Art. 7. Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza 1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze »; b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «Tali promozioni» sono inserite le seguenti: « , conferite con decorrenza 1° luglio, ». 2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 , dopo le parole: «ovvero a vacanza» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica,».
3. All' articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , dopo le parole: «sono conferite promozioni annuali» sono inserite le seguenti: « , con decorrenza 1° luglio, ».
a) all'articolo 26, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze »; b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «Tali promozioni» sono inserite le seguenti: « , conferite con decorrenza 1° luglio, ». 2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 , dopo le parole: «ovvero a vacanza» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica,».
3. All' articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , dopo le parole: «sono conferite promozioni annuali» sono inserite le seguenti: « , con decorrenza 1° luglio, ».