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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile N. R.G. 1217/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa RA Di ER Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. CC LI DE Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso per la modifica delle condizioni di divorzio instaurato da:
, nato a [...] il [...] , C.F. Parte_1
, con l'avv. Martina Gaiardo C.F._1 ricorrente contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 con l'avv. Antonio Giacomelli C.F._2 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso oralmente all'udienza del 10/09/2025, richiamandosi ai rispettivi atti e conclusioni.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 23/05/2025, il ricorrente , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
1 in data 05/10/1997 e che dalla loro unione era nato il figlio in data CP_2 Per_1
27/01/1998, rappresentava che
- con sentenza n. 155/2004 del Tribunale di Trento i coniugi si erano separati e con successiva sentenza n. 192/2007 del medesimo Tribunale era stata pronunciata sentenza di divorzio, con cui era stato disposto l'obbligo a carico dell'odierno ricorrente di versare alla sig.ra la somma di euro 355 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
CP_2
- il figlio aveva continuato a risiedere con la madre, ma – secondo la Per_1 prospettazione attorea – era divenuto ormai economicamente autosufficiente, essendo stato assunto come Infermiere professionale presso l' San OR e S. MA della CP_3
Misericordia” di Borgo Valsugana, percependo uno stipendio mensile lordo di circa 2.654,50 euro (v. contratto di lavoro – all. 8).
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale:
Modificare la sentenza di divorzio del Tribunale di Trento n. 192/07 dd. 29.03.2007 revocando l'assegno di mantenimento in favore del figlio e l'onere relativo Persona_2 al versamento al 50% delle spese straordinarie in favore del medesimo, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con atto di costituzione e risposta depositato in data 01/08/2025, si costituiva in giudizio la resistente , la quale nulla eccepiva nel merito ed aderiva alle Controparte_1 domande del ricorrente, chiedendo, in modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di
Trento n. 192/2007, di revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio
[...]
e l'onere relativo al versamento al 50% delle spese straordinarie in favore del Persona_2 medesimo.
All'udienza di comparizione del 10 settembre 2025, i procuratori delle parti, preso atto del sostanziale accordo tra le stesse, si richiamavano agli atti e rispettive conclusioni, dando atto di aver raggiunto in accordo in punto di compensazione delle spese di lite;
concludevano oralmente ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., chiedendo che la causa fosse posta in decisione. Il giudice delegato, quindi, rimetteva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Orbene, la domanda del ricorrente, di revoca dell'onere contributivo per il figlio
[...]
, deve senz'altro essere accolta. Secondo la prospettazione del ricorrente, il figlio Persona_2 maggiorenne è divenuto anche economicamente autosufficiente, per aver instaurato un
2 rapporto lavorativo come Infermiere professionale presso l' San OR e S. MA CP_3 della Misericordia” di Borgo Valsugana, percependo uno stipendio mensile lordo di circa
2.654,50 euro (v. contratto di lavoro – all. 8 al ricorso).
Il dato è documentato, pacifico e non controverso, in quanto non contestato dalla resistente.
Il contratto di lavoro aveva durata di soli 12 mesi;
tuttavia, tenuto conto dell'età del figlio, della conclusione del percorso di studi da parte del medesimo e dello stipendio percepito, si può ritenere che lo stesso abbia raggiunto pienamente l'autosufficienza economica, a prescindere dalla durata e dalla natura del contratto di lavoro. È utile ricordare che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. (Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40282, Rv.
663531 - 01)”.
Come già chiarito, la resistente nulla ha opposto in fatto ed in diritto, ritenendo il figlio economicamente autonomo ed aderendo alla domanda del padre ricorrente.
Tali circostanze giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, come pure richiesto dalle parti all'udienza del 10 settembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
DISPONE, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Trento n. 192/07 dd.
29.03.2007, la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio e dell'onere Persona_2 relativo al versamento del 50% delle spese straordinarie in favore del medesimo, disposti a carico del ricorrente dalla predetta sentenza.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
CC LI DE RA Di ER
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile N. R.G. 1217/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa RA Di ER Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. CC LI DE Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso per la modifica delle condizioni di divorzio instaurato da:
, nato a [...] il [...] , C.F. Parte_1
, con l'avv. Martina Gaiardo C.F._1 ricorrente contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 con l'avv. Antonio Giacomelli C.F._2 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso oralmente all'udienza del 10/09/2025, richiamandosi ai rispettivi atti e conclusioni.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 23/05/2025, il ricorrente , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
1 in data 05/10/1997 e che dalla loro unione era nato il figlio in data CP_2 Per_1
27/01/1998, rappresentava che
- con sentenza n. 155/2004 del Tribunale di Trento i coniugi si erano separati e con successiva sentenza n. 192/2007 del medesimo Tribunale era stata pronunciata sentenza di divorzio, con cui era stato disposto l'obbligo a carico dell'odierno ricorrente di versare alla sig.ra la somma di euro 355 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
CP_2
- il figlio aveva continuato a risiedere con la madre, ma – secondo la Per_1 prospettazione attorea – era divenuto ormai economicamente autosufficiente, essendo stato assunto come Infermiere professionale presso l' San OR e S. MA della CP_3
Misericordia” di Borgo Valsugana, percependo uno stipendio mensile lordo di circa 2.654,50 euro (v. contratto di lavoro – all. 8).
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale:
Modificare la sentenza di divorzio del Tribunale di Trento n. 192/07 dd. 29.03.2007 revocando l'assegno di mantenimento in favore del figlio e l'onere relativo Persona_2 al versamento al 50% delle spese straordinarie in favore del medesimo, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con atto di costituzione e risposta depositato in data 01/08/2025, si costituiva in giudizio la resistente , la quale nulla eccepiva nel merito ed aderiva alle Controparte_1 domande del ricorrente, chiedendo, in modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di
Trento n. 192/2007, di revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio
[...]
e l'onere relativo al versamento al 50% delle spese straordinarie in favore del Persona_2 medesimo.
All'udienza di comparizione del 10 settembre 2025, i procuratori delle parti, preso atto del sostanziale accordo tra le stesse, si richiamavano agli atti e rispettive conclusioni, dando atto di aver raggiunto in accordo in punto di compensazione delle spese di lite;
concludevano oralmente ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., chiedendo che la causa fosse posta in decisione. Il giudice delegato, quindi, rimetteva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Orbene, la domanda del ricorrente, di revoca dell'onere contributivo per il figlio
[...]
, deve senz'altro essere accolta. Secondo la prospettazione del ricorrente, il figlio Persona_2 maggiorenne è divenuto anche economicamente autosufficiente, per aver instaurato un
2 rapporto lavorativo come Infermiere professionale presso l' San OR e S. MA CP_3 della Misericordia” di Borgo Valsugana, percependo uno stipendio mensile lordo di circa
2.654,50 euro (v. contratto di lavoro – all. 8 al ricorso).
Il dato è documentato, pacifico e non controverso, in quanto non contestato dalla resistente.
Il contratto di lavoro aveva durata di soli 12 mesi;
tuttavia, tenuto conto dell'età del figlio, della conclusione del percorso di studi da parte del medesimo e dello stipendio percepito, si può ritenere che lo stesso abbia raggiunto pienamente l'autosufficienza economica, a prescindere dalla durata e dalla natura del contratto di lavoro. È utile ricordare che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. (Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40282, Rv.
663531 - 01)”.
Come già chiarito, la resistente nulla ha opposto in fatto ed in diritto, ritenendo il figlio economicamente autonomo ed aderendo alla domanda del padre ricorrente.
Tali circostanze giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, come pure richiesto dalle parti all'udienza del 10 settembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
DISPONE, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Trento n. 192/07 dd.
29.03.2007, la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio e dell'onere Persona_2 relativo al versamento del 50% delle spese straordinarie in favore del medesimo, disposti a carico del ricorrente dalla predetta sentenza.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
CC LI DE RA Di ER
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