Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 4129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4129/2024 promossa da:
C.F./P.I. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni RINALDI che lo rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv. Walter MICELI, Fabio
GANCI e Nicola ZAMPIERI;
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla
Dott.ssa , Dirigente del di e dalla Dott.ssa Persona_1 CP_3 CP_2 CP_4
Dipendente dello stesso , domiciliati presso l' , CP_1 Controparte_5
Via Coazze n. 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente – indennità ferie non fruite
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 il ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle 1
Il ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1
disposizione dell'importo di € 500,00 (pari ad € 500 per l'a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Parte ricorrente propone altresì domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande di parte CP_1
ricorrente, contestando, quanto alla prima domanda, la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
Con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, il ha eccepito la prescrizione quinquennale e, in subordine, ha rideterminato gli CP_1
importi dovuti nella misura di euro 249,43.
In data 19.3.2025 il ha depositato nuovo conteggio dell'indennità sostitutiva CP_1
delle ferie, tenendo conto delle festività soppresse, indicando in euro 749,38 le somme eventualmente dovute.
La difesa di parte ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito a tale conteggio.
1. L'indennità sostitutiva delle ferie non fruite
Parte ricorrente domanda il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, quantificando in euro 1.217,37 le somme dovute a tale titolo.
Il ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito. CP_1
2 L'eccezione di prescrizione è infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità che ormai pacificamente afferma la durata decennale del termine di prescrizione in esame
(Cass. civ. sez. I, 10/02/2020, n.3021; App. Torino, 08/11/2022, n. 583)
Quanto al merito, va rilevato che, nonostante la difesa di parte ricorrente invochi la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi a partire dal 2022 e poi ribadita nel 2024 in materia di ferie dei docenti assunti con contratti di lavoro a termine, nello schema contenuto in ricorso si riconoscono come fruite le ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (sul punto, infatti, il numero di giorni di ferie fruite coincide nei conteggi del ricorrente e in quelli del CP_1
convenuto).
La giurisprudenza invocata appare dunque irrilevante nel caso in esame, in cui si affermano come fruite le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico.
Fatta questa premessa, la domanda di parte ricorrente, come precisata all'odierna udienza, deve trovare accoglimento.
La disciplina applicabile in relazione alla prima è costituita dall'art. 1 co. 54 legge n.
228/2012 – che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, “nei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative” consentendo la fruizione delle ferie nella restante parte dell'anno “per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” - e dall'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 (nel testo introdotto dal comma 55 del citato art. 1), che consente la corresponsione di un trattamento economico sostitutivo soltanto al personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti
e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Alla luce di tali previsioni, in pratica, l'indennità rivendicata spetta soltanto per i giorni di ferie che residuano decurtando dal numero complessivo di giorni maturati in favore del docente il numero dei giorni fruiti obbligatoriamente per effetto dell'art. 1 comma 54 nel corso della sospensione delle lezioni e di quelli ulteriori fruiti dal docente a domanda.
3 Nel caso di specie sussistono i presupposti per la liquidazione dell'indennità e con riferimento alla quantificazione dell'importo deve darsi atto dell'intesa raggiunta dalle parti sull'importo di euro 749,38 (sulle festività soppresse si v. App. Torino, 29/01/2025
n. 24).
2. La carta elettronica del docente
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
4 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Il ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 18.9.2019 al 30.6.2020: si tratta pertanto di tipologia contrattuale che legittima l'attribuzione della carta del docente.
È provato che il ricorrente sia rimasto interno al sistema delle docenze scolastiche, perché transitato in ruolo;
al ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile al CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2019/2020.
3. Le spese di lite
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1
misura liquidata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione. Non può essere invece concessa la maggiorazione fino al 30% richiesta ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14, in assenza di link ipertestuali e di strumenti che consentano la navigazione interna dell'atto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di con riferimento all'anno scolastico Parte_1
2019/2020, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 749,38 lordi a titolo di indennità per Parte_1
ferie non fruite negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
4. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in solido in favore degli avv. Ganci,
Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Torino, 21/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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