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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 19/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 908/2022
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Severino Nappi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NA alla via Toledo, 282;
Appellante
E
in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in NA in Controparte_1
Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Irene Iacovella;
Appellato
E
, in persona del Presidente della G. R., legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato in NA alla via S. Lucia 81;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.1.2020, l'istante in epigrafe, premesso di essere attualmente dipendente del Controparte_3
(di seguito anche “ ”) e di aver sempre svolto sino al 31.12.2014 la propria prestazione CP_3 lavorativa presso la discarica di Paenzano, aveva dedotto che a far data dal 1.1.2015 era stato inopinatamente collocato dal in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del Controparte_3
D.Lgs. n. 165/2001; che la legge della n. 14 del 2016, in attuazione del Controparte_2 programma straordinario volto ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, all'art. 49 aveva previsto la possibilità per i soggetti attuatori del programma straordinario di avvalersi, anche mediante assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 23-bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001, dei lavoratori dei Consorzi di Bacino della Regione Campania a prescindere dalla loro collocazione in disponibilità, mobilità o distacco;
che in attuazione di tale programma straordinario, l'istante era stato impiegato per lo svolgimento delle relative attività di cui all'art. 45 della citata legge ragionale;
che con decreto dirigenziale n. 744 del 22.6.2018, la
[...] presso il Controparte_4
Dipartimento 50 della Giunta Regionale Campania aveva sospeso lo stato di disponibilità dei dipendenti del Consorzio utilizzati nel progetto per il periodo dal 17 gennaio 2018 fino al 17 luglio 2019 e con successivo decreto dirigenziale n. 919 del 8.8.2019 tale sospensione era stata protratta dal 18 luglio 2019 al 18 aprile 2020; che anche il ricorrente era stato quindi cancellato dagli elenchi di disponibilità; che nelle more la Giunta Reginale della per il tramite CP_2 della Commissione Interministeriale RIPAM, aveva promosso l'avvio di due corsi-concorsi
“ sulla scorta dei fabbisogni assunzionali e dei profili selezionati dagli enti Parte_2 locali aderenti, tutti compresi nelle categorie “D” e “C”; che il ricorrente rientrava pacificamente nel livello “D” per il quale erano stati messi a concorso 950 posti, di cui 328 presso la CP_2
15 presso il Consiglio regionale e 607 posti presso molteplici enti locali della
[...] CP_2 fra i quali quelli evocati in giudizio;
che pertanto il ricorrente ai sensi degli artt. 34 e
[...]
34-bis del D.Lgs. 165 del 2001 avrebbe avuto diritto ad essere assegnato ad uno dei posti vacanti oggetto dei menzionati avvisi, in quanto in possesso del richiesto livello di inquadramento, mentre
è stato illegittimamente escluso dagli elenchi di disponibilità per effetto della arbitraria sospensione disposta fino al 18 aprile 2020.
Tanto premesso, il aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di NA, in Pt_1 funzione di giudice del lavoro, la il e il Controparte_2 Controparte_1 CP_5
affinché, previo accertamento della illegittimità della condotta posta in essere dagli
[...] enti resistenti, fosse dichiarato il suo diritto ad essere assegnato immediatamente ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 presso il Consiglio regionale della per lo svolgimento delle CP_2 funzioni di “Funzionario specialista contabile” ovvero di “Funzionario specialista amministrativo” ovvero “Funzionario tecnico” categoria giuridica D posizione economica D1; ovvero presso il Comune di NA per lo svolgimento delle funzioni di “Funzionario amministrativo” ovvero “Funzionario specialista tecnico”, categoria giuridica D, posizione economica D1; ovvero presso il Comune di per lo svolgimento delle funzioni di CP_5
“Funzionario specialista contabile” ovvero “Funzionario specialista tecnico”, categoria giuridica D, posizione economica D1, con il conseguente diritto ad essere iscritto nel ruolo di uno dei richiamati enti convenuti, a veder continuare con uno degli stessi il suo rapporto di lavoro e a vedersi altresì corrispondere il trattamento economico e normativo corrispondente alla categoria giuridica D, posizione economica D1, da quantificarsi in separata sede, il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si era costituita la eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e Controparte_2 nel merito argomentando sulla legittimità del suo operato e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi anche il aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1 per le richieste formulate in ordine ad una immissione nei propri ruoli, essendo stata la procedura in esame gestita in via esclusiva dalla Controparte_2 Era rimasto contumace il , originariamente evocato in giudizio e nei cui Controparte_5 confronti con note di trattazione scritta del 29.1.2021 il ha rinunciato alla domanda. Pt_1
Il Tribunale di NA, in funzione di Giudice del lavoro, con la sentenza n. 5863/2021 pubblicata il 4.11.2021, ha rigettato la domanda e compensato le spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure, confermata la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 63 comma 1 del
D.Lgs. 165/2001 e competenza territoriale, ha preso atto della normativa vigente, secondo cui il collocamento in disponibilità del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 non determina l'estinzione del rapporto di lavoro, bensì la sua sospensione per una durata non superiore a 24 mesi, durante i quali il lavoratore non è più tenuto allo svolgimento della prestazione lavorativa e gli viene riconosciuta una indennità commisurata all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, che, in quanto non collegata alla prestazione lavorativa, ha natura previdenziale (art. 33 comma 8).
Il personale in disponibilità è poi iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (art. 34, comma 1).
La cessazione dello stato di disponibilità si verifica nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo i 24 mesi di collocazione in disponibilità o per ricollocazione a tempo indeterminato presso un nuovo datore di lavoro o per collocamento in quiescenza. Si determina poi la sospensione dello stato di disponibilità allorché il dipendente venga ricollocato a tempo determinato presso un nuovo datore di lavoro.
Difatti l'art. 34 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 dispone che, durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche ovvero si avvalgono della norma di cui all'art. 23-bis, il termine massimo complessivo di 24 mesi per il collocamento in disponibilità di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dell'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
In tali casi - ha sostenuto il primo giudice - viene meno la condizione di disponibilità del lavoratore ovvero la sospensione della prestazione lavorativa e la percezione di un trattamento di natura previdenziale. L'assegnazione temporanea del lavoratore è infatti incompatibile con la collocazione in disponibilità. Il lavoratore in ogni caso non perde la propria anzianità di iscrizione e al termine del periodo fissato potrà essere chiamato ai sensi dell'art. 34-bis.
Il Tribunale ha precisato che la sospensione operata dalla regione non vìola l'art 49 CP_2 della legge regionale, che unicamente autorizza a servirsi del personale del senza che CP_3 siano a ciò ostative le condizioni lavorative dei dipendenti dello stesso (disponibilità, licenziamento, mobilità, distacco); né costituisce circostanza contraria il fatto che il sia Pt_1 stato chiamato nel giugno del 2020 dal Comune di San Giorgio ai sensi dell'art. 34-bis cit, poiché il provvedimento dirigenziale che ha disposto la sospensione dalle liste lo ha stabilito sino al 18 aprile 2020.
Avverso detta statuizione ha interposto tempestivo appello con ricorso Parte_1 depositato in data 22/4/2022, chiedendo la riforma della sentenza con accoglimento della domanda di primo grado e vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio. Con l'unico motivo di gravame, il ha censurato la violazione ed erronea applicazione Pt_1 degli artt. 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 del 2001 e dell'art. 49 della legge regionale n. 14/2016. L'appellante ha sostenuto che l'assegnazione temporanea ex art. 23-bis durante la collocazione in disponibilità non comporta e non determina la cancellazione del lavoratore dai relativi elenchi;
che tale cancellazione o sospensione non è affatto prevista dal 6° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 165/2001; che quest'ultima disposizione disciplina gli effetti della assegnazione temporanea ex art. 23-bis in esame prevedendo unicamente la sospensione della decorrenza del termine di due anni del collocamento in disponibilità e del pagamento della indennità di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001.
La lettera e la ratio della normativa descritta porterebbero a concludere, secondo la tesi del ricorrente, che in caso di assegnazione temporanea presso un soggetto terzo ai sensi dell'art. 23- bis D.Lgs. 165/2001, l'istante continua ad essere soggetto in esubero, mantenendo il suo status di collocato in disponibilità, e quindi conserverebbe il diritto a partecipare alle procedure di copertura dei posti vacanti nelle amministrazioni pubbliche interessate. Per tali motivi, la cancellazione seppure temporanea dagli elenchi sarebbe illegittima e il lavoratore avrebbe dovuto essere assegnato definitivamente presso l'amministrazione con vuoti in organico che ha messo a concorso i posti vacanti in forza dell'art. 34-bis.
A supporto dei propri assunti, il ha osservato che, a seguito di richiesta del Pt_1 [...]
del 15.10.2019 per un vuoto di organico, il aveva trasmesso a Controparte_6 CP_3 quest'ultimo l'elenco dei soggetti in disponibilità, fornendo pure il nominativo dell'odierno appellante. Ha inoltre evidenziato che gli enti resistenti non hanno rispettato la procedura inderogabile dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 in quanto prima di dare inizio al concorso hanno omesso di chiedere la trasmissione degli elenchi dei soggetti in disponibilità e di verificare la previa possibilità di ricollocamento del personale ivi inserito.
Le amministrazioni pubbliche appellate si sono costituite in giudizio ed hanno ribadito la legittimità dell'operato posto in essere in stretta aderenza al dato normativo. Hanno concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite. La ha insistito Controparte_2 preliminarmente per il difetto di giurisdizione mentre il per il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione.
Il Collegio ha disposto la trattazione cartolare del procedimento. Quindi, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Innanzitutto va confermato il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla CP_2
e dal resistente.
[...] CP_1
Nel caso in esame, infatti, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in cui rientrano le controversie “in materia di pubblico impiego privatizzato inerenti agli atti di assegnazione dei dipendenti iscritti negli elenchi del personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” (Cass., S.U. 13 marzo 2009, n. 6062), ne consegue che ai sensi dell'art. 413 n. 5 c.p.c. sussiste anche la competenza per territorio del Tribunale di NA (contestata dal
) nel cui circondario ricade la sede lavorativa del CP_7 Pt_1 Parimenti da respingere è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal CP_1
(nel precedente grado e riproposta in questa fase di appello).
[...]
Infatti, è principio consolidato della S.C. che “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre
l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7777 del 27/03/2017; Cass. Sez. L. Sentenza n. 17092 del 12/08/2016).
Nella specie il ha eccepito la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale Controparte_1 dedotto in giudizio (avendo sostenuto che la procedura concorsuale in esame è stata gestita in via esclusiva dalla . Viene quindi a discutersi non di una condizione della Controparte_2 trattazione del merito della causa, quale è la “legitimatio ad causam” nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto litigioso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005).
2. Nel merito, la vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte, sia pur in diversa composizione, come da sentenze in atti allegate, e l'odierno Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. cpc).
L'istante, dipendente del , dal Controparte_3
1.1.2015 collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, è stato impegnato dal 17.1.2018 al 18.4.2020 dal nel progetto straordinario di cui all'art. 45 della legge CP_3 regionale n. 14/2016 per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, previa assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 23-bis comma 7 del D.Lgs.. n. 165/2001 e, pertanto, sospeso temporaneamente dallo stato di disponibilità per il periodo predetto.
Ha lamentato l'illegittimità della sospensione del regime di disponibilità durante l'assegnazione temporanea, con cancellazione dalla iscrizione nelle relative liste e conseguente mancata possibilità di essere ricollocato in uno dei posti vacanti messi a concorso, durante il predetto periodo di sospensione, presso le amministrazioni resistenti per profili corrispondente a quello rivestito.
Il ricorrente reputa che all'assegnazione ex art. 23-bis non segua anche la sospensione dalle liste di disponibilità.
L'assunto non può essere condiviso.
Recita l'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 361/2001 in discorso: “Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”. A sua volta l'art. 49 della legge n. 14 del 2016 prevede “
1. I soggetti attuatori Controparte_2 del programma straordinario di cui all'articolo 45 utilizzano, su base provinciale, per la copertura del relativo fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della costituiti ai sensi della legge regionale 10/1993 e delle società da essi Controparte_2 partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001, come inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai Commissari liquidatori.
2. L'utilizzo di tale personale avviene mediante assegnazione temporanea presso i soggetti attuatori, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001, senza limitazioni dipendenti dallo specifico regime giuridico: disponibilità, licenziamento, mobilità, distacco del rapporto lavorativo degli interessati alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni dalla legge 114/2014, il termine di cui all'articolo 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo resta sospeso e l'onere retributivo durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 165/2001 è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente”.
È pacifico che il allorché l'amministrazione resistente ha messo a concorso i posti Pt_1 vacanti rivendicati, era lavorativamente impegnato ex art. 23-bis cit. e che contestualmente era stata sospesa la sua iscrizione nelle liste di disponibilità. Secondo il ricorrente detta assegnazione ex art. 23-bis, in base al disposto normativo di cui agli artt. 33, comma 8, e 34, comma 6, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, non comportava la sua cancellazione dalle liste dei lavoratori in disponibilità, essendo unicamente prevista la sospensione del termine massimo biennale ex art. 33, comma 8, previsto per la collocazione in disponibilità e dell'erogazione dell'assegno.
Orbene, l'art. 33 comma 8 del D.Lgs. 165/2001 statuisce “8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Il successiva art. 34 comma 6, a sua volta, prevede: “Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all' articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente”.
Il comma 4 della medesima norma, infine, dispone: “Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista”.
Tali norme pongono, all'evidenza, una stretta correlazione tra la collocazione in disponibilità e il previsto assegno pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con ciò smentendo la pretesa del ricorrente di scindere il godimento dell'assegno in esame (pacificamente escluso durante il periodo di assegnazione temporanea ex art. 23-bis) dallo stato di disponibilità
(che invece, secondo la ricostruzione attorea, non sarebbe soggetta a sospensione). Trattasi, peraltro, di una correlazione anche di ordine logico, atteso che la fruizione dell'indennità si giustifica in quanto si è in disponibilità e quest'ultimo stato a sua volta è legato a una situazione di disoccupazione del soggetto coinvolto che non investe chi, sia pure temporaneamente, sia occupato ex art. 23-bis cit.
Vi è poi, l'art. 33, comma 7, per il quale: “Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità”. Da tale norma si ricava l'indefettibile collegamento tra stato di disponibilità e mancata ricollocazione nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni in ambito regionale.
Ne consegue l'incompatibilità del regime di disponibilità ex art. 33 in esame con la ricollocazione del lavoratore, che può essere totale o parziale, a tempo determinato o indeterminato.
Che la ricollocazione idonea ad escludere la condizione di disponibilità possa essere anche parziale e precaria è confermato anche dall'art. 33 comma 5, ove la verifica (dell'impossibilità) della ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione, è il presupposto per dare corso alla situazione di disponibilità.
Dunque, risulta confutata anche la seconda scissione dedotta dal ricorrente, per il quale l'assegnazione temporanea (ossia la ricollocazione precaria del lavoratore) sospenderebbe, oltre all'assegno, anche il biennio quale termine massimo per la disponibilità, senza determinare la cancellazione dalle liste.
Il in realtà, non è stato cancellato durante l'assegnazione temporanea, ma sospeso e, Pt_1 come egli stesso espone, è stato sospeso il biennio di disponibilità e la fruizione della relativa indennità. Se così è, nella fase della sospensione non vi può essere, sul piano logico-giuridico, l'inserimento nelle relative liste, perché in quella fase temporale il lavoratore è comunque impegnato nell'espletamento della prestazione, sia pure eventualmente precaria (al termine della quale continua a decorrere il biennio di cui si è detto).
Va peraltro osservato che l'impostazione attorea, sganciando lo stato di disponibilità dall'assegno per esso previsto e dall'assegnazione temporanea ex art. 23-bis, sarebbe oltremodo irragionevole perché determinerebbe una durata potenzialmente illimitata dello stato di disponibilità, radicando una situazione di ingiustificato vantaggio rispetto a chi, nei due anni, non ha avuto la possibilità di alcuna assegnazione o ricollocazione.
Diversamente, poi, da quanto ritenuto dalla difesa attorea, non va di contrario avviso la Corte
Cost. n. 388 del 2004 che, nel richiamare il principio per cui le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco
(art. 34, comma 6), non si ingerisce nella modalità di formazione, mantenimento e sospensione degli elenchi in questione, lasciati appunto alla disciplina della legge, che al riguardo appare, per come interpretata in questa sede, esente da qualsivoglia censura di irragionevolezza.
La tesi azionata andrebbe a snaturare il procedimento voluto dal legislatore per il quale, come chiarito anche dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. L.,13/02/2017 n. 3738) il collocamento in disponibilità configura una mera sospensione nel tempo del rapporto (con sostanziali tratti di analogia sul punto con il diverso istituto, proprio del settore privato, della cassa integrazione guadagni), destinata a protrarsi per il periodo massimo di 24 mesi, previsto per un possibile diverso impiego presso la stessa amministrazione ovvero per una diversa ricollocazione presso altre amministrazioni o sino al momento in cui il dipendente non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
Come emerge dalla lettera della legge, dalla data di collocamento in disponibilità “si sospendono” tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro (mancano infatti la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione); il lavoratore ha diritto soltanto ad una indennità pari all'80% dello stipendio ed alla indennità integrativa speciale per un massimo di due anni ed è esclusa anche la corresponsione di qualunque altro elemento retributivo (e quindi di qualsiasi trattamento indennitario accessorio), comunque denominato.
In conclusione, lo stato lavorativo sia pure eventualmente precario, con assegnazione provvisoria ex art. 23, comma 7, D.Lgs. 165/2001 e stato di disponibilità sono incompatibili e il lavoro, pur temporaneo e precario, determina la sospensione (non la cancellazione) dalle relative liste.
Per quanto riguarda l'art. 49 della L. reg. n. 14 del 2016 (secondo cui l'utilizzazione avverrebbe
“… senza limitazioni dipendenti dallo specifico regime giuridico: disponibilità, licenziamento, mobilità, distacco del rapporto lavorativo degli interessati alla data di entrata in vigore delle presenti norme”), dalla lettura della norma si evince che la stessa intende prescindere dalle limitazioni dipendenti dallo stato giuridico del lavoratore ai soli fini della individuazione del personale destinatario dell'assegnazione temporanea, includendo non solo il personale in regime di disponibilità ma anche quello licenziato, in mobilità o in distacco che, per tale condizione, sarebbe stato escluso.
L'assenza di deroga al regime giuridico dei lavoratori in disponibilità è, poi, evidente nel comma 3 del medesimo art. 49 che, esplicitamente, rinvia alla regolamentazione contenuta nella legislazione nazionale prevedendo che “Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 … durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 165/2001, il termine di cui all'articolo 33, comma
8, del medesimo decreto legislativo resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
Né costituisce circostanza contraria a quanto affermato il fatto che il è stato chiamato Pt_1 nel giugno del 2020 dal Comune di San Giorgio così come richiesto dall'art 34-bis del D.Lgs. 165/2001, poiché la sospensione dalle liste è stata disposta sino al 18 aprile 2020. E' ininfluente che la richiesta dell'elenco dei lavoratori in disponibilità da parte del Comune di San Giorgio sia dell'ottobre 2019, laddove emerge dagli atti che l'indicazione del nominativo del Pt_1 trasmessa dal al Comune di San Giorgio è successiva alla predetta data del 18.4.2020 CP_3
(cfr. Determina dirigenziale del di San Giorgio del 1.6.2020 in atti, da cui risulta che a CP_1 seguito della comunicazione da parte del dei lavoratori in disponibilità, il personale CP_3 interessato ha presentato istanza di partecipazione alla procedura dal 27.4.2020 al 15.5.2020 e precisamente il in data 6.5.2020). Pt_1
A quanto già osservato, infine, deve aggiungersi che l'istante non ha allegato alcuna circostanza da cui potersi desumere che egli sarebbe stato collocato in posizione utile ai fini della assegnazione di uno dei posti vacanti messi a concorso presso le amministrazioni convenute. Il si è infatti limitato a dedurre circa il livello di inquadramento posseduto corrispondente Pt_1 alla categoria “D” e ai profili oggetto del corso-concorso, senza null'altro specificare. Non appare, dunque, scontato che egli potesse collocarsi utilmente per l'assegnazione di uno dei profili oggetto di domanda presso le amministrazioni appellate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, che assorbono ogni ulteriore questione proposta dalle parti, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
La complessità delle questioni interpretative poste dalla disciplina applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del dell'ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio. c)Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal Pt_1 comma 1-bis del medesimo art.13, se dovuto.
NA, 19/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 19/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 908/2022
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Severino Nappi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NA alla via Toledo, 282;
Appellante
E
in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in NA in Controparte_1
Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Irene Iacovella;
Appellato
E
, in persona del Presidente della G. R., legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato in NA alla via S. Lucia 81;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.1.2020, l'istante in epigrafe, premesso di essere attualmente dipendente del Controparte_3
(di seguito anche “ ”) e di aver sempre svolto sino al 31.12.2014 la propria prestazione CP_3 lavorativa presso la discarica di Paenzano, aveva dedotto che a far data dal 1.1.2015 era stato inopinatamente collocato dal in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del Controparte_3
D.Lgs. n. 165/2001; che la legge della n. 14 del 2016, in attuazione del Controparte_2 programma straordinario volto ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, all'art. 49 aveva previsto la possibilità per i soggetti attuatori del programma straordinario di avvalersi, anche mediante assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 23-bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001, dei lavoratori dei Consorzi di Bacino della Regione Campania a prescindere dalla loro collocazione in disponibilità, mobilità o distacco;
che in attuazione di tale programma straordinario, l'istante era stato impiegato per lo svolgimento delle relative attività di cui all'art. 45 della citata legge ragionale;
che con decreto dirigenziale n. 744 del 22.6.2018, la
[...] presso il Controparte_4
Dipartimento 50 della Giunta Regionale Campania aveva sospeso lo stato di disponibilità dei dipendenti del Consorzio utilizzati nel progetto per il periodo dal 17 gennaio 2018 fino al 17 luglio 2019 e con successivo decreto dirigenziale n. 919 del 8.8.2019 tale sospensione era stata protratta dal 18 luglio 2019 al 18 aprile 2020; che anche il ricorrente era stato quindi cancellato dagli elenchi di disponibilità; che nelle more la Giunta Reginale della per il tramite CP_2 della Commissione Interministeriale RIPAM, aveva promosso l'avvio di due corsi-concorsi
“ sulla scorta dei fabbisogni assunzionali e dei profili selezionati dagli enti Parte_2 locali aderenti, tutti compresi nelle categorie “D” e “C”; che il ricorrente rientrava pacificamente nel livello “D” per il quale erano stati messi a concorso 950 posti, di cui 328 presso la CP_2
15 presso il Consiglio regionale e 607 posti presso molteplici enti locali della
[...] CP_2 fra i quali quelli evocati in giudizio;
che pertanto il ricorrente ai sensi degli artt. 34 e
[...]
34-bis del D.Lgs. 165 del 2001 avrebbe avuto diritto ad essere assegnato ad uno dei posti vacanti oggetto dei menzionati avvisi, in quanto in possesso del richiesto livello di inquadramento, mentre
è stato illegittimamente escluso dagli elenchi di disponibilità per effetto della arbitraria sospensione disposta fino al 18 aprile 2020.
Tanto premesso, il aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di NA, in Pt_1 funzione di giudice del lavoro, la il e il Controparte_2 Controparte_1 CP_5
affinché, previo accertamento della illegittimità della condotta posta in essere dagli
[...] enti resistenti, fosse dichiarato il suo diritto ad essere assegnato immediatamente ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 presso il Consiglio regionale della per lo svolgimento delle CP_2 funzioni di “Funzionario specialista contabile” ovvero di “Funzionario specialista amministrativo” ovvero “Funzionario tecnico” categoria giuridica D posizione economica D1; ovvero presso il Comune di NA per lo svolgimento delle funzioni di “Funzionario amministrativo” ovvero “Funzionario specialista tecnico”, categoria giuridica D, posizione economica D1; ovvero presso il Comune di per lo svolgimento delle funzioni di CP_5
“Funzionario specialista contabile” ovvero “Funzionario specialista tecnico”, categoria giuridica D, posizione economica D1, con il conseguente diritto ad essere iscritto nel ruolo di uno dei richiamati enti convenuti, a veder continuare con uno degli stessi il suo rapporto di lavoro e a vedersi altresì corrispondere il trattamento economico e normativo corrispondente alla categoria giuridica D, posizione economica D1, da quantificarsi in separata sede, il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si era costituita la eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e Controparte_2 nel merito argomentando sulla legittimità del suo operato e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi anche il aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1 per le richieste formulate in ordine ad una immissione nei propri ruoli, essendo stata la procedura in esame gestita in via esclusiva dalla Controparte_2 Era rimasto contumace il , originariamente evocato in giudizio e nei cui Controparte_5 confronti con note di trattazione scritta del 29.1.2021 il ha rinunciato alla domanda. Pt_1
Il Tribunale di NA, in funzione di Giudice del lavoro, con la sentenza n. 5863/2021 pubblicata il 4.11.2021, ha rigettato la domanda e compensato le spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure, confermata la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 63 comma 1 del
D.Lgs. 165/2001 e competenza territoriale, ha preso atto della normativa vigente, secondo cui il collocamento in disponibilità del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 non determina l'estinzione del rapporto di lavoro, bensì la sua sospensione per una durata non superiore a 24 mesi, durante i quali il lavoratore non è più tenuto allo svolgimento della prestazione lavorativa e gli viene riconosciuta una indennità commisurata all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, che, in quanto non collegata alla prestazione lavorativa, ha natura previdenziale (art. 33 comma 8).
Il personale in disponibilità è poi iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (art. 34, comma 1).
La cessazione dello stato di disponibilità si verifica nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo i 24 mesi di collocazione in disponibilità o per ricollocazione a tempo indeterminato presso un nuovo datore di lavoro o per collocamento in quiescenza. Si determina poi la sospensione dello stato di disponibilità allorché il dipendente venga ricollocato a tempo determinato presso un nuovo datore di lavoro.
Difatti l'art. 34 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 dispone che, durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche ovvero si avvalgono della norma di cui all'art. 23-bis, il termine massimo complessivo di 24 mesi per il collocamento in disponibilità di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dell'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
In tali casi - ha sostenuto il primo giudice - viene meno la condizione di disponibilità del lavoratore ovvero la sospensione della prestazione lavorativa e la percezione di un trattamento di natura previdenziale. L'assegnazione temporanea del lavoratore è infatti incompatibile con la collocazione in disponibilità. Il lavoratore in ogni caso non perde la propria anzianità di iscrizione e al termine del periodo fissato potrà essere chiamato ai sensi dell'art. 34-bis.
Il Tribunale ha precisato che la sospensione operata dalla regione non vìola l'art 49 CP_2 della legge regionale, che unicamente autorizza a servirsi del personale del senza che CP_3 siano a ciò ostative le condizioni lavorative dei dipendenti dello stesso (disponibilità, licenziamento, mobilità, distacco); né costituisce circostanza contraria il fatto che il sia Pt_1 stato chiamato nel giugno del 2020 dal Comune di San Giorgio ai sensi dell'art. 34-bis cit, poiché il provvedimento dirigenziale che ha disposto la sospensione dalle liste lo ha stabilito sino al 18 aprile 2020.
Avverso detta statuizione ha interposto tempestivo appello con ricorso Parte_1 depositato in data 22/4/2022, chiedendo la riforma della sentenza con accoglimento della domanda di primo grado e vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio. Con l'unico motivo di gravame, il ha censurato la violazione ed erronea applicazione Pt_1 degli artt. 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 del 2001 e dell'art. 49 della legge regionale n. 14/2016. L'appellante ha sostenuto che l'assegnazione temporanea ex art. 23-bis durante la collocazione in disponibilità non comporta e non determina la cancellazione del lavoratore dai relativi elenchi;
che tale cancellazione o sospensione non è affatto prevista dal 6° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 165/2001; che quest'ultima disposizione disciplina gli effetti della assegnazione temporanea ex art. 23-bis in esame prevedendo unicamente la sospensione della decorrenza del termine di due anni del collocamento in disponibilità e del pagamento della indennità di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001.
La lettera e la ratio della normativa descritta porterebbero a concludere, secondo la tesi del ricorrente, che in caso di assegnazione temporanea presso un soggetto terzo ai sensi dell'art. 23- bis D.Lgs. 165/2001, l'istante continua ad essere soggetto in esubero, mantenendo il suo status di collocato in disponibilità, e quindi conserverebbe il diritto a partecipare alle procedure di copertura dei posti vacanti nelle amministrazioni pubbliche interessate. Per tali motivi, la cancellazione seppure temporanea dagli elenchi sarebbe illegittima e il lavoratore avrebbe dovuto essere assegnato definitivamente presso l'amministrazione con vuoti in organico che ha messo a concorso i posti vacanti in forza dell'art. 34-bis.
A supporto dei propri assunti, il ha osservato che, a seguito di richiesta del Pt_1 [...]
del 15.10.2019 per un vuoto di organico, il aveva trasmesso a Controparte_6 CP_3 quest'ultimo l'elenco dei soggetti in disponibilità, fornendo pure il nominativo dell'odierno appellante. Ha inoltre evidenziato che gli enti resistenti non hanno rispettato la procedura inderogabile dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 in quanto prima di dare inizio al concorso hanno omesso di chiedere la trasmissione degli elenchi dei soggetti in disponibilità e di verificare la previa possibilità di ricollocamento del personale ivi inserito.
Le amministrazioni pubbliche appellate si sono costituite in giudizio ed hanno ribadito la legittimità dell'operato posto in essere in stretta aderenza al dato normativo. Hanno concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite. La ha insistito Controparte_2 preliminarmente per il difetto di giurisdizione mentre il per il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione.
Il Collegio ha disposto la trattazione cartolare del procedimento. Quindi, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Innanzitutto va confermato il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla CP_2
e dal resistente.
[...] CP_1
Nel caso in esame, infatti, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in cui rientrano le controversie “in materia di pubblico impiego privatizzato inerenti agli atti di assegnazione dei dipendenti iscritti negli elenchi del personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” (Cass., S.U. 13 marzo 2009, n. 6062), ne consegue che ai sensi dell'art. 413 n. 5 c.p.c. sussiste anche la competenza per territorio del Tribunale di NA (contestata dal
) nel cui circondario ricade la sede lavorativa del CP_7 Pt_1 Parimenti da respingere è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal CP_1
(nel precedente grado e riproposta in questa fase di appello).
[...]
Infatti, è principio consolidato della S.C. che “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre
l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7777 del 27/03/2017; Cass. Sez. L. Sentenza n. 17092 del 12/08/2016).
Nella specie il ha eccepito la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale Controparte_1 dedotto in giudizio (avendo sostenuto che la procedura concorsuale in esame è stata gestita in via esclusiva dalla . Viene quindi a discutersi non di una condizione della Controparte_2 trattazione del merito della causa, quale è la “legitimatio ad causam” nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto litigioso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005).
2. Nel merito, la vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte, sia pur in diversa composizione, come da sentenze in atti allegate, e l'odierno Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. cpc).
L'istante, dipendente del , dal Controparte_3
1.1.2015 collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, è stato impegnato dal 17.1.2018 al 18.4.2020 dal nel progetto straordinario di cui all'art. 45 della legge CP_3 regionale n. 14/2016 per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, previa assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 23-bis comma 7 del D.Lgs.. n. 165/2001 e, pertanto, sospeso temporaneamente dallo stato di disponibilità per il periodo predetto.
Ha lamentato l'illegittimità della sospensione del regime di disponibilità durante l'assegnazione temporanea, con cancellazione dalla iscrizione nelle relative liste e conseguente mancata possibilità di essere ricollocato in uno dei posti vacanti messi a concorso, durante il predetto periodo di sospensione, presso le amministrazioni resistenti per profili corrispondente a quello rivestito.
Il ricorrente reputa che all'assegnazione ex art. 23-bis non segua anche la sospensione dalle liste di disponibilità.
L'assunto non può essere condiviso.
Recita l'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 361/2001 in discorso: “Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”. A sua volta l'art. 49 della legge n. 14 del 2016 prevede “
1. I soggetti attuatori Controparte_2 del programma straordinario di cui all'articolo 45 utilizzano, su base provinciale, per la copertura del relativo fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della costituiti ai sensi della legge regionale 10/1993 e delle società da essi Controparte_2 partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001, come inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai Commissari liquidatori.
2. L'utilizzo di tale personale avviene mediante assegnazione temporanea presso i soggetti attuatori, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001, senza limitazioni dipendenti dallo specifico regime giuridico: disponibilità, licenziamento, mobilità, distacco del rapporto lavorativo degli interessati alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni dalla legge 114/2014, il termine di cui all'articolo 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo resta sospeso e l'onere retributivo durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 165/2001 è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente”.
È pacifico che il allorché l'amministrazione resistente ha messo a concorso i posti Pt_1 vacanti rivendicati, era lavorativamente impegnato ex art. 23-bis cit. e che contestualmente era stata sospesa la sua iscrizione nelle liste di disponibilità. Secondo il ricorrente detta assegnazione ex art. 23-bis, in base al disposto normativo di cui agli artt. 33, comma 8, e 34, comma 6, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, non comportava la sua cancellazione dalle liste dei lavoratori in disponibilità, essendo unicamente prevista la sospensione del termine massimo biennale ex art. 33, comma 8, previsto per la collocazione in disponibilità e dell'erogazione dell'assegno.
Orbene, l'art. 33 comma 8 del D.Lgs. 165/2001 statuisce “8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Il successiva art. 34 comma 6, a sua volta, prevede: “Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all' articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente”.
Il comma 4 della medesima norma, infine, dispone: “Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista”.
Tali norme pongono, all'evidenza, una stretta correlazione tra la collocazione in disponibilità e il previsto assegno pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con ciò smentendo la pretesa del ricorrente di scindere il godimento dell'assegno in esame (pacificamente escluso durante il periodo di assegnazione temporanea ex art. 23-bis) dallo stato di disponibilità
(che invece, secondo la ricostruzione attorea, non sarebbe soggetta a sospensione). Trattasi, peraltro, di una correlazione anche di ordine logico, atteso che la fruizione dell'indennità si giustifica in quanto si è in disponibilità e quest'ultimo stato a sua volta è legato a una situazione di disoccupazione del soggetto coinvolto che non investe chi, sia pure temporaneamente, sia occupato ex art. 23-bis cit.
Vi è poi, l'art. 33, comma 7, per il quale: “Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità”. Da tale norma si ricava l'indefettibile collegamento tra stato di disponibilità e mancata ricollocazione nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni in ambito regionale.
Ne consegue l'incompatibilità del regime di disponibilità ex art. 33 in esame con la ricollocazione del lavoratore, che può essere totale o parziale, a tempo determinato o indeterminato.
Che la ricollocazione idonea ad escludere la condizione di disponibilità possa essere anche parziale e precaria è confermato anche dall'art. 33 comma 5, ove la verifica (dell'impossibilità) della ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione, è il presupposto per dare corso alla situazione di disponibilità.
Dunque, risulta confutata anche la seconda scissione dedotta dal ricorrente, per il quale l'assegnazione temporanea (ossia la ricollocazione precaria del lavoratore) sospenderebbe, oltre all'assegno, anche il biennio quale termine massimo per la disponibilità, senza determinare la cancellazione dalle liste.
Il in realtà, non è stato cancellato durante l'assegnazione temporanea, ma sospeso e, Pt_1 come egli stesso espone, è stato sospeso il biennio di disponibilità e la fruizione della relativa indennità. Se così è, nella fase della sospensione non vi può essere, sul piano logico-giuridico, l'inserimento nelle relative liste, perché in quella fase temporale il lavoratore è comunque impegnato nell'espletamento della prestazione, sia pure eventualmente precaria (al termine della quale continua a decorrere il biennio di cui si è detto).
Va peraltro osservato che l'impostazione attorea, sganciando lo stato di disponibilità dall'assegno per esso previsto e dall'assegnazione temporanea ex art. 23-bis, sarebbe oltremodo irragionevole perché determinerebbe una durata potenzialmente illimitata dello stato di disponibilità, radicando una situazione di ingiustificato vantaggio rispetto a chi, nei due anni, non ha avuto la possibilità di alcuna assegnazione o ricollocazione.
Diversamente, poi, da quanto ritenuto dalla difesa attorea, non va di contrario avviso la Corte
Cost. n. 388 del 2004 che, nel richiamare il principio per cui le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco
(art. 34, comma 6), non si ingerisce nella modalità di formazione, mantenimento e sospensione degli elenchi in questione, lasciati appunto alla disciplina della legge, che al riguardo appare, per come interpretata in questa sede, esente da qualsivoglia censura di irragionevolezza.
La tesi azionata andrebbe a snaturare il procedimento voluto dal legislatore per il quale, come chiarito anche dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. L.,13/02/2017 n. 3738) il collocamento in disponibilità configura una mera sospensione nel tempo del rapporto (con sostanziali tratti di analogia sul punto con il diverso istituto, proprio del settore privato, della cassa integrazione guadagni), destinata a protrarsi per il periodo massimo di 24 mesi, previsto per un possibile diverso impiego presso la stessa amministrazione ovvero per una diversa ricollocazione presso altre amministrazioni o sino al momento in cui il dipendente non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
Come emerge dalla lettera della legge, dalla data di collocamento in disponibilità “si sospendono” tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro (mancano infatti la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione); il lavoratore ha diritto soltanto ad una indennità pari all'80% dello stipendio ed alla indennità integrativa speciale per un massimo di due anni ed è esclusa anche la corresponsione di qualunque altro elemento retributivo (e quindi di qualsiasi trattamento indennitario accessorio), comunque denominato.
In conclusione, lo stato lavorativo sia pure eventualmente precario, con assegnazione provvisoria ex art. 23, comma 7, D.Lgs. 165/2001 e stato di disponibilità sono incompatibili e il lavoro, pur temporaneo e precario, determina la sospensione (non la cancellazione) dalle relative liste.
Per quanto riguarda l'art. 49 della L. reg. n. 14 del 2016 (secondo cui l'utilizzazione avverrebbe
“… senza limitazioni dipendenti dallo specifico regime giuridico: disponibilità, licenziamento, mobilità, distacco del rapporto lavorativo degli interessati alla data di entrata in vigore delle presenti norme”), dalla lettura della norma si evince che la stessa intende prescindere dalle limitazioni dipendenti dallo stato giuridico del lavoratore ai soli fini della individuazione del personale destinatario dell'assegnazione temporanea, includendo non solo il personale in regime di disponibilità ma anche quello licenziato, in mobilità o in distacco che, per tale condizione, sarebbe stato escluso.
L'assenza di deroga al regime giuridico dei lavoratori in disponibilità è, poi, evidente nel comma 3 del medesimo art. 49 che, esplicitamente, rinvia alla regolamentazione contenuta nella legislazione nazionale prevedendo che “Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 … durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 165/2001, il termine di cui all'articolo 33, comma
8, del medesimo decreto legislativo resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
Né costituisce circostanza contraria a quanto affermato il fatto che il è stato chiamato Pt_1 nel giugno del 2020 dal Comune di San Giorgio così come richiesto dall'art 34-bis del D.Lgs. 165/2001, poiché la sospensione dalle liste è stata disposta sino al 18 aprile 2020. E' ininfluente che la richiesta dell'elenco dei lavoratori in disponibilità da parte del Comune di San Giorgio sia dell'ottobre 2019, laddove emerge dagli atti che l'indicazione del nominativo del Pt_1 trasmessa dal al Comune di San Giorgio è successiva alla predetta data del 18.4.2020 CP_3
(cfr. Determina dirigenziale del di San Giorgio del 1.6.2020 in atti, da cui risulta che a CP_1 seguito della comunicazione da parte del dei lavoratori in disponibilità, il personale CP_3 interessato ha presentato istanza di partecipazione alla procedura dal 27.4.2020 al 15.5.2020 e precisamente il in data 6.5.2020). Pt_1
A quanto già osservato, infine, deve aggiungersi che l'istante non ha allegato alcuna circostanza da cui potersi desumere che egli sarebbe stato collocato in posizione utile ai fini della assegnazione di uno dei posti vacanti messi a concorso presso le amministrazioni convenute. Il si è infatti limitato a dedurre circa il livello di inquadramento posseduto corrispondente Pt_1 alla categoria “D” e ai profili oggetto del corso-concorso, senza null'altro specificare. Non appare, dunque, scontato che egli potesse collocarsi utilmente per l'assegnazione di uno dei profili oggetto di domanda presso le amministrazioni appellate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, che assorbono ogni ulteriore questione proposta dalle parti, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
La complessità delle questioni interpretative poste dalla disciplina applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del dell'ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio. c)Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal Pt_1 comma 1-bis del medesimo art.13, se dovuto.
NA, 19/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano