Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di EL n. 4704/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di EL - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex art. 702bis c.p.c. nella causa n. 4704/2019 avente ad oggetto “contratti bancari” e vertente tra
(C.F/P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti Gimigliano Edoardo e Maria Carmela Picariello
- ricorrente -
e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. Nardone Antonio
- resistente - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/02/2025 OSSERVA Sul ricorso Con ricorso ex 702bis c.p.c. debitamente depositato, la Parte_1
(C.F./P.IVA: ), premesso che: […] 1) La società attrice intende agire in P.IVA_1 giudizio per ottenere l'accertamento del saldo effettivo e la restituzione dell'indebito percepito sia sul c.c. n. 1000/802 – iban it15m0101015102100000000802, già in carico presso il san Paolo BANCO DI Napoli spa – filiale di EL – (cab 15102) ed estinto il
6/5/2005 per confluenza del saldo residuo sul c.c. n. 27/3078 , sia sul c.c. 1000/11084 – iban it63y0101015102100000011084 – in carico presso il banco di Napoli spa filiale di
EL (già c.c. 27/3078) e tuttora attivo sul quale in data 6/5/2005 è confluito il saldo residuo del c.c. 1000/802 di cui innanzi. 2) La società attrice interrompeva il termine di prescrizione decennale sia con la diffida a.r. notificata alla convenuta il 12 dicembre
2014, sia successivamente con l'attivazione dell'istanza di mediazione intrapresa presso l' e sia con la notifica del primo atto di citazione, sostanzialmente Controparte_2 identico al presente, notificato in data 3 Febbraio 2015 (vedi allegati); 3) Tale giudizio, incardinatosi presso il Tribunale di EL dott.ssa Rizzi rg. 413/2015, veniva interrotto il 23/11/2017 per morte del difensore della Banca regolarmente costituitasi in giudizio, avv. Sandulli e veniva poi dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine di legge. 4) La convenuta concedeva alla società attrice sui predetti conti correnti uno scoperto di conto e/o linea di credito o affidamento a tempo indeterminato fino a revoca, di importo mutato nel tempo fino a lire 600 milioni poi, con l'euro nell'anno
1
2002 di euro 200.000,00 (vedi contratti allegati). Attualmente l'affidamento è stato ridotto dalla banca ad euro 50 mila;
5) Durante il corso del rapporto la società attrice contestava sempre le illegittime attività della banca nel calcolo delle competenze, per le note contabilizzazioni a debito di somme non dovute per nullità derivante da anatocismo illegittimo e nullità contrattuali, ma era costretto a pagare vista le sperequazione di forza contrattuale e le conseguenze disastrose derivanti da un'eventuale segnalazione della società nella centrale rischi;
6) La clausola di pattuizione dell'interesse convenzionale e della C.M.S. non sono determinate nel loro contenuto né viene quantificato il tasso né viene chiarito le modalità di calcolo e/o applicazione del tasso, con conseguente radicale nullità; 7) Durante il rapporto di scoperto di c.c. iniziato verso la fine degli anni '80 sono stati pretesi interessi usurari , in particolare a partire dalla riforma del 1996 sull'usura oggettiva. 8) In data 4/12/2014 veniva inviata racc. a.r. di diffida e messa in mora con effetti interruttivi della prescrizione alla convenuta con espressa richiesta di consegna della documentazione contrattuale, solo recentemente adempiuta da controparte;
7) In data 11/12/2014 veniva intrapreso tentativo obbligatorio di conciliazione presso l' cui Controparte_2 la controparte non si presentava;
8) Tali predetti rapporti bancari, caratterizzati indebite percezioni di interessi usurari ed ultralegali, anatocistici, commissioni, commissioni di massimo scoperto, generiche spese, valute fittizie non validamente pattuite, anche in violazione di leggi cogenti del T.U.F, hanno costretto l'attrice, per poter ripianare l'esposizione debitoria artificiosa, a ricorrere al credito anche presso altri operatori finanziari, con grave danno. 9) Il tasso di interesse debitore applicato, l'addebito trimestrale degli interessi composti applicato dalla banca è illegittimo e non è stato oggetto di valida convenzione scritta e varia unilateralmente nel corso del rapporto, unitamente alla commissione di massimo scoperto, delle quali si eccepisce la radicale nullità, mentre gli interessi creditori vengono conteggiati annualmente. 10) L'esponente, quindi, contesta la misura del credito della banca, poiché, nel corso dei rapporti, risultano applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati- compreso il cosiddetto sistema delle valute fittizie - e, comunque, non dovuti ed eccedenti il tasso soglia previsto dalla legge 106/96, in ogni caso superiori a quelli nominali. Inoltre sono stati accreditati interessi creditori in misura inferiore al tasso legale in assenza di idonea pattuizione;
è stata praticata la modifica unilaterale peggiorativa delle condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 t.u.b.; 11) ono Pt_2 stati i tentativi di bonario componimento e vano è stato il tentativo obbligatorio di conciliazione. Anzi nessuno si presentava per la banca sebbene è notoria la fondatezza della presente azione […], nonché che […] nel caso di specie trattasi di scoperto di conto corrente risalente inizi degli anni '80, per cui non vi è alcun dubbio sulla fondatezza delle doglianze attoree per le note nullità della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale e per la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto e di uso su piazza e/o equivalenti. Inoltre l'attore non è mai andato
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fuori fido, per cui nessun questione di prescrizione delle rimesse solutorie è rinvenibile nel caso de quo […], che […] Nel caso in esame la convenzione anatocistica, stipulata dalle parti anteriormente alla scadenza stessa degli interessi, è nulla sia per carenza di forma scritta e determinatezza che per violazione della norma imperativa dell'art. 1283
c.c. […], che […] L'esponente, essendo nulla la clausola di previsione dell'interesse convenzionale e segnatamente di quello anatocistico, ha il diritto alla restituzione di tutti gli interessi ultra legali corrisposti, e/o di tutti gli interessi nel caso di superamento del tasso soglia […], che […] La banca ha inoltre posto in essere un'attività illecita, fonte di responsabilità risarcitoria, per violazione delle norme cogenti del TUF artt. 21 e ss. e rilevante come responsabilità precontrattuale e/o come grave inadempimento contrattuale, relativamente a tutti i rapporti contrattuali in premessa: infatti pur nella consapevolezza di addebitare illegittimamente importi non dovuti, costringeva gli attori a ricorrere al credito, aggravando ancor di più la loro esposizione, approfittando dello stato di bisogno percepivano interessi non dovuti e/o usurari, negoziando operazioni anche inadeguate per frequenza, tipo, scopo, causa, compiendo atti nulli ed illeciti. Essa pertanto è tenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed anche non patrimoniali che si quantificheranno in corso di causa. La banca ha inoltre quantificato, addebitandole in capitale, valute fittizie e spese forfettarie e di chiusura conto non dovute e le ha inserite nel calcolo dall'anatocismo, degli interessi ultralegali della commissione del massimo scoperto […], e infine che […] Va dichiarata la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per le illegittime spese forfettarie (fisse e variabili), comunque prive di causa negoziale;
va determinato il
Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
va dichiarato previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento e/o comunque perché la banca ha approfittato dello stato di bisogno degli attori e conseguentemente restituire agli attori tutti gli interessi spese commissioni percepiti nel corso dei rapporti , oltre interessi e rivalutazione […], evocava in giudizio l' C.F./P.IVA: Controparte_1
), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] accogliere le P.IVA_2 predette doglianze ed accertare il saldo effettivo del c/c in premessa alla data dell'ultimo estratto conto prodotto del 30 Ottobre 2019; - conseguentemente condannare la convenuta alla rettifica del saldo effettivo ricalcolato dal CTU, oltre alle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore […]; Con comparsa tempestivamente depositata, la Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), articolava le seguenti difese: […] NULLITÀ DEL RICORSO P.IVA_2
PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA […] l'art. 702 bis c.p.c. circa il contenuto del ricorso) è nullo se viene omesso o risulta assolutamente incerta la
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determinazione della cosa oggetto della domanda, ovvero se manca l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni. […] Nella specie, la controparte non ha in alcun modo indicato l'ammontare delle somme che sarebbero state addebitate illegittimamente dalla a titolo di CP_3 interessi superiori al tasso soglia e delle altre spese e competenze – a suo dire – non dovute. Anche la doglianza relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto si appalesa indeterminata, atteso che l'attrice si è limitata a sostenere che tale onere non è dovuto perché non pattuito, senza alcuna indicazione dell'importo che sarebbe stato applicato dalla banca a tale titolo. Parimenti generica ed indeterminata è la censura relativa agli interessi passivi che, a dire della controparte, sarebbero stati capitalizzati trimestralmente omettendo di indicare l'importo che sarebbe stato illegittimamente addebitato […] La controparte non ha nemmeno precisato per quali rapporti di conto corrente sarebbero stati applicati interessi usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e le altre competenze e spese non pattuite. Anche la censura concernente le cosiddette “valute fittizie” è inammissibile in quanto generica ed indeterminata considerato che parte attrice non ha precisato a quale dei rapporti intercorsi con la Banca si riferirebbe la censura […] controparte neppure indica quali sarebbero gli ingiusti versamenti e le altre pretese illegittime applicazioni di tassi ultralegali che ha posto a fondamento della sua domanda. […] INAMMISSIBILITÀ DELLA
DOMANDA CON RIFERIMENTO AL CONTO CORRENTE N. 1000/11084 E AL CONTO
CORRENTE N. 27/3078 […] si eccepisce l'inammissibilità dell'avversa domanda in quanto come stabilito dalla Suprema Corte la domanda di ripetizione di indebito (per anatocismo bancario, interessi oltre soglia, per commissioni di massimo scoperto e altri oneri) è proponibile solo se il conto corrente interessato dalla richiesta di indebito risulta essere stato chiuso. […] DELL'ONERE DELLA PROVA […] Da quanto risulta, la controparte non ha provveduto al deposito di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto dedotto in giudizio, pertanto l'avversa domanda è del tutto inammissibile […]
SUL GIUDIZIO GIÀ INTRAPRESO DALLA […] occorre evidenziare che tra le parti – Pt_1 come pure ha (parzialmente) rappresentato la ricorrente – si è già celebrato un giudizio che si è estinto a causa dell'avvenuto decesso del legale della avv. prof. Michele CP_3
Sandulli, a seguito del quale la controparte non ha riassunto il giudizio interrotto. A tal proposito, per completezza, si evidenzia che detto giudizio aveva già superato la fase istruttoria ed il G.I. aveva rigettato l'avversa richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio - fondata sui medesimi fatti oggetto del presente giudizio - per ben due volte. […] SULLA PRESCRIZIONE […] la eccepisce la prescrizione del diritto alla CP_3 ripetizione di tutte le rimesse e di ogni versamento effettuato dalla correntista oltre i dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto introduttivo del precedente giudizio avviato dalla controparte nei confronti (all'epoca) del Banco di Napoli, avvenuta il 3 febbraio
2015, essendo trascorso, per tali addebiti, il termine (decennale) di prescrizione […] La domanda di ripetizione e/o restituzione proposta da parte attrice, pur prescindendo per
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un attimo dalla sua evidente infondatezza, è quindi prescritta in relazione a tutte indistintamente le rimesse ultradecennali. […] SULLA DECADENZA Si rileva, in ogni caso,
l'intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1832, II comma, c.c. (richiamato dall'art. 1857 c.c.) e dell'art. 119 del d.lgs n. 385/1993. Invero, gli estratti conto sono stati regolarmente inviati dalla convenuta alle scadenze previste e non sono mai stati contestati entro il termine legale di sessanta giorni previsto dall'art. 119, comma III, del
T.U.B. o impugnati nel termine di sei mesi ai sensi dell'art 1832, II comma, c.c. […] SULLA
ASSERITA MANCANZA DI PATTUIZIONE SCRITTA DELL'INTERESSE CONVENZIONALE […]
Il contratto di conto corrente n. 27/3078 e le convenzioni di fido concesse a valere sui detti conti, la banca e il cliente hanno espressamente pattuito per tutti i rapporti oggetto di causa il tasso di interesse applicato. In particolare, per il c/c n. 27/3078 viene prodotto il contratto del 7/02/2000 con il quale vengono regolamentate
(contestualmente e in un unico documento) sia le condizioni contrattuali, sia le condizioni dell'apertura di credito. Inoltre in data 27 settembre 2006 vengono sottoscritte nuove condizioni più favorevoli per la PE.SO con riferimento al contratto di conto corrente n. 27/3078. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO
SCOPERTO
1. Con riferimento alla pretesa illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e per le spese, si ribadisce preliminarmente l'inammissibilità in quanto (anche in questo caso) genericamente formulata ed indeterminata […] con riferimento al contratto di conto corrente n. 27/3078 e alle aperture di credito relative a tale contratto, si evidenzia la piena legittimità e validità della C.M.S. ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385/1993 e dell'art. 1346 c.c., atteso che la clausola che prevede la C.M.S. indica il tasso della commissione oltre ai criteri ed alla periodicità del calcolo. […] SULLA
ASSERITA APPLICAZIONE DI INTERESSI SUPERIORI AL TASSO SOGLIA […] risulta per tabulas che giammai la ha applicato interessi superiori al limite di legge e si CP_3 rimarca che parte attrice non ha fornito la benché minima prova del contrario […]
Peraltro, qualora (il che si nega), ciò fosse avvenuto, non per questo non sarebbero dovuti interessi, ma al limite il credito della andrebbe ricalcolato con CP_3 adeguamento del costo dell'operazione al tasso di interesse pattuito nel contratto di apertura di credito […] Infine va evidenziato che parte attrice non ha dimostrato l'approfittamento dello stato di bisogno […] SULL'ECCEZIONE DI CAPITALIZZAZIONE
DEGLI INTERESSI […] Per la sua genericità ed indeterminatezza l'eccezione sollevata, oltre che infondata, è del tutto inammissibile. […] Si evidenzia che nel contratto di apertura di credito sul conto corrente 27/3078 del 24 gennaio 2005 e con comunicazione di adeguamento relativa alla sottoscrizione delle nuove condizioni (più favorevoli al cliente) afferenti il contratto in parola del 27/09/2006, viene espressamente previsto che “i rapporti dare e avere relativi ai conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre”. Pertanto, per tale contratto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima perché espressamente pattuita nel rispetto della condizione
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di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2008 […] SULLA ASSERITA
NULLITÀ DELLE “VALUTE FITTIZIE” […] Ferma restando l'eccezione preliminare di nullità della domanda per assoluta genericità ed indeterminatezza dell'oggetto, sulla questione del sistema di determinazione delle valute operato dalla occorre rimarcare che la CP_3 ha rispettato le condizioni espressamente previste nei contratti di apertura di CP_3 credito e nei contratti di conto corrente, nei quali risultano espressamente pattuite e analiticamente regolamentate anche le “valute” applicate […] SULL'ECCEZIONE DI
VARIAZIONE UNILATERALE DELLE CONDIZIONI […] L'eccezione sollevata (anche in questo caso) è assolutamente generica (e quindi inammissibile) […] si evidenzia che la possibilità di “modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente”, anche in senso sfavorevole al cliente, era indicata in modo analitico ed espresso in tutti i contratti di conto corrente stipulati dalle parti ed è sempre stata specificamente approvata per iscritto dalla cliente […] Nella specie, la convenuta ha dimostrato, sia l'esistenza nel contratto della espressa indicazione per iscritto dello “ius variandi”, sia il requisito della specifica approvazione per iscritto, sia l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione, mediante l'invio di comunicazioni scritte assieme all'estratto conto e mediante l'affissione delle stesse nei locali aperti al pubblico […]
SULLA RICHIESTA DELLA CTU PER LA RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO DELLA BANCA
[…] Si tratta, anche in questo caso, di una richiesta generica che si pone in contrasto con il pacifico orientamento della Suprema Corte […], chiedendo all'esito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: […] In via preliminare 1) Accertare e dichiarare la nullità delle domande di parte attrice per indeterminatezza dell'oggetto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree con riferimento ai conti correnti n. 1000/11084 e 27/3078 perché ancora aperti, per tutti i motivi esposti nel presente atto. Nel merito 3) Rigettare le avverse richieste per intervenuta prescrizione, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
4) Rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto e in diritto e non sorrette da prova, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria 6) rigettare la richiesta CTU perché esplorativa […]. Così instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta una prima volta matura per la decisione, veniva successivamente rimessa sul ruolo ed istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, mutato l'Istruttore, veniva nuovamente ritenuta matura e rinviata all'udienza supra indicata per la definizione, previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti. Ciò posto e passando all'esame della controversia, giova preliminarmente rilevare come, se è vero che nelle azioni di ripetizione d'indebito e di accertamento della presenza nel contratto stipulato di clausole di cui si eccepisce la nullità l'onere di allegare e provare le circostanze a sostegno delle denunziate nullità incombe innanzitutto sulla parte che tale domanda proponga, non ci si può esimere dal rilevare
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come nel caso di specie - comunque connotato dalla specifica indicazione dei conti correnti cui la domanda si riferisce e dei periodi cui attengono gli addebiti e/o commissioni asseritamente non dovuti - il contenuto e l'andamento dei rapporti dedotti in lite sia stato, seppure entro i limiti e con le precisazioni di cui si dirà, comprovato da entrambe le parti costituitesi, premuratesi di produrre a sostegno dei rispettivi assunti la documentazione versata in atti (v. rispettive produzioni di parte), di cui si è inteso tener conto a prescindere dalla relativa provenienza, in applicazione del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) (Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 13/04/2023). In proposito, quanto agli estratti conto prodotti, preme evidenziare come, in base al disposto di cui all'art. 1832 c.c., gli estratti conto trasmessi dalla banca al correntista, costituiscano piena prova delle emergenze contabili dagli stessi evidenziate, e si intendono approvati se non sono contestati nel termine pattuito o in quello usuale. Inoltre, laddove la non dia idonea dimostrazione di aver CP_3 trasmesso al debitore principale gli estratti conto, ma provveda a produrre gli indicati estratti conto in giudizio, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità tale produzione in giudizio degli estratti conto quale prova del credito vantato dalla CP_3 costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione e determina l'onere per il correntista di contestare in maniera specifica e puntuale le voci contenute negli stessi. (cfr. Cass. 92/2765; 88/3176; 81/23). Pertanto, ove il correntista non sollevi specifiche e puntuali contestazioni agli estratti conto depositati (cioè a singole e determinate annotazioni), ciò porta a ritenere in ogni caso tacitamente approvate le risultanze degli estratti conto che sono, di conseguenza, assistiti da quella presunzione di veridicità come riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. Va però ricordato che, se è vero che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, è altrettanto vero che essa non preclude la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino: il riferimento è, tra l'altro, agli interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, e in generale alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente, che sono sempre contestabili per ragioni sostanziali attinenti alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano.
Dunque, il principio sopra esposto non può coinvolgere le contestazioni - oggetto del presente giudizio - riferibili agli interessi pattuiti, a quelli eventualmente usurari o alla intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e altre clausole asseritamente illegittime, atteso che la incontestabilità del conto, derivante dalla mancata impugnazione del debitore, attiene esclusivamente ai rispettivi accrediti
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e addebiti considerati nella loro realtà fattuale ma non alla validità ed efficacia degli accordi o di singole clausole contrattuali (Cass. 1994, n. 9791 in punto di interessi;
Cass. 1999, n. 385 in punto di capitalizzazione trimestrale;
questioni, peraltro, rilevabili anche d'ufficio poiché attengono all'esecuzione del contratto). Altrettanto preliminarmente occorre evidenziare come, laddove il conto corrente risulti ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto, atteso che l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma, in alcun caso, si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e, quindi, in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione. Lo stesso discorso vale nel caso di versamenti di denaro eseguiti per ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente: l'azione di ripetizione sarebbe pertanto inammissibile per l'insussistenza stessa del requisito dell'avvenuto pagamento da parte del correntista (Cassazione Civile S.U., sentenza n. 24418/2010; Tribunale di Roma, sentenza n. 1183/2018).
Tuttavia, l'inammissibilità dell'azione di restitutoria in caso di conto ancora aperto, non preclude al correntista la facoltà di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto, come accaduto nel caso di specie.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha individuato l'interesse ad agire da parte del correntista per almeno tre ordini di ragioni: a) l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime;
b) il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem; c) la riduzione dell'importo se a credito richiedibile dalla alla chiusura del conto (Cassazione CP_3
Civile, sentenza n. 21646/2018).
Per gli effetti, nulla esclude che, fino alla chiusura del conto, il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Infatti, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare - avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 798/2013: l'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma
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in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà, dunque, parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto; nonché citata Sez. VI, Ord. del 05-09-2018, n. 21646: sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca. Tale accertamento, infatti. mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto; e da ultimo in termini Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214). Facendo applicazione dei principi sino ad ora esposti, si è inteso quindi procedere alla ricostruzione, anche sotto il profilo strettamente contabile, dell'evolversi dei rapporti in contestazione, facendo ricorso all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa (v. ordinanza del 30/01/2023, nonché consulenza depositata in data 1/02/2024). Circa l'apprezzamento dei relativi accertamenti, deve già in questa sede precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, preme per converso evidenziare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, atteso che in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).
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Ciò posto e passando al merito delle contestazioni attoree, giova precisare come dalla documentazione in atti sia emersa la sussistenza tra le parti di un alveo particolarmente complesso e duraturo di rapporti contrattuali, risalenti agli anni '80, aventi quale rapporto di riferimento, inizialmente il conto corrente n. 1000/802 acceso presso l'Istituto di Torino, poi confluito (in data 6/05/2005) senza CP_1 soluzione di continuità nel conto corrente n. 27/3078 (oggi n. 1000/11084 ed ancora attivo) successivamente tenuto presso il Banco di Napoli in occasione della fusione tra i due Istituti bancari. A corredo dei predetti rapporti, difatti, è risultata altresì la stipula di diverse aperture di credito ed ulteriori contratti, e, in particolare: per lire 150.000.000 in data 02\05\1983, per lire 350.000.000 in data 26\09\1984, per lire 300.000.000 in data 11\02\1987, nonché più di recente per lire 300.000.000 in data 07\02\2000 a mezzo del contratto di conto corrente con apertura di credito (sempre n. 3078) stipulato in pari data, seguito dagli ulteriori contratti (disciplinanti il medesimo conto) del 27\09\2006 e poi del 26\05\2009 di cui in atti. Orbene, nella rideterminazione e computo del saldo riferibile ai citati rapporti, l'ausiliare ha dichiaratamente tenuto conto esclusivamente dei documenti contabili e contrattuali disponibili e di quanto in essi contemplato, operando la valutazione dell'usurarietà dei tassi d'interesse solo a partire dal mese di maggio 1997 (v. testualmente CTU), in conformità con la giurisprudenza consolidatasi sul punto (v. Sez. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017). Quanto al conto corrente n. 1000/802, di cui manca il relativo contratto, ma sono presenti in atti tutti gli estratti conto per il periodo che va dal 31\12\1995 al 6\5\2005, (data della sua estinzione e confluenza nel conto n. 27/3078 di cui si dirà), il medesimo CTU è giunto ad affermare che il saldo a credito del conto corrente 802, alla data in cui è confluito nel c\c 3078 (06\05\2005) ammonta ad € 12.680,76 a fronte di un saldo a debito riportato dagli estratti conto bancari di € 5.224,94, a seguito delle operazioni eseguite, consistente nel ricalcolo del saldo con: eliminazione della capitalizzazione periodica ed applicazione dei tassi d'interesse legale sia per i saldi attivi che per quelli passivi, elisione degli addebiti per CMS e addebito\accredito per data operazione ed eliminazione delle spese in assenza di valida pattuizione (v. testualmente CTU in atti). Pienamente condivisibili appaiono le suddette operazioni, dovendo, in ordine ai richiamati deficits documentali, farsi riferimento al recente orientamento secondo cui In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e
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successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass. Sez. 1, 19/01/2022, n. 1550), ferma in ogni caso l'ulteriore precisazione secondo cui In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte). (Cass. Sez. 6, 21/12/2020, n. 29190), atteso che in caso di documentazione lacunosa o incompleta, il giudice, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni anche in ordine alla conservazione dei documenti, può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche mediante altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare attraverso consulenza contabile, utilizzando come base per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine cronologico acquisito agli atti. Tale ricostruzione, effettuata mediante consulenza tecnica, non viola l'art. 115 c.p.c., non avendo l'estratto conto valore di prova legale (v. Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4718 del 14 febbraio 2022). Quanto invece al conto n. 27/3078, il medesimo ausiliare, premessa la non continuità degli estratti conto prodotti (v. relazione: dal 31\12\95 al 31\12\2007 senza interruzioni;
dal febbraio 2008 al settembre 2008; dal 01\01\2009 al 31\05\2010, dal
04\06\2010 al 30\11\2010 e dal 21\12\2010 al 31\12\2010; dal 04\01\2011 al
31\07\2011 e dal 25\08\2011 al 31\08\2011; dal 01\01\2012 al 31\12\2012; dal
31\03\2013 al 31\05\2014; dal 01\01\2015 al 31\01\2016, dal 28\02\2016 al
08\03\2016 e dal 01\04\2016 al 31\07\2019), ha inteso provvedere al richiesto ricalcolo, prendendo in debita considerazione anche le aperture di credito e gli ulteriori contratti (post 1997) allo stesso correlati, già indicati in precedenza (v. supra). Più nel dettaglio, premessa l'esistenza anche di un contratto di conto corrente con apertura di credito del 07\02\2000 per lire 300.000.000, il CTU ha provveduto prioritariamente a rilevare che: l'ulteriore contratto del 27\09\2006 riporta un tasso annuo nominale del 13,75% ed un tasso effettivo annuo del 14,47537% (superiore al tasso soglia di periodo che, per la tipologia di finanziamento, era del 14,37%). Lo stesso contratto, pur prevedendo la capitalizzazione trimestrale reciproca, riporta un tasso attivo annuo nominale dello 0,010% uguale al tasso effettivo annuo annullando, in effetti, la reciprocità. È, altresì, prevista la C.M.S. nella misura dell'1,20% senza, però, che ne vengano esplicitate le modalità di calcolo;
mentre il successivo contratto di c\c del 26\05\2009, di cui risultano depositate le sole condizioni economiche, prevede un tasso annuo nominale del 12,75% ed un tasso effettivo annuo del 13,37266% (superiore
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al tasso soglia di periodo che, per la tipologia di finanziamento, era del 12,93%). Lo stesso contratto prevede la capitalizzazione trimestrale reciproca e riporta un tasso attivo annuo nominale dello 0,510%. È, altresì, prevista la C.M.S. nella misura dello
0,95% senza, però, che ne vengano esplicitate le modalità di calcolo (v. ancora testualmente CTU). Sulla scorta di tali acquisizioni, l'ausiliare ha poi provveduto a ricalcolare il saldo applicando i tassi convenzionali sulle operazioni ordinate per data (mancando una valida convenzione di valuta), conservando l'addebito delle spese ed eliminando la CMS perché non validamente pattuita (veniva indicata soltanto la sua misura percentuale ma non anche la modalità di calcolo) fino alla data del 07\02\2000 nella quale veniva stipulato un contratto di conto corrente con valida convenzione di valuta e con tasso sotto soglia. Da tale data e fino al 27\09\2006 è stata eliminata la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la CMS. Da tale ultima data e fino all'ultimo estratto conto disponibile, essendo stato pattuito un tasso di interessi passivi eccedente la soglia antiusura, sono stati eliminati anche tutti gli interessi in osservanza della L.108\96 (v. ancora testualmente relazione in atti). Anche in questo caso deve rilevarsi la piena condivisibilità delle operazioni effettuate, atteso che, quanto alla rilevata discontinuità degli estratti in atti, ferme le considerazioni svolte in precedenza (v. supra citate Cass. Sez. 6, 21/12/2020, n. 29190; nonché Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4718 del 14 febbraio 2022), i conteggi appaiono in ogni caso coerenti con le indicazioni impartite in sede di nomina (v. ordinanza del 30/01/2023: “- ovvero, nel caso di incompletezza degli estratti conto relativi, i saldi parziali dei vari periodi coperti dagli estratti in atti, partendo, salvo diverso accordo delle parti: . - quanto al primo periodo, dal saldo del primo estratto conto disponibile, anche se negativo;
. -e, per il caso di plurime interruzioni della continuità degli estratti, per i periodi continui successivi al primo dai saldi dei primi estratti dei periodi continui successivi, decurtando (o aggiungendo nel caso che il saldo di partenza su cui operare sia positivo) però da detti saldi di partenza gli eventuali risultati favorevoli all'attrice dei saldi conclusivi dei periodi precedenti”), a loro volta, come efficacemente rilevato dal medesimo CTU, del tutto coerenti con i principi sanciti dalla giurisprudenza sul punto (v. ivi riportata, Sent. n. 2660 del 30/01/2019, secondo cui non è legittimo includere, nel saldo iniziale dei singoli periodi considerati, le poste non dovute, pur prima espunte, in quanto in tal modo viene alterato il corretto conteggio degli accessori). Del pari rispondenti alla prevalente giurisprudenza risultano le operazioni di calcolo svolte in punto di commissione di massimo scoperto, che, se è vero che deve intendersi quale remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente (ex multis Cassazione Civile, sentenza n. 870/2006), è altrettanto vero che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto
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indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cassazione Civile, ordinanza n. 19825/2022). Analogamente, quanto all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed al dedotto anatocismo, del tutto conformi ai più recenti orientamenti appaiono i richiamati esiti peritali, avendo la giurisprudenza da ultimo chiarito che La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass. Sez. 6, 10/02/2022, n. 4321). A soluzioni analoghe deve giungersi con riferimento alla lamentata usurarietà degli interessi pattuiti, atteso che i criteri di rilevazione e calcolo dell'usura sono stati da ultimo ridefiniti dalle sezioni unite nel 2020 con la sentenza n. 19597 che, nel sancire che anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ha evidenziato come quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, che risultasse dovuta in relazione al contratto. Del resto, sono le stesse istruzioni della banca d'Italia che argomentano in termini di mora e oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli atti e circolari della Banca d'Italia, per quanto generali, devono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste, comunque, soggetti (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 14470/2005, ordinanza n. 28803/2019), pur non potendo dubitarsi che, visto il tenore della Legge n. 108 del 1996, art. 2, le
“rilevazioni” compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG (Cassazione Civile, ordinanza n. 20464/2020), risultando applicabili, dunque, nel contenzioso bancario ai fini della verifica circa la pattuizione originaria di tassi superiori a quelli c.d. soglia. Ne consegue che deve trovare applicazione la prescrizione secondo cui “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, ferma la precisazione che nella individuazione del tasso effettivo, e dunque, nel TEG del singolo contratto, vanno inclusi tutti i costi, compresa la mora e comprese le penali per la risoluzione/ritardo.
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Quanto poi alle contestazioni in punto di illegittimo esercizio dello ius variandi, nonché di illegittimità delle ulteriori commissioni, spese e valute, così come applicate, giova precisare ancora una volta come le scaturigini degli accertamenti espletati risultino, con riferimento ad entrambi i conti correnti considerati (id est: n. 1000/802 e n. 27/3078), pienamente coerenti con i principi e gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia, che impongono l'applicazione e l'effettività esclusivamente delle condizioni debitamente pattuite. Venendo da ultimo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, occorre ricordare come la Corte di Cassazione nel noto dictum reso a sezioni unite, sent. del 02 dicembre 2010, n. 24418, abbia sancito che nella materia in esame, per la ripetizione di quanto pagato indebitamente alla banca, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati"; dunque, il termine di prescrizione decorre sempre dalla chiusura del rapporto se non vi siano pagamenti del cliente o se essi avvengono nel limite del fido, mentre decorre dai singoli pagamenti nel caso in cui il cliente abbia un'esposizione oltre il fido accordato, oppure non vi sia fido alcuno (occorre differenziare, quindi, tra versamenti ripristinatori della provvista effettuati nei limiti di un fido esistente
-prescrizione da chiusura conto- e versamenti solutori -assenza di fido o pagamenti extrafido- prescrizione da ogni singola annotazione). Sul punto va richiamata la sentenza della Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895 in tema di rilevamento della eccezione di prescrizione, secondo cui In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, pur avutosi nel caso di specie (v. comparsa costituzione e risposta della . CP_3
Circa il computo delle rimesse solutorie, rilievo fondamentale ha da ultimo assunto anche la sentenza n. 7721 del 16/03/2023, secondo cui Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo. (Cass. Sez. 1, 16/03/2023, n. 7721, Rv. 667221 - 01).
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In applicazione di tali principi, dunque, maggiormente condivisibile appare l'ipotesi di calcolo (alternativa) predisposta dal CTU su invito della banca convenuta (v. osservazioni di parte), il quale, chiarito che le rimesse solutorie sono limitate al solo periodo che va dal 27/06/01 al 10/07/01. Si precisa che dal 01/07/01 l'affidamento aumenta da Lire 300 milioni a Lire 450 milioni. La prima ed unica rimessa da considerare solutoria è quindi quella effettuata in data 04/07/01 per lire 25 milioni che consente al saldo passivo di rientrare nei limiti dell'affidamento. Di conseguenza, gli interessi debitori calcolati sull'extrafido nel periodo in cui il saldo di conto presentava uno scoperto esorbitante l'affidamento concesso non risulterebbero più ripetibili, è giunto ad affermare che L'importo, eventualmente, da riaddebitare è di lire 151.708 alla data del 30/06/01 e di lire 24.772 al 30/09/01, è giunto poi ad affermare che a seguito di tale modifica dei saldi progressivi, la differenza a favore del correntista risulta essere pari ad
€ 131.129,52 (v. testualmente relazione peritale in atti, nonché prospetti di calcolo di cui a pag. 10 cui si rinvia). Circa poi l'interesse della Banca, anche in costanza di rapporto, a sollevare le predette eccezioni, deve farsi riferimento ai più recenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione. (Cass. Sez. 1, 11/04/2024, n. 9756). Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, all'esito dello storno delle annotazioni indebite nonché degli addebiti nulli o comunque non dovuti di cui si è detto, in conformità con i ricalcoli operati dal CTU, così come riportati nei prospetti allegati alla relazione cui si rimanda, e in parziale accoglimento della domanda di accertamento, così come proposta da parte ricorrente, può dichiararsi:
. con riferimento al rapporto di c/c n. 1000/802 che: il Saldo ricalcolato al 06/05/05 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) è pari a € 355,52, gli Interessi debitori calcolati al tasso legale dal 31/12/95 al 06/05/05 sono pari a € -1.008,89, gli Interessi creditori calcolati al tasso legale dal 31/12/95 al 06/05/05 sono pari a € 8.109,19, il Saldo da estratto conto al 06/05/05 era pari a € 5.224,94, con una differenza a favore del correntista pari a € 12.680,76;
. con riferimento al rapporto di c/c n. 27/3078 che: il Saldo ricalcolato al 31/07/2019 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) è pari a € 98.698,01, il Saldo da estratto conto al 31/07/2019 era pari a € -47.505,50, la Differenza tra saldo ricalcolato e saldo da estratto conto è pari a € 146.203,51, gli Interessi debitori calcolati ai tassi convenzionali dal 31/12/95 al 27/09/06 sono pari a € -16.649,46, gli Interessi creditori calcolati ai tassi convenzionali dal 31/12/95 al 31/07/19
15 Tribunale di EL n. 4704/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
sono pari a € 1.575,46, con una differenza a favore del correntista pari a € 131.129,52.
Assorbita o comunque respinta, per converso, deve intendersi ogni altra domanda, istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile, ivi comprese quelle di matrice risarcitoria che, al netto di ogni altra questione, sono rimaste del tutto carenti in termini di allegazioni e prova, tenuto conto anche del fatto che tutte le questioni sollevate in questo giudizio sono state oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale con esiti non sempre univoci, perché intrinsecamente complesse. Sulle spese Quanto alle spese, l'accoglimento meramente parziale del ricorso, stante la fondatezza, comunque non totale, delle doglianze con lo stesso articolate, in uno alla dichiarata fondatezza, seppure in parte, dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca resistente, consente, anche in considerazione della richiamata non univocità degli orientamenti esistenti in materia, frutto della notevole complessità delle questioni involte, la compensazione per l'intero delle stesse tra le parti. Per metà a carico di parte ricorrente e per la residua metà a carico di parte resistente dovranno invece definitivamente porsi le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa. PTM il Tribunale Ordinario di EL, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda di accertamento, così come proposta, e, per l'effetto, dichiara
. con riferimento al rapporto di c/c n. 1000/802 che: il Saldo ricalcolato al 06/05/05 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) è pari a € 355,52, gli Interessi debitori calcolati al tasso legale dal 31/12/95 al 06/05/05 sono pari a € -1.008,89, gli Interessi creditori calcolati al tasso legale dal 31/12/95 al 06/05/05 sono pari a € 8.109,19, il Saldo da estratto conto al 06/05/05 era pari a € 5.224,94, con una differenza a favore del correntista pari a € 12.680,76;
. con riferimento al rapporto di c/c n. 27/3078 che: il Saldo ricalcolato al 31/07/2019 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) è pari a € 98.698,01, il Saldo da estratto conto al 31/07/2019 era pari a € -47.505,50, la Differenza tra saldo ricalcolato e saldo da estratto conto è pari a € 146.203,51, gli Interessi debitori calcolati ai tassi
16 Tribunale di EL n. 4704/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
convenzionali dal 31/12/95 al 27/09/06 sono pari a € -16.649,46, gli Interessi creditori calcolati ai tassi convenzionali dal 31/12/95 al 31/07/19 sono pari a € 1.575,46, con una differenza a favore del correntista pari a € 131.129,52; il tutto in conformità con i ricalcoli operati dal CTU, così come riportati nei prospetti allegati alla relazione depositata in atti il 1/02/2024 cui si rimanda;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente per metà e a carico di parte resistente per la metà residua, le spese degli accertamenti peritali, così come liquidate in corso di causa;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 25/03/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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