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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4113/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 4113/2018 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. LAURICELLA GIUSEPPE) Parte_1
Parte attrice
CONTRO
, aderente alla Controparte_1 [...]
(CF. ) in persona del legale rappresentante p.t. (Avv. Manuel Controparte_2 P.IVA_1
Galdo)
Parte convenuta
, nato a [...] il [...] Controparte_3
Parte convenuta contumace
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 6.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Co giudizio e coordinamento di base dei delegati Controparte_3 Controparte_1 premettendo che:
-nel gennaio 2016, era stato contattato dalla segreteria provinciale del sindacato Cobas
Poste italiane per partecipare a un corso di selezione e formazione finalizzato CP_1 all'assunzione a tempo indeterminato di personale sportellista, portalettere e promotori di prodotti commerciali alle dipendenze di;
Controparte_4
-successivamente, aveva incontrato , segretario regionale del sindacato Controparte_3 predetto, il quale -stante il numero elevato di concorrenti alla selezione - rappresentava a esso attore che per rientrare nella selezione era necessario il pagamento di euro 13.000,00; somma che sarebbe stata restituita in caso di mancata assunzione o mancato espletamento del corso di formazione;
operava, non in nome proprio ma quale responsabile regionale del Sindacato CP_3
Cobas PT – CUB –USB, e proprio per questo l'attore decideva di concludere l'operazione;
-in data 3.2.2016, Poste italiane invitava l'attore a presentarsi per un colloquio;
-successivamente, l'attorte versava nelle mani di la somma di euro 13.000,00 in CP_3 contanti, in due tranche;
-tuttavia, dopo il pagamento non seguiva l'assunzione promessa e dopo aver CP_3 restituito la sola somma di euro 500,00 si rendeva irreperibile;
-accortosi della truffa perpetrata a suo danno, per la quale sporgeva apposita querela,
l'attore chiedeva all'adito Tribunale di accertare e riconoscere la sussistenza di un ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. per l'illecito commesso dal convenuto stimato in € 13.000,00 con conseguente condanna di , in solido con il sindacato convenuto -quest'ultimo Controparte_3 per culpa in eligendo o culpa in vigilando - al pagamento di € 13.000,00, oltre il risarcimento dei danni morali da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'organizzazione sindacale convenuta, contestando le domande attoree chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedeva di dichiarare il obbligato a Parte_2
2 manlevare la convenuta da ogni pregiudizio derivante da un eventuale accoglimento delle predette domande.
Nessuno si costituiva per , sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_3
Così brevemente delineata la res litigiosa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di
, che non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente citato. Controparte_3
La domanda attorea nei confronti di quest'ultimo è fondata.
Va premesso che l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti invocando l'art 2041 c.c.
Tuttavia, dalla lettura della citazione emerge in modo chiaro come ciò che l'attore imputa al convenuto è la commissione di un illecito consistente in una truffa: gli aveva CP_3 CP_3 prospettato che il versamento dei 13.000 euro gli avrebbe assicurato un posto di lavoro a tempo determinato per poi invece appropriarsi di tale somma e rendersi irreperibile.
Ciò che invece è imputato al sindacato è una culpa in eligendo o vigilando di cui il Sindacato risponderebbe quale organizzazione presso cui prestava la sua opera quale segretario CP_3 regionale.
È evidente allora, stando alle prospettazioni attoree, che ha agito per fare valere una Pt_1 responsabilità aquiliana dei convenuti.
La domanda deve essere quindi qualificata come domanda di risarcimento danni ex art. 2043
c.c.
In materia di qualificazione della domanda giudiziale, è noto: “Il principio secondo cui il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare gli atti e i fatti che formano oggetto della contestazione nell'esatta disciplina giuridica, comporta quale conseguenza fattuale che il medesimo organo giudicante può dare al rapporto dedotto in causa una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti. L'esercizio di tale potere, tuttavia, deve garantire, da un lato, che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte dalle parti, dall'altro che siano lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. Nella specie, rilevato che la domanda proposta dagli attori era diretta a ottenere la restituzione dell'utilità rappresentata dal possesso dell'immobile, trasferito in esecuzione del contratto preliminare poi risolto, non ha errato il tribunale nel qualificare la domanda proposta non già come azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., bensì
3 come restituzione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 1458 c.c. Al di là della differenza in ordine al "nomen iuris", invero, non introducendo nuovi elementi che non fossero già stati posti dall'attore a fondamento della domanda, il giudice di prime cure non ha affatto alterato gli elementi essenziali della domanda, né in termini di "petitum" né in termini di "causa petendi".
(Corte appello Palermo sez. II, 19/01/2009, n.45); e ancora, “Il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio anche in difformità alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perché fondata su una diversa "causa petendi" o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale non si è realizzato il contraddittorio. Deriva, da quanto precede pertanto, che qualora l'attore abbia proposto una azione contrattuale, il giudice adito non può riconoscere gli stessi importi ai sensi dell'art. 2041 c.c.” (Corte appello Roma sez.
I, 04/02/2008).
Ciò precisato, non può non notarsi come l'accordo tra l'attore e che prevedeva la CP_3 corresponsione della somma di euro 13.000,00 con la promessa che detta somma avrebbe assicurato una assunzione presso Poste Italiane costituisca un patto illecito, poiché finalizzato ad alterare l'esito di una regolare procedura di selezione.
Tale pattuizione costituisce lo sfondo di un ulteriore illecito commesso da consistente CP_3 nell'avere falsamente prospettato all'attore che la dazione della predetta somma gli avrebbe assicurato l'assunzione mentre, in realtà si trattava di un raggiro finalizzato ad appropriarsi indebitamente delle somme predette.
Prova del fatto che ha ricevuto le somme ai predetti fini e le abbia trattenute si ricava CP_3 dalla della mancata comparizione all'interrogatorio formale ex 320 c.p.c. oltre che dalla mancata costituzione del convenuto, utilizzabile quale argomento di prova per esso sfavorevole ex 116
c.p.c.
deve quindi essere condannato a pagare all'attore, tenuto conto che la somma di euro CP_3
500,00 era stata restituita, la somma di euro 12.500 oltre la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) a far data della consumazione dell'evento appropriativo - ossia alla data della presentazione della querela nell'aprile del 2009 - ed interessi.
Tale somma, infatti, espressa in valori attuali, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato
4 al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno, pertanto, corrisposti interessi ad un tasso che non può in ogni caso essere superiore al tasso legale, in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro liquidato.
Pertanto, su tali somme sono dovuti gli interessi cd. “compensativi” applicando un tasso non superiore a quello legale del periodo intercorrente tra il giorno del sinistro e quello attuale della liquidazione, non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della liquidazione, ma sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, conformemente alla pronuncia delle S.U. della
Suprema Corte n. 1712\95.
In conclusione, l'ammontare dovuto è pari ad euro 16.525,83 oltre interessi legali dalla data di questa decisione al saldo.
È invece infondata la domanda spiegata dall'attore nei confronti del sindacato convenuto.
L'attore ha agito nei confronti dell'organizzazione sindacale a norma dell'art 2049 c.c. imputando ad essa una culpa in eligendo o in viglilando in relazione all'operato di CP_3
Sono numerose le occasioni in cui la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire quali sono i presupposti perché si delinei una tale responsabilità, soprattutto in materia di responsabilità solidale della banca e/o di altro intermediario finanziario per le condotte illecite poste in essere dai propri preposti/dipendenti infedeli a danno della clientela.
È stato più volte affermato che : “La responsabilità solidale della banca e/o di altro intermediario finanziario per le condotte illecite poste in essere dai propri preposti/dipendenti infedeli a danno della clientela (ad esempio promotore finanziario che, con artifici e raggiri, abbia sottratto disponibilità di denaro del cliente affidate alla sua cura) trova fondamento normativo nella disposizione del comma 3 dell'art. 31 TUF (Testo Unico Finanziario), che costituisce applicazione in ambito finanziario di quanto già previsto in ambito civilistico dall'art. 2049 c.c., secondo cui i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze a cui essi sono adibiti. Tale responsabilità oggettiva si estende a qualsiasi comportamento tenuto dal promotore finanziario nell'ambito dell'incarico affidatogli, anche in ipotesi di reato (truffa o appropriazione indebita) perpetrato in assoluta assenza di colpa dell'intermediario finanziario. Quest'ultimo risponde, infatti, a titolo oggettivo dei danni causati al cliente dal proprio preposto, alla sola condizione che vi sia un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze demandate al consulente finanziario e l'illecito (il fatto doloso o colposo) compiuto in danno del cliente,
5 ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro generale delle attività funzionali dell'intermediario finanziario, che lo ha assunto e lo retribuisce per svolgere le incombenze affidategli…Ritiene, invero, la Suprema Corte di Cassazione che "La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti si ha ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli" Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, è sufficiente che la condotta del promotore sia stata agevolata e resa possibile dal suo inserimento nell'attività svolta dall'intermediario finanziario e si sia realizzata nell'ambito delle sue finalità istituzionali, in vista delle quali l'incarico è stato conferito…infatti,
l'intermediario finanziario – in quanto sceglie, remunera e controlla il proprio promotore – ha l'onere di sopportarne ogni conseguenza, anche risarcitoria. (tra tutte Cass.
3.12.2018 n. 31185;
23.3.2018, n. 7241; 4.4.2013 n. 8210; 16.4.2009 n. 9027; 6.3.2008 n. 6033, Tribunale Avezzano,
14/01/2020, n.11).
La ratio di tali decisione discende dalla necessità di tutelare il soggetto che subisce un illecito quando tale condotta è resa possibile dal fatto che l'autore del fatto non agisce come singolo ma nell'ambito organizzazione;
è ciò infatti che induce la vittima a riporre fiducia verso l'autore del raggiro e proprio per tale ragione si fanno ricadere sull'organizzazione le conseguenze che derivano dalle condotte illecite del proprio dipendente;
ciò tuttavia, a condizione che il dipendente operi nei limiti delle funzioni istituzionali dell'istituto e sia rimasto nell'ambito dell'incarico affidatogli" Nel caso in esame non è contestato che è segretario generale del sindacato. CP_3
Tuttavia, non vi è prova del fatto che l'organizzazione sindacale convenuta avesse tra le proprie finalità quella di reclutare personale per Poste Italiane.
Inoltre, è il caso di notare, come sopra evidenziato, che l'appropriazione indebita di somme da parte di si sia inserita all'interno di una attività illecita commessa dallo stesso e CP_3 dall'attore e consistita nella dazione di denaro per assicurare a quest'ultimo, come affermato in citazione, di rientrare nel numero degli “eletti” che avrebbero ottenuto l'assunzione.
È quindi evidente che la condotta tenuta dall'attore non può essere assimilata, ad esempio, a quella del cliente di una assicurazione che versa un premio nelle mani di un dipendente per sottoscrivere lecitamente una polizza e che alla fine rimane vittima di una truffa.
Né è certamente pensabile che rientri tra le finalità di una organizzazione sindacale quella di reclutare illecitamente personale per enti quali Poste Italiane.
Tali considerazioni portano quindi a escludere che l'attore abbia agito nell'ambito delle funzioni ad esso affidate.
6 Né infine, la prova che il sindacato fosse consapevole dell'attività illecita compiuta da CP_3 poteve essere fornita a mezzo interrogatorio formale di quest'ultimo (da qui le ragioni del rigetto del mezzo istruttorio con riguardo al capitolo I) giacchè l'interrogatorio formale mira alla confessione della parte sulla quale ricadono le conseguenze sfavorevoli dell'ammissione delle circostanze in esse dedotto e non può essere utilizzato per fondare la responsabilità di altri soggetti.
La domanda attorea spiegata nei confronti della compagnia deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'attore nel rapporto con il sindacato e di nel rapporto con quest'ultimo. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda spiegata dall'attore nei confronti di
[...]
; Controparte_1
condanna a pagare all'attore la somma di euro 16.525,83, oltre interessi Controparte_3 dalla decisione al soddisfo;
condanna l'attore a pagare a Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 3.503,00, oltre accessori di legge, da distrarsi
[...] in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna a pagare all'attore le spese di lite di cui all'art. 131 d.lgs. Controparte_3
30 maggio 2002 n. 115, prenotate a debito o anticipate dall'Erario, in esse comprese gli onorari e le spese del difensore, che saranno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Agrigento, 12.5.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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