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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1384/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. SPINELLI Parte_1 CodiceFiscale_1
ROCCO (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
l'avv. MOLINARI ANTONIO (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo l'08.11.2020 e ritualmente notificato citava in giudizio premettendo che in data Parte_1 CP_1
25.01.2017, alle ore 19.15 circa, percorreva nel rispetto della velocità consentita l'Autostrada
A/3 SA-RC in direzione sud nel territorio del Comune di ATENA Lucana (SA), al Km
pagina 1 di 5 84+400, alla guida della propria autovettura WW Golf, targata EL713MJ la prima corsia di marcia, esponeva che un gatto proveniente dalla corsia di sorpasso aveva improvvisamente, bruscamente ed inaspettatamente attraversato la carreggiata invadendo in velocità la prima corsia ed andando ad impattare contro il proprio veicolo, costringendolo a fermarsi nella corsia di emergenza, stante l'avaria del mezzo;
che, in attesa del soccorso stradale, con l'autovettura ferma nella predetta corsia e all'interno della quale era presente un passeggero, sopraggiungeva un camion di grosse dimensioni che impattava la propria auto, sbalzandola due metri più avanti e provocando ingenti danni;
che né il conducente né il passeggero erano riusciti a leggere la targa del mezzo pesante, come riportato poi nel verbale della polizia intervenuta in loco;
che per i danni subiti all'autovettura era da ritenersi esclusivo responsabile ex art. 2051 c.c. il convenuto quale ente proprietario della tratta CP_1 autostradale sulla quale si era verificato l'incidente non avendo questo provveduto ad adottare le cautele necessarie ad impedire che un gatto transitasse liberamente sulla tratta autostradale, così determinandone l'investimento; che il danno, di cui chiedeva integrale ristoro era pari ad Euro 7.438,19;
2. Per le premesse svolte, la così concludeva ''1) Parte_1
Accertare e dichiarare che unica responsabile del danneggiamento per cui è causa è la società l'
[...]
(P.IVA - C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Roma (00185) alla Via Monzambano n.10; 2) Conseguentemente condannare, per le causali in premessa indicate, l' P.IVA - C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Roma (00185) alla Via Monzambano n.10, al pagamento in favore della parte attrice della somma di €.7.438,19 (dico settemilaquattrocentotrentotto//19), oltre interessi legali decorrenti dal 25.01.2017 (data del sinistro) al soddisfo;
2) condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio e della precedente fase afferente la formulazione della proposta di negoziazione assistita, oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/2014, per come modificato ed integrato dal D.M. n.37/2018, ed oltre ancora C.A.P. ed I.V.A. come per legge.''
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la convenuta
[...] in data 08.02.2021 contestando la domanda attorea, eccepiva, in via preliminare, il CP_1 difetto di legittimazione passiva in quanto la responsabilità dei danni occorsi era da pagina 2 di 5 imputarsi esclusivamente al conducente del camion, seppur rimasto ignoto, in quanto il tratto di strada in cui si era verificato l'evento dannoso rappresentava mera occasione di danno e non già causa dello stesso;
nel merito, evidenziava l'insussistenza della responsabilità tanto sotto il profilo delineato dall'art. 2051 c.c. in quanto non vi era prova di un nesso causale tra la cosa in custodia, ovvero il tratto di strada, e l'evento lesivo, quanto sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., stante l'assenza di un comportamento negligente dell'ente convenuto in riferimento alla manutenzione del fondo stradale che versava in condizioni ottimali e funzionali.
4. Per tutte le premesse svolte, così concludeva: ''dichiarare la carenza di CP_1 legittimazione passiva di e per l'effetto disporre l'estromissione della stessa dal presente CP_1 giudizio;
B. rigettare le domande formulate dell'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata alla Società convenuta;
C. condannare parte attrice al risarcimento dei danni patiti e patiendi da a titolo di CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per l'aver l'odierno convenuto subito un grave pregiudizio a seguito della necessità di dover contrastare una ingiustificata, pretestuosa e inammissibile iniziativa del sig.
[...]
finalizzata a far valere una pretesa del tutto insussistente. Danni di cui si chiede la Parte_1 liquidazione in via equitativa da parte dello stesso Ill.mo Giudice designato;
D. dichiarare vinte le spese, competenze e onorari del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.''
5. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 09.02.2021, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attore; all'udienza del 14.12.2021 l'attore chiedeva la chiamata in causa il
Fondo vittime della strada alla luce della costituzione successiva della convenuta e, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza resa in pari data, ai sensi dell'art. 269, comma 3 c.p.c., il giudice non autorizzava la chiamata in causa in quanto la stessa non era sorta a seguito delle difese svolte, del convenuto, avendo il individuato già con Parte_1
l'atto introduttivo in il legittimato passivo. CP_1
6. All'udienza a trattazione scritta del 22.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini.
7. In via preliminare ed assorbente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva pagina 3 di 5 sollevata dall' è fondata in quanto l'attore avrebbe dovuto convenire in giudizio CP_1 il Fondo vittime della strada, stante la mancata individuazione del conducente del mezzo pesante che, impattando la propria auto, deve ritenersi unico ed esclusivo responsabile dei danni riportati all'autovettura a seguito dell'impatto.
8. Per completezza di argomentazione, giova analizzare la responsabilità di CP_1 quale ente gestore e proprietario della strada, in questo caso l'autostrada A2.
9. A tal riguardo, non può parlarsi di danno cagionato da attraversamento di animale randagio, nel caso di specie un gatto, su strada gestita da che non ha alcuna incidenza CP_1 causale con l'occorso prospettato danno e pertanto non può ritenersi configurabile l'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., diversamente da quanto ritenuto dall'attore, da ultimo in comparsa conclusionale (pag. 3 del 27/12/24) che ivi richiama un danno alla parte anteriore del veicolo di cui all'all. 3.
10. Alle medesime conclusioni si deve giungere in ordine alla responsabilità ex art. 2043
c.c., stante la situazione di mero antecedente storico dell'attraversamento stradale del gatto.
11. Pertanto, è da escludersi la responsabilità del convenuto CP_1
12. Al contrario, in assenza di identificazione del conducente del TIR responsabile dei danni all'autovettura del , lo stesso, già in atto di citazione avrebbe dovuto Parte_1 convenire il Fondo di garanzia per le vittime della strada, come già osservato dallo scrivente in sede di ordinanza del 14.12.2021.
13. Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in dispositivo, entro i minimi stante la ridottissima attività processuale espletata e la semplicità delle questioni, in ragione dell'accoglimento delle eccezioni preliminari, in virtù del D.M. 55/2014.
14. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta (da ultimo pag.
7 comparsa conclusionale del 28/12/24) non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di pagina 4 di 5 causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005;
3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass.
n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376;
Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 2.738,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Antonio Molinari.
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1384/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. SPINELLI Parte_1 CodiceFiscale_1
ROCCO (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
l'avv. MOLINARI ANTONIO (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo l'08.11.2020 e ritualmente notificato citava in giudizio premettendo che in data Parte_1 CP_1
25.01.2017, alle ore 19.15 circa, percorreva nel rispetto della velocità consentita l'Autostrada
A/3 SA-RC in direzione sud nel territorio del Comune di ATENA Lucana (SA), al Km
pagina 1 di 5 84+400, alla guida della propria autovettura WW Golf, targata EL713MJ la prima corsia di marcia, esponeva che un gatto proveniente dalla corsia di sorpasso aveva improvvisamente, bruscamente ed inaspettatamente attraversato la carreggiata invadendo in velocità la prima corsia ed andando ad impattare contro il proprio veicolo, costringendolo a fermarsi nella corsia di emergenza, stante l'avaria del mezzo;
che, in attesa del soccorso stradale, con l'autovettura ferma nella predetta corsia e all'interno della quale era presente un passeggero, sopraggiungeva un camion di grosse dimensioni che impattava la propria auto, sbalzandola due metri più avanti e provocando ingenti danni;
che né il conducente né il passeggero erano riusciti a leggere la targa del mezzo pesante, come riportato poi nel verbale della polizia intervenuta in loco;
che per i danni subiti all'autovettura era da ritenersi esclusivo responsabile ex art. 2051 c.c. il convenuto quale ente proprietario della tratta CP_1 autostradale sulla quale si era verificato l'incidente non avendo questo provveduto ad adottare le cautele necessarie ad impedire che un gatto transitasse liberamente sulla tratta autostradale, così determinandone l'investimento; che il danno, di cui chiedeva integrale ristoro era pari ad Euro 7.438,19;
2. Per le premesse svolte, la così concludeva ''1) Parte_1
Accertare e dichiarare che unica responsabile del danneggiamento per cui è causa è la società l'
[...]
(P.IVA - C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Roma (00185) alla Via Monzambano n.10; 2) Conseguentemente condannare, per le causali in premessa indicate, l' P.IVA - C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Roma (00185) alla Via Monzambano n.10, al pagamento in favore della parte attrice della somma di €.7.438,19 (dico settemilaquattrocentotrentotto//19), oltre interessi legali decorrenti dal 25.01.2017 (data del sinistro) al soddisfo;
2) condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio e della precedente fase afferente la formulazione della proposta di negoziazione assistita, oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/2014, per come modificato ed integrato dal D.M. n.37/2018, ed oltre ancora C.A.P. ed I.V.A. come per legge.''
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la convenuta
[...] in data 08.02.2021 contestando la domanda attorea, eccepiva, in via preliminare, il CP_1 difetto di legittimazione passiva in quanto la responsabilità dei danni occorsi era da pagina 2 di 5 imputarsi esclusivamente al conducente del camion, seppur rimasto ignoto, in quanto il tratto di strada in cui si era verificato l'evento dannoso rappresentava mera occasione di danno e non già causa dello stesso;
nel merito, evidenziava l'insussistenza della responsabilità tanto sotto il profilo delineato dall'art. 2051 c.c. in quanto non vi era prova di un nesso causale tra la cosa in custodia, ovvero il tratto di strada, e l'evento lesivo, quanto sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., stante l'assenza di un comportamento negligente dell'ente convenuto in riferimento alla manutenzione del fondo stradale che versava in condizioni ottimali e funzionali.
4. Per tutte le premesse svolte, così concludeva: ''dichiarare la carenza di CP_1 legittimazione passiva di e per l'effetto disporre l'estromissione della stessa dal presente CP_1 giudizio;
B. rigettare le domande formulate dell'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata alla Società convenuta;
C. condannare parte attrice al risarcimento dei danni patiti e patiendi da a titolo di CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per l'aver l'odierno convenuto subito un grave pregiudizio a seguito della necessità di dover contrastare una ingiustificata, pretestuosa e inammissibile iniziativa del sig.
[...]
finalizzata a far valere una pretesa del tutto insussistente. Danni di cui si chiede la Parte_1 liquidazione in via equitativa da parte dello stesso Ill.mo Giudice designato;
D. dichiarare vinte le spese, competenze e onorari del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.''
5. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 09.02.2021, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attore; all'udienza del 14.12.2021 l'attore chiedeva la chiamata in causa il
Fondo vittime della strada alla luce della costituzione successiva della convenuta e, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza resa in pari data, ai sensi dell'art. 269, comma 3 c.p.c., il giudice non autorizzava la chiamata in causa in quanto la stessa non era sorta a seguito delle difese svolte, del convenuto, avendo il individuato già con Parte_1
l'atto introduttivo in il legittimato passivo. CP_1
6. All'udienza a trattazione scritta del 22.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini.
7. In via preliminare ed assorbente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva pagina 3 di 5 sollevata dall' è fondata in quanto l'attore avrebbe dovuto convenire in giudizio CP_1 il Fondo vittime della strada, stante la mancata individuazione del conducente del mezzo pesante che, impattando la propria auto, deve ritenersi unico ed esclusivo responsabile dei danni riportati all'autovettura a seguito dell'impatto.
8. Per completezza di argomentazione, giova analizzare la responsabilità di CP_1 quale ente gestore e proprietario della strada, in questo caso l'autostrada A2.
9. A tal riguardo, non può parlarsi di danno cagionato da attraversamento di animale randagio, nel caso di specie un gatto, su strada gestita da che non ha alcuna incidenza CP_1 causale con l'occorso prospettato danno e pertanto non può ritenersi configurabile l'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., diversamente da quanto ritenuto dall'attore, da ultimo in comparsa conclusionale (pag. 3 del 27/12/24) che ivi richiama un danno alla parte anteriore del veicolo di cui all'all. 3.
10. Alle medesime conclusioni si deve giungere in ordine alla responsabilità ex art. 2043
c.c., stante la situazione di mero antecedente storico dell'attraversamento stradale del gatto.
11. Pertanto, è da escludersi la responsabilità del convenuto CP_1
12. Al contrario, in assenza di identificazione del conducente del TIR responsabile dei danni all'autovettura del , lo stesso, già in atto di citazione avrebbe dovuto Parte_1 convenire il Fondo di garanzia per le vittime della strada, come già osservato dallo scrivente in sede di ordinanza del 14.12.2021.
13. Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in dispositivo, entro i minimi stante la ridottissima attività processuale espletata e la semplicità delle questioni, in ragione dell'accoglimento delle eccezioni preliminari, in virtù del D.M. 55/2014.
14. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta (da ultimo pag.
7 comparsa conclusionale del 28/12/24) non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di pagina 4 di 5 causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005;
3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass.
n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376;
Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 2.738,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Antonio Molinari.
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
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