Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 28/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17047/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA Parte 1 elett.te dom.to in C.so Garibaldi 246 presso lo studio dell'avv. Gennaro De Angelis dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti RICORRENTE
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide de Gasperi 55 (Sede CP_1) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte 2 rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Barbara Mantile presso il cui studio sito in Napoli alla via Paolo della Valle nn. 32/44 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 07120249019689414,
Chiedeva, pertanto, sulla base dell'insussistenza dell'obbligo contributivo (non avendo la società mai svolto alcuna attività essendo stata attivata per errore dalla Camera di Commercio e non avendo conseguito alcun attivo dal 2012 al 2022), dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ad essa relativi (per la mancata rituale notifica degli avvisi di addebito indicati nell'atto impugnato nonché di atti successivi) nonché, infine, della decadenza del diritto alla riscossione in applicazione dell'art. 25 del D.Lvo. 46/1999_l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese.
L CP_1 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della proposta opposizione e chiedendo, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della stessa, con vittoria di spese. L Controparte_3 si costituiva, a sua volta, in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, anch'essa, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: La domanda giudiziale va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono. Vanno, in via preliminare, effettuate alcune considerazioni di carattere generale. Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della. cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della. pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per 1 CP_1, con l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L.
n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010.
E' pure possibile che con unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella e/o avviso di addebito;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In questi casi, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiede l'intervento del giudice, è ovvio che trattandosi, in sostanza, di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10).
Passando, a questo punto, all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio il presente ricorso ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 602/1973, la quale costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo, quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo" (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021).
Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, il tema d'indagine si incentra - sulla base dell'asserita mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti e, pertanto, in funzione recuperatoria come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 – sulla valutazione sia di vizi di carattere formale degli stessi laddove parte ricorrente lamenta l'intervenuta decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 in relazione alla quale, rientrando nell'ambito dei rilievi formali, la domanda giudiziale va qualificata nei termini di opposizione ex art. 617° comma cpc, richiamato dall'art. 29 del dlgs 46/99, da proporsi nel termine perentorio di 20 gg., sia su vizi di merito della pretesa sottostante laddove parte ricorrente lamenta l'insussistenza dell'obbligo contributivo (non avendo la società mai svolto alcuna attività essendo stata attivata per errore dalla Camera di Commercio e non avendo conseguito alcun attivo dal 2012 al 2022) nonché la prescrizione degli assunti diritti di credito sottesi all'intimazione di pagamento opposta per decorso del termine di 5 anni in relazione ai quali il ricorso in opposizione in esame può qualificarsi come una forma di opposizione ex artt. 24 Dlgs 46/99 da proporsi nel termine perentorio di 40 gg. La domanda giudiziale va, infine, qualificata come una forma di opposizione all'esecuzione, anteriore alla fase espropriativa, ai sensi dell'art. 615, 1°co. e 618 bis c.p.c., laddove la parte, dopo avere dedotto il vizio dell'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, incentra la sua azione anche sull'estinzione del diritto di credito per effetto dell'intervenuta prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica degli stessi, qualora validamente intervenuta.
In proposito, Cass. n. 15223 del 12/06/2018: "l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento costituisce una opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
ed, infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo ( la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (Cass. n. 9698 del 03/05/2011, tra le varie).
La legittimazione passiva, anche in questo caso, è dell'ente impositore e non è sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il Concessionario, atteggiandosi la sua partecipazione al processo, se richiesta, come una forma di litisconsorzio processuale. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità “la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione al processo dell'agente della riscossione (Cass. 16 gennaio 2009, n. 933; Cass. 12 maggio 2008, n. 11687 e di recente Cass. n. 5625/2019) perché la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo" (sentenza n.16425 del 19/06/2019). Secondo Cass. 20.08.2019 n. 21534, in presenza di opposizione all'esecuzione (ossia di azione di Contr accertamento negativo del debito), il convenuto può difendersi (fra l'altro) negando la propria legittimazione passiva e/o negando di essere titolare del rapporto oggetto di lite, affermandone la titolarità in capo ad un terzo (in quest'ultimo caso si parla, in gergo, di nominatio auctoris o laudatio auctoris). Ma, in entrambe le ipotesi - difetto di legittimazione passiva propriamente detta o difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto controverso (per una più puntuale distinzione cfr. Cass. Sez.U. n. 2951 del 2016) - secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, “non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il terzo;
nondimeno, se ne può disporre l'intervento coatto iussu iudicis per comunanza di causa ex art. 107 c.p.c., così dandosi luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio meramente processuale e attribuendosi al chiamato la qualità di parte, id est rendendogli opponibile il giudicato che verrà a formarsi, indipendentemente dal fatto che le parti originarie propongano o meno esplicite domande contro di lui o egli stesso ne proponga".
Tanto premesso va, in via preliminare, rilevato che per quanto attiene quella parte della domanda giudiziale da qualificarsi come una forma di opposizione ex artt. 24 e 29 Dlgs
46/99 laddove si deduce l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta (proposta, pertanto, in funzione recuperatoria come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015), trattasi di opposizione da ritenersi tempestiva solo in relazione ai profili di merito della pretesa contributiva in quanto proposta entro il 40° giorno dalla avvenuta conoscenza, sia pure tardiva, degli atti impugnati considerata l'avvenuta notifica, in data 21.06.2024, dell'intimazione di pagamento opposta mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato depositato in data 23.07.2024. Al contrario, per le doglianze di carattere formale attinenti alla decadenza ex art. 25 dlgs 46/99, essa è da considerarsi inammissibile per tardività in quanto proposta oltre il termine perentorio di 20 gg. all'uopo previsto dal legislatore, In proposito si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256: “...14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); conf. Cass. 01.03.2019 n.6166 secondo cui “L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge” (conf. Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023 n.7156). Tanto premesso, l'opposizione va, in parte qua, in ogni caso, rigettata in quanto dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell CP_1 si evince l'avvenuta regolare notifica di entrambi gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento opposta nelle date ivi indicate.
Ed, infatti, in relazione all'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 371 2022
0011651215 in data 26.08.2022 e dell'avviso di addebito n. 371 2022 0024132825 in data 30.01.2023, per i quali nelle copie degli avvisi di ricevimento in atti emerge l'avvenuta consegna della relativa raccomandata nelle mani del " ricevente" con la conseguente sottoscrizione degli stessi, valgono le seguenti considerazioni. Il procedimento notificatorio risulta effettuato mediante il servizio postale e soggiace alle regole previste dal DM del 9 aprile 2001 e successive modifiche (rubricato 66
Approvazione delle condizioni generali del servizio postale"), che disciplina, tra le altre, la spedizione delle raccomandate per posta ordinaria. La Corte Suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr Cassazione sentenza 10 aprile 2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017 n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito e all'atto di accertamento):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. La Cass. n.1091 del 17 gennaio 2013 ha confermato la validità della notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore in quanto l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata.
D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi lo riceve è attestata dall'agente postale. Il documento principe resta la “relata" compilata dall'agente postale al momento del recapito. L'unico adempimento è la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna (cfr. Cass sentenza n. 5898 del 24.03.2015).
Non viene, quindi, in rilievo la notifica di un atto giudiziario, né viene in rilievo l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari. Tale precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere, conseguentemente, la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento.
Il regolamento postale, a tal fine, stabilisce quanto segue: - l'agente postale è un incaricato di pubblico servizio (cfr. art. 32 "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio"; art. 33 "Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio"). - al fine di ritenere il plico recapitato, l'agente postale deve recarsi nel luogo indicato e consegnare la posta al destinatario o al familiare e, in caso di impresa, al legale rappresentante o persona incaricata a riceverla (art. 38 “Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte"; Art. 39 Nuclei familiari “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere"; Art. 40 Imprese "Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante"). - l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità ed il plico si considera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati delle norme (art. 44).
Ne consegue che, sebbene il plico si presuma pervenuto al destinatario, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede e, pertanto, non si è formata piena prova, superabile solo con querela di falso, che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia di parte ricorrente. L'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso.
Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso. L'art. 7 della legge 890/1982 prevede, a tal fine, rigide formalità: “L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo". Solo in questo caso l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fide facente e, quindi, atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c. e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze. L'agente postale che opera non quale delegato dell'ufficiale giudiziario ma secondo le regole ordinarie del regolamento postale non è tenuto all'osservanza di rigide formalità proprio perché quanto da lui attestato non fa piena prova fino a querela di falso. Ulteriore conferma della sua qualifica si rinviene nel d.lgs 22 luglio 1999, n. 261, laddove all'art. 18 si evidenzia quanto segue: “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti". Orbene, tanto chiarito, l'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio, non è tenuto a redigere una relata di notifica o una annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico è stato consegnato: nessuna norma lo impone.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia).
L'indicata prova (i.e. impossibilità di conoscenza) può essere fornita in ogni modo e nel rispetto delle preclusioni processuali, nell'ambito del giudizio di merito, e non passa per la proposizione della querela di falso. Dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale – si può semplicemente presumere che il
-
plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata.
Tale presunzione, non assistita da pubblica fede, è superabile fornendo prova contraria. Le predette conclusioni sono avallate da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, pur relativa ad un caso concreto differente, è del tutto conferente al principio da applicare al caso di specie. La pronuncia, infatti, attiene ad una ipotesi di notifica interamente equiparabile all'invio di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento alla quale è applicabile il regolamento postale e non anche la normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Il principio dettato è il seguente: "Nel caso di specie, essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione".
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, considerata l'avvenuta sottoscrizione, da parte del “ ricevente”, dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68500314936-9 e della raccomandata n. 66480808792-6, la notifica dell'avviso di addebito n. 37120220011651215 e dell'avviso di addebito n. 37120220024132825 deve considerarsi validamente effettuata, rispettivamente, in data 26.08.2022 e 30.01.2023.
Ne consegue che la tutela recuperatoria auspicata dal ricorrente per far valere l'insussistenza nel merito della pretesa contributiva e la prescrizione ex art. 3 comma 9 della legge 335/95 è inammissibile in quanto tardiva.
Passando, a questo punto, alla valutazione del profilo inerente l'intervenuta prescrizione quale fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito da entrambi gli avvisi di addebito presupposti, il cui interesse ad agire è insorto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, da qualificarsi, come innanzi chiarito, nei termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., valgono le seguenti considerazioni.
L'art. 3, comma 9 della 1. n. 335/95 prevede: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori a) dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale b) obbligatoria"
Ne consegue che, ai sensi della norma sopra riportata, i contributi dovuti prima del 1.1.1996, nonché quelli maturati successivamente per i quali vi sia stata denuncia del lavoratore o dei suoi eredi, si prescrivono in 10 anni.
Il comma 10 dello stesso articolo poi aggiunge: "i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso". In merito alla corretta interpretazione della suddetta normativa si è pronunciata, ultimamente, la Suprema Corte di Cassazione la quale ha testualmente sostenuto che "in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Inoltre la sospensione triennale della prescrizione, di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 19, risulta soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 con effetto dall'entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3, comma 10" (crr. Cass. 18.6.2007 n. 14069).
Ancora, con la sentenza della Cass Civ sez un.
7.3.2008 n. 6173, ad ulteriore chiarimento di quanto sancito dalla suddetta normativa, si è precisato che la 66
normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un'espressa deroga all'art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale (cfr. Corte Costituzionale 3. 2 1994 n. 20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisce un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore. A questa regola bisogna far riferimento per affermare che con l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio del 1996; detto termine non può, quindi essere superiore ai cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente". Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione deve essere fatta valere da parte del debitore entro il termine decadenziale cristallizzato nell'art.24 del d.lgs. 46/99, mentre, una volta consolidatosi, per decorso dei quaranta giorni, il ruolo, il contribuente che introduca avverso il titolo esecutivo (la cartella esattoriale non impugnata) un'opposizione a precetto non potrà far valere quelle medesime eccezioni non proposte tempestivamente con l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo.
Nulla impedisce, tuttavia, al debitore di far valere motivi successivi al consolidarsi del titolo, si pensi ad un sopravvenuto pagamento delle somme ingiuntive ovvero ad una compensazione delle medesime con analoghe partite creditorie o, come nella specie, alla prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito presupposto, rimanendo, invece, preclusa la possibilità di avvalersi di un'eccezione di prescrizione relativa ad un arco temporale asseritamente già perfezionatosi all'atto della presentazione del ricorso ex art.24 D.lgs, 46/99. Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di addebito di cui è causa la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con esso richiesti. In proposito va, inoltre, ribadito che il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni e che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale ( art 2953 c.c.) conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. Cass. Sez Unite n. 23397/2016).
Ciò posto, considerato l'arco temporale intercorso tra la data di notifica di entrambi gli avvisi di addebito presupposti (notificati, rispettivamente, in data 26.08.2022 e 30.01.2023) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (21.06.2024), la prescrizione così come eccepita non può considerarsi maturata. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda giudiziale va, pertanto, rigettata. La delicatezza e la complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 23.07.2024 nei confronti dellParte 1 Controparte_2
[...] e dell CP_1 ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti di entrambi gli Enti resistenti, nella misura della metà, delle spese processuali che liquida, per ciascuno di essi e per l'intero, in € 4.638,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 28/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario