TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4402
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione quinquennale

    Il Collegio rigetta l'eccezione di prescrizione, richiamando il principio secondo cui il termine decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o dal provvedimento di liquidazione della buonuscita. Inoltre, l'INPS non ha specificato la data di collocamento a riposo.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare

    Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo che l'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 sia applicabile anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare. Viene chiarito che la norma è successiva e integrativa rispetto all'art. 38 d.P.R. n. 1032/1973. Si evidenzia l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 e l'espressa volontà del legislatore, contenuta nell'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di estendere l'applicazione dell'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 a tali categorie di personale. Si sottolinea inoltre che la nozione di Forze di Polizia è ampia e comprende anche le forze ad ordinamento militare. Viene altresì chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'applicazione degli scatti ai fini pensionistici e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • Accolto
    Termine per la domanda di collocamento in quiescenza

    Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine del 30 giugno non è di decadenza ma un onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo. La sua inosservanza non impedisce il collocamento a riposo a domanda né l'attribuzione dei sei scatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4402
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4402
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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