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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 3612/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:40
Il giorno 08/07/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Tamburello Maria Francesca in sostituzione dell'avv. Mulè per parte opponente, l'avv. Contrino per la convenuta opposta
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e chiedono che la causa venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 19:03
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 3612 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
( CF ) e ( CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gioacchino Mulè C.F._2 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Canicattì nella via Regina Elena n 60
Attori opponenti
CONTRO
( cf , e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
( cf ), in persona del Presidente del CdA e CP_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contrino in virtù di procura generale in notar di Verona del 15/7/2010, rep. 67.274, Persona_1 raccolta 18.487, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrigento nella via Mazzini n 205.
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al d.i. n. 909/2021, emesso Pt_2 dall'intestato Tribunale in data 10.09.2021 nell'ambito del procedimento monitorio RG 1669/2021, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di
€ 24.192,86 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in favore di . CP_3
Premettevano gli attori che in data 11.07.2014 intraprendevano avanti il
Tribunale di Agrigento un giudizio per l'accertamento negativo del credito derivate dal rapporto di conto corrente ordinario n. 00030079385 e dal rapporto di conto anticipi n.00300405770 intrattenuti con , CP_3 nel quale contestando la validità delle clausole contenute nei relativi contratti chiedevano la rideterminazione dei saldi debitori;
il già menzionato giudizio, all'esito dell'espletata ctu tecnico contabile, veniva definito con Sentenza n. 1054/2016 pubblicata il 7.07.2016 che, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava un saldo negativo di euro 24.192,86 in favore della convenuta . CP_3
Con la proposta opposizione hanno dedotto: 1) la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito vantato, sia per omessa alligazione di idonea documentazione a sostegno del credito, sia deducendo che la Sentenza n. 1054/2016 fosse inidonea a costituire prova del credito non essendo state prodotte in quel giudizio né i contratti, né la serie completa degli estratti di conto corrente dalla apertura del conto e fino alla chiusura;
2) nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito ed illegittimità della somma ingiunta con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario e al conto anticipi sulla scorta della documentazione prodotta dalla banca e sull'ammontare richiesto, in particolare si dolevano che tali rapporti fossero viziati dalla presenza di tassi di interesse superiore a quelli convenuti, commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici, interessi per giorni-valuta, indennità di sconfinamento, spese di tenuta conto non dovute .
3 Chiedevano al Tribunale di “ Revocare il decreto ingiuntivo opposto
Ritenere e dichiarare, in ordine ai dedotti conti correnti intrattenuti tra gli opponenti e l la nullità, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 CP_3
e 1815 cc.. 644 c.p.. comma 4 legge 108/1996, delle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi composti, di determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici, di determinazioni ed applicazioni degli interessi per giorni-valuta, di determinazione ed applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché dell'indennità di sconfinamento, delle competenze costi e commissioni a qualsiasi titolo addebitate, anche per superare il tasso soglia antiusura. Ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge n.108/1996 in quanto eccedente il cd. Tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ex artt. 1339 e
1419 e 1815 cc. e 644 c.p. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno nullo in subordine il tasso legale senza capitalizzazione.
Condannare la convenuta. previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti a seguito del ricalcolo da effettuare in base all'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente al pagamento in favore di parte opponente della somma di cui quest'ultima sarebbe risultata creditrice nel corso del giudizio, oltre al pagamento degli interessi legali creditori”.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio a mezzo la mandataria speciale Controparte_1
con deposito di comparsa di costituzione e risposta, quale CP_2 cessionaria pro- soluto dei crediti vantati da , in forza del CP_3 contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130/99, del 11 novembre 2021, pubblicato in G.U. Parte II n. 137 del
18/11/2021, preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione a diritti del ceduto eventualmente nascenti in favore dell'opponente dal rapporto controverso sottostante il credito ceduto in quanto basati su atti, fatti e circostanze anteriori la data di efficacia della
4 cessione e inerenti a rapporti giuridici e posizioni obbligatorie la cui titolarità sostanziale permane in capo alla Cedente;
nel merito contestava le avverse doglianze evidenziando come la Sentenza di accertamento fosse stata ritenuta idonea, dalla giurisprudenza di legittimità, a supportare la richiesta di emissione di decreto di ingiunzione nell'ipotesi in cui il contenuto decisorio risultasse indeterminato ma determinabile sulla scorta di elementi estrinseci al titolo giudiziale;
a fortiori, nel caso di specie, evidenziava la legittimità del rimedio giacché la sentenza, passata in giudicato, recava precisa determinazione del credito risultando carente del solo comando giudiziale.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Rigettare le domande attrici confermando l'opposto decreto ingiuntivo In caso di revoca dell'opposto decreto condannare, in ogni caso, gli opponenti .al pagamento delle somme in esso ingiunte ( somma di €. 24.192,86, oltre agli ulteriori interessi dal 7/7/2016 al soddisfo). Con vittoria di spese”.
Fatta esperire la procedura di mediazione obbligatoria, ancorché con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c richiesti dalle parti e rigettata la richiesta istruttoria degli opponenti di ctu econometrica, la causa veniva inviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate dunque le conclusioni all'udienza del 30.01.2024 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 19.11.2024 per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termini per deposito di note conclusive, rinviato in quella data, all'udienza del 29.04.2025.
Concesso un breve rinvio per trattative in corso come richiesto dalle parti la causa veniva inviata all'udienza odierna.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva preliminarmente che l'opposizione non è fondata per i motivi che si vanno ad illustrare.
In effetti la sentenza n. 1054/2016 pubblicata dal Tribunale di Agrigento in data 7/072016 ha così statuito “
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
dichiara in parziale accoglimento della relativa domanda attorea che
e sono debitori della . Parte_1 Parte_2 CP_4
5 in esito al rapporto bancario intercorso tra le parti della complessiva e minore somma di euro 24.192,86; dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.”
Orbene, la sentenza in questione, come ben appare evincibile dal tenore letterale del dispositivo non è una sentenza di condanna, in relazione all'accertamento del saldo, ed infatti non contiene alcuna statuizione che possa essere suscettibile di adempimento coattivo.
E' noto come l'efficacia esecutiva riguarda soltanto le sentenze di condanna, mentre quelle di accertamento non sarebbero idonee per loro natura a costituire titolo per l'esecuzione forzata, ed infatti “la sentenza di mero accertamento, a differenza di quella di condanna, indica solo quale sia l'assetto di un dato diritto litigioso, ma non contiene, a differenza di quest'ultima sentenza, l'ordine ad adeguare la realtà di fatto all'assetto in essa sancito”.
Tuttavia ciò non esclude che la sentenza di accertamento possa essere posta alla base di un ricorso per decreto ingiuntivo proprio per "dare esecutività" all'accertamento (definitivo e coperto dal giudicato) del proprio diritto di credito.
Orbene, la prova scritta richiesta dagli artt. 633 e 634 c.p.c. può essere costituita da qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria, tra cui rientra senza dubbio la sentenza di accertamento, resa da un Tribunale inter partes e passata in giudicato.
Nella sostanza la sentenza, passata in giudicato, di mero accertamento del credito, al pari della sentenza definitiva parziale sull'"an debeatur", non
è suscettibile di dar luogo ad azione esecutiva, ma può essere utilizzata come atto scritto, idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere, con richiesta di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass 1625/84; Cass. 2498/76;
Cass. 6874/1988).
L'ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c., infatti, va riconosciuta al titolare di credito certo e liquido di cui egli abbia dato prova scritta.
6 Orbene non può dubitarsi né negarsi che la sentenza passata in giudicato, che abbia accertato l'esistenza e l'entità del credito, costituisca piena prova scritta ai sensi dell'art. 633 co2 n1 c.p.c., non essendo ipotizzabile, altrimenti, che il diritto di credito accertato in via definitiva con la sentenza nr. 1054/2016 resti confinato sul piano del mero accertamento e non possa essere poi realizzato mediante ingiunzione di pagamento.
Le considerazioni espresse inducono a ritenere infondato il primo motivo di opposizione concernente la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito.
Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze degli opponenti concernenti la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito ed illegittimità della somma ingiunta con riferimento ai rapporti intrattenuti con l'allora banca CP_3
Sul punto pare il caso di ricordare che gli stessi opponenti avevano chiesto la rideterminazione dei saldi del rapporto di conto corrente e del conto anticipi intrattenuto con in relazione ad una molteplicità di CP_3 addebiti poi risultati parzialmente illegittimi, come accertato dalla pronuncia in questione;
Secondo un indiscusso orientamento giurisprudenziale Il correntista che propone la domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, o azione di ripetizione dell'indebito, relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto, ha l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, producendo i contratti e tutta la sequenza degli estratti conto.
Dunque era loro onere in quel giudizio e non della banca convenuta, produrre la sequenza completa degli estratti conto e dei rapporti contrattuali.
Pertanto, l'accertamento compiuto in quel giudizio, sebbene in presenza di carenza documentale, non può essere rimesso in discussione in questa sede.
La sentenza n. 1054/2016, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito accertato, ma anche in relazione al titolo posto a
7 fondamento dello stesso, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
Il termine giudicato cui si riferisce l'art. 2909 c.c. va inteso in senso
“sostanziale” (o “materiale”), poiché, nel “fare stato” “a ogni effetto”, esprime un vincolo decisorio della sentenza finale di merito, che è irretrattabile, in quanto destinato ad operare tanto nei confronti del diverso giudice chiamato eventualmente a pronunziarsi ex novo sulla stessa domanda giudiziale, quanto nei confronti delle stesse “parti” che la ripropongano in futuro.
Attesa, dunque, l'infondatezza dei motivi di merito posti a fondamento dell'opposizione, quest'ultima va integralmente rigettata e confermato il d.i. n. 909/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 in base all'attività effettivamente esercitata, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.3612/2021
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il d.i. n. 909/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 10.09.2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., che liquida nella complessiva somma di € 2700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 8 luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
8
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
9
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:40
Il giorno 08/07/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Tamburello Maria Francesca in sostituzione dell'avv. Mulè per parte opponente, l'avv. Contrino per la convenuta opposta
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e chiedono che la causa venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 19:03
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 3612 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
( CF ) e ( CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gioacchino Mulè C.F._2 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Canicattì nella via Regina Elena n 60
Attori opponenti
CONTRO
( cf , e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
( cf ), in persona del Presidente del CdA e CP_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contrino in virtù di procura generale in notar di Verona del 15/7/2010, rep. 67.274, Persona_1 raccolta 18.487, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrigento nella via Mazzini n 205.
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al d.i. n. 909/2021, emesso Pt_2 dall'intestato Tribunale in data 10.09.2021 nell'ambito del procedimento monitorio RG 1669/2021, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di
€ 24.192,86 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in favore di . CP_3
Premettevano gli attori che in data 11.07.2014 intraprendevano avanti il
Tribunale di Agrigento un giudizio per l'accertamento negativo del credito derivate dal rapporto di conto corrente ordinario n. 00030079385 e dal rapporto di conto anticipi n.00300405770 intrattenuti con , CP_3 nel quale contestando la validità delle clausole contenute nei relativi contratti chiedevano la rideterminazione dei saldi debitori;
il già menzionato giudizio, all'esito dell'espletata ctu tecnico contabile, veniva definito con Sentenza n. 1054/2016 pubblicata il 7.07.2016 che, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava un saldo negativo di euro 24.192,86 in favore della convenuta . CP_3
Con la proposta opposizione hanno dedotto: 1) la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito vantato, sia per omessa alligazione di idonea documentazione a sostegno del credito, sia deducendo che la Sentenza n. 1054/2016 fosse inidonea a costituire prova del credito non essendo state prodotte in quel giudizio né i contratti, né la serie completa degli estratti di conto corrente dalla apertura del conto e fino alla chiusura;
2) nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito ed illegittimità della somma ingiunta con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario e al conto anticipi sulla scorta della documentazione prodotta dalla banca e sull'ammontare richiesto, in particolare si dolevano che tali rapporti fossero viziati dalla presenza di tassi di interesse superiore a quelli convenuti, commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici, interessi per giorni-valuta, indennità di sconfinamento, spese di tenuta conto non dovute .
3 Chiedevano al Tribunale di “ Revocare il decreto ingiuntivo opposto
Ritenere e dichiarare, in ordine ai dedotti conti correnti intrattenuti tra gli opponenti e l la nullità, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 CP_3
e 1815 cc.. 644 c.p.. comma 4 legge 108/1996, delle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi composti, di determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici, di determinazioni ed applicazioni degli interessi per giorni-valuta, di determinazione ed applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché dell'indennità di sconfinamento, delle competenze costi e commissioni a qualsiasi titolo addebitate, anche per superare il tasso soglia antiusura. Ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge n.108/1996 in quanto eccedente il cd. Tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ex artt. 1339 e
1419 e 1815 cc. e 644 c.p. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno nullo in subordine il tasso legale senza capitalizzazione.
Condannare la convenuta. previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti a seguito del ricalcolo da effettuare in base all'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente al pagamento in favore di parte opponente della somma di cui quest'ultima sarebbe risultata creditrice nel corso del giudizio, oltre al pagamento degli interessi legali creditori”.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio a mezzo la mandataria speciale Controparte_1
con deposito di comparsa di costituzione e risposta, quale CP_2 cessionaria pro- soluto dei crediti vantati da , in forza del CP_3 contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130/99, del 11 novembre 2021, pubblicato in G.U. Parte II n. 137 del
18/11/2021, preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione a diritti del ceduto eventualmente nascenti in favore dell'opponente dal rapporto controverso sottostante il credito ceduto in quanto basati su atti, fatti e circostanze anteriori la data di efficacia della
4 cessione e inerenti a rapporti giuridici e posizioni obbligatorie la cui titolarità sostanziale permane in capo alla Cedente;
nel merito contestava le avverse doglianze evidenziando come la Sentenza di accertamento fosse stata ritenuta idonea, dalla giurisprudenza di legittimità, a supportare la richiesta di emissione di decreto di ingiunzione nell'ipotesi in cui il contenuto decisorio risultasse indeterminato ma determinabile sulla scorta di elementi estrinseci al titolo giudiziale;
a fortiori, nel caso di specie, evidenziava la legittimità del rimedio giacché la sentenza, passata in giudicato, recava precisa determinazione del credito risultando carente del solo comando giudiziale.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Rigettare le domande attrici confermando l'opposto decreto ingiuntivo In caso di revoca dell'opposto decreto condannare, in ogni caso, gli opponenti .al pagamento delle somme in esso ingiunte ( somma di €. 24.192,86, oltre agli ulteriori interessi dal 7/7/2016 al soddisfo). Con vittoria di spese”.
Fatta esperire la procedura di mediazione obbligatoria, ancorché con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c richiesti dalle parti e rigettata la richiesta istruttoria degli opponenti di ctu econometrica, la causa veniva inviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate dunque le conclusioni all'udienza del 30.01.2024 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 19.11.2024 per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termini per deposito di note conclusive, rinviato in quella data, all'udienza del 29.04.2025.
Concesso un breve rinvio per trattative in corso come richiesto dalle parti la causa veniva inviata all'udienza odierna.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva preliminarmente che l'opposizione non è fondata per i motivi che si vanno ad illustrare.
In effetti la sentenza n. 1054/2016 pubblicata dal Tribunale di Agrigento in data 7/072016 ha così statuito “
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
dichiara in parziale accoglimento della relativa domanda attorea che
e sono debitori della . Parte_1 Parte_2 CP_4
5 in esito al rapporto bancario intercorso tra le parti della complessiva e minore somma di euro 24.192,86; dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.”
Orbene, la sentenza in questione, come ben appare evincibile dal tenore letterale del dispositivo non è una sentenza di condanna, in relazione all'accertamento del saldo, ed infatti non contiene alcuna statuizione che possa essere suscettibile di adempimento coattivo.
E' noto come l'efficacia esecutiva riguarda soltanto le sentenze di condanna, mentre quelle di accertamento non sarebbero idonee per loro natura a costituire titolo per l'esecuzione forzata, ed infatti “la sentenza di mero accertamento, a differenza di quella di condanna, indica solo quale sia l'assetto di un dato diritto litigioso, ma non contiene, a differenza di quest'ultima sentenza, l'ordine ad adeguare la realtà di fatto all'assetto in essa sancito”.
Tuttavia ciò non esclude che la sentenza di accertamento possa essere posta alla base di un ricorso per decreto ingiuntivo proprio per "dare esecutività" all'accertamento (definitivo e coperto dal giudicato) del proprio diritto di credito.
Orbene, la prova scritta richiesta dagli artt. 633 e 634 c.p.c. può essere costituita da qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria, tra cui rientra senza dubbio la sentenza di accertamento, resa da un Tribunale inter partes e passata in giudicato.
Nella sostanza la sentenza, passata in giudicato, di mero accertamento del credito, al pari della sentenza definitiva parziale sull'"an debeatur", non
è suscettibile di dar luogo ad azione esecutiva, ma può essere utilizzata come atto scritto, idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere, con richiesta di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass 1625/84; Cass. 2498/76;
Cass. 6874/1988).
L'ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c., infatti, va riconosciuta al titolare di credito certo e liquido di cui egli abbia dato prova scritta.
6 Orbene non può dubitarsi né negarsi che la sentenza passata in giudicato, che abbia accertato l'esistenza e l'entità del credito, costituisca piena prova scritta ai sensi dell'art. 633 co2 n1 c.p.c., non essendo ipotizzabile, altrimenti, che il diritto di credito accertato in via definitiva con la sentenza nr. 1054/2016 resti confinato sul piano del mero accertamento e non possa essere poi realizzato mediante ingiunzione di pagamento.
Le considerazioni espresse inducono a ritenere infondato il primo motivo di opposizione concernente la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito.
Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze degli opponenti concernenti la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito ed illegittimità della somma ingiunta con riferimento ai rapporti intrattenuti con l'allora banca CP_3
Sul punto pare il caso di ricordare che gli stessi opponenti avevano chiesto la rideterminazione dei saldi del rapporto di conto corrente e del conto anticipi intrattenuto con in relazione ad una molteplicità di CP_3 addebiti poi risultati parzialmente illegittimi, come accertato dalla pronuncia in questione;
Secondo un indiscusso orientamento giurisprudenziale Il correntista che propone la domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, o azione di ripetizione dell'indebito, relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto, ha l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, producendo i contratti e tutta la sequenza degli estratti conto.
Dunque era loro onere in quel giudizio e non della banca convenuta, produrre la sequenza completa degli estratti conto e dei rapporti contrattuali.
Pertanto, l'accertamento compiuto in quel giudizio, sebbene in presenza di carenza documentale, non può essere rimesso in discussione in questa sede.
La sentenza n. 1054/2016, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito accertato, ma anche in relazione al titolo posto a
7 fondamento dello stesso, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
Il termine giudicato cui si riferisce l'art. 2909 c.c. va inteso in senso
“sostanziale” (o “materiale”), poiché, nel “fare stato” “a ogni effetto”, esprime un vincolo decisorio della sentenza finale di merito, che è irretrattabile, in quanto destinato ad operare tanto nei confronti del diverso giudice chiamato eventualmente a pronunziarsi ex novo sulla stessa domanda giudiziale, quanto nei confronti delle stesse “parti” che la ripropongano in futuro.
Attesa, dunque, l'infondatezza dei motivi di merito posti a fondamento dell'opposizione, quest'ultima va integralmente rigettata e confermato il d.i. n. 909/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 in base all'attività effettivamente esercitata, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.3612/2021
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il d.i. n. 909/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 10.09.2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., che liquida nella complessiva somma di € 2700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 8 luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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