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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/10/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. AO RD Presidente
Dott.ssa IA ER Giudice relatore
Dott. ssa Marta Dell'Unto Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2099/2025 Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1 int. 14, C.F. , pensionata, e nato a [...], il C.F._1 Parte_2 06.08.1961 e residente in [...], C.F.
, pensionato, difesi e rappresentati dagli Avvocati Valentina Zaganelli C.F._2 (C.F. e Edoardo Badalamenti (C.F. del Foro di C.F._3 C.F._4 Siena ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Siena, Via del Giglio 14, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data) avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2025 e assumevano : - Parte_1 Parte_2 di essersi separati consensualmente, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 01.02.2007, omologato dal Tribunale di Siena con decreto cron n. 1022/07 del 19.02.2007 (; che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto era intenzione dei coniugi richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni :
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 19.10.1985 a Colle di Val d'Elsa; matrimonio trascritto al n. 49 parte II serie A degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'Elsa (Siena), alle seguenti condizioni:
A. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile;
B. Le parti dichiarano che il figlio, è economicamente autosufficiente;
Per_1
C. Le parti si impegnano ed obbligano a trasferire al figlio a titolo gratuito, entro e non Per_1 oltre sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di omologa dei presenti accordi da parte del Tribunale di Siena, il diritto di nuda proprietà sui seguenti immobili, oggi in regime di comproprietà indivisa tra le parti medesime: immobile sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Firenze
n. 21 piano 1S-T censito al Catasto Fabbricati del ridetto Comune al Foglio 51 particella 536 subalterni graffati nn. 6 e 19, categoria A/2, Classe 1, consistenza 6,5 vani, superficie totale 103 mq e garage, sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Firenze n 21, piano S1, censito al ridetto Comune al Foglio 51 particella 536 subalterni graffati nn. 2 e 12;
D. Inoltre, il Sig. si impegna ed obbliga a trasferire alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 entro e non oltre sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di omologa dei presenti accordi da parte del Tribunale di Siena, il diritto di usufrutto sulle proprie quote di comproprietà dei seguenti immobili, oggi in regime di comproprietà indivisa tra le parti medesime: immobile sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Firenze n. 21 piano 1S-T censito al Catasto fabbricati del ridetto Comune al Foglio 51 particella 536 subalterni graffati nn. 6 e 19, categoria A/2, Classe 1, consistenza 6,5 vani, superficie totale 103 mq e garage, sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Firenze n 21, piano S1, censito al ridetto Comune al Foglio 51 particella 536 subalterni graffati nn. 2 e 12;
E. A definizione di ogni rapporto economico, la Sig.ra si impegna ed obbliga a Parte_1 trasferire al Sig. la somma omnicomprensiva di euro 43.000,00 in due rate con Parte_2 le seguenti modalità: - euro 23.000,00 alla data di stipula degli atti di trasferimento dei diritti reali sopra indicati ed euro 20.000,00 entro e non oltre un anno, termine decorrente dalla medesima data di stipula degli atti di trasferimento dei diritti reali • ordinare al Comune di Colle di Val d'Elsa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza.
Il Tribunale può recepire le condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 12.6.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e ( generalizzati nell'intestazione della presente Parte_1 Parte_2 sentenza) in Colle di Val d'Elsa il 19.10.1985, con rito concordatario, atto trascritto al n. 49 parte II serie A degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'Elsa i alle condizioni riportate in parte motiva
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Colle Val D'Elsa di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
AO RD
Il giudice relatore
IA ER
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. AO RD Presidente
Dott.ssa IA ER Giudice relatore
Dott. ssa Marta Dell'Unto Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2099/2025 Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1 int. 14, C.F. , pensionata, e nato a [...], il C.F._1 Parte_2 06.08.1961 e residente in [...], C.F.
, pensionato, difesi e rappresentati dagli Avvocati Valentina Zaganelli C.F._2 (C.F. e Edoardo Badalamenti (C.F. del Foro di C.F._3 C.F._4 Siena ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Siena, Via del Giglio 14, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data) avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2025 e assumevano : - Parte_1 Parte_2 di essersi separati consensualmente, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 01.02.2007, omologato dal Tribunale di Siena con decreto cron n. 1022/07 del 19.02.2007 (; che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto era intenzione dei coniugi richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni :
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 19.10.1985 a Colle di Val d'Elsa; matrimonio trascritto al n. 49 parte II serie A degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'Elsa (Siena), alle seguenti condizioni:
A. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile;
B. Le parti dichiarano che il figlio, è economicamente autosufficiente;
Per_1
C. Le parti si impegnano ed obbligano a trasferire al figlio a titolo gratuito, entro e non Per_1 oltre sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di omologa dei presenti accordi da parte del Tribunale di Siena, il diritto di nuda proprietà sui seguenti immobili, oggi in regime di comproprietà indivisa tra le parti medesime: immobile sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Firenze
n. 21 piano 1S-T censito al Catasto Fabbricati del ridetto Comune al Foglio 51 particella 536 subalterni graffati nn. 6 e 19, categoria A/2, Classe 1, consistenza 6,5 vani, superficie totale 103 mq e garage, sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Firenze n 21, piano S1, censito al ridetto Comune al Foglio 51 particella 536 subalterni graffati nn. 2 e 12;
D. Inoltre, il Sig. si impegna ed obbliga a trasferire alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 entro e non oltre sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di omologa dei presenti accordi da parte del Tribunale di Siena, il diritto di usufrutto sulle proprie quote di comproprietà dei seguenti immobili, oggi in regime di comproprietà indivisa tra le parti medesime: immobile sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Firenze n. 21 piano 1S-T censito al Catasto fabbricati del ridetto Comune al Foglio 51 particella 536 subalterni graffati nn. 6 e 19, categoria A/2, Classe 1, consistenza 6,5 vani, superficie totale 103 mq e garage, sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Firenze n 21, piano S1, censito al ridetto Comune al Foglio 51 particella 536 subalterni graffati nn. 2 e 12;
E. A definizione di ogni rapporto economico, la Sig.ra si impegna ed obbliga a Parte_1 trasferire al Sig. la somma omnicomprensiva di euro 43.000,00 in due rate con Parte_2 le seguenti modalità: - euro 23.000,00 alla data di stipula degli atti di trasferimento dei diritti reali sopra indicati ed euro 20.000,00 entro e non oltre un anno, termine decorrente dalla medesima data di stipula degli atti di trasferimento dei diritti reali • ordinare al Comune di Colle di Val d'Elsa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza.
Il Tribunale può recepire le condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 12.6.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e ( generalizzati nell'intestazione della presente Parte_1 Parte_2 sentenza) in Colle di Val d'Elsa il 19.10.1985, con rito concordatario, atto trascritto al n. 49 parte II serie A degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'Elsa i alle condizioni riportate in parte motiva
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Colle Val D'Elsa di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
AO RD
Il giudice relatore
IA ER
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi