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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. Intimazione Di Pagamento Agenzia Delle Entrate: Cosa Fare Subito Per DifendertiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 31 ottobre 2025
Hai ricevuto un'intimazione di pagamento dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e non sai come reagire? Si tratta di uno degli atti più temuti dai contribuenti, perché spesso arriva dopo anni di silenzio e può preludere a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. L'errore più grave in questi casi è ignorare l'atto o aspettare troppo: l'intimazione ha effetti immediati e va gestita con rapidità. La buona notizia è che la legge offre strumenti precisi per difenderti, sospendere la riscossione e verificare la legittimità dell'intimazione. Con l'assistenza di un avvocato esperto, puoi evitare di subire conseguenze gravi e difendere efficacemente i tuoi beni. Cos'è un'intimazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2023, n. 7156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7156 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 294-2018 proposto da: ET NC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA GRECO;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei 2023 807 Civile Sent. Sez. L Num. 7156 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 10/03/2023 Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NT OI, ST DA LI, IO MA, EMANUELE DE SE, PP AT, RL D'ALOISIO; - resistenti con mandato - contro SOCIETA' EQUITALIA SUD S.P.A. oggi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 535/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/06/2017 R.G.N. 578/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. RO CI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 14 - rg. 294/18. Con sentenza del 6/6/17 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del 26/05/15 del tribunale della stessa sede (che aveva ritenutb prescritti i crediti di cui appresso), ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento per decorso del termine di venti giorni ex articolo 617 c.p.c. e rigettato l'opposizione all'esecuzione con la quale si faceva valere la prescrizione del credito (relativo a contributi previdenziali 2004-2005, ed il cui termine non era stato interrotto per non essere state notificate le cartelle presupposte), perché la tardività dell'impugnazione dell'intimazione precludeva anche l'esame della prescrizione precedente. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, illustrati da memoria;
sono rimasti intimati INPS e ADER. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 decreto legislativo 46 del 1999 nonché 615 c.p.c. per avere la corte territoriale applicato il termine relativo agli atti esecutivi, trattandosi nel caso di opposizione alla esecuzione, con la quale si faceva valere un fatto estintivo, quale la prescrizione, successivo alla formazione del ruolo (benché precedente la notifica della cartella). I Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 del decreto legislativo 46 del 1999, nonché 3 comma 9 e 10 della legge 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che l'eccezione di prescrizione non era inerente al merito della pretesa contributiva e quindi era proponibile oltre il termine di 40 giorni trattandosi di prescrizione di ordine pubblico. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Invero, trattandosi di prescrizione asseritamente maturata prima della cartella esattoriale regolarmente notificata, la stessa poteva esser fatta valere con l'opposizione alla cartella (che andava proposta nel termine di 40 gg. dalla cartella) o, in caso di mancata regolare notifica della cartella, dal primo atto successivo, che nella specie è la intimazione di pagamento. Invero, questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il 2 termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella, è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine. Ne deriva il rigetto del ricorso. Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 3 Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 8 febbraio 2023.
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei 2023 807 Civile Sent. Sez. L Num. 7156 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 10/03/2023 Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NT OI, ST DA LI, IO MA, EMANUELE DE SE, PP AT, RL D'ALOISIO; - resistenti con mandato - contro SOCIETA' EQUITALIA SUD S.P.A. oggi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 535/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/06/2017 R.G.N. 578/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. RO CI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 14 - rg. 294/18. Con sentenza del 6/6/17 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del 26/05/15 del tribunale della stessa sede (che aveva ritenutb prescritti i crediti di cui appresso), ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento per decorso del termine di venti giorni ex articolo 617 c.p.c. e rigettato l'opposizione all'esecuzione con la quale si faceva valere la prescrizione del credito (relativo a contributi previdenziali 2004-2005, ed il cui termine non era stato interrotto per non essere state notificate le cartelle presupposte), perché la tardività dell'impugnazione dell'intimazione precludeva anche l'esame della prescrizione precedente. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, illustrati da memoria;
sono rimasti intimati INPS e ADER. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 decreto legislativo 46 del 1999 nonché 615 c.p.c. per avere la corte territoriale applicato il termine relativo agli atti esecutivi, trattandosi nel caso di opposizione alla esecuzione, con la quale si faceva valere un fatto estintivo, quale la prescrizione, successivo alla formazione del ruolo (benché precedente la notifica della cartella). I Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 del decreto legislativo 46 del 1999, nonché 3 comma 9 e 10 della legge 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che l'eccezione di prescrizione non era inerente al merito della pretesa contributiva e quindi era proponibile oltre il termine di 40 giorni trattandosi di prescrizione di ordine pubblico. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Invero, trattandosi di prescrizione asseritamente maturata prima della cartella esattoriale regolarmente notificata, la stessa poteva esser fatta valere con l'opposizione alla cartella (che andava proposta nel termine di 40 gg. dalla cartella) o, in caso di mancata regolare notifica della cartella, dal primo atto successivo, che nella specie è la intimazione di pagamento. Invero, questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il 2 termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella, è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine. Ne deriva il rigetto del ricorso. Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 3 Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 8 febbraio 2023.