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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
N. 687/2025
Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. RA LL quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da con l'avv. ASARO LUCIANO e CodiceFiscale_1 domicilio eletto in P.ZZA REGINA 35 91026 MAZARA DEL VALLO ITALIA
RICORRENTE contro
con l'avv Controparte_1 P.IVA_1
RA AN e domicilio eletto in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento punteggio servizio militare nelle graduatorie ATA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1
, chiedendo il riconoscimento del punteggio integrale Controparte_2
(6 punti) per il servizio militare svolto dal 15/12/2003 al 07/12/2004, ai fini della valutazione nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/2027.
Il ricorrente lamenta di aver ricevuto solo 0,60 punti per il servizio militare, anziché 6 punti specificando che il servizio militare è stato svolto dal 15/12/2003 al
07/12/2004, prima dell'abolizione della leva obbligatoria.
Il ricorrente a sostegno delle proprie domande ha allegato che il D.Lgs 297/1994 stabilisce che il servizio militare è valido a tutti gli effetti.
Secondo la tesi prospettata dal ricorrente l 'Ordinanza Ministeriale n. 89 contrasta con le normative superiori riguardanti il riconoscimento del servizio militare.
Il resistente si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda e CP_1 sostenendo che il servizio militare non è stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, come previsto dal D.M. n. 89/2024.
Secondo il resistente, infatti, soltanto il servizio di leva prestato in CP_1 costanza di rapporto di lavoro può essere valutato a punteggio pieno, come previsto anche dal dm. 50/2021, nelle cui “avvertenze” finali si legge al punto A che “ il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva».
Ha inoltre eccepito la totale carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente.
Tale ultima eccezione è fondata.
Il ricorrente in data 16/04/2021 ha presentato all'istituto scolastico MIIC8DQ00C
- I.C. LOCATELLI-QUASIMODO di Milano ”Domanda di inserimento / conferma / aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23,
2023/24” del personale ATA amministrativo, tecnico e ausiliario di III fascia per la
Provincia di Milano per il profilo Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e
Collaboratore Scolastico (all.1).
Risulta pacifico che l'istituto capofila ha attribuito il punteggio in graduatoria pubblicata in data 28/08/2021.
Nessuna contestazione è stata presentata avverso il punteggio attribuito in
Graduatoria di Istituto per il conferimento di supplenze Personale ATA.
In seguito a conferimento di supplenza nell'a.s. 2023/2024 presso lo stesso IC
Locatelli-Quasimodo, è stato emesso decreto di convalida del punteggio in Graduatoria di
Istituto prot 3799 del 16/04/2024 (all.2).
Il decreto è stato regolarmente consegnato al ricorrente e nessuna contestazione è stata avanzata avverso il decreto di convalida.
Alla luce delle sopra riportate circostanze pacifiche in causa e delle ulteriori di seguito esposte, risulta palese la carenza di interesse ad agire.
2 Come sopra esposto il ricorso è volto ad ottenere riconoscimento di 6 punti per servizio militare svolto in ferma volontaria nella graduatoria per il conferimento delle supplenze 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il Decreto Ministeriale n.89 del 21 maggio 2024 ha disposto il rinnovo delle
Graduatorie di Istituto per il conferimento delle supplenze Personale ATA per il triennio
2024-2027 (all.3).
L'art.1, comma 2, testualmente prevede:
“Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'articolo 5, comma
6, del Regolamento”.
Il ricorrente ha provveduto al deposito di nuova domanda per il prossimo triennio, come risulta dalla documentazione in atti (all.4).
Il ricorrente ha specificatamente richiesto che l'accoglimento del presente ricorso abbia l'effetto di “CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di MILANO, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023-2024”. La cessazione della validità della graduatoria triennio 2021/2024 determina la totale inutilità del ricorso attuale.
A ciò si aggiunga l'infondatezza nel merito della domanda poichè il servizio militare svolto dal ricorrente, sebbene antecedente all'abolizione della leva obbligatoria, non è stato prestato in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica. Il
D.M. 89/2024, coerentemente con il D.M. 50/2021, distingue chiaramente tra:
• servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, valutabile con 6 punti annui;
• servizio militare prestato non in costanza di rapporto, valutabile con 0,60 punti annui.
Parte ricorrente vorrebbe che il proprio servizio sia considerato al pari del servizio di leva obbligatorio e che sia valutato pari a periodo di servizio svolto in costanza di rapporto di lavoro con assegnazione di 6 punti/anno (0,5/mese) nella graduatoria di istituto ATA terza fascia.
La pretesa è infondata.
3 La Legge n.226 del 23/08/2004 ha disposto la sospensione del servizio di leva obbligatorio dal 1° gennaio 2005 (all.6).
Nel periodo indicato in domanda (2019-2021) il ricorrente non può aver svolto servizio di leva obbligatorio bensì, eventualmente, servizio militare volontario con partecipazione a bando pubblico del Ministero della difesa.
Il ricorso quindi non può essere accolto.
In considerazione della particolarità della vicenda trattata, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano,20/05/2025
Il Giudice
RA LL
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