Art. 4.
Il terzo comma dell'art. 61 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e' modificato come segue:
"I treni automobili, il cui rimorchio superi a pieno carico i 45 quintali nonche' gli autoveicoli articolati, gli autoveicoli snodati di qualunque peso, debbono essere provvisti di freno idraulico o ad aria compressa o a depressione, azionabile dal guidatore con unico comando e tale che, in caso di scioglimento durante la marcia del collegamento fra le parti, il rimorchio si freni automaticamente (freno continuo automatico)".
Il terzo comma dell'art. 61 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e' modificato come segue:
"I treni automobili, il cui rimorchio superi a pieno carico i 45 quintali nonche' gli autoveicoli articolati, gli autoveicoli snodati di qualunque peso, debbono essere provvisti di freno idraulico o ad aria compressa o a depressione, azionabile dal guidatore con unico comando e tale che, in caso di scioglimento durante la marcia del collegamento fra le parti, il rimorchio si freni automaticamente (freno continuo automatico)".