Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2023
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'Avv. Simona
Ragghianti, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in LU (LU) via Borgo
Giannotti n.199/n, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
contro
C.F. 2 ), con il patrocinio dell'Avv. Giulio Taliani, Controparte_1 (C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in LU (LU), via Romana n. 750, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (come da verbale di udienza del 21.3.2025):
"Pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: affido dei minori- Persona 1 e Persona 2 al Servizio Sociale del Comune di Bagni di LU (Lu) quale forma ritenuta più idonea a garantire la loro tutela ed i loro interessi, affidando al Servizio il potere di assumere ogni decisione in ambito sanitario e scolastico, oltre che relativamente ad ogni altro aspetto ritenuto
- i minori manterranno la residenza presso la madre;
- frequentazione genitori figli secondo il criterio dell'alternanza delle settimane, per cui Per 2 e Per 1 trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore i giorni dal lunedì all'uscita da scuola al lunedi successivo all'uscita da scuola;
- nel periodo estivo viene mantenuto detto calendario settimanale identificando, però, quale momento di passaggio da un genitore all'altro, il lunedì alle ore 15.00. Sempre in detto periodo i genitori potranno trascorrere
15 giorni consecutivi con i figli dandone comunicazione all'altro entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quanto concerne le festività Natalizie, Per_2 e Per 1 trascorreranno, con un genitore, il periodo che va dall'uscita di scuola nell'ultimo giorno di frequenza scolastica al 30 dicembre alle ore 21.00 e, con l'altro genitore, il periodo dal 30 dicembre alle ore 21.00 al rientro a scuola, secondo il principio dell'alternanza, negli anni, tra i genitori. Rispetto al periodo di Pasqua, invece,
i minori trascorreranno la Pasqua ed i giorni di sospensione scolastica precedenti con un genitore e la Pasquetta ed i giorni di sospensione scolastica successivi con l'altro genitore, alternando annualmente. Negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre), al contrario, verrà seguito il calendario ordinario di frequentazione. Nei momenti di passaggio dei minori tra i genitori, è il genitore che ha presso di sé i figli ad accompagnarli dall'altro; il Servizio Sociale di competenza continuerà una funzione di
-
supporto e monitoraggio rispetto al nucleo familiare in oggetto attribuendo allo stesso il compito di:
• Apportare eventuali ed opportune modifiche al calendario di frequentazione genitori-figli sopra
.
evidenziato qualora non risultasse in linea con i bisogni dei minori o apparisse pregiudizievole per gli stessi; • Monitorare la condizione psicologica dei minori e dei genitori, con prosecuzione dell'educativa domiciliare secondo le modalità in essere (sia presso la casa materna che paterna come attualmente in essere); si dichiara disponibile ad intraprendere un Parte 1
-
percorso di supporto presso il SERD territorialmente competente ed a proseguire l'intervento di sostegno psicologico già in essere;
Controparte 1 si dichiara disponibile ad intraprendere un
-
percorso di supporto psicologico;
Prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dell' CP_2 territorialmente competente sino a completamento dei rispettivi percorsi;
con relazione semestrale al Giudice tutelare, da parte dei servizi incaricati, ex art. 337 c.c. sull'andamento della frequentazione e sugli interventi di sostegno e monitoraggio;
- Il resistente verserà alla ricorrente, a titolo di assegno perequativo, la somma mensile di €150 (€75 per ciascun figlio); - Le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i genitori come da protocollo in vigore presso questo
Tribunale; L'assegno unico è attribuito al 50% tra i genitori".
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1Con ricorso, depositato in data 1.3.2023 e regolarmente notificato, ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in Bagni di LU (LU) il 24.10.2009 con [...] in regime di separazione dei beni e precisato che dall'unione coniugale sono nati due CP 1
figli, Persona 1 (9.6.2009) e Per 2 (8.9.2010). Ha aggiunto che: il Tribunale di LU, con sentenza n. 687/2018 (R.G.5583/2017) aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare;
successivamente alla pronuncia di separazione, il Tribunale di LU (decreto n.3035/2019 del 19.4.2019 R.G.n. 4587/2018), su ricorso della ricorrente, aveva modificato il regime di frequentazione padre-figli e il contributo mensile a carico del padre per il loro mantenimento;
a causa della situazione familiare conflittuale, il Tribunale per i Minorenni (R.G. n. 1690/2019) aveva disposto l'affido dei minori ai Servizi Sociali del luogo di residenza degli stessi, con presa in carico dell'intero nucleo familiare.
Ha chiesto, pertanto, lo scioglimento del matrimonio, domandando, altresì, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, di mantenere la frequentazione padre/figli secondo quanto già in essere sulla base del calendario disposto dai Servizi Sociali, il criterio dell'alternanza per le festività, con la possibilità per i minori di trascorrere le vacanze estive con i rispettivi genitori anche per 15 giorni consecutivi, un assegno di mantenimento a carico del padre di €350 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alla presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali, ha chiesto al
Tribunale di valutare la prosecuzione dell'incarico in materia di affido e di mantenimento della delega alla salute in capo agli stessi.
Previo rinnovo della notifica, si è costituito Controparte_1 che, pur dichiarandosi remissivo alla pronuncia di divorzio, ha evidenziato gravi problematiche in merito alle condizioni psicofisiche dei figli minori e la forte conflittualità esistente tra le parti, nonché condotte inadeguate della madre verso i figli oltre a presunte attenzioni sessuali del nonno materno nei confronti della minore Per_1.
Pertanto, ha chiesto, in via preliminare ed urgente, l'affidamento provvisorio dei minori ai Servizi
Sociali territorialmente competenti ed il loro collocamento presso di sé, la revoca del mantenimento a proprio carico ed un contributo al mantenimento dei minori a carico della madre nonché, all'esito dell'istruttoria da espletarsi a mezzo c.t.u., l'affidamento esclusivo dei figli, di regolamentare il diritto di visita e frequentazione del genitore non collocatario secondo le modalità ritenute più idonee all'interesse dei minori, un contributo di mantenimento a carico della ricorrente di €200 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21.2.2024, le parti sono state sentite dal giudice relatore in merito alle modalità di frequentazione dei bambini con il genitore non collocatario, sui rispettivi impieghi e relativi redditi da lavoro percepiti;
entrambi i genitori hanno dato atto delle difficoltà psicologiche dei figli e della necessità di un percorso psicologico di sostegno per i minori;
il resistente ha altresì insistito con la richiesta di attivazione di un percorso di valutazione di entrambi i genitori a causa del persistere della conflittualità genitoriale ritenendo tale percorso necessario a garantire il benessere dei figli;
ha riferito inoltre che la ricorrente era stata ricoverata in psichiatria per una settimana, circostanza confermata dalla ricorrente che ha riferito che la diagnosi, alle dimissioni, è stata di disturbo depressivo, in trattamento con Depakin.
Il Giudice, rilevata la persistente conflittualità tra i genitori dei minori, gli episodi di notevole gravità occorsi alla ricorrente (gesto autolesivo-tentato suicidio) sottoposta a cure farmacologiche (Depakin)
e seguita dall' l'episodio occorso alla figlia minore Per_1, destinataria di Controparte_3 و
attenzioni di natura sessuale da parte del nonno materno, in via provvisoria ha affidato i minori ai
Servizi Sociali del Comune di Bagni di LU con delega sanitaria, scolastica e per ogni questione di carattere burocratico, ha contestualmente disposto l'attivazione di un servizio di intensa educativa domiciliare presso la casa della madre e del padre, in raccordo con i Servizi Sociali del Comune di
LU, ha confermato le condizioni già in essere tra le parti in punto di collocazione prevalente, frequentazione genitori-figli e mantenimento dei figli da parte del padre e ha dato atto della rinuncia in punto di assegno in proprio favore da parte della ricorrente, ha altresì disposto la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi specialistici (UFSMIA), e ha invitato la ricorrente a proseguire nella presa in carico da parte dell' CP_3 .
Il Giudice ha altresì disposto CTU sulla capacità genitoriale e sulle condizioni dei minori, ha nominato la Dott.ssa Per 3 ha formulato il quesito come in atti, ha dato mandato a Servizi socio- sanitari incaricati di rimettere relazione al CTU, e ha rinviato all'udienza del 9.10.2024.
Nelle more, il resistente ha dato atto che la situazione di fatto sulla base della quale il Giudice aveva adottato i provvedimenti provvisori era cambiata radicalmente, che i minori, per loro volontà, si erano stabilmente trasferiti a casa del padre (come da relazione dei Servizi Sociali) e ha chiesto, in via provvisoria, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori già adottati ed in attesa del definitivo giudizio di merito, la collocazione dei minori presso lo stesso e la revoca del contributo al mantenimento in favore dei figli.
Il Giudice ha fissato udienza in contraddittorio con le parti, i Servizi Sociali e il CTU al 31.7.2024.
Nel corso di tale udienza il CTU ha dato atto (e le parti hanno confermato) del verificarsi di un episodio di discontrollo comportamentale della ricorrente, a causa di abuso di alcol con forte impatto sui figli e che, a seguito di confronto con il Servizio Sociale, era stato stabilito il trasferimento dei minori presso il padre e l'attivazione di incontri in forma assistita tra la madre ed i figli alla presenza di un educatore. Il Giudice, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori già adottati, dato atto del grave episodio occorso alla madre dei minori e ritenuto che le misure adottate in via provvisoria dai Servizi affidatari in accordo con il c.t.u. ed i genitori dei minori fossero conformi al loro interesse ha disposto la collocazione prevalente dei figli presso il padre, la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del padre e che gli incontri madre-figli si svolgessero secondo le modalità già stabilite dai Servizi in accordo con il c.t.u. Il Giudice ha altresì ritenuto necessario un monitoraggio ampio sulla situazione del nucleo familiare anche alla luce della rilevante gravità degli episodi da ultimo verificatisi alla presenza dei minori, ed ha assegnato nuovi termini al CTU per il deposito della relazione, differendo l'udienza di esame della c.t.u. al 21.3.2025.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 21.3.2025 le parti hanno dato atto di condividere le conclusioni rassegnate dal consulente per i profili dell'affido dei minori, della prevalente collocazione, della frequentazione genitori figli, ivi compresa l'alternanza delle settimane già sperimentata a decorrere dal 13.1.2025, nonché della prosecuzione degli interventi di sostegno, monitoraggio e presa in carico dei minori;
hanno altresì confermato al Giudice di aver raggiunto un accordo rassegnando conclusioni congiunte come in epigrafe riportate, a spese compensate.
Il Giudice, dopo la discussione orale delle parti e la precisazione delle conclusioni, in via temporanea ed urgente, ha provveduto in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto..", purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza depositata in data
24.4.2018, il Tribunale di LU ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dagli stessi.
Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 18.4.2018 sicché alla data del deposito del ricorso (1.3.2023) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale. Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole, tenuto conto, per i minori, di quanto emerso dalla CTU depositata in atti e dalla relazione dei Servizi Sociali a cui sono affidati, che continueranno una funzione di supporto e monitoraggio rispetto al nucleo familiare in oggetto, e con un monitoraggio costante da parte dell' CP_2 territorialmente competente sino a completamento dei percorsi di sostegno psicologico che entrambi i genitori hanno intrapreso.
Le conclusioni congiunte delle parti, conformi agli esiti della consulenza esperita, che ha valutato la situazione del nucleo familiare con un periodo di attento monitoraggio si recepiscono, pertanto, integralmente.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bagni di LU (LU) il 24.10.2009 da
'nato a [...] il [...], e Parte 1 nata a [...] 1
Torino (TO) il 25.10.1979,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009 al n. 5 parte 1; recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter-partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
conferisce conseguentemente mandato al Servizio Sociale del Comune di BAGNI DI LUCCA, in territorialmente competente, raccordo con il Servizio Sociale del Comune di LU, ed all CP 2 per quanto in epigrafe indicato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
LU, così deciso nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Anna Martelli dott.ssa Maria Giulia D'Ettore