CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4478 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5-6-2025, vertente
tra
(C.F.: , con sede a Palermo, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Oslavia n. 62, presso lo studio dell'Avv. Paolo Palmeri, che la rappresenta e difende,
anche disgiuntamente dall'Avv. Giacomo Luca Pillitteri del Foro di Enna, in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e con sede in Roma, in persona del legale rappresentante “pro CP_1
tempore” (P. IVA , elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicolò P.IVA_2
Tartaglia n. 3, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Largajolli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: risoluzione contrattuale.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel Parte_1 prosieguo, “ conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Pt_1 CP_1
(nel prosieguo, “ ) assumendo che, con contratto in data 11 settembre
[...] CP_1
2015, GoldBet Sportwetten Gmbh con stabile organizzazione in Italia, ora CP_1
le aveva conferito l'incarico di “Referente”, per provvedere all'individuazione di
[...] nuovi punti vendita ove attivare la commercializzazione dei prodotti e per CP_1 promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto tali prodotti fra il titolare e gli altri esercenti per la provincia di Palermo.
Il contratto, avente carattere fiduciario, si fondava sulle qualità personali del Referente
e prevedeva che ogni modifica soggettiva degli organi amministrativi o della compagine sociale del Referente, ove ritenuta non idonea rispetto ai profili richiamati, avrebbe 3
potuto consentire al Titolare l'esercizio del diritto di recesso dal contratto;
inoltre era stato previsto che il contratto avrebbe potuto essere risolto da ai sensi dell'art. CP_1
1456 cod. civ., con effetto immediato, “in tutti i casi in cui ciò è stabilito dal contratto, nonché nelle seguenti ipotesi: a) emissione, nei confronti del legale rappresentante o degli amministratori del Referente, di sentenza penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c., provvedimento restrittivo della libertà personale, per ogni ipotesi di reato che, in ragione di sua natura, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'attività oggetto di Contratto, faccia ritenere al titolare venuta meno l'affidabilità la professionalità o l'idoneità morale del Referente;
b) sottoposizione del Referente a procedure concorsuali e/o fallimentari o avvio di procedure finalizzate all'apertura di procedure concorsuali;
c) violazione degli obbligjhi indicati nell'art. 1 e 2; d) violazione del divieto di concorrenza e/o dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 7; e) violazione degli obblighi di cui all'art. 9; f) il numero dei punti vendita attivi permanga inferiore a 3 per oltre 90 gg;
h) violazione del divieto di cui all'art. 2,6;i) delega non autorizzata dell'attività ex art.
8,1, mancata comunicazione dei fatti di cui all'art.
8.3 mancata fornitura delle informazioni di cui all'art.
8.4 mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.
8.5 e 5.3”.
Il titolare sarebbe stato altresì legittimato a risolvere il contratto, con le modalità di cui all'art. 5, in presenza, da parte del Referente, di inadempimento grave, dovuto a dolo o colpa grave, comportamento gravemente scorretto o che avesse recato grave pregiudizio economico, o all'immagine a al buon nome del Titolare, ovvero per comportamenti che per la loro gravità fossero risultati idonei a far venir meno il vincolo fiduciario tra le parti e non avessero consentito la prosecuzione neppure temporanea del rapporto contrattuale;
inoltre, in tutti i casi non previsti dai commi 5.2 e 5.3, il
Titolare, qualora avesse ravvisato un inadempimento del Referente, avrebbe provveduto ad apposita contestazione scritta, avvertendo il Referente che, in difetto di interruzione del comportamento inadempiente e/o riparazione delle conseguenze di tale inadempimento entro un termine non inferiore a 5 gg. lavorativi dalla comunicazione, il contratto sarebbe stato automaticamente risolto, fermo restando il diritto del Titolare al risarcimento dei danni. 4
Infine, secondo quanto previsto dall'art. 5.5, il titolare avrebbe avuto diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. qualora il referente avesse perso i requisiti di moralità e/o qualora il referente non avesse comunicato tempestivamente alla società eventuali modifiche inerenti carichi pendenti, o eventuali sentenze di condanna, relative all'amministratore o ai singoli soci, che fossero avvenute nel corso dell'efficacia del contratto.
Ciò premesso, la quale “Referente”, sosteneva di aver messo a disposizione della Pt_1
Titolare la propria capacità organizzativa e gestionale, incrementando in modo rilevante la rete di raccolta già esistente e contribuendo al raggiungimento di ottimi risultati di tutti i centri di raccolta già esistenti in termini di brandizzazione, procedure, modus operandi e fatturato, curando pedissequamente tutti gli adempimenti, controlli e verifiche in ottemperanza alle previsioni di cui l'art. 2 della Convenzione, tanto che mai erano intervenuti richiami o critiche da parte della CP_1
La iferiva che, nel luglio 2016, la le aveva proposto la sottoscrizione ed il Pt_1 CP_1 rinnovo di un nuovo contratto di referente ma, all'esito di un incontro volto a perfezionare un nuovo accordo, la ritenendo alcune clausole contrattuali Pt_1 eccessivamente vincolanti ed onerose, nonché peggiorative rispetto a quelle già vigenti, aveva scelto di non sottoscrivere un nuovo contratto, preferendo mantenere il rapporto contrattuale già esistente.
Quindi, con pec del 23 novembre 2016, la invocando l'art. 1456 c.c., senza far CP_1 riferimento ad alcuna delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto, le aveva comunicato di essere venuta a conoscenza del venir meno dei requisiti soggettivi richiesti per la sussistenza del rapporto contrattuale ancora in essere e, pertanto, le aveva comunicato la risoluzione del contratto con effetto immediato, invitando, nel contempo, la i suoi rappresentanti, i dipendenti ed i collaboratori a cessare di Pt_1 vantare ogni rapporto commerciale con GoldBet srl, a restituire il materiale pubblicitario ed a non intrattenere alcun rapporto di tipo commerciale con i titolari e con i dipendenti dei punti vendita collegati a CP_1
Pertanto, la con comunicazione pec del 24 novembre 2016, aveva contestato Pt_1
l'operatività dell'invocata risoluzione, eccependo l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed invitando la a ripristinare CP_1 5
il pannello gestionale, in modo di consentire la ripresa dell'attività e di non arrecare ulteriori danni.
al contrario, era rimasta determinata a ritenere risolto il contratto e non aveva CP_1 provveduto a ripristinare l'accesso della l pannello di controllo, comunicando Pt_1 anche a tutti gli esercenti l'intervenuta cessazione del contratto alla data del 23 novembre 2017 e cessando di corrispondere alla ualsiasi corrispettivo. Pt_1
Miglior sorte non aveva riscosso neanche l'ulteriore comunicazione pec inviata alla in data 27 maggio 2017, sicché la osteneva di essersi vista costretta ad CP_1 Pt_1 adire l'Autorità giudiziaria affinché, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto in essere tra la e la e previa declaratoria che a era inadempiente alle Pt_1 CP_1 CP_1 obbligazioni assunte e, in particolare, a quella di corrispondere il compenso pattuito, quest'ultima fosse condannata a corrispondere alla compensi dovuti secondo il Pt_1 contratto dalla data del 23 novembre 2016 fino alla data di cessazione, nella misura che fosse risultata all'esito dell'istruttoria; il tutto con la condanna della ai sensi CP_1 dell'art.1453 c.c., al risarcimento dei danni cagionati nella misura di Euro Pt_1
39.869,821, oltre Iva, per ciascun mese successivo alla data del 23 novembre 2016 e fino alla data di cessazione del contratto, oltre agli ulteriori danni e al pagamento delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza della domanda proposta CP_1 dall'attrice, sostenendo che solo dopo la conclusione del contratto del 11/9/2015 aveva avuto modo di apprendere, prendendo visione della sentenza emessa dal TAR del
Veneto n. 1083/16, poi confermata -seppur solo in sede cautelare- dal Consiglio di
Stato, dell'esistenza di collegamenti parentali e di frequentazioni tra il sig.
[...]
(legale rappresentante della e alcuni soggetti già condannati per Pt_1 Parte_1 reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, sicché aveva ritenuto di fare applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al punto 5.5 del contratto;
in ogni caso, poi, dopo aver fatto presente di aver prima di allora già esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto ex art. 5 e, comunque, deducendo la piena validità ed operatività della clausola risolutiva espressa, in via riconvenzionale chiedeva: 1) previo accertamento del grave inadempimento della la declaratoria della risoluzione del Pt_1 6
contratto alla data del 23 novembre 2016; 2) previo accertamento dell'errore essenziale e rilevante in cui era incorsa nel sottoscrivere il contratto di referente con Pt_1
l'annullamento del medesimo a far data dal 23 novembre 2016. Il tutto con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
9383/20, rigettava le domande della condannandola alla rifusione delle spese Pt_1 processuali.
Il Tribunale, in primo luogo, “a prescindere dalle valutazioni circa la validità e applicabilità della clausola risolutiva espressa”, rilevava che “effettivamente, con missiva del 15.9.16, comunicata via PEC in pari data”, la aveva “esercitato il CP_1 diritto di recesso previsto dall'art. 5, per cui, visti i 6 mesi di preavviso, il contratto
[doveva] intendersi cessato al 15.3.17”; inoltre, dopo aver rilevato che, ai sensi della previsione di cui all'art.
4.2 del contratto, il diritto al compenso era “subordinato alla esistenza di almeno 3 punti vendita attivi e alla segnalazione, da parte del referente, di almeno un nuovo punto vendita ogni 6 mesi a partire dalla data di efficacia del contratto”, il Tribunale, alla luce del principio “della ragione più liquida”, sosteneva che la vrebbe dovuto dimostrare che, “alla data del 23.11.16, sussistessero le Pt_1 condizioni (…) per avere diritto al corrispettivo, sino alla scadenza del contratto in data 15.3.17”; infine, nell'evidenziare che la on aveva dedotto né provato nulla Pt_1 sul punto, e che al riguardo l'ordine di esibizione richiesto si presentava generico “in relazione alla richiesta della “documentazione necessaria per stabilire i compensi”, e irrilevante “quanto a quella dei tabulati del conto gioco aperto nella piattaforma di
ET relativi al referente non permettendo di risalire alla esistenza stessa del Pt_1 diritto al compenso”, rigettava le domande della ivi compresa quella di Pt_1 risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., ritenendo al contempo assorbite le domande riconvenzionali proposte dalla CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la roponeva appello avverso tale Pt_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo, articolato motivo di doglianza, l'appellante lamentava l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della domanda avente ad oggetto l'accertamento 7
della nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della risoluzione e del conseguente diritto alla percezione dei corrispettivi e al risarcimento dei danni ex art. 1453 c.c..
Quindi, nel far presente che la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, la osteneva che la ET non aveva mai contestato che alla data del 23/11/2016 Pt_1 sussistessero le condizioni per la er esigere il corrispettivo, evidenziando anche Pt_1 che erano stati prodotti anche i tabulati da cui risultava che i punti di raccolta attivi erano più di tre.
In particolare, l'appellante, sosteneva che la dichiarazione del 23/11/2016, con la quale la aveva inteso avvalersi della risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., non CP_1 aveva potuto produrre alcun effetto risolutivo, in quanto essa non si era mai resa inadempiente ad alcuna delle clausole risolutive contenute nel contratto.
Più esattamente, rispetto alle previsioni contenute all'art.
8.1 del contratto (ed alle
“qualità fiduciarie” da esso previste), la evidenziava che da nessuno dei Pt_1 documenti prodotti (in particolare, dai certificati dei carichi pendenti e dai certificati del Cellario giudiziale di tutti i soci) risultava nulla al riguardo, mentre il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva presentata dal sig. Parte_1 nei confronti della sentenza del TAR di ZI non poteva assolutamente legittimare in alcun modo la risoluzione del rapporto.
Riguardo, poi, alla previsione di cui all'art.
5.5 del contratto, la aceva presente Pt_1 che esso collegava l'effetto risolutivo alla perdita dei requisiti di moralità in capo al legale rappresentante della e/o alla mancata tempestiva comunicazione alla Pt_1 di eventuali modifiche relativamente ai carichi pendenti o alla pronunzia di CP_1 eventuali sentenze di condanna a carico dell'amministratore o dei singoli soci,
l'appellante, mentre le pronunzie giurisdizionali richiamate nella lettera del 23/11/2016 non avevano fatto alcun riferimento a fatti sopravvenuti a cui potesse ricollegarsi la perdita dei requisiti di moralità.
In ogni caso, poi, l'appellante eccepiva la nullità delle suddette clausole per indeterminatezza dell'oggetto, stante la mancata indicazione delle prestazioni/obbligazioni -e loro relative modalità- la cui mancata esecuzione poteva dar 8
luogo alla risoluzione, e risultando sul punto del tutto inidoneo il riferimento al vago concetto concernente la perdita dei requisiti di moralità.
Inoltre la osteneva che la non avrebbe potuto avvalersi della risoluzione Pt_1 CP_1 ex art. 1456 c.c. in quanto, in occasione della stipula del contratto, le parti, stante il suo carattere fiduciario, non avevano inteso attribuire detta facoltà “per il caso della modifica dei requisiti del referente”, ma avevano concordato la possibilità di un recesso anticipato che, ai sensi dell'art. 5, avrebbe potuto essere esercitato con un preavviso di sei mesi, allo scopo di tutelare il contraente receduto, con la conseguenza che la avrebbe potuto recedere dal contratto con il dovuto preavviso, ma non CP_1 invocare l'art. 1456 c.c. per interrompere immediatamente gli effetti contrattuali, cessando, in tal modo, il pagamento dei corrispettivi.
Infine la amentava che, anche fosse stato ritenuto lecito l'esercizio del diritto di Pt_1 cui all'art. 1456 c.c., esso avrebbe comunque richiesto il rispetto del canone di buona fede in senso oggettivo posto dall'art. 1375 c.c., cosa che, invece, non si era verificata.
Infatti, “le problematiche concernenti i procedimenti amministrativi instaurati dalla
Questura di Palermo e di Belluno in esito alle richieste di rilascio di autorizzazioni ex art. 88 TULPS erano ben note alla Società (…) già mesi addietro come noti erano i relativi esiti giudiziari” e, nonostante ciò, la aveva proseguito pacificamente i CP_1 rapporti di collaborazione con il sig. e la analoghe considerazioni, poi, Pt_1 Pt_1 valevano anche riguardo al provvedimento di rigetto adottato dal TAR Palermo, rispetto al quale la non aveva eccepito nulla sotto il profilo della moralità del CP_1 sig. , tanto che il rapporto era proseguito sino al luglio 2016, allorché aveva Pt_1 proposto a costui la sottoscrizione di un nuovo contratto quale “Referente”.
Ne conseguiva che l'esercizio del potere di risoluzione contrattuale doveva ritenersi connesso non alla perdita dei requisiti di moralità del sig. , ma al suo rifiuto di Pt_1 sottoscrivere un nuovo contratto alle condizioni impostegli dalla CP_1
Ciò premesso, ritenendo che il contratto fosse ancora in essere, l'appellante si riportava alla documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio, sostenendo che la non l'avesse neanche contestata, per dimostrare l'esistenza del suo diritto a CP_1 vedersi corrisposti i compensi a lei ancora dovuti, quantificati secondo quanto stabilito 9
nell'allegato A) del contratto, oltre al risarcimento degli ulteriori danni, “anche ai sensi dell'art. 1453 c.c.”.
Infine, con un secondo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il contratto, per effetto dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte della fosse CP_1 cessato il 15 marzo 2017.
In particolare, l'appellante sosteneva che, non avendo fatto la alcun CP_1 riferimento, nella nota del 23/11/2016, al diritto di recesso precedentemente esercitato, essa vi avesse abdicato, ritenendo di avvalersi solo della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che il contratto non era cessato al 15/3/2017 e, anzi, doveva ancora ritenersi in vigore.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello CP_1 spiegato gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 5/6/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Dall'esame della sentenza di primo grado si ricava che il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla sull'assunto dell'avvenuto esercizio, da parte della Pt_1
del diritto di recesso espressamente convenuto all'art. 5 del Contratto in CP_1 favore di entrambe le parti.
Ciò premesso, sul piano logico-giuridico, risulta indispensabile procedere preliminarmente all'esame del secondo motivo di doglianza, con il quale la a Pt_1 10
sostenuto che, non avendo fatto la alcun riferimento, nella nota del CP_1
23/11/2016, al diritto di recesso precedentemente esercitato, la stessa, sostanzialmente, vi avrebbe rinunciato, decidendo di avvalersi soltanto della clausola risolutiva espressa.
Tale censura non può essere accolta.
Questa Corte, infatti, ritiene di condividere la valutazione operata dal Tribunale, in quanto il tenore della clausola di cui all'art.
5.1 del Contratto stipulato in data
11/9/2015 non lascia adito a dubbi circa il fatto che il diritto di recesso fosse palesemente “ad nutum”, essendo stato il suo esercizio scollegato da qualsiasi presupposto fattuale ed essendo stato stabilito in favore di entrambe le parti “in qualsiasi momento, dando 6 (sei) mesi di preavviso”.
Inoltre, la conferma dell'effettiva volontà della di esercitare il diritto di recesso CP_1 si rinviene nella stessa lettera datata 15/9/2016, laddove la recedente, nell'avvalersi di tale facoltà, al primo capoverso invitò espressamente la al rispetto degli obblighi Pt_1 contrattuali assunti con la Scrivente fino alla data di cessazione del contratto”, la quale, ovviamente, avrebbe coinciso con lo scadere del semestre contrattualmente stabilito (15/3/2017).
Tale esplicita volontà di esercitare il recesso, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi “abdicata” a seguito dell'avvenuto invio, da parte della della successiva comunicazione del 23/11/2016, con cui la stessa, in CP_1 pendenza del semestrale posto dall'art.
5.1 del Contratto, intese avvalersi anche della risoluzione prevista dall'art. 1456 c.c. per essere esentata dall'obbligo di versare alla compensi che fossero maturati in tale lasso temporale. Pt_1
In proposito, peraltro, giova osservare che, verosimilmente, la veva anche perso Pt_1
i requisiti soggettivi per continuare a svolgere, seppur nel solo semestre, l'attività contrattualmente convenuta, in quanto, trattandosi di un rapporto di natura incontestatamente fiduciaria, le novità riguardanti la persona del sig. , Parte_1 di cui la era venuta a conoscenza a seguito della pronunzia della sentenza n. CP_1
1083/16 da parte del TAR del Veneto (che aveva respinto il ricorso proposto dal sig.
, nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
avverso il provvedimento del ST di ZI con cui era stata Parte_1 11
rigettata la sua istanza volta ad ottenere, in vista della gestione del Punto Vendita di
Valdagno (TV), il rilascio della licenza di cui all'art. 88 del TULPS prevista per l'esercizio dell'attività di scommesse), erano certamente in grado di provocare il venir meno della fiducia che la aveva riposto nella che aveva assunto la CP_1 Pt_1 qualità di Referente per la Sicilia sin dal 11/9/2015.
I fatti emersi a seguito della pronunzia di tale sentenza, riconducibili alla società di persone gestita dal sig. , erano certamente di notevole gravità (concernendo Pt_1
l'esistenza di rapporti intrattenuti dal legale rappresentante della Referente con soggetti condannati o, comunque, aventi stretti contatti con la criminalità organizzata), ed avevano trovato anche conferma in alcuni rapporti emessi dalla Questura di Enna e dalla Questura di Palermo;
inoltre detti fatti risultavano ancor più significativi ove rapportati al contenuto della specifica attività richiesta ai “Referenti”, che obbliga anche a verificare che i “Punti Vendita” sparsi sul territorio, nello svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse (oggetto di apposita concessione statale), rispettino gli standard qualitativi imposti dalla e, al contempo, operino in conformità alla CP_1 normativa vigente, in modo tale da non diventare strumenti per coprire eventuali attività illecite.
Il fatto -evidenziato dall'appellante- che nel caso di specie non fossero ancora intervenute sentenze penali di condanna a carico del legale rappresentante e/o degli amministratori della (né decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o Pt_1 sentenze di patteggiamento o, comunque, provvedimenti restrittivi della libertà personale), né risultasse ancora nulla a carico del sig. e dei soci della Pt_1 Pt_1 presso il Casellario giudiziale e/o nei relativi carichi pendenti (casi che, per espressa previsione contrattuale, avrebbero integrato ipotesi di risoluzione contrattuale), non poteva comunque precludere alla di procedere alla risoluzione del contratto ex CP_1 art. 1456 c.c., secondo le modalità previste dall'art. 5.1, venendo comunque in rilievo comportamenti che, certamente, erano in grado di recare grave pregiudizio all'immagine e al buon nome del “Titolare” e di far venir meno l'indispensabile vincolo fiduciario, in modo tale da impedire la prosecuzione, anche in via temporanea, del rapporto contrattuale (sul punto, vedi art.
5.3 del contratto). 12
In ogni caso, anche qualora la risoluzione contrattuale operata dalla fosse CP_1 risultata non sorretta da adeguata motivazione, si osserva che la stante Pt_1
l'acclarata cessazione degli effetti del contratto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte della società Titolare, per ottenere il pagamento dei compensi maturati nel semestre e sino alla scadenza del rapporto, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.
Tale dimostrazione, però, come già rilevato dal giudicante di prime cure, non è stata resa.
Infatti, in occasione della citazione di primo grado, la da un lato, si limitò a Pt_1 chiedere l'esibizione “delle scritture anche contabili della relative ai rapporti CP_1 con i punti vendita della zona di Palermo” e “delle risultanze del conto gioco aperto nella piattaforma del Titolare relative alla Referente Domi”, nonché a depositare una serie di fatture concernenti il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2016; a ciò, poi, aggiungasi che tali richieste, di per sé estremamente generiche, non furono neanche reiterate nelle successive conclusioni, né risulta che l'attrice in primo grado abbia poi depositato adeguate memorie istruttorie (in particolare, nelle memorie ex art. 183, n. 1, c.p.c. la on aggiunse nulla al riguardo, mentre le memorie ex art. 183, Pt_1
n. 2, c.p.c., all'esito dell'esame del fascicolo telematico, non risultano essere state neanche depositate).
Inoltre, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa corte di merito aderisce, “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cass. n. 31251/2021; nello stesso senso, vedi anche
Cass. n. 22196/2010).
Ciò premesso, nel caso di specie è evidente non solo l'estrema genericità della richiesta volta ad ottenere l'ordine di esibizione delle scritture contabili della neanche CP_1 13
specificamente individuate, ma anche l'inconferenza della richiesta volta ad ottenere l'esibizione dei tabulati del conto gioco aperto nella Piattaforma della Titolare, non potendo da essi ricavarsi gli eventuali compensi di pertinenza della sicché va Pt_1 condivisa la statuizione del Tribunale, che ha ritenuto di non accogliere l'istanza di esibizione perché caratterizzata da una palese finalità esplorativa. (in tal senso, vedi
Cass. n. 13533/2011, Cass. n. 24188/2013 e, da ultimo, Cass. n. 27412/21).
Al rigetto della richiesta di pagamento dei compensi per difetto di prova, consegue, quale logico corollario, anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dall'appellante ex art. 1453 c.c..
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere respinto, con conseguente assorbimento nella decisione delle ulteriori richieste dell'appellata, da intendersi reiterate, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in via meramente subordinata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro 52.000,01 ad
Euro 260.000,00, ad eccezione della voce “istruttoria” del grado d'appello che, in ragione della ridotta attività espletata, viene liquidata nel minimo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti della GoldBet S.p.a.a avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9383/20, che conferma;
14
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 5-6-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò