Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario De Lorenzis, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Lea Giusy Quarta, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 10/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10/01/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Lecce (Le) il 24/09/2012;
- che dalla loro unione è nato il figlio , il 4/05/2012; Per_1
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza del
Tribunale di Lecce dell'1/08/2024, n. 2749/2024;
1
Tanto premesso, hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso era stata omologata la separazione consensuale ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. La domanda deve, tuttavia, essere riqualificata quale scioglimento del matrimonio avendo le parti celebrato il medesimo secondo il rito civile e non concordatario.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti, come sopra precisata, può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce (Le) il 24/09/2012 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 di quel Comune al n. 76, Parte I, anno 2012, alle seguenti condizioni:
a) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente Per_1
2 con collocazione presso la madre;
b) il padre potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo. In ogni caso terrà con sé il minore il lunedì di ogni settimana andandolo a prendere da scuola e lo riaccompagnerà a casa della madre la sera alle ore 20:30 e il venerdì di ogni settimana andandolo a prendere all'uscita da scuola e lo riaccompagnerà a casa della madre il sabato alle ore 16:00. Inoltre, il minore trascorrerà il giorno della domenica, a settimane alterne, con uno dei due genitori ovvero una domenica col padre e la successiva con la madre. Il minore trascorrerà le vacanze natalizie con entrambi i genitori ripartendo il periodo dal 27.12 al 6.1., con alternanza dei genitori di anno in anno;
i giorni di Natale e Santo
Stefano saranno trascorsi da ad anni alterni con i genitori;
il periodo Per_1 di Pasqua e i ponti saranno trascorsi dal minore con i genitori alternandosi anno in anno, ovvero alternando i ponti stessi.
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio due settimane consecutive, in luglio o in agosto, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
c) per il mantenimento del minore il padre verserà ogni 20 di ciascun mese l'importo di euro 250,00 sul conto Postepay Evolution intestato alla madre n. [...];
d) il contributo per l'assegno unico per il figlio sarà corrisposto integralmente in favore della madre, come da richiesta congiunta di modifica della quota del beneficiario già inoltrata presso l'INPS;
e) le spese straordinarie del figlio minore, individuate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori, purché dette spese siano state preventivamente concordate, anche a mezzo chat e/o mail. Il rimborso dovrà avvenire mensilmente previa esibizione di documentazione di spesa;
il diniego dovrà essere motivato e la mancata risposta varrà come accettazione;
f) entrambi i genitori si impegneranno affinché il minore mantenga rapporti continui e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e li frequenti a prescindere dalle modalità di affidamento del
3 ragazzo;
g) si impegneranno, inoltre, a concordare tutte le decisioni riguardanti la vita del ragazzo;
in particolare dovranno essere assunte di comune accordo le seguenti decisioni: residenza anagrafica del minore ed eventuale mutamento;
indirizzo scolastico;
frequenza scolastica;
viaggi e trasferimento all'estero; partecipazioni ad attività ludiche e scolastiche;
scelta del medico specialista;
indirizzo religioso;
catechismo; ricezione dei sacramenti ed, in generale, ogni decisione non ordinaria relativa al minore;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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