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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2044 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daria Durantini, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 2.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 19.04.2024, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, rappresentando:
[...]
- di aver contratto matrimonio con in Roma il 14.02.1989; Controparte_1
- che dall'unione coniugale erano nati i figli (12.06.1989), (30.04.1993) Per_1 Per_2
ed (29.04.2002), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_3
- che con decreto del 14.09.2021 il Tribunale di Velletri aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- che dalla data della separazione i coniugi non si erano riconciliati;
- che la ricorrente svolge attività lavorativa come impiegata presso la Pellegrini S.p.a., percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00 circa;
- che il resistente è attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Velletri poiché imputato nell'ambito di un procedimento penale per fatti estranei alla sfera familiare.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente chiedeva di “a) pronunciare ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) L. 898/1970 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra
e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza priva di condizioni poiché, come chiarito nelle premesse del presente ricorso, la figlia , già maggiorenne Persona_4 all'atto della separazione, ha raggiunto l'autosufficienza economica di talché sono venuti meno i presupposti del contributo economico paterno di cui ai punti nn. 4) e 6) della separazione;
b) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva e C.p.a. come per legge”.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 2.12.2024, compariva la sola parte ricorrente e il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia di . Controparte_1
La causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, del termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per effetto dello scioglimento del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n.
898/1970.
Le parti, in quanto economicamente indipendenti, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento. 3. Considerato che la pronuncia ha avuto ad oggetto la sola domanda divorzile e tenuto conto della sostanziale non opposizione del resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2044/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 14.02.1989 da Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e
[...] C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), trascritto nel CP_1 C.F._1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 00319, Parte 1, Serie01, Anno 1989;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2044 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daria Durantini, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 2.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 19.04.2024, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, rappresentando:
[...]
- di aver contratto matrimonio con in Roma il 14.02.1989; Controparte_1
- che dall'unione coniugale erano nati i figli (12.06.1989), (30.04.1993) Per_1 Per_2
ed (29.04.2002), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_3
- che con decreto del 14.09.2021 il Tribunale di Velletri aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- che dalla data della separazione i coniugi non si erano riconciliati;
- che la ricorrente svolge attività lavorativa come impiegata presso la Pellegrini S.p.a., percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00 circa;
- che il resistente è attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Velletri poiché imputato nell'ambito di un procedimento penale per fatti estranei alla sfera familiare.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente chiedeva di “a) pronunciare ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) L. 898/1970 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra
e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza priva di condizioni poiché, come chiarito nelle premesse del presente ricorso, la figlia , già maggiorenne Persona_4 all'atto della separazione, ha raggiunto l'autosufficienza economica di talché sono venuti meno i presupposti del contributo economico paterno di cui ai punti nn. 4) e 6) della separazione;
b) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva e C.p.a. come per legge”.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 2.12.2024, compariva la sola parte ricorrente e il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia di . Controparte_1
La causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, del termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per effetto dello scioglimento del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n.
898/1970.
Le parti, in quanto economicamente indipendenti, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento. 3. Considerato che la pronuncia ha avuto ad oggetto la sola domanda divorzile e tenuto conto della sostanziale non opposizione del resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2044/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 14.02.1989 da Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e
[...] C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), trascritto nel CP_1 C.F._1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 00319, Parte 1, Serie01, Anno 1989;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi