai gas di scarico della circolazione stradale (Cass. 4 novembre 1993 n. 10896 cit., in fattispecie di vigile urbano addetto a servizio di viabilità promiscuamente a piedi ed in macchina, il quale ha avuto accesso alla tutela contro la malattia professionale broncopatia ostruttiva grazie alla parziale modalità lavorativa di controllo della viabilità in macchina). Tale copertura sussiste dunque anche per le malattie professionali non legate da nesso con il c.d. rischio assicurato, il che si spiega sia con la categoria normativa, sola menzionata dal t.u. 1124, dell'attività protetta, sia con la qualificazione del rischio come ambientale, nel senso sopra indicato. La Corte infatti ha ricondotto l'inalazione dei gas tossici di scarico ad un rischio ambientale (Cass. 10896/1993 cit.), come cennato;
è stato successivamente osservato che di rischio ambientale può parlarsi solo in ambienti organizzati (Cass. 6 maggio 1995 n. 4940). Quale che sia la qualificazione che si voglia attribuire al rischio in esame, anche il rischio ambientale, riguardando l'attività protetta, richiede una norma che includa l'attività del vigile urbano addetto, a piedi, a compiti di viabilità stradale, tra quelle protette dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
3. L'art. 1, comma 3, n. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 considera il lavoro sulle strade intrinsecamente pericoloso, e pertanto sottopone all'obbligo assicurativo le persone addette ai lavori sulle strade (di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo), senza ausilio di macchine mosse dalla persona stessa. Per tale via la legge 19 gennaio 1963, n. 15, cui si deve l'attuale testo dell'art. 1, comma 3, n. 1 del t.u. 1124, ha risolto, pur senza nominarli, l'annoso problema dei cantonieri stradali, tenuti, come i vigili urbani, a lavorare a piedi lungo la strada senza l'ausilio di macchine mosse da agente inanimato, nel senso della loro ricomprensione nelle attività protette. Ed identica valutazione opera l'art. 1, comma 3, n. 25 del t.u. 1124 (ipotesi aggiunta dall'art. 1 legge 19 gennaio 1963, n. 15 al precedente catalogo del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 il quale, tacendo al riguardo, consentiva la protezione del lavoro dei netturbini solo in quanto rientrasse nelle attività allora nominate di trasporto o carico e scarico delle immondizie): il n. 25 infatti inserisce tra le attività protette il servizio di nettezza urbana in quanto tale, e pertanto anche la semplice ramazzatura per le strade, senza ausilio di macchine, come riconosciuto anche dalla più autorevole dottrina in materia.
E si può ricordare ancora, in punto di valutazione del rischio derivante dagli automezzi, la disposizione dell'art. 1, comma 3, n. 9, la quale comprende tra le attività protette l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli, nonché il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici.
È essenziale dunque, ai fini del decidere, risolvere il problema ermeneutico se l'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 3, n. 1 abbia carattere tassativo o esemplificativo.
Una pluralità di canoni interpretativi inducono la Corte ad optare per la seconda soluzione.
In primo luogo il canone di interpretazione costituzionale, per il quale, tra più opzioni interpretative, deve esser preferita quella più conforme alla costituzione (Corte Cost. ord. 26-5-1998 n. 188;
sentt. 169/1982, 146/1985, 473/1989 e ord. 63/1989); in particolare, nella specie, il canone desunto dal principio costituzionale di razionalità ed eguaglianza (Cass. 5-1-2001 n. 94), applicato al precetto dell'art. 38, 2^ comma, Cost. A questo canone si collega quello, esplicitato pure ripetutamente dalla Corte Costituzionale, secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela. Trattasi del criterio sottostante, come cennato, alla interpretazione estensiva dell'art. 4, comma 3, t.u. 1124, e che suggerisce di cogliere la ratio comune alle varie ipotesi similari sopra menzionate di protezione dal rischio stradale.
Infine il canone di coerenza nella interpretazione delle formule testuali originarie con l'assetto complessivo attuale del sistema di tutela infortunistica. Trattasi di un criterio largamente impiegato dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria e responsabile dell'evoluzione delle fondamentali categorie della assicurazione infortuni, pur rimasti testualmente invariati dalla legge fondante del 1898; ben noto processo formativo del diritto spesso consacrato in norme di legge (art. 1 legge 19 gennaio 1963, n. 15 che ha codificato molte delle ipotesi di protezione già acquisite in via giurisprudenziale;
art. 55 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, che impone al legislatore delegato di uniformarsi, nella disciplina dell'infortunio in itinere, alla giurisprudenza di legittimità; art. 12 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che, in esecuzione della delega,
ha codificato la disciplina pretoria dell'infortunio in itinere;
etc); in questa sede si può solo accennare all'evoluzione puramente giurisprudenziale dei concetti di occasione di lavoro, con la ben nota elaborazione in tema di rischio indiretto, improprio, ambientale (Cass. sez. un. 14-4-1994 n. 3476); di causa violenta, fino alla sua interiorizzazione (Corte Cost. 21-3-1989 n. 137); di opera manuale, non più caratteristica soggettiva dell'operaio ma qualità inerente oggettivamente alla prestazione, e quindi afferente anche agli impiegati (Cass. 27-4-1987 n. 4071) e ai dirigenti (D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 4). A questo riguardo è necessario precisare (in ciò dissentendo da antico precedente, superato dalla successiva evoluzione legislativa e giurisprudenziale), che il rischio della circolazione stradale che grava sul vigile urbano viabilista a piedi è profondamente diverso da quello che grava sugli altri pedoni utenti della strada. Questi sono legalmente tenuti (art. 190 D.Lgs. 30-4-1992 n. 285) a camminare sui marciapiedi e devono attraversare le strade sulle apposite strisce;
il loro percorso è quindi tendenzialmente separato da quello degli auto e motoveicoli. Il vigile urbano è tenuto viceversa, per i suoi compiti d'istituto, ad operare nel cuore del pericolo, in mezzo alla strada, tra i veicoli circolanti, come l'odierna fattispecie ribadisce, immerso, in definitiva, nello stesso rischio della circolazione stradale come sopra definito. Occorre inoltre ricordare che quando diverse persone frequentano lo stesso luogo, alcune per ragioni professionali ed altre per ragioni diverse, il rischio non è comune, se non altro per la diversa frequenza (avente funzione di aggravamento), e lo stesso tipo di incidente può assumere carattere professionale per i primi e comune per i secondi. La giurisprudenza si è già ampiamente occupata di questa problematica, ad es., per l'infortunio occorso al dipendente FS, per il quale la vettura ferroviaria costituisce il luogo di lavoro, sicché l'eventuale caduta al suo interno costituisce per lui infortunio sul lavoro, mentre per il viaggiatore costituisce infortunio accidentale;
nonché nella copiosa casistica sugli atti di locomozione interna (Cass. 22-11-1999 n. 12930; Cass. 17-12-1998 n. 12652; Cass. 2-6-1999 n. 5419; Cass. 7-4-2000 n. 4433; Cass. 4-8-2000 n. 10298; Cass. 9-10-2000 n. 13447; Cass. 13-7-2001 n. 9556; Cass.
8.3.2001 n. 3363). Il rischio intrinseco della strada risalta poi dall'evoluzione in tema di infortunio in itinere, la cui elaborazione pretoria è stata ora recepita dal legislatore (D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12) sicché ora il percorso casa-lavoro a piedi è tutelato dalla assicurazione obbligatoria (Cass. 5-5-1998 n. 4535). Ora, il singolare vuoto di tutela affermato dal Tribunale (sicché, in rapporto all'evoluzione successiva del sistema, sarebbe tutelato dal rischio della strada il lavoratore protetto per altro titolo che la percorra quale suo iter, mentre non lo sarebbe il vigile urbano viabilista per il quale la strada è il luogo della prestazione lavorativa;
per altro verso, sarebbe tutelato il vigile urbano che lavora in ufficio con un computer, mentre non lo sarebbe il collega viabilista;
con tutte le ricadute cennate in punto di estensione della tutela contro le malattie professionali) potrebbe essere affermato solo in presenza di una chiara trama normativa in tal senso, che potrebbe porre, in tale ipotesi, problemi di costituzionalità.
Viceversa, poiché il rischio della strada grava sul vigile urbano viabilista in maniera profondamente diversa che sul comune cittadino, si da atteggiarsi come rischio professionale;
poiché esso grava in misura quantomeno eguale sul vigile automobilista e su quello a piedi;
e poiché l'art. 1, comma 3, n. 1, in esame considera la strada luogo intrinsecamente pericoloso per le persone tenute a lavorare su di essa, questa Corte ritiene legittima, alla luce della evoluzione del sistema di tutela concisamente cennata, una lettura della norma in senso esemplificativo.
Nè in contrario si può addurre l'esistenza di altre forme di tutela, perché non costituiscono differenza specifica per il vigile viabilista, e quindi sono prive di forza probante.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Bologna, il quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto:
"Il lavoro del vigile urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra nelle attività protette, a norma dell'art. 1, comma 3, n. 1 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124." Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 24 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2002