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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/07/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1446/2024
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati presentato il 30/05/2024 da:
con il difensore avv. TUCCILLO CARMELA Parte_1 contro con il difensore avv. SCROCCO ELISABETH e avv. SILVIA CP_1
PASCOLI con l'intervento del P.M. in sede;
sulle seguenti conclusioni delle parti:
1) Affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da realizzarsi, in considerazione dell'età e delle esigenze della ragazza, su accordo diretto e libero padre-figlia;
2) Assegno di mantenimento ordinario a carico del padre sig. in favore CP_1 di da versarsi entro il 10 di ogni mese a decorrere da settembre 2025 fino Per_1 alla mensilità di gennaio 2026 pari a complessivi euro 1.900,00, di cui 1.500,00 da versarsi alla sig.ra ed euro 400,00 da versarsi direttamente a Pt_1 Per_1 secondo una modalità agevole che i genitori si impegnano ad individuare;
dalla mensilità di febbraio 2026 il padre verserà la somma di 1.400,00 euro alla sig.ra
e di 500,00 euro direttamente a;
dalla mensilità di settembre Pt_1 Per_1
2027 l'assegno di mantenimento ordinario è automaticamente aumentato ad euro
2.000,00 mensili, da versarsi 1.000,00 euro alla sig.ra ed euro 1.000,00 Pt_1 direttamente a nel caso di convivenza tra madre e figlia;
invece, nel caso Per_1 in cui dovesse studiare fuori sede (ossia abbia reperito un alloggio in altra Per_1
1 località) l'assegno di 2.000,00 euro verrà versato direttamente ed integralmente
a ; Per_1
3) Impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1
1 settembre 2025 l'arretrato dovuto a titolo di assegno di mantenimento ordinario dalla domanda pari ad euro 3.000,00;
4) Spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine;
5) Spese di lite compensate. letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata la figlia in data Per_1
31.01.2008. Con decreto dd.
6.3.2017 il Tribunale accoglieva le conclusioni congiunte cui le parti erano, infine, addivenute nell'ambito del procedimento sub rg 1482/2015, disponendo, in sintesi: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
il collocamento prevalente della stessa presso la madre e diritto di visita paterno a settimane alterne;
un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della minore per euro 600,00 mensili, oltre alla suddivisione tra genitori del 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto col ricorso in epigrafe che venissero modificate le condizioni allora stabilite dal Tribunale recependo gli accordi intervenuti medio tempore dalle parti.
Il resistente si è opposto alla domanda.
Nel corso di questo giudizio, è stata nominata quale ausiliaria-esperta ex art. 473-bis.26 c.p.c. la dott.ssa , affinché avviasse in favore di tutto il nucleo CP_2 un percorso di supporto volto al miglioramento delle dinamiche relazionali e comunicative interne alla famiglia.
All'udienza del 23.7.2025, all'esito di un ampio confronto, le parti hanno infine rassegnato conclusioni congiunte, come sopra indicate.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, essendo le conclusioni delle parti conformi agli interessi superiori della prole minorenne.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
2 accoglie le conclusioni rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Udine dd. 6.3.2017, così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da realizzarsi, in considerazione dell'età e delle esigenze della ragazza, su accordo diretto e libero padre-figlia;
2) pone a carico del sig. un assegno di mantenimento CP_1 ordinario in favore di da versarsi entro il 10 di ogni mese a decorrere da Per_1 settembre 2025 fino alla mensilità di gennaio 2026 pari a complessivi euro
1.900,00, di cui 1.500,00 da versarsi alla sig.ra ed euro 400,00 da Pt_1 versarsi direttamente a secondo una modalità agevole che i genitori si Per_1 impegnano ad individuare;
dalla mensilità di febbraio 2026 il padre verserà la somma di 1.400,00 euro alla sig.ra e di 500,00 euro direttamente a Pt_1
; dalla mensilità di settembre 2027 l'assegno di mantenimento ordinario Per_1 sarà automaticamente aumentato ad euro 2.000,00 mensili, da versarsi 1.000,00 euro alla sig.ra ed euro 1.000,00 direttamente a nel caso di Pt_1 Per_1 convivenza tra madre e figlia;
invece, nel caso in cui dovesse studiare Per_1 fuori sede (ossia abbia reperito un alloggio in altra località) l'assegno di 2.000,00 euro verrà versato direttamente ed integralmente a;
Per_1
3) prende atto dell'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra CP_1
entro il giorno 1 settembre 2025 l'arretrato dovuto a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento ordinario dalla domanda pari ad euro 3.000,00;
4) dispone la suddivisione a metà tra genitori delle spese straordinarie nell'interesse di , disciplinate come da Protocollo vigente presso il Per_1
Tribunale di Udine;
Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
3
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati presentato il 30/05/2024 da:
con il difensore avv. TUCCILLO CARMELA Parte_1 contro con il difensore avv. SCROCCO ELISABETH e avv. SILVIA CP_1
PASCOLI con l'intervento del P.M. in sede;
sulle seguenti conclusioni delle parti:
1) Affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da realizzarsi, in considerazione dell'età e delle esigenze della ragazza, su accordo diretto e libero padre-figlia;
2) Assegno di mantenimento ordinario a carico del padre sig. in favore CP_1 di da versarsi entro il 10 di ogni mese a decorrere da settembre 2025 fino Per_1 alla mensilità di gennaio 2026 pari a complessivi euro 1.900,00, di cui 1.500,00 da versarsi alla sig.ra ed euro 400,00 da versarsi direttamente a Pt_1 Per_1 secondo una modalità agevole che i genitori si impegnano ad individuare;
dalla mensilità di febbraio 2026 il padre verserà la somma di 1.400,00 euro alla sig.ra
e di 500,00 euro direttamente a;
dalla mensilità di settembre Pt_1 Per_1
2027 l'assegno di mantenimento ordinario è automaticamente aumentato ad euro
2.000,00 mensili, da versarsi 1.000,00 euro alla sig.ra ed euro 1.000,00 Pt_1 direttamente a nel caso di convivenza tra madre e figlia;
invece, nel caso Per_1 in cui dovesse studiare fuori sede (ossia abbia reperito un alloggio in altra Per_1
1 località) l'assegno di 2.000,00 euro verrà versato direttamente ed integralmente
a ; Per_1
3) Impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1
1 settembre 2025 l'arretrato dovuto a titolo di assegno di mantenimento ordinario dalla domanda pari ad euro 3.000,00;
4) Spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine;
5) Spese di lite compensate. letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata la figlia in data Per_1
31.01.2008. Con decreto dd.
6.3.2017 il Tribunale accoglieva le conclusioni congiunte cui le parti erano, infine, addivenute nell'ambito del procedimento sub rg 1482/2015, disponendo, in sintesi: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
il collocamento prevalente della stessa presso la madre e diritto di visita paterno a settimane alterne;
un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della minore per euro 600,00 mensili, oltre alla suddivisione tra genitori del 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto col ricorso in epigrafe che venissero modificate le condizioni allora stabilite dal Tribunale recependo gli accordi intervenuti medio tempore dalle parti.
Il resistente si è opposto alla domanda.
Nel corso di questo giudizio, è stata nominata quale ausiliaria-esperta ex art. 473-bis.26 c.p.c. la dott.ssa , affinché avviasse in favore di tutto il nucleo CP_2 un percorso di supporto volto al miglioramento delle dinamiche relazionali e comunicative interne alla famiglia.
All'udienza del 23.7.2025, all'esito di un ampio confronto, le parti hanno infine rassegnato conclusioni congiunte, come sopra indicate.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, essendo le conclusioni delle parti conformi agli interessi superiori della prole minorenne.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
2 accoglie le conclusioni rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Udine dd. 6.3.2017, così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da realizzarsi, in considerazione dell'età e delle esigenze della ragazza, su accordo diretto e libero padre-figlia;
2) pone a carico del sig. un assegno di mantenimento CP_1 ordinario in favore di da versarsi entro il 10 di ogni mese a decorrere da Per_1 settembre 2025 fino alla mensilità di gennaio 2026 pari a complessivi euro
1.900,00, di cui 1.500,00 da versarsi alla sig.ra ed euro 400,00 da Pt_1 versarsi direttamente a secondo una modalità agevole che i genitori si Per_1 impegnano ad individuare;
dalla mensilità di febbraio 2026 il padre verserà la somma di 1.400,00 euro alla sig.ra e di 500,00 euro direttamente a Pt_1
; dalla mensilità di settembre 2027 l'assegno di mantenimento ordinario Per_1 sarà automaticamente aumentato ad euro 2.000,00 mensili, da versarsi 1.000,00 euro alla sig.ra ed euro 1.000,00 direttamente a nel caso di Pt_1 Per_1 convivenza tra madre e figlia;
invece, nel caso in cui dovesse studiare Per_1 fuori sede (ossia abbia reperito un alloggio in altra località) l'assegno di 2.000,00 euro verrà versato direttamente ed integralmente a;
Per_1
3) prende atto dell'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra CP_1
entro il giorno 1 settembre 2025 l'arretrato dovuto a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento ordinario dalla domanda pari ad euro 3.000,00;
4) dispone la suddivisione a metà tra genitori delle spese straordinarie nell'interesse di , disciplinate come da Protocollo vigente presso il Per_1
Tribunale di Udine;
Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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