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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati: dott. Federica Benvenuti Presidente rel/est. dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ) nato in [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Jacopo Mulato RICORRENTE contro in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011);
FATTO E DIRITTO
§ Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 01.08.2024 ha impugnato il diniego di protezione Parte_1 speciale Cat. A. 12/2024/Imm. 333/ DE emesso dalla Questura di il 20.06.2024, notificato il CP_1
03.07.2024. Con decreto dd. 06.08.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con decreto dd. 16.08.2024 il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. in data 19.11.2024, assegnando termine per il deposito di note La difesa ha depositato note il 18.11.2024 formulando istanza di “rimessione in termini e fissazione di una nuova udienza di discussione” e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel proprio ricorso.
Con ordinanza dd. 21.11.2024 il Tribunale, in composizione collegiale, rilevata la mancata prova della notificazione del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, unitamente alla mancata costituzione dell'Amministrazione resistente, ha assegnato nuovo termine per la notifica, onerando parte ricorrente pagina 1 di 6 del deposito telematico della documentazione attestante la suddetta e fissando nuova udienza per la discussione e decisione in data 11/2/2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.pc., Con comparsa dd. 03/12/2014 si è costituito il nuovo difensore del ricorrente, richiamandosi integralmente al contenuto dei precedenti atti difensivi.
Con note dd. 17/12/2024 il nuovo difensore del sig. ha dimesso in atti Parte_1 revoca del mandato al precedente difensore e attestazione deposito di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con provvedimento dd. 13/12/2024, il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. in data
18/02/2025, assegnando termine per il deposito di note. Con note dd. 17/02/2025 il ricorrente ha depositato prova della notifica al ed ha Controparte_1 insistito per il riconoscimento della protezione speciale. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 13/3/2025.
***
Il ricorso è infondato, per i motivi di séguito esposti.
In punto di diritto, è opportuno procedere preliminarmente ad un inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05/10/2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano. La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
pagina 2 di 6 La disciplina del d.lgs. 25/2008 e del d.lgs. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”) il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare: a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può
pagina 3 di 6 comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
Le coordinate normative e giurisprudenziali sopra rappresentate assicurano e garantiscono, in definitiva, una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le fattispecie di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Entro questo quadro di riferimento, si premette che la disciplina introdotta con il decreto-legge 130/2020 trova applicazione con riferimento alla domanda qui esaminata (presentata in data
14/09/2022 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta di cui al c.d. decreto- legge 20/2023, c.d. decreto CUTRO). Pur essendo indicata, nel diniego emesso dalla Questura, quale data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, quella del 05/06/2023, si rileva infatti che, dalla documentazione in atti, si evince come il ricorrente avesse già formalizzato la predetta istanza a mezzo pec del 14/09/2022 con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta
Costa.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, per come modificato dal D.L. n. 130/2020, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute.
La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Si evidenzia che il presente giudizio ha natura di giudizio sul rapporto e non sull'atto con la conseguenza che eventuali doglianze sul giudizio dinnanzi all'autorità amministrativa non esimono il giudice dall'impugnazione dal valutare la sussistenza del diritto del richiedente. Sulla base di tali principi, il ricorrente non ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto non emerge all'attualità una situazione di integrazione personale, sociale e lavorativa sul territorio italiano, né la sussistenza di una dimensione privata e familiare meritevole di tutela e che, in ogni caso, sia suscettibile di controbilanciare l'assenza di ulteriori aspetti valorizzabili ai fini di cui all'art. 19 T.U.I.
Nel merito il ricorrente, che risulta avere fatto ingresso nel territorio italiano oltre 13 anni fa (cfr. provvedimento impugnato) ed essere già stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro (cfr. doc. 4), ha prodotto documentazione lavorativa riferita agli anni 2018 e 2019, come lavoratore autonomo, percependo un reddito pari a € 4.146,00 per il 2018 ed € 9.647,00 per il 2019 (doc. 07-08).
A partire dal 2016, il ricorrente ha dimostrato di avere aperto una P.IVA. (doc. 09) per lo svolgimento di attività di import ed export di prodotti alimentari, cancellata in data 11.11.2020, a causa, secondo le allegazioni, della crisi legata alla pandemia da COVID-19.
pagina 4 di 6 Non è stata prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa a partire dal 2020 fino all'attualità.
Il ricorrente ha prodotto lettera datata 18.07.2024 (doc. 10) proveniente da Persona_1 qualificatosi come “datore di lavoro” il quale dichiara, a seguito di colloqui intercorsi, di “confermare l'intenzione” di assumere il ricorrente “con decorrenza dal mese di luglio” e con “attribuzione della qualifica D e l'inquadramento nel livello 6” del vigente CCNL del settore commercio, laddove egli divenisse titolare di permesso di soggiorno, dalla quale, tuttavia, non è possibile dedurre elementi in merito ad una già realizzata integrazione nel territorio italiano.
Quanto alla condizione abitativa, il ricorrente ha prodotto comunicazione di ospitalità, presso un immobile sito in valida dal 15/07/2024 e fino al 16/01/2025 rilasciata da un connazionale (doc. CP_1
13), risultando avere vissuto nel predetto Comune anche nei periodi precedenti, in prevalenza, ospitato da connazionali (cfr. ricorso introduttivo ove si legge che “a livello abitativo, egli ha sempre trovato regolare alloggio, ospitato da connazionali prevalentemente, ma con continuità nella città di CP_1 come si evince dalla certificazione di residenza ancora risalente al 2017, ove se ne attestava la residenza sin dal 2013 (doc. 12))”.
Circa la conoscenza della lingua italiana, il ricorrente ha prodotto un attestato rilasciato dall'Università per Stranieri – Dante Alighieri, di Reggio Calabria, dal quale risulta avere conseguito un livello “A2” in data 05/05/2018.
Il difensore non ha fornito alcun ulteriore elemento, pur espressamente invitato (ordinanza in data
21/11/2024 e decreto 13/12/2024). All'udienza sostituita da note di trattazione scritta del 18/02/2025, il difensore del ricorrente, pur facendo riferimento a ulteriore documentazione tesa a dimostrare il livello di integrazione asseritamente raggiunto, ha dimesso in atti unicamente certificati negativi del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (doc. 5), limitandosi a richiamare la produzione documentale già agli atti, non sufficiente a comprovare l'attualità e l'effettività dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, per i rilievi già svolti.
Il sig. non ha dimostrato di percepire attualmente (e/o di aver percepito Parte_1 nell'ultimo biennio) redditi che gli consentano una sostanziale autonomia economica in Italia e non ha dedotto né documentato l'esistenza di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell'art. 8 CEDU.
In questo contesto è da escludersi che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili
Nonostante in definitiva la lunga permanenza nel territorio italiano non sono emersi elementi di integrazione nel senso sopra descritto, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura giuridica delle situazioni giuridiche soggettive oggetto di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 15653/2024 R.G. promossa da Parte_1 (C.F. ) contro , ogni altra diversa
[...] C.F._1 Controparte_1 domanda ed eccezione respinta:
pagina 5 di 6 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13/3/2025
Il Presidente est. dott. ssa Federica Benvenuti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati: dott. Federica Benvenuti Presidente rel/est. dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ) nato in [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Jacopo Mulato RICORRENTE contro in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011);
FATTO E DIRITTO
§ Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 01.08.2024 ha impugnato il diniego di protezione Parte_1 speciale Cat. A. 12/2024/Imm. 333/ DE emesso dalla Questura di il 20.06.2024, notificato il CP_1
03.07.2024. Con decreto dd. 06.08.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con decreto dd. 16.08.2024 il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. in data 19.11.2024, assegnando termine per il deposito di note La difesa ha depositato note il 18.11.2024 formulando istanza di “rimessione in termini e fissazione di una nuova udienza di discussione” e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel proprio ricorso.
Con ordinanza dd. 21.11.2024 il Tribunale, in composizione collegiale, rilevata la mancata prova della notificazione del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, unitamente alla mancata costituzione dell'Amministrazione resistente, ha assegnato nuovo termine per la notifica, onerando parte ricorrente pagina 1 di 6 del deposito telematico della documentazione attestante la suddetta e fissando nuova udienza per la discussione e decisione in data 11/2/2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.pc., Con comparsa dd. 03/12/2014 si è costituito il nuovo difensore del ricorrente, richiamandosi integralmente al contenuto dei precedenti atti difensivi.
Con note dd. 17/12/2024 il nuovo difensore del sig. ha dimesso in atti Parte_1 revoca del mandato al precedente difensore e attestazione deposito di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con provvedimento dd. 13/12/2024, il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. in data
18/02/2025, assegnando termine per il deposito di note. Con note dd. 17/02/2025 il ricorrente ha depositato prova della notifica al ed ha Controparte_1 insistito per il riconoscimento della protezione speciale. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 13/3/2025.
***
Il ricorso è infondato, per i motivi di séguito esposti.
In punto di diritto, è opportuno procedere preliminarmente ad un inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05/10/2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano. La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
pagina 2 di 6 La disciplina del d.lgs. 25/2008 e del d.lgs. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”) il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare: a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può
pagina 3 di 6 comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
Le coordinate normative e giurisprudenziali sopra rappresentate assicurano e garantiscono, in definitiva, una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le fattispecie di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Entro questo quadro di riferimento, si premette che la disciplina introdotta con il decreto-legge 130/2020 trova applicazione con riferimento alla domanda qui esaminata (presentata in data
14/09/2022 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta di cui al c.d. decreto- legge 20/2023, c.d. decreto CUTRO). Pur essendo indicata, nel diniego emesso dalla Questura, quale data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, quella del 05/06/2023, si rileva infatti che, dalla documentazione in atti, si evince come il ricorrente avesse già formalizzato la predetta istanza a mezzo pec del 14/09/2022 con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta
Costa.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, per come modificato dal D.L. n. 130/2020, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute.
La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Si evidenzia che il presente giudizio ha natura di giudizio sul rapporto e non sull'atto con la conseguenza che eventuali doglianze sul giudizio dinnanzi all'autorità amministrativa non esimono il giudice dall'impugnazione dal valutare la sussistenza del diritto del richiedente. Sulla base di tali principi, il ricorrente non ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto non emerge all'attualità una situazione di integrazione personale, sociale e lavorativa sul territorio italiano, né la sussistenza di una dimensione privata e familiare meritevole di tutela e che, in ogni caso, sia suscettibile di controbilanciare l'assenza di ulteriori aspetti valorizzabili ai fini di cui all'art. 19 T.U.I.
Nel merito il ricorrente, che risulta avere fatto ingresso nel territorio italiano oltre 13 anni fa (cfr. provvedimento impugnato) ed essere già stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro (cfr. doc. 4), ha prodotto documentazione lavorativa riferita agli anni 2018 e 2019, come lavoratore autonomo, percependo un reddito pari a € 4.146,00 per il 2018 ed € 9.647,00 per il 2019 (doc. 07-08).
A partire dal 2016, il ricorrente ha dimostrato di avere aperto una P.IVA. (doc. 09) per lo svolgimento di attività di import ed export di prodotti alimentari, cancellata in data 11.11.2020, a causa, secondo le allegazioni, della crisi legata alla pandemia da COVID-19.
pagina 4 di 6 Non è stata prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa a partire dal 2020 fino all'attualità.
Il ricorrente ha prodotto lettera datata 18.07.2024 (doc. 10) proveniente da Persona_1 qualificatosi come “datore di lavoro” il quale dichiara, a seguito di colloqui intercorsi, di “confermare l'intenzione” di assumere il ricorrente “con decorrenza dal mese di luglio” e con “attribuzione della qualifica D e l'inquadramento nel livello 6” del vigente CCNL del settore commercio, laddove egli divenisse titolare di permesso di soggiorno, dalla quale, tuttavia, non è possibile dedurre elementi in merito ad una già realizzata integrazione nel territorio italiano.
Quanto alla condizione abitativa, il ricorrente ha prodotto comunicazione di ospitalità, presso un immobile sito in valida dal 15/07/2024 e fino al 16/01/2025 rilasciata da un connazionale (doc. CP_1
13), risultando avere vissuto nel predetto Comune anche nei periodi precedenti, in prevalenza, ospitato da connazionali (cfr. ricorso introduttivo ove si legge che “a livello abitativo, egli ha sempre trovato regolare alloggio, ospitato da connazionali prevalentemente, ma con continuità nella città di CP_1 come si evince dalla certificazione di residenza ancora risalente al 2017, ove se ne attestava la residenza sin dal 2013 (doc. 12))”.
Circa la conoscenza della lingua italiana, il ricorrente ha prodotto un attestato rilasciato dall'Università per Stranieri – Dante Alighieri, di Reggio Calabria, dal quale risulta avere conseguito un livello “A2” in data 05/05/2018.
Il difensore non ha fornito alcun ulteriore elemento, pur espressamente invitato (ordinanza in data
21/11/2024 e decreto 13/12/2024). All'udienza sostituita da note di trattazione scritta del 18/02/2025, il difensore del ricorrente, pur facendo riferimento a ulteriore documentazione tesa a dimostrare il livello di integrazione asseritamente raggiunto, ha dimesso in atti unicamente certificati negativi del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (doc. 5), limitandosi a richiamare la produzione documentale già agli atti, non sufficiente a comprovare l'attualità e l'effettività dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, per i rilievi già svolti.
Il sig. non ha dimostrato di percepire attualmente (e/o di aver percepito Parte_1 nell'ultimo biennio) redditi che gli consentano una sostanziale autonomia economica in Italia e non ha dedotto né documentato l'esistenza di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell'art. 8 CEDU.
In questo contesto è da escludersi che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili
Nonostante in definitiva la lunga permanenza nel territorio italiano non sono emersi elementi di integrazione nel senso sopra descritto, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura giuridica delle situazioni giuridiche soggettive oggetto di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 15653/2024 R.G. promossa da Parte_1 (C.F. ) contro , ogni altra diversa
[...] C.F._1 Controparte_1 domanda ed eccezione respinta:
pagina 5 di 6 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13/3/2025
Il Presidente est. dott. ssa Federica Benvenuti
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