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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1253/2024 promossa da:
con l'avv. Maurizio Meda Parte_1
-ricorrente- e
con l'avv. Alessandra Vogliano Controparte_1
-resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede, che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio di p.c. depositato il 13.1.2025.
“ nel merito: dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 29.08.2006, in Santo Domingo e ritualmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cozzo (PV), al n. 4, anno 2006, parte II, serie,
C con ordine di annotazione della emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cozzo (Pv);
disporre che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza prevalente presso la madre;
disporre che il padre possa rimanere con la figlia, salvo diverse richieste della stessa che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio pagina 1 di 4 alle 15 sino a domenica sera alle 20.00, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, individuati nelle giornate in cui v'è scuola di pattinaggio (attualmente lunedì e giovedì) accompagnandola a lezione e poi tenendola con sé per cena, per riaccompagnarla presso la madre entro le 21,30; nel periodo estivo (giugno-settembre), salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane di vacanza, anche non consecutive, comunicandosi reciprocamente le relative date entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze di Natale, salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno tenere con sé, per sette giorni, anche non consecutivi, la figlia, la quale trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con la madre ed il Natale con il padre e viceversa;
durante le vacanze di Pasqua, salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per tre giorni, anche non consecutivi, e la ragazza trascorrerà ad anni alterni la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre e con il padre;
resta fermo che, in tali periodi, la minore potrà liberamente contattare l'altro genitore ogni volta che lo desidererà;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra Pt_1 della somma mensile di € 100,00 nei periodi in cui egli risulterà disoccupato e mediante il pagamento alla sig.ra della somma mensili di € 200,00 nei periodi in cui risulterà disporre di una stabile Pt_1
occupazione (da intendersi quale un contratto di almeno un anno di durata e con retribuzione non inferiore ad e1.350,00); disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle Controparte_1 Parte_1
spese straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto;
disporre che l'assegno unico sia assegnato alla madre nella percentuale del 100%. ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I procuratori delle parti, hanno dato atto che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo chiedendo che il
Tribunale voglia disporre come sopra.
Pertanto, il Tribunale, preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del parere conforme del P.M.;
pagina 2 di 4
ritenuto che
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenuto che
non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, questione o deduzione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 29.08.2006, in Santo Domingo e ritualmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cozzo (PV), al n. 4, anno 2006, parte II, serie, C.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cozzo
(Pv).
DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa rimanere con la figlia, salvo diverse richieste della stessa che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle 15 sino a domenica sera alle 20.00, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, individuati nelle giornate in cui v'è scuola di pattinaggio (attualmente lunedì e giovedì) accompagnandola a lezione e poi tenendola con sé per cena, per riaccompagnarla presso la madre entro le 21,30.
DISPONE CHE nel periodo estivo (giugno-settembre), salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane di vacanza, anche non consecutive, comunicandosi reciprocamente le relative date entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
DISPONE CHE durante le vacanze di Natale, salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno tenere con sé, per sette giorni, anche non consecutivi, la figlia, la quale trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con la madre ed il Natale con il padre e viceversa.
DISPONE CHE durante le vacanze di Pasqua, salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per tre giorni, anche non consecutivi, e la ragazza trascorrerà ad anni alterni la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre e con il padre.
In questi periodi, la minore potrà liberamente contattare l'altro genitore ogni volta che lo desidererà.
pagina 3 di 4 DISPONE CHE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra della somma mensile di € 100,00 nei periodi in cui egli risulterà disoccupato e mediante il Pt_1 pagamento alla sig.ra della somma mensili di € 200,00 nei periodi in cui risulterà disporre di una Pt_1
stabile occupazione (da intendersi quale un contratto di almeno un anno di durata e con retribuzione non inferiore ad euro 1.350,00).
DISPONE che il padre corrisponda alla madre il 50% delle Controparte_1 Parte_1
spese straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto.
DISPONE CHE l'assegno unico sia assegnato alla madre nella percentuale del 100%. ”.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile, per le attività di spettanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Vercelli, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1253/2024 promossa da:
con l'avv. Maurizio Meda Parte_1
-ricorrente- e
con l'avv. Alessandra Vogliano Controparte_1
-resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede, che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio di p.c. depositato il 13.1.2025.
“ nel merito: dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 29.08.2006, in Santo Domingo e ritualmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cozzo (PV), al n. 4, anno 2006, parte II, serie,
C con ordine di annotazione della emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cozzo (Pv);
disporre che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza prevalente presso la madre;
disporre che il padre possa rimanere con la figlia, salvo diverse richieste della stessa che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio pagina 1 di 4 alle 15 sino a domenica sera alle 20.00, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, individuati nelle giornate in cui v'è scuola di pattinaggio (attualmente lunedì e giovedì) accompagnandola a lezione e poi tenendola con sé per cena, per riaccompagnarla presso la madre entro le 21,30; nel periodo estivo (giugno-settembre), salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane di vacanza, anche non consecutive, comunicandosi reciprocamente le relative date entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze di Natale, salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno tenere con sé, per sette giorni, anche non consecutivi, la figlia, la quale trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con la madre ed il Natale con il padre e viceversa;
durante le vacanze di Pasqua, salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per tre giorni, anche non consecutivi, e la ragazza trascorrerà ad anni alterni la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre e con il padre;
resta fermo che, in tali periodi, la minore potrà liberamente contattare l'altro genitore ogni volta che lo desidererà;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra Pt_1 della somma mensile di € 100,00 nei periodi in cui egli risulterà disoccupato e mediante il pagamento alla sig.ra della somma mensili di € 200,00 nei periodi in cui risulterà disporre di una stabile Pt_1
occupazione (da intendersi quale un contratto di almeno un anno di durata e con retribuzione non inferiore ad e1.350,00); disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle Controparte_1 Parte_1
spese straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto;
disporre che l'assegno unico sia assegnato alla madre nella percentuale del 100%. ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I procuratori delle parti, hanno dato atto che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo chiedendo che il
Tribunale voglia disporre come sopra.
Pertanto, il Tribunale, preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del parere conforme del P.M.;
pagina 2 di 4
ritenuto che
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenuto che
non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, questione o deduzione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 29.08.2006, in Santo Domingo e ritualmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cozzo (PV), al n. 4, anno 2006, parte II, serie, C.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cozzo
(Pv).
DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa rimanere con la figlia, salvo diverse richieste della stessa che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle 15 sino a domenica sera alle 20.00, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, individuati nelle giornate in cui v'è scuola di pattinaggio (attualmente lunedì e giovedì) accompagnandola a lezione e poi tenendola con sé per cena, per riaccompagnarla presso la madre entro le 21,30.
DISPONE CHE nel periodo estivo (giugno-settembre), salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane di vacanza, anche non consecutive, comunicandosi reciprocamente le relative date entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
DISPONE CHE durante le vacanze di Natale, salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno tenere con sé, per sette giorni, anche non consecutivi, la figlia, la quale trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con la madre ed il Natale con il padre e viceversa.
DISPONE CHE durante le vacanze di Pasqua, salvo diversa volontà della figlia che sarà libera di concordare con il padre le modalità e i tempi di visita, entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per tre giorni, anche non consecutivi, e la ragazza trascorrerà ad anni alterni la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre e con il padre.
In questi periodi, la minore potrà liberamente contattare l'altro genitore ogni volta che lo desidererà.
pagina 3 di 4 DISPONE CHE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra della somma mensile di € 100,00 nei periodi in cui egli risulterà disoccupato e mediante il Pt_1 pagamento alla sig.ra della somma mensili di € 200,00 nei periodi in cui risulterà disporre di una Pt_1
stabile occupazione (da intendersi quale un contratto di almeno un anno di durata e con retribuzione non inferiore ad euro 1.350,00).
DISPONE che il padre corrisponda alla madre il 50% delle Controparte_1 Parte_1
spese straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto.
DISPONE CHE l'assegno unico sia assegnato alla madre nella percentuale del 100%. ”.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile, per le attività di spettanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Vercelli, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
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