TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 9582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9582 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16.04.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
15.10.24, discussa nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024 promossa da
, nata a [...] il [...], residente in VIALE RAPISARDI Parte_1
n. 15 20160 MILANO, Codice Fiscale , con l'avv. PAOLA MARIAELENA C.F._1
ZARDI come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Nato a BI (FILIPPINE) il 16.10.1984, residente in [...]n. 216 20100
MILANO, Codice Fiscale;
C.F._2
Resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.05.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 6
Conclusione per la ricorrente precisate all'udienza del 15 ottobre 2024
-Pronunciare con sentenza la separazione personale di coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in data 29/01/2006 in IN, prov. Batangas (PP), matrimonio non trascritto in Italia;
- Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 250,00, o la diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative, così come meglio specificate nelle Linee Guida approvate in data 14/11/2017 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 16.04.2024 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Pt_1
, premesso di aver contratto matrimonio con il 29.01.2006 a IN,
[...] Controparte_1
PP (certificato di matrimonio registro n. 2006-043, atto non trascritto in Italia) e dalla cui unione coniugale è nata la figlia il 18.08.2006 a Bauan Matangas (PP), ha Persona_1
chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e di porre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo mensile al mantenimento della figlia di Euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 15.10.2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il contenuto del ricorso. Mia figlia sta ancora studiando;
sta frequentando il terzo anno dell'Istituto Alberghiero;
studia da pasticciera.
Lavoro come OSS nel PS dell'ospedale Sant'Ambrogio Galeazzi;
ho una retribuzione di Euro 1600,00 circa per 13 mensilità. Vivo in un monolocale in affitto e pago Euro 550,00 al mese. La convivenza con mio marito è cessata nel 2022; salvo sporadici versamenti di somme esigue mio marito non ha mai contribuito al mantenimento di nostra figlia. Durante la convivenza matrimoniale ha lavorato
pagina 2 di 6 saltuariamente come colf;
abusando di alcool, droga e giocando alle slot il più delle volte non si presentava al lavoro e quindi veniva licenziato”.
L' avv. Paola Maria Elena Zardi ha insistito nella domanda di separazione e di mantenimento della figlia quantificata nella somma mensile di Euro 250,00 omnia, considerata l'assoluta assenza di comunicazione tra le parti;
per il resto si è riportata al ricorso, precisando di non aver svolto istanze istruttorie.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“ Letto il ricorso ed esaminati gli atti di causa;
considerato che
nelle more la figlia è diventata maggiorenne;
rilevato che la stessa, convivente con la madre, non è economicamente autosufficiente in quanto studentessa;
considerato che
il padre, ancora di giovane età, è tenuto a contribuire al mantenimento della figlia essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale;
considerata la condizione reddituale della ricorrente che provvede integralmente al mantenimento della figlia;
considerato che
il padre non è gravato da alcun onere di mantenimento diretto non intrattenendo con la figlia alcun rapporto;
ritenuto pertanto equo e congruo, in assenza di elementi certi sull'attuale condizione reddituale e patrimoniale del resistente, quantificare in Euro 250,00 al mese il contributo paterno al mantenimento della figlia;
somma omnicomprensiva come da richiesta delle ricorrente in assenza di comunicazione tra le parti;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla madre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità di aprile 2024), entro il giorno 5 di ogni mese, della somma omnicomprensiva di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione aprile 2025)”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ha ordinato la discussione orale della causa.
All'esito della discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
pagina 3 di 6 Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. a) i) del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo le parti nazionalità filippina, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Quanto alle domande relative ai figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 art. 3, richiamato dal regolamento CE n. 4/09 art. 15 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 novembre
2009 atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che ha contratto matrimonio con in data Parte_1 Controparte_1
29.01.2006 a IN, PP (certificato di matrimonio registro n. 2006-043, atto non trascritto in
Italia).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulla responsabilità genitoriale
Nulla si dispone in punto responsabilità genitoriale in quanto la figlia , nata il Persona_1
18.08.2006, è diventata maggiorenne nelle more del giudizio.
Contributo al mantenimento della prole
frequenta il terzo anno dell'Istituto Alberghiero. Persona_1
La ricorrente lavora come OSS nel PS dell'Ospedale Sant'Ambrogio Galeazzi e percepisce una retribuzione mensile di Euro 1.600,00 circa per 13 mensilità.
Vive in un monolocale in affitto con canone di locazione mensile di Euro 550,00.
pagina 4 di 6 Il resistente è ancora di giovane età e, secondo le allegazioni della ricorrente, di integra capacità lavorativa.
Pur in assenza di elementi sulle sue attuali condizioni personali e reddituali, il padre deve contribuire al mantenimento della figlia, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
In considerazione delle condizioni della ricorrente e delle esigenze di vita e di formazione della figlia, della quale si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre, va confermato il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, così come determinato dal Giudice Delegato, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, nei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c..
Va, dunque, posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma omnicomprensiva di euro 250,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici
Istat (prima rivalutazione Aprile 2025).
Spese processuali
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a IN, PP, il 29.01.2006;
2) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla madre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità di aprile 2024), entro il giorno 5 di ogni mese, della somma omnicomprensiva di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2025);
3) Dichiara irripetibili le spese di lite;
4) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Milano per l'aggiornamento dei registri
Anagrafici e per quant'altro di sua competenza.
pagina 5 di 6 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024
Il Giudice delegato
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16.04.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
15.10.24, discussa nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024 promossa da
, nata a [...] il [...], residente in VIALE RAPISARDI Parte_1
n. 15 20160 MILANO, Codice Fiscale , con l'avv. PAOLA MARIAELENA C.F._1
ZARDI come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Nato a BI (FILIPPINE) il 16.10.1984, residente in [...]n. 216 20100
MILANO, Codice Fiscale;
C.F._2
Resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.05.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 6
Conclusione per la ricorrente precisate all'udienza del 15 ottobre 2024
-Pronunciare con sentenza la separazione personale di coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in data 29/01/2006 in IN, prov. Batangas (PP), matrimonio non trascritto in Italia;
- Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 250,00, o la diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative, così come meglio specificate nelle Linee Guida approvate in data 14/11/2017 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 16.04.2024 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Pt_1
, premesso di aver contratto matrimonio con il 29.01.2006 a IN,
[...] Controparte_1
PP (certificato di matrimonio registro n. 2006-043, atto non trascritto in Italia) e dalla cui unione coniugale è nata la figlia il 18.08.2006 a Bauan Matangas (PP), ha Persona_1
chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e di porre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo mensile al mantenimento della figlia di Euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 15.10.2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il contenuto del ricorso. Mia figlia sta ancora studiando;
sta frequentando il terzo anno dell'Istituto Alberghiero;
studia da pasticciera.
Lavoro come OSS nel PS dell'ospedale Sant'Ambrogio Galeazzi;
ho una retribuzione di Euro 1600,00 circa per 13 mensilità. Vivo in un monolocale in affitto e pago Euro 550,00 al mese. La convivenza con mio marito è cessata nel 2022; salvo sporadici versamenti di somme esigue mio marito non ha mai contribuito al mantenimento di nostra figlia. Durante la convivenza matrimoniale ha lavorato
pagina 2 di 6 saltuariamente come colf;
abusando di alcool, droga e giocando alle slot il più delle volte non si presentava al lavoro e quindi veniva licenziato”.
L' avv. Paola Maria Elena Zardi ha insistito nella domanda di separazione e di mantenimento della figlia quantificata nella somma mensile di Euro 250,00 omnia, considerata l'assoluta assenza di comunicazione tra le parti;
per il resto si è riportata al ricorso, precisando di non aver svolto istanze istruttorie.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“ Letto il ricorso ed esaminati gli atti di causa;
considerato che
nelle more la figlia è diventata maggiorenne;
rilevato che la stessa, convivente con la madre, non è economicamente autosufficiente in quanto studentessa;
considerato che
il padre, ancora di giovane età, è tenuto a contribuire al mantenimento della figlia essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale;
considerata la condizione reddituale della ricorrente che provvede integralmente al mantenimento della figlia;
considerato che
il padre non è gravato da alcun onere di mantenimento diretto non intrattenendo con la figlia alcun rapporto;
ritenuto pertanto equo e congruo, in assenza di elementi certi sull'attuale condizione reddituale e patrimoniale del resistente, quantificare in Euro 250,00 al mese il contributo paterno al mantenimento della figlia;
somma omnicomprensiva come da richiesta delle ricorrente in assenza di comunicazione tra le parti;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla madre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità di aprile 2024), entro il giorno 5 di ogni mese, della somma omnicomprensiva di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione aprile 2025)”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ha ordinato la discussione orale della causa.
All'esito della discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
pagina 3 di 6 Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. a) i) del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo le parti nazionalità filippina, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Quanto alle domande relative ai figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 art. 3, richiamato dal regolamento CE n. 4/09 art. 15 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 novembre
2009 atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che ha contratto matrimonio con in data Parte_1 Controparte_1
29.01.2006 a IN, PP (certificato di matrimonio registro n. 2006-043, atto non trascritto in
Italia).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulla responsabilità genitoriale
Nulla si dispone in punto responsabilità genitoriale in quanto la figlia , nata il Persona_1
18.08.2006, è diventata maggiorenne nelle more del giudizio.
Contributo al mantenimento della prole
frequenta il terzo anno dell'Istituto Alberghiero. Persona_1
La ricorrente lavora come OSS nel PS dell'Ospedale Sant'Ambrogio Galeazzi e percepisce una retribuzione mensile di Euro 1.600,00 circa per 13 mensilità.
Vive in un monolocale in affitto con canone di locazione mensile di Euro 550,00.
pagina 4 di 6 Il resistente è ancora di giovane età e, secondo le allegazioni della ricorrente, di integra capacità lavorativa.
Pur in assenza di elementi sulle sue attuali condizioni personali e reddituali, il padre deve contribuire al mantenimento della figlia, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
In considerazione delle condizioni della ricorrente e delle esigenze di vita e di formazione della figlia, della quale si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre, va confermato il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, così come determinato dal Giudice Delegato, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, nei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c..
Va, dunque, posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma omnicomprensiva di euro 250,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici
Istat (prima rivalutazione Aprile 2025).
Spese processuali
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a IN, PP, il 29.01.2006;
2) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla madre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità di aprile 2024), entro il giorno 5 di ogni mese, della somma omnicomprensiva di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2025);
3) Dichiara irripetibili le spese di lite;
4) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Milano per l'aggiornamento dei registri
Anagrafici e per quant'altro di sua competenza.
pagina 5 di 6 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024
Il Giudice delegato
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6