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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 31/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 31.3.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1325 /2024 R.G. promossa da:
NZ LE , rappresentato e difeso dall'Avv.FOLEGANI LUCA
RICORRENTE
contro
:
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Nadia Perego
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente si è opposto all'intimazione di pagamento n. 068 2024 90189652 14 notificatagli in data
2/7/2024 derivante da un avviso di addebito per contribuzione previdenziale.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti e, nel merito, il loro pagamento tramite la compensazione nel quadro RR con un asserito credito contributivo dell'anno precedente di euro 8.894.
Costituendosi in giudizio Inps ha allegato la regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato avvenuta in data 20/10/2021 (Doc. 1) alla PEC della srl CM Produzione - INFO@PEC.CMPRODUZIONE.IT - di cui il ricorrente è socio unico e amministratore unico (Doc. 2 memoria ) ed in relazione alla quale è iscritto nella relativa gestione autonomi (Docc. 3 e 4 memoria).
L'iscrizione in tale gestione viene infatti effettuata in relazione all'impresa commerciale od artigiana nell'ambito della quale l'attività assicurata viene svolta.
La mancata opposizione nei termini di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99 ha comportato la consolidazione del ruolo esattoriale, con conseguente intangibilità della pretesa creditoria.
L'eccezione di prescrizione non è fondata: in data 17/04/2018 veniva notificata la comunicazione di debito
(Doc.5).
In ogni caso la tesi difensiva di parte ricorrente non è condivisibile. Il sig. ZO ha sostenuto di aver già adempiuto al pagamento delle somme pretese poichè nella dichiarazione dei redditi(quadro RR per lavoratori autonomi) dell'anno 2013, concernente l'anno solare 2012 (annata a cui fa riferimento l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio) , è stato dichiarato l'avvenuto pagamento della somma di euro 9,979,00 mediante le seguenti modalità: euro 1.085,00 in sei rate da euro 180,83 mentre i restanti 8.894,00 euro sarebbero pagati mediante la compensazione di un credito dell'anno precedente. La produzione della dichiarazione dei redditi non prova il fatto che la compensazione sia stata accettata e che quindi abbia estinto il debito.
L'esito della controversia impone la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte resistente.
P.Q.M.
revoca la sospensione dell'esecuzione disposta inaudita altera pare con decreto del 12.8.2024,
rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in €
1.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 31/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari