TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/11/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott. Carlo Gabutti, nella causa iscritta al n. 2270 del R.G. dell'anno 2024 all'udienza del 11.11.2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, letti gli atti di causa e le note tempestivamente depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 alla Via Asilo Nido n. 15, CF rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro C.F._1
SIVIGLIA, CF , presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via C.F._2
NT Cimino n. 65, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
, (CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Reggio Calabria (C.F. , presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge P.IVA_2
domiciliato;
RESISTENTI
OGGETTO: Ricostruzione carriera personale ATA.
All'udienza del 11/11/2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti con le quali insistevano nelle loro conclusioni, come rassegnate negli scritti di costituzione, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, esponendo i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.08.2024 appartenente all'area Parte_1 professionale del personale ATA della scuola, con profilo professionale di collaboratrice scolastica, assunta a tempo indeterminato l'01.09.2020 alle dipendenze del e in CP_3 servizio fino al 31.08.2024, poiché dall'1.09.2024 è stata collocata in pensione per raggiunti limiti di età, conveniva in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi il hiedendo di: “ACCERTARE nei confronti del CP_3 Controparte_1
il diritto della ricorrente, appartenente al personale ATA, al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, elencati nella parte narrativa del ricorso, della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
2) ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere, avendo conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera, con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3) CONDANNARE il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di pre-ruolo svolto e come in atti descritto, con l'inserimento della medesima nella posizione retributiva del cosiddetto sistema a gradoni, corrispondente all'anzianità di servizio maturata fin dal primo dei rapporti di lavoro stipulati con l'Amministrazione Scolastica convenuta;
4) CONDANNARE, ancora, il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
ad applicare, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del
04 agosto 2011 in favore del solo personale ATA assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto della stessa ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” per come in premessa specificato ed al pagamento delle relative differenze retributive;
5) CONDANNARE il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già̀̀̀ emanato e per come in premessa specificato;
6) CONDANNARE il
[...] , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a inquadrare Controparte_1
la ricorrente nella fascia stipendiale correlata, per la figura professionale ausiliaria, tecnica e amministrativa di appartenenza, collocandola con la corretta rideterminazione dell'intera anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici;
7) CONDANNARE, quindi, il
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente delle differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della CP_4 progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto
Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del CCNL
Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, pari ad € 11.125,15 o alla diversa somma riconosciuta di giustizia oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
8) CONDANNARE, infine, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...] ricorrente dell'aumento sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento riconosciuto e fino al raggiungimento di successiva progressione stipendiale;
9) in ogni caso con vittoria di spese e onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Il si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1
della domanda e deducendo che la diversa normativa applicabile per il personale di ruolo ed il personale precario successivamente assunto è giustificata dalla peculiarità delle due situazioni, sicché nessuna violazione dei principi comunitari può ritenersi perpetrata. In via gradata ha eccepito la prescrizione decennale del diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera e la prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive.
La causa è stata istruita in via documentale.
Le circostanze di fatto che connotano la vicenda non sono contestate tra le parti.
È pacifico, infatti, che sia stata assunta con contratto a tempo Parte_1 indeterminato a far data dall'01/09/2020, che sin dal 2000 ed in modo continuativo abbia prestato attività lavorativa precaria per il tempo specificato nel decreto n. 96 dell'23/08/2021, che con il predetto provvedimento il abbia fatto applicazione della disciplina di cui CP_1
all'art. 569 D.lgs.vo n. 297/1994 così ricostruendo la posizione giuridica ed economica della dipendente riconoscendo il periodo di c.d. pre-ruolo nei limiti di 8 anni, 8 mesi e 20 giorni, ai fini giuridici ed economici dalla data di immissione in ruolo, applicando inoltre, alla ricorrente le nuove fasce stipendiali introdotte dal CCNL del 4 agosto 2011.
La lettura del decreto del 23/08/2021 redatto dal dirigente scolastico consente l'agevole riscontro della circostanza che la modalità del riconoscimento del periodo c.d. pre-ruolo è perfettamente coerente con la disciplina prevista dal citato art. 569 e con le evidenze che hanno caratterizzato l'attività di lavoro precario della ricorrente dall'anno 2000/2001 all'anno
2020/2021 per come dettagliate a pag. 2 del decreto.
Ciò posto, l'attenzione ai fini del decidere si incentra sulla legittimità della disciplina di cui all'art. 569 D.lgs.vo n. 297/1994, posta in dubbio della ricorrente per violazione dei principi comunitari in materia.
Il Tribunale osserva che la questione giuridica, oggettivamente dibattuta nell'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni, ha trovato di recente una soluzione interpretativa da parte della Suprema Corte il cui percorso motivazionale è condiviso dal decidente che, dunque, intende ad esso richiamarsi integralmente (Cass. sez. Lav. n. 31150 del 28/11/2019, Cass. sez.
Lav. n. 3472 del 12/02/2020 e Cass. n. 2924 del 7/02/2020).
Va premesso che nel comparto scuola la normativa nazionale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) assunto a tempo indeterminato è strutturata – anche in sede di contrattazione collettiva – con la stretta correlazione tra gli effetti giuridici ed economici e l'anzianità di servizio, che condiziona direttamente sia la progressione stipendiale sia quella di carriera in senso stretto.
Sul rilievo che nel sistema scolastico l'immissione in ruolo è di solito preceduta da un periodo di lavoro a termine – e ciò al di là dello specifico percorso che conduce all'assunzione – il legislatore ha ritenuto di regolare in modo particolare gli effetti che il periodo di attività antecedente può produrre sul rapporto di lavoro successivamente all'immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Al riguardo va osservato che l'art. 9 L. n. 576/1970, per come modificato dalla L. n. 463/1978, disponeva che “Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio
1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. Tale assetto è stato per grandi linee riprodotto nell'art. 569 D.lgs.vo n. 297/1994 a norma del quale “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili” e nel successivo art. 570 è stato precisato che, a differenza che per i docenti, il periodo valutabile è solo quello di effettiva prestazione lavorativa.
Anche nella contrattazione collettiva di settore la valutazione del periodo c.d. pre-ruolo è stata delineata in coerenza con il quadro sopra esposto (tenuto anche conto della disciplina di cui all'art. 676 D.lgs.vo n. 297/1994):
- con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”;
- il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”;
- il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione “l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)” ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. La disciplina appena richiamata evidenzia profili di oggettivo sfavore per il personale ATA a tempo determinato di lungo periodo rispetto a quello a tempo indeterminato (nella parte in cui prevede dopo i primi tre anni un abbattimento dell'anzianità di servizio).
Come detto, tale differente disciplina è stata sottoposta alla verifica di compatibilità con la normativa comunitaria.
La Suprema Corte con la sentenza n. 31150 del 28/11/2019 (le cui motivazioni sono state riprese anche da Cass. sez. Lav. n. 3472 del 12/02/2020 e da Cass. n. 2924 del 7/02/2020) ha qualificato come ingiustificata la disparità di trattamento tra le due categorie in punto di riconoscimento del periodo c.d. pre-ruolo osservando che: “La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554,
l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non
è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
6. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 RO punto 43; Corte Per_1 di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De
Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n.
27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
6.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_2
RO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4
«osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza
e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)”.
7. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la Per_3
quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ». È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo
Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto
51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti
47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il CP_1 ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
È, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «.discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su
«.elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi»
e che «.possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «.funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti,
l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Montero Mateos)”.
In adesione all'orientamento della Suprema Corte l'art. 569 D.lgs.vo n. 297/1994 deve ritenersi abbia ingiustamente disciplinato la valutazione del c.d. pre-ruolo ai fini della progressione economica e giuridica della carriera del personale ATA assunto a tempo indeterminato dopo un periodo superiore a tre anni di insegnamento a termine.
La norma di diritto interno deve essere, dunque, disapplicata ed al personale ATA “già precario” va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al personale ATA assunto ad origine a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Pertanto, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla medesima progressione economica e giuridica del personale ATA di ruolo in relazione al servizio “pre-ruolo” prestato dal 31/03/2001 al 31/08/2001; dal 28/10/2002 al 31/10/2002; dal 30/11/2002 al 21/12/2002;
dal 01/02/2003 al 02/03/2003; dal 01/06/2003 al 07/06/2003; dal 13/11/2003 al 26/11/2003;
dal 07/12/2003 al 20/12/2003; dal 27/01/2004 al 15/02/2004; dal 07/03/2004 al 21/03/2004;
dal 15/04/2004 al 14/05/2004; dal 08/11/2004 al 03/12/2004; dal 08/01/2005 al 05/02/2005;
dal 08/03/2005 al 22/03/2005; dal 15/04/2005 al 27/04/2005; dal 20/09/2005 al 17/10/2005;
dal 17/11/2005 al 16/12/2005; dal 09/01/2006 al 15/01/2006; dal 15/02/2006 al 16/03/2006;
dal 01/09/2006 al 31/08/2007; dal 01/09/2008 al 31/08/2009; dal 14/10/2010 al 30/06/2011;
dal 27/11/2013 al 30/11/2013; dal 09/12/2013 al 15/12/2013; dal 19/01/2014 al 26/01/2014;
dal 03/02/2014 al 09/02/2014; dal 16/02/2014 al 19/02/2014; dal 05/03/2014 al 23/03/2014;
dal 23/04/2014 al 22/05/2014; dal 17/10/2014 al 30/10/2014; dal 14/11/2014 al 03/12/2014;
dal 26/01/2015 al 24/02/2015; al 04/05/2015 al 24/05/2015; dal 18/09/2015 al 12/10/2015; dal
14/11/2015 al 14/12/2015; dal 12/01/2016 al 31/01/2018; dal 07/03/2016 al 23/03/2016; dal
22/09/2016 al 30/06/2017; dal 10/10/2018 al 30/06/2019; dal 24/09/2019 al 07/10/2019; dal
18/10/2002 al 27/10/2002; dal 11/11/2002 al 29/11/2002; dal 07/01/2003 al 31/01/2003; dal
03/03/2003 al 31/05/2003; dal 05/11/2003 al 12/11/2003; dal 27/11/2003 al 06/12/2003; dal
07/01/2004 al 26/01/2004; dal 16/02/2004 al 06/03/2004; dal 22/03/2004 al 05/04/2004; dal
15/05/2004 al 21/05/2004; dal 04/12/2004 al 20/12/2004; dal 06/02/2005 al 07/03/2005; dal
08/04/2005 al 14/04/2005; dal 28/04/2005 al 27/05/2005; dal 18/10/2005 al 16/11/2005; dal
01//14/4003 d1 24/ 14 2005; dal 16/01/2006 al 14/02/2006; dal 17/03/2006 al 20/06/2006; dal
01/09/2007 al 31/08/2008; dal 01/09/2009 al 31/08/2010; dal 21/11/2012 al 30/06/2013; dal
01/12/2013 al 08/12/2013; dal 16/01/2014 al 18/01/2014; dal 27/01/2014 al 02/02/2014; dal
12/02/2014 al 15/02/2014; dal 24/02/2014 al 02/03/2014; dal 24/03/2014 al 22/04/2014; dal
23/05/2014 al 11/06/2014; dal 31/10/2014 al 13/11/2014; dal 14/01/2015 al 22/01/2015; dal
25/02/2015 al 25/04/2015; dal 25/05/2015 al 20/05/3015; dal 13/10/2015 al 1M11/2015; dal
15/12/2015 al 11/01/2016; dal 01/01/2010 al 06/03/2016; dal 24/03/2016 al 30/06/2016; dal
14/09/2017 al 30/06/2018; dal 18/05/2015 al 23/09/2819; dal 08/10/2019 al 30/06/2020. Conseguentemente il resistente deve essere condannato CP_1
alla ricostruzione della carriera economica e giuridica (comprensiva dei punteggi) sulla base del predetto criterio. Contr In ordine alle differenze retributive che il è tenuto a corrispondere alla sig.ra Pt_1 la differenza tra quanto effettivamente percepito e quando avrebbe avuto diritto in
[...]
ragione del riconoscimento disposto con la presente sentenza, va osservato che il CP_1
L'eccezione di prescrizione sollevata dal non può essere accolta. CP_1
Al riguardo si osserva come orientamento di legittimità, recepito anche dalla Circolare n. 28 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, ha stabilito che “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità”.
In ragione del contrasto giurisprudenziale registrato sulla specifica questione di diritto si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà e per regolare la residua quota in applicazione del principio di soccombenza.
La liquidazione è operata come in dispositivo in ragione delle attività concretamente svolte ed in applicazione dei parametri ordinari di cui al D.M. n. 55/2014 (senza istruttoria;
fase di studio ed introduttiva con parametro medio, fase decisionale con parametro minimo attesa la sostanziale sovrapponibilità con la prospettazione del ricorso introduttivo e l'assenza di sviluppi processuali nel contraddittorio), sulla base del valore dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 nei confronti del , con ricorso depositato in data Controparte_1
16.08.2024, così provvede:
- Dichiara il diritto di alla medesima progressione economica e Parte_2
giuridica del personale di ruolo in relazione al servizio “pre-ruolo” prestato dal
31/03/2001 al 31/08/2001; dal 28/10/2002 al 31/10/2002; dal 30/11/2002 al
21/12/2002; dal 01/02/2003 al 02/03/2003; dal 01/06/2003 al 07/06/2003; dal
13/11/2003 al 26/11/2003; dal 07/12/2003 al 20/12/2003; dal 27/01/2004 al
15/02/2004; dal 07/03/2004 al 21/03/2004; dal 15/04/2004 al 14/05/2004; dal
08/11/2004 al 03/12/2004; dal 08/01/2005 al 05/02/2005; dal 08/03/2005 al 22/03/2005; dal 15/04/2005 al 27/04/2005; dal 20/09/2005 al 17/10/2005; dal
17/11/2005 al 16/12/2005; dal 09/01/2006 al 15/01/2006; dal 15/02/2006 al
16/03/2006; dal 01/09/2006 al 31/08/2007; dal 01/09/2008 al 31/08/2009; dal
14/10/2010 al 30/06/2011; dal 27/11/2013 al 30/11/2013; dal 09/12/2013 al
15/12/2013; dal 19/01/2014 al 26/01/2014; dal 03/02/2014 al 09/02/2014; dal
16/02/2014 al 19/02/2014; dal 05/03/2014 al 23/03/2014; dal 23/04/2014 al
22/05/2014; dal 17/10/2014 al 30/10/2014; dal 14/11/2014 al 03/12/2014; dal
26/01/2015 al 24/02/2015; al 04/05/2015 al 24/05/2015; dal 18/09/2015 al 12/10/2015; dal 14/11/2015 al 14/12/2015; dal 12/01/2016 al 31/01/2018; dal 07/03/2016 al
23/03/2016; dal 22/09/2016 al 30/06/2017; dal 10/10/2018 al 30/06/2019; dal
24/09/2019 al 07/10/2019; dal 18/10/2002 al 27/10/2002; dal 11/11/2002 al
29/11/2002; dal 07/01/2003 al 31/01/2003; dal 03/03/2003 al 31/05/2003; dal
05/11/2003 al 12/11/2003; dal 27/11/2003 al 06/12/2003; dal 07/01/2004 al
26/01/2004; dal 16/02/2004 al 06/03/2004; dal 22/03/2004 al 05/04/2004; dal
15/05/2004 al 21/05/2004; dal 04/12/2004 al 20/12/2004; dal 06/02/2005 al
07/03/2005; dal 08/04/2005 al 14/04/2005; dal 28/04/2005 al 27/05/2005; dal
18/10/2005 al 16/11/2005; dal 01//14/4003 d1 24/ 14 2005; dal 16/01/2006 al
14/02/2006; dal 17/03/2006 al 20/06/2006; dal 01/09/2007 al 31/08/2008; dal
01/09/2009 al 31/08/2010; dal 21/11/2012 al 30/06/2013; dal 01/12/2013 al
08/12/2013; dal 16/01/2014 al 18/01/2014; dal 27/01/2014 al 02/02/2014; dal
12/02/2014 al 15/02/2014; dal 24/02/2014 al 02/03/2014; dal 24/03/2014 al
22/04/2014; dal 23/05/2014 al 11/06/2014; dal 31/10/2014 al 13/11/2014; dal
14/01/2015 al 22/01/2015; dal 25/02/2015 al 25/04/2015; dal 25/05/2015 al
20/05/3015; dal 13/10/2015 al 1M11/2015; dal 15/12/2015 al 11/01/2016; dal
01/01/2010 al 06/03/2016; dal 24/03/2016 al 30/06/2016; dal 14/09/2017 al
30/06/2018; dal 18/05/2015 al 23/09/2819; dal 08/10/2019 al 30/06/2020, e per l'effetto
- Condanna il alla ricostruzione della carriera economica e giuridica CP_3
(comprensiva dei punteggi) sulla base del predetto criterio nonché a corrispondere a la differenza retributiva tra quanto effettivamente percepito e quando Parte_1
avrebbe avuto diritto in ragione del riconoscimento disposto con la presente sentenza;
con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze retributive e sino all'effettivo soddisfo;
- Rigetta nel resto;
- Condanna il alla refusione in favore di dei compensi legali CP_3 Parte_1
che liquida in € 1.750,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, dichiaratosi antistatario.
Palmi, 15 novembre 2025
Il Giudice dott. Carlo Gabutti